Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori:
1. Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2. Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3. Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 60 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
in persona del Sindaco pro-tempore, dom.to Parte_1 per la carica presso il Palazzo Comunale in piazza Castello n. 2, Parte_1 elettivamente domiciliato in Palermo, in via Marchese Ugo n. 26, presso lo studio dall'Avv. Mauro Barresi, che lo rappresenta e difende.
Appellante
CONTRO
, elettivamente domiciliato a Palermo in via Libertà Controparte_1
n.193 presso e nello studio dell'Avv. Gaetano La Venuta, che lo rappresenta e difende.
Appellato
OGGETTO: retribuzione.
All'udienza del 16 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
-I-
Con ricorso depositato dinanzi il Tribunale G.L. di Termini Imerese, in data 4 dicembre 2018, il aveva proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 299/2018, emesso dal medesimo Tribunale il 02.11.2018, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di , Controparte_1
1
A sostegno dell'opposizione aveva eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte dei Conti, la prescrizione quinquennale del diritto azionato e, nel merito, l'infondatezza della pretesa. Aveva dedotto, altresì, di aver trattenuto, a titolo cautelare, le somme oggetto di ingiunzione, atteso che dalla condotta del dipendente, poi sfociata nel licenziamento, era derivato un danno per l'Amministrazione Comunale pari ad €. 12.449,04.
Aveva aggiunto, infine, di aver stipulato, in data 1 aprile 2008, un contratto con il quale aveva concesso in locazione per uso abitativo al un alloggio di CP_1 proprietà comunale, sito in e che il conduttore si era reso moroso del Parte_1 pagamento dei relativi canoni per complessivi €. 8.529,70, oltre interessi. Aveva concluso, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la condanna del al pagamento della somma di €. CP_1
8.529,70, oltre interessi, a titolo di canoni di locazione maturati e non riscossi.
Si era costituito in giudizio , eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'incompetenza per materia del giudice adito in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e deducendo, nel merito, l'infondatezza dell'opposizione Con la sentenza n. 738/2022, emessa il 26 ottobre 2022, il Tribunale, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione e quella di prescrizione, e accogliendo parzialmente l'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 299/2018 e condannato il in persona del Sindaco pro tempore, al Parte_1 pagamento, in favore di , della somma complessiva di € Controparte_1
8.757,98, oltre interessi come per legge.
Ha richiamato i principi e criteri direttivi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione 6/11/2018) e dalla Corte di
Cassazione (ordinanza n. 13613 del 2/07/2020 e Ordinanza n.3476/ del 12/02/2020), diretti a mitigare la portata imperativa della disposizione (art.5 comma 8 del D.L.
n.95/2012, convertito con modificazioni nella L.n.135/2012) che, in adesione ai principi costituzionali che qualificano le ferie come un diritto irrinunciabile ed infungibile (art.36 Cost.) non sostituibile tramite forme di monetizzazione, salvo casi eccezionali previsti dalle legge e disciplinati dalla contrattazione collettiva, prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie non sostituibili dalla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
2 Ed ha, quindi, concluso che non si potesse negare all'opposto il diritto alla monetizzazione delle ferie, in quanto manca agli atti la prova, incombente sul
Comune datore, che il dipendente sia stato posto nelle condizioni di richiederle e di fruirle e che deliberatamente non ne abbia goduto.
Risultando, dunque, dalla nota prot. in atti n. 6721 del 14.06.2018, emessa dal
Comune di che, alla data del 27 aprile 2018, i giorni di ferie non Parte_1 goduti dal lavoratore erano pari a 69 e le ore di riposo compensativo non usufruite ammontavano a 606 ore e 35 minuti, sulla scorta dei conteggi effettuati dal CTU ha ritenuto che le somme spettanti alla parte opposta a titolo di indennità sostituiva delle ferie e dei riposi non goduti ammontassero a complessivi € 8.757,98, oltre interessi come per legge.
Ha dichiarato, infine, inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, avente ad oggetto la richiesta del pagamento di canoni di locazione maturati e non riscossi, non essendo dipendente, a norma dell'art. 36 c.p.c., dal titolo dedotto in giudizio o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione
Per la riforma di tale decisione ha proposto gravame il Parte_1
con ricorso depositato in data 23 gennaio 2023.
[...]
Ribadisce, con il primo motivo, l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati, negando valenza di atto interruttivo alla nota del 16/05/2018.
