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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/06/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 04.06.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 723/2020 R.G.L. TRA
, nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
, nato in [...] il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._3 ato in Teggiano (SA) il 03.03.1967, c.f. , Controparte_3 C.F._4
nata in [...] il 27. l Persona_1 15.01.2019, rappres ra a margine della comparsa di intervento volontario depositata il 16.12.2019, dall'avv. Graziella Di Candia, con la quale elett.te domiciliano, come in atti;
RICORRENTI E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_4 P.IVA_1 usanna Mazzaferri, giusta procura generale alle liti, ed el omiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. ritenendo di averne i presupposti, in data 21.02.2018, presentava Persona_1 do il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18. La domanda non è stata accolta in quanto la competente Commissione Medica, nella seduta del 03.08.2018, ha riconosciuto la richiedente Pt_2 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età 124/98) grave 100%”, negando di fatto il presupposto necessario utile al riconoscimento della misura assistenziale richiesta. L'istante, quindi, il 26.11.2018 ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al R.G. 2503/2018. Nelle more, in data 15.01.2019 interveniva il suo decesso e, a seguito dell'intervento volontario degli odierni ricorrenti, qualificatisi eredi, il GdL autorizzava il dott. ad Persona_2 effettuare la visita sugli atti. Con relazione depositata il 2 ato confermava integralmente la valutazione espressa in fase amministrativa, non ritenendo sussistenti i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. 1.1. Pur non avendo contestato le risultanze dell'accertamento ex art. 195 c.p.c., gli istanti hanno formulato espressa dichiarazione di dissenso e depositato nei termini ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo erronee le conclusioni del CTU e nulla la relazione depositata poiché priva di considerazioni medico legali, non avendo il consulente specificato come le patologie accertate potessero far ritenere la de cuius capace di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Chiedevano, pertanto, al giudice del lavoro di l'accertamento del sopra Parte_3 descritto stato di salute con conseguente condanna all della predetta prestazione economica, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. In via istruttoria, alla luce delle evidenziate carenze, chiedevano la rinnovazione della consulenza tecnica già espletata in fase di atp. CP_ 1.2. L' si costituiva con memoria difensiva depositata il 18.12.2020, sostenendo l'esaustività e la corret della valutazione resa dal CTU in fase di atp e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso proposto, ritenuto infondato. Si opponeva alla richiesta di rinnovo dell'esame peritale già espletato.
1.3. All'udienza del 03.11.2021 il GdL, nella persona della dott.ssa Valeria Palmisano, invitava il CTU a depositare analitici chiarimenti in merito alle contestazioni contenute in ricorso. A seguito di ulteriori rinvii determinati dal mancato adempimento dell'onere disposto, all'udienza del 21.05.2025 la scrivente, in sostituzione del magistrato assegnatario giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava alla odierna udienza per la pronuncia della sentenza, depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è infondato. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. , con relazione depositata il Persona_2 22.01.2020, sulla base della disamina de a escluso la configurabilità dei requisiti necessari per l'accesso alla indennità di accompagnamento. Ha motivato le proprie conclusioni nei seguenti termini: “Dalla consultazione della documentazione sanitaria presente nel fascicolo e descritta nella presente relazione, la Signora risultava affetta da: - Postumi ischemia cerebrale Persona_1 acuta;
- Fibrillazione atriale cronica in tratta o con NAO;
- Trombocitemia essenziale in follow- up;
Distiroidismo; Cardiomiopatia ipertensiva;
