TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/11/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3219/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. ti BIFANO Parte_1
CA e LI RI, giusta procura in atti
Opponente
E
, in persona del responsabile p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. to REFOLO ROBERTA, giusta mandato in atti
Opposto
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv.to CP_2
LI SU, giusta procura in atti
Opposto
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22.05.2025 il ricorrente esponeva di aver ricevuto, in data 06.05.2025, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
10020259003760439000 con cui l Controparte_3 richiedeva il pagamento della complessiva somma di € 38.609,37 per cartelle esattoriali e avvisi di addebito non versati e proponeva opposizione avverso la stessa ma limitatamente agli avvisi di addebito n.
40020210002173343000, asseritamente notificato il 14.01.2022, per l'importo di € 4.221,67 e il n. 40020220001276781000, asseritamente notificato il 23.12.2022, per l'importo di € 4.162,31 per contributi IVS fissi dovuti alla gestione commercianti .
Rappresentava di essere stato titolare di una ditta individuale dichiarata fallita con procedura n. 20/2016 instaurata presso la sezione fallimentare del
Tribunale di Salerno e conclusa in data 25.11.2020, affermando che i contributi erano relativi agli anni 2017-2019 ma che non essendovi stato esercizio dell'attività d'impresa non poteva essere maturata alcuna contribuzione. Riportava altresì di aver svolto, in seguito al fallimento della propria ditta individuale, lavoro dipendente a tempo pieno con conseguente impossibilità di iscrizione nella gestione previdenziale dei commercianti.
Eccepiva la nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti presupposti,
l'intervenuta prescrizione dei crediti e la decadenza dall'azione di riscossione.
Per i suesposti motivi, il ricorrente in epigrafe indicato, insistendo per la sospensione del provvedimento impugnato, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro chiedendo:” 1) In via preliminare concedere la sospensione dell'esecuzione provvisoria dell'intimazione di pagamento n.
10020259003760439000 emessa dall' Controparte_4 di Salerno, formata il 14 marzo 2025 e notificata in data 06/05/2025, limitatamente a: avviso di addebito n. 40020210002173343000; avviso di addebito n. 40020220001276781000; 2) sempre in via preliminare, accertarsi e dichiararsi la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 10020259003760439000 emessa dall' , Controparte_3 limitatamente a: avviso di addebito n. 40020210002173343000; avviso di addebito n. 40020220001276781000 per gravi vizi formali così come precisato in premessa;
3) Nel merito, dichiarare nulla, illegittima inefficace e non provata l'intimazione di pagamento n. 10020259003760439000, limitatamente a: avviso di addebito n. 40020210002173343000; avviso di addebito n. 40020220001276781000 per gli importi indicati in premessa e, per l'effetto, disporne l'integrale annullamento ordinando lo sgravio dello stesso, con ogni altro utile e conseguente provvedimento di legge e, per
l'effetto, dichiarare non dovuta la somma complessiva di € 8.383,98 comprensiva di accessori pretesa dall' Controparte_4 nei confronti del sig. . 4) Con condanna al pagamento Parte_1 delle spese ed onorari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva l chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere atteso che l'ufficio competente aveva provveduto allo sgravio degli avvisi di addebito indicati in ricorso quali atti sottesi all'intimazione di pagamento, a seguito dell'annullamento delle partite debitorie successive alla data del 3.05.2016.
Si costituiva altresì l deducendo il suo difetto di legittimazione passiva, CP_5 la corretta notifica degli atti di atti presupposti e la conseguente interruzione della prescrizione. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Nelle note di trattazione scritta, parte attrice aderiva alla richiesta di cessata materia del contendere, chiedendo la condanna di parte opposta alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
Sulle conclusioni dei procuratori di parte richiamate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 07.11.2025, il Giudice decideva la causa come da sentenza con contestuale motivazione.
Preliminarmente va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' . CP_5
Occorre richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (n.
7514/2022) che, dopo aver dato atto di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'individuazione dei legittimi contradditori e dell'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente titolare della pretesa ed esattore nelle controversie in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo contestando il merito della pretesa contributiva, ha affermato che nell'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per maturarsi del termine prescrizionale (come nel caso affrontato dalla Suprema Corte, in cui l'interesse del ricorrente era solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione del credito), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo.
Si legge nella sentenza che “con specifico riguardo al processo di opposizione all'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - emanato, come l'art. 39 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 112, in attuazione della legge delega 28 settembre 1998 n.
337 - disponeva, nel testo originario, che «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ed al concessionario». L'art. 4, comma 2 - quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n. 265 del 22 novembre 2002, ha modificato il testo dell'art. 24 comma 5, prevedendo che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" ed espungendo, quindi, l'obbligo di notifica al concessionario. Nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis, l'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 dispone, dunque, che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore. Poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 non è stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore ha deciso di mettervi mano espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si deve escludere che questa disposizione sia stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente all'art. 24 citato. Ne consegue che, limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria. Ricostruita nei termini che precedono la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, ne discende che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alle fattispecie in esame”.
Pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo, ha escluso possa ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario laddove non si faccia questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, precisando che l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (cfr anche Cass. 25 luglio 2007 n. 16412). Ha evidenziato che la ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum.
Pertanto, nel sistema di disciplina della riscossione dei contributi previdenziali a mezzo ruolo esattoriale, l'art. 24, su richiamato prevede l'onere della parte di notificare il ricorso (in opposizione) al solo ente impositore, una legittimazione del concessionario residuando solo in caso di opposizione agli atti esecutivi, ipotesi che - secondo Cass. n. 16425/19, cit.
- non ricorre nel caso di specie.
N e consegue il difetto di legittimazione passiva dell' CP_5
Quanto all' , si precisa quanto segue. CP_2
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili. Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'intervenuto CP_ sgravio degli avvisi di addebito impugnati da parte dell' consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere. La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni
(Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005). Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92 c.p.c. possano esserci delle ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018. Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
In applicazione di tali principi, rileva evidenziare che nella fattispecie che ci occupa sussistono le ragioni che possono condurre ad una compensazione parziale delle spese processuali. CP_ Ed invero, l'abbandono della pretesa da parte dell' è intervenuta sì a seguito del deposito e della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ma occorre considerare il comportamento processuale dell' che non ha CP_6 resistito in alcun modo in giudizio, provvedendo all'annullamento in autotutela degli avvisi di addebito di cui si discorre. CP_ Pertanto, le spese sono parzialmente a carico dell' e liquidate come da dispositivo, mentre sono compensate le spese tra parte ricorrente e
[...]
. Controparte_3
E' stato di recente precisato che in tema di riscossione dei crediti previdenziali in cui l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva, la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione laddove non sia svolta alcuna domanda nei confronti dell'Ente di riscossione (cfr Cass.
Sez. L - , Ordinanza n. 19985 del 19/07/2024).
P.Q.M.
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
;
[...]
2. dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dell' ; CP_2
CP_
3. condanna l al pagamento in favore del ricorrente di 2/3 delle spese processuali che si liquidano per intero in euro 1.865,00, con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, da attribuirsi ai procuratori di parte attrice dichiaratisi antistatari;
compensa tra le parti il restante 1/3;
4. Compensa le spese processuali tra la parte ricorrente e l' . CP_5
Salerno, 07.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Petrosino