Contesta, con il secondo motivo, la natura di atto ricognitivo del credito della nota n.6721 del 14/06/2018, a suo dire riportanti esclusivamente dati risultanti dal sistema informatico automatizzato, senza alcuna quantificazione del credito, effettuata, invece, con la successiva Determina dirigenziale del 9/07/2018, nella quale il aveva utilizzato i dati esclusivamente al fine di Parte_1
“quantifica[re] il danno subito dall'ente imputabile al dipendente CP_1
in €. 12.499,04”, conseguentemente operando la ritenuta prevista sugli
[...] emolumenti eventualmente ancor dovuti all'ex dipendente in misura pari alle possibili ipotesi di indennità ipoteticamente dovute al dipendente e quantificate, non in una somma precisa, bensì nella seguente possibile forbice: “ammontare compreso tra €. 9.047,14 ed €. 10.035,84”. Lamenta, con il terzo motivo, la violazione da parte del Tribunale del divieto di monetizzazione di cui al D.Lgs 66/2003 e all'art.5 c.VIII D.L. 95/2012. Sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare, in applicazione dell'art.10 del D.Lgs 66/2003 cit., che l'unico periodo di ferie monetizzabile è quello maturato in relazione all'anno nel corso del quale si interrompe il rapporto di lavoro: ma nel caso di specie, come emerge dai prospetti predisposti dal (v. all.
3.a.7), nel Pt_1 corso dell'anno 2018 (anno del licenziamento, v. all.
3.a.3) il Sig. aveva CP_1
3 fruito di 23 giorni di ferie in luogo dei 12 che gli sarebbero spettati. E tanto doveva condurre il Tribunale a dichiarare l'insussistenza di ferie monetizzabili Aggiunge che, al di fuori della tassativa ipotesi finora esaminata, sussiste una seconda ipotesi di costruzione meramente giurisprudenziale – ed alla quale si è richiamato il Tribunale – in cui il lavoratore possa ottenere un ristoro economico per le ferie ed i permessi non goduti: ma in tal caso si tratta di una specifica ipotesi risarcitoria, per cui occorre che il lavoratore (e non già il datore di lavoro) dimostri che la mancata fruizione sia stata determinata da “eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore”; e rileva l'insussistenza di un simile impedimento alla fruizione delle ferie, atteso che agli atti del non emergeva Pt_1 alcuna richiesta del dipendente che fosse stata rifiutata, né lo stesso aveva provato, o anche soltanto dedotto, la circostanza opposta.
Denuncia, in ultimo, con specifico riferimento al lavoro pubblico privatizzato, la tassativa esclusione del diritto di monetizzazione delle ferie di cui al richiamato art.5 c.VIII del D.L. n.95/12.
Contesta, con il quarto motivo, il quantum della pretesa per mancanza di liquidità ed esigibilità del credito ingiunto atteso che la nota n.6721 del 14.06.2018 non conteneva alcuna quantificazione e la successiva nota n.494 del 9/07/2018 non era univoca contenendo indicazioni e calcoli approssimativi, includendovi anche il debito per lavoro straordinario, non rivendicato con il ricorso monitorio.
Insiste, con il quinto motivo, nell'eccezione di compensazione, opposta in via riconvenzionale, volta al pagamento dei canoni locatizi derivanti dal contratto stipulato con il in data 1.04.2008, credito in parte già accertato CP_1 giudizialmente, censurando la statuizione di inammissibilità, per violazione dell'art.40, 35,36 c.p.c.. Si duole, in ultimo, della disposta condanna alle spese di lite, delle quali chiede, in ogni caso, la compensazione, in ragione della riduzione della pretesa creditoria di controparte.
ha contestato il gravame, con memoria del 3 gennaio Controparte_1
2025, e ne ha chiesto il rigetto, ribadendo le difese già formulate.
All'udienza del 16 gennaio 2025 la causa, previa discussione è stata decisa sulle conclusioni adottate dalle parti, come da dispositivo steso in calce.
-II-
È infondata la prima ragione di gravame.
A prescindere dalla natura di atto interruttivo e/o ricognitivo, rispettivamente, della istanza del 16 maggio 2018 (volta ad ottenere l'attestazione del numero di ferie non godute e dei permessi non fruiti) e della nota n.6721 del 14.06.2018 (contenente
4 tale attestazione) la doglianza non si confronta con le ragioni della decisione sul punto e non tiene conto del consolidato indirizzo della Corte di legittimità in base al quale: l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione. (v. Cass
Sez. 1, Sentenza n. 3021 del 10/02/2020).