Interstiziopatia polmonare con enfisema. Dalla consultazione della documentazione medica presente nel fascicolo e descritta in relazione non si evincono certificazioni che documentino l'impossibilità e/o incapacità che aveva la perizianda a deambulare e/o a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Nella documentazione clinica e patologica agli atti non compaiono indagini “funzionali” documentanti gravi deficit motori e/o cognitivi/neurologici della perizianda tali da renderla incapace di compiere agli atti quotidiani della vita e/o impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”. Confermava, pertanto, la presenza di una invalidità totale e permanente a decorrere dal 21.02.2018. 3.1. Alla luce della puntuale disamina delle contestazioni mosse, questo Giudice ritiene pienamente condivisibili ed esaustive le conclusioni rese dal CTU, avendo lo stesso correttamente inquadrato l'incidenza delle patologie rilevate sul complesso invalidante del soggetto e ritenuto che le stesse non siano tali da configurare i presupposti per l'accesso all'indennità di accompagnamento. È doveroso rammentare che, ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall'altro, che l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di
Pag. 2 di 4 incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24980 del 19/08/2022). Ed invero, nella stessa relazione redatta dal dott. si evince che, sebbene il complesso Per_2 morboso accertato determinava senz'altro una tot ente inabilità, “dalla consultazione della documentazione medica presente nel fascicolo e descritta in relazione non si evincono certificazioni che documentino l'impossibilità e/o incapacità che aveva la perizianda a deambulare e/o a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Nella documentazione clinica e patologica agli atti agli atti non compaiono indagini “funzionali” documentanti gravi deficit motori e/o cognitivi/neurologici della perizianda tali da renderla incapace di compiere agli atti quotidiani della vita e/o impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”. Deve ricordarsi, sul punto, che le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, e che se è consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) ciò è consentito purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 20695 del 2013; Cass. n. 1190 del 2015). Non avendo la parte assolto al proprio onere probatorio non può disporsi un ulteriore accertamento peritale. La consulenza non può ovviare alla mancanza di una regolare e completa produzione documentale. 3.2. Non può nemmeno sostenersi, nel caso di specie, che l'intervenuto decesso della richiedente nelle more dia conto della gravità delle sue condizioni, poiché non si conoscono le ragioni del decesso ed è ben possibile che lo stesso sia sopraggiunto per un evento acuto. La parte ricorrente non ha precisato quali stati morbosi preesistenti hanno condotto al decesso, né è stata depositata la scheda di morte ISTAT al fine di avere un quadro completo sul dato relativo alle cause di morte. Per tale ragione non si è ritenuto di dover dare ingresso ad ulteriori supplementi istruttori. Quello, quindi, che si è potuto accertare è se le condizioni della fossero tali da configurare il Per_1 presupposto necessario per l'accesso al beneficio richiesto l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, non ritenendosi sufficiente la mera difficoltà nel realizzarli. A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento, le deduzioni della parte ricorrente, peraltro estremamente generiche, sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. 3.3. Tale conclusione può essere ritenuta condivisibile alla luce del già citato dettato normativo e dell'orientamento giurisprudenziale in materia. Si rammenta, infatti, che ai fini dell'accoglimento della domanda proposta non è sufficiente la mera difficoltà nella deambulazione o nello svolgimento delle funzioni essenziali, occorrendo la concreta impossibilità di attendervi autonomamente. Ed invero, la giurisprudenza nomofilattica ha più volte chiarito come, ai fini della valutazione che qui ci occorre, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cassazione civile, sez. VI, n. 25255 del 27 novembre 2014). Pertanto, si può affermare che le censure mosse si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese
Pag. 3 di 4 devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. 4. Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi.
4.1. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, dunque, non può essere riconosciuta a l'indennità di accompagnamento, in quanto Persona_1 difetta il requisito sanitario per potere restazione assistenziale richiesta.
5. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente CP_ liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di CTU liquidate come da separato CP_4 decreto. Lagonegro, 18.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
Pag. 4 di 4
, nato in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
, nato in [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
, nato in [...] il [...], c.f. , Controparte_2 C.F._3 ato in Teggiano (SA) il 03.03.1967, c.f. , Controparte_3 C.F._4
nata in [...] il 27. l Persona_1 15.01.2019, rappres ra a margine della comparsa di intervento volontario depositata il 16.12.2019, dall'avv. Graziella Di Candia, con la quale elett.te domiciliano, come in atti;
RICORRENTI E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso CP_4 P.IVA_1 usanna Mazzaferri, giusta procura generale alle liti, ed el omiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. ritenendo di averne i presupposti, in data 21.02.2018, presentava Persona_1 do il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18. La domanda non è stata accolta in quanto la competente Commissione Medica, nella seduta del 03.08.2018, ha riconosciuto la richiedente Pt_2 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età 124/98) grave 100%”, negando di fatto il presupposto necessario utile al riconoscimento della misura assistenziale richiesta. L'istante, quindi, il 26.11.2018 ha proposto innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al R.G. 2503/2018. Nelle more, in data 15.01.2019 interveniva il suo decesso e, a seguito dell'intervento volontario degli odierni ricorrenti, qualificatisi eredi, il GdL autorizzava il dott. ad Persona_2 effettuare la visita sugli atti. Con relazione depositata il 2 ato confermava integralmente la valutazione espressa in fase amministrativa, non ritenendo sussistenti i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. 1.1. Pur non avendo contestato le risultanze dell'accertamento ex art. 195 c.p.c., gli istanti hanno formulato espressa dichiarazione di dissenso e depositato nei termini ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo erronee le conclusioni del CTU e nulla la relazione depositata poiché priva di considerazioni medico legali, non avendo il consulente specificato come le patologie accertate potessero far ritenere la de cuius capace di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Chiedevano, pertanto, al giudice del lavoro di l'accertamento del sopra Parte_3 descritto stato di salute con conseguente condanna all della predetta prestazione economica, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. In via istruttoria, alla luce delle evidenziate carenze, chiedevano la rinnovazione della consulenza tecnica già espletata in fase di atp. CP_ 1.2. L' si costituiva con memoria difensiva depositata il 18.12.2020, sostenendo l'esaustività e la corret della valutazione resa dal CTU in fase di atp e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso proposto, ritenuto infondato. Si opponeva alla richiesta di rinnovo dell'esame peritale già espletato.
1.3. All'udienza del 03.11.2021 il GdL, nella persona della dott.ssa Valeria Palmisano, invitava il CTU a depositare analitici chiarimenti in merito alle contestazioni contenute in ricorso. A seguito di ulteriori rinvii determinati dal mancato adempimento dell'onere disposto, all'udienza del 21.05.2025 la scrivente, in sostituzione del magistrato assegnatario giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava alla odierna udienza per la pronuncia della sentenza, depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. Il ricorso è infondato. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
3. Il consulente medico di ufficio, Dott. , con relazione depositata il Persona_2 22.01.2020, sulla base della disamina de a escluso la configurabilità dei requisiti necessari per l'accesso alla indennità di accompagnamento. Ha motivato le proprie conclusioni nei seguenti termini: “Dalla consultazione della documentazione sanitaria presente nel fascicolo e descritta nella presente relazione, la Signora risultava affetta da: - Postumi ischemia cerebrale Persona_1 acuta;
- Fibrillazione atriale cronica in tratta o con NAO;
- Trombocitemia essenziale in follow- up;
Distiroidismo; Cardiomiopatia ipertensiva;
Interstiziopatia polmonare con enfisema. Dalla consultazione della documentazione medica presente nel fascicolo e descritta in relazione non si evincono certificazioni che documentino l'impossibilità e/o incapacità che aveva la perizianda a deambulare e/o a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Nella documentazione clinica e patologica agli atti non compaiono indagini “funzionali” documentanti gravi deficit motori e/o cognitivi/neurologici della perizianda tali da renderla incapace di compiere agli atti quotidiani della vita e/o impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”. Confermava, pertanto, la presenza di una invalidità totale e permanente a decorrere dal 21.02.2018. 3.1. Alla luce della puntuale disamina delle contestazioni mosse, questo Giudice ritiene pienamente condivisibili ed esaustive le conclusioni rese dal CTU, avendo lo stesso correttamente inquadrato l'incidenza delle patologie rilevate sul complesso invalidante del soggetto e ritenuto che le stesse non siano tali da configurare i