Quanto alla decorrenza la Corte ha stabilito: La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal prestatore, per non averne goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
tale invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il "relax" a cui sono finalizzati e deve contenere l'avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.(v. Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 17643 del 20/06/2023).
Il ha, quindi, tempestivamente rivendicato, a titolo risarcitorio, i CP_1 compensi per le ferie e i riposi non goduti, azionandoli al momento della cessazione del rapporto, in carenza di prova della mancata fruizione per causa imputabile al dipendente.
-III-
La prova del credito vantato dal dipendente è stata fornita Controparte_1 documentalmente sin dalla richiesta del decreto ingiuntivo e nel giudizio di opposizione, con l'attestazione rilasciata dalla stessa amministrazione, a firma del
Responsabile dell'Area Amministrativa e Segretario Comunale del Comune di datata 12.06.2018 (trasmessa con nota del 14.06.2018 n.6721 v. Parte_1 doc.n.5 fasc. Comune e doc n.7 fascicolo di parte ) con cui vengono CP_1 quantificate le ferie non godute in giorni n.69 e individuato il riposo compensativo non usufruito in 606 ore e 35 minuti.
Sulla scorta dei dati numerici ricavati da tale attestazione (confermati, quanto ai giorni di ferie non goduti da analoga attestazione del 30.11.2018- v. doc. n. 7 cit. e doc.n.10 fasc. e di quanto previsto dal CCNL Comparto Regioni – Pt_1
5 Autonomie Locali per un lavoratore con la qualifica di operatore tecnico, Liv. A1, il ctu nominato in prime ha quantificato le somme spettanti alla parte ricorrente a titolo di indennità sostituiva delle ferie e dei compensi non goduti, in € 5.526,14 per indennità per permessi non goduti e in € 3.231,84, per Indennità per ferie non godute, per un totale di € 8.757,98. Il titolo esecutivo opposto, ossia il decreto ingiuntivo n. 299/2018, recava l'importo di €.10.035,84 – oltre accessori come per legge e spese del monitorio - ed è stato emesso sulla scorta della determinazione n. 494 del 09.07.2018 (v. doc. n. 11 fascicolo ricorrente) con la quale il ha quantificato il Parte_1 credito di lavoro del , derivante da straordinario, ferie non godute e ore CP_1 eccedenti non retribuite, nel suddetto importo, oltre oneri ai sensi dell'art.1 r.d.
n.295/1939, trattenendolo in via cautelare a garanzia del maggior credito per danno subito dall'Ente ed imputabile al . CP_1
La somma ingiunta è stata, quindi, ridotta dal Tribunale, nei limiti corrispondenti all'importo dovuto per ferie e riposi non goduti rivendicati con il ricorso monitorio.
Sono, quindi, infondati il secondo e il quarto motivo di appello.
-IV-
La ragione di gravame con cui è dedotto il carattere imperativo delle previsioni normative circa il divieto di “monetizzazione delle ferie”, oltre a presentare carattere di assoluta novità rispetto ai motivi di opposizione formulati in primo grado ( in quanto introdotta solo con la comparsa conclusionale del 21.01.2022) è , comunque, infondata per le ragioni già in parte indicate dal Tribunale (con le quali il Pt_1 mostra di non confrontarsi, proponendo una interpretazione difforme quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti) e che qui vanno ribadite, nei termini che seguono, fondandosi esse sull'orientamento ormai consolidato espresso dalla Corte di legittimità in materia.
Basti a tal fine riprendere i numerosi precedenti giurisprudenziali che hanno affermato un principio al quale anche questo collegio intende aderire perché conforme alle direttive comunitarie in materia, per il quale: La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. (v. Cass
Sez. L - , Sentenza n. 21780 del 08/07/2022)
6 Nel dettaglio la Suprema Corte, in un caso sovrapponibile all'odierna vicenda processuale (riguardante un dipendente della Regione Abbruzzo), nel ricostruire esaustivamente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si è così espresso in motivazione: ….occorre dar conto della successiva disposizione legislativa di cui al D.L. 06 luglio 2012 nr.95, conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, nr. 135, articolo 5,comma otto― seppur non applicabile ratione temporis ai fatti di causa― secondo la quale le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi (anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età).
21. Con l'ordinanza interlocutoria del 28 ottobre 2021, nel disporre la trattazione della presente causa in pubblica udienza, è stata già evidenziata la necessità di una interpretazione del diritto interno conforme ai principi enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in merito al diritto del lavoratore alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva, con le tre sentenze della grande sezione del 6 novembre 2018 (in cause riunite C-569 e C-570/2016
[...]
in causa C-619/2016 ; in causa C- CP_2 Controparte_3
684/2016 ) . CP_4
22. In sintesi, la interpretazione del diritto dell'Unione ivi enunciata è nel senso che:
- L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite che comprenda finanche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce
(sentenza cit. punto 35);
- E' necessario assicurarsi che l'applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l'estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore laddove quest'ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitarli (sent. cit. punto 38);
- Sebbene il rispetto dell'obbligo derivante, per il datore di lavoro, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 non può estendersi fino al punto di costringere quest'ultimo ad imporre ai suoi lavoratori di esercitare effettivamente il loro diritto a ferie annuali retribuite, resta il fatto che il datore di lavoro deve, per contro,
7 assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto (sent. cit. punto 44);
- A tal fine, il datore di lavoro è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo (sent. cit., punto 45 e sentenza
[...]
, punto 52); CP_3
- L'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. MAX PLANK, punto 46);
- Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute (sent. , punto CP_4
47);
- Il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite trova origine non già nell'articolo 7 della direttiva 2003/88 (e nell'articolo 7 della direttiva 93/104) ma in vari atti internazionali e riveste natura imperativa, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell'Unione; tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali retribuite ed il diritto, intrinsecamente collegato al primo, ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sent. , punto 72); CP_4
- L'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione
Europea, disponendo che ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite riflette
8 il principio essenziale del diritto sociale dell'Unione e riveste carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato (sentenza cit., punto 74);
-L 'articolo 31, paragrafo 2, della Carta comporta quindi, in particolare, la conseguenza― in relazione alle situazioni che rientrano nel campo di applicazione della medesima― che il giudice nazionale deve disapplicare (anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati) una normativa nazionale contrastante con il principio secondo cui il lavoratore non può essere privato di un diritto maturato alle ferie annuali retribuite allo scadere dell'anno di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale se detto lavoratore non è stato in condizione di fruire delle proprie ferie, o, correlativamente, essere privato del beneficio dell'indennità finanziaria sostitutiva al termine del rapporto di lavoro, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali
«retribuite». Ai sensi della medesima disposizione, non è neppure consentito ai datori di lavoro appellarsi all'esistenza di una normativa nazionale siffatta al fine di sottrarsi al pagamento di tale indennità finanziaria, pagamento al quale sono tenuti in forza del diritto fondamentale garantito dalla suddetta disposizione (punto 75 sent. cit.);
- Il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite implica, per sua stessa natura, un corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello di concedere tali ferie retribuite o un'indennità per le ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto di lavoro (punto 79, sent. cit).
23. Questa Corte (Cass. sez. lav. 2 luglio 2020 nr. 13613) si è già confrontata con i principi enunciati dal giudice dell'Unione ed ha affermato che nel pubblico impiego privatizzato, anche in caso di qualifica dirigenziale― (nella specie esaminata, si trattava di dirigente medico del SSN con incarico di direzione di struttura complessa)― il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione (nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
9 25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge.
26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che : A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652
C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente― ; di averlo nel contempo avvisato― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
27. La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, avendo posto a carico del lavoratore un onere probatorio che non gli compete e che, peraltro, nei contenuti non è conforme al diritto dell'Unione… Tale indirizzo (ribadito nei medesi temini dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.25529/2024) è conforme alla pronuncia della Cass, sez. lav. del
14.06.2018 n. 15652 citata dall'appellato e richiamata nella motivazione della sentenza n.21780 cit), che riconosce a ciascun lavoratore – che pure non sia collocato in un ruolo di vertice - il diritto a un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, ossia quando parte datoriale non si sia attivato per promuovere le condizioni idonee a consentire al lavoratore di assentarsi per fruirne, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione”. Precisa, infatti, a tal proposito la Corte, in motivazione, che “il Diritto del lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute sussisterà
10 ugualmente perché tale diritto è irrinunciabile. La mancanza di una formale richiesta da parte del lavoratore di fruizione del periodo di ferie non fa presumere che lo stesso abbia rinunciato al godimento delle ferie;
poiché il godimento delle ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore, sarà proprio quest'ultimo onerato della prova dell'adempimento ovvero dell'offerta dell'adempimento, ossia di aver offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie di cui il lavoratore abbia scelto di non usufruire.
La Corte di Giustizia europea, dal canto suo, ha ancora ripetutamente affermato che il succitato art. 7 della direttiva 2003/88/CE ( che definisce, come detto, il diritto alle ferie retribuite come fondamentale e di fatto irrinunciabile, in quanto diretto al recupero delle energie psicofisiche spese dal lavoratore per la prestazione lavorativa svolta ) vada interpretato nel senso che esso "osta ad una normativa nazionale che preveda il mancato riconoscimento dell'indennizzo per le ferie di cui il lavoratore non abbia potuto usufruire per causa al medesimo non imputabile prima della data della cessazione del rapporto" (sul punto si v. Corte UE
18.01.2024 in causa C-218/22, punti da 48 a 50).
Il nulla ha dimostrato in tal senso – ossia di avere osservato gli oneri Pt_1 comportamentali sullo stesso gravanti in tema di tempestiva sollecitazione al dipendente dell'obbligo di fruizione delle ferie residue in ciascun anno di servizio, pena la perdita delle stesse - nonostante l'onere che gli incombeva essendo certo il fatto storico, sicché l'asserita mancanza di una formale richiesta da parte del lavoratore di fruizione del periodo di ferie non è idonea a fondare il rifiuto di corrispondere l'indennità sostitutiva, in quanto ciò che il datore di lavoro deve provare è che la mancata fruizione delle ferie è divenuta impossibile, e quindi si estingue, per fatto non imputabile al debitore (v. Cass. n.15652 cit.).
In base ai richiamati criteri direttivi, spetta, quindi, al il diritto alla CP_1 monetizzazione del congedo non utilizzato alla cessazione del vincolo lavorativo, in quanto difetta la prova, incombente sul Comune datore, che il dipendente sia stato posto nelle condizioni di richiederle e di fruirle e che deliberatamente non ne abbia goduto.
-V-
E' documentata la definizione della pendenza economica del con CP_1
l'Ente avendo il primo regolato il pagamento della somma di €.9.962,50 (quantificata dall'ufficio economato con nota dell'1.04.2022 v. doc n.20) per canoni dell'alloggio popolare sito in c.da Vanella di Conte di Chiusa Sclafani (PA), condotto in locazione da e già dovuti al come si ricava: Controparte_1 Pt_1
11 - dalle ricevute di pagamento rilasciate dall'Ufficio Economato dell'Ente
Comunale il 3 maggio 2022 ((v. doc n.19, prodotto in primo grado all'udienza di discussione del 26.10.2024);
- da attestazioni dell'Ufficio Economato dell'Ente del 9.06.2023 e del
20.05.2024 (v. doc. n.21) che documenta la regolarità dei pagamenti dei canoni per il periodo dall'1.04.2008 al 30.06.2023 e dal 1°/07/2023 al 30.04.2024. Tali pagamenti – successivi alla proposizione dell'appello - non sono stati contestati, sicché risultando ormai insussistente la ragione di credito dedotta con la domanda riconvenzionale, è assorbito il motivo di appello relativo alla dibattuta questione circa l'ammissibilità di tale domanda ai sensi dell'art.36 e segg. c.p.c..
-VI-
Va, in ultimo, disattesa anche la ragione di doglianza relative alle spese di lite, regolate secondo soccombenza e che il intenderebbe doversi compensare per Pt_1 avere il Tribunale ridotto ampiamente la sorte indicata nel decreto ingiuntivo.
Ha stabilito la Cassazione (v. sent. S.U. del 31 Ottobre 2022 n. 32061, conforme Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13827 del 17/05/2024) che: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di unica domanda articolata in più capi, dei quali solo alcuni siano stati accolti e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
Il ha articolato, difatti, un'unica domanda di pagamento delle ferie e CP_1 riposi non goduti, sicché la sola riduzione della pretesa economica in base ai conteggi del ctu non è idonea a giustificare la compensazione delle spese, che resta per il
Tribunale una mera eventualità, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art.92 c. 2 c.p.c., non indicati dall'appellante. Per le ragioni esposte, assorbita ogni altra questione, segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza, sia pure con la motivazione su estesa, anche in punto di spese regolate secondo il criterio della soccombenza.
Anche le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono come in dispositivo.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.
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P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.738/2022 emessa il 26 ottobre 2022 dal Tribunale G.L. di Termini
Imerese.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che liquida in € 1.984,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, in favore del difensore dell'appellato quale distrattario.
Dà atto della sussistenza a carico della parte appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012. Così deciso in Palermo, il 16 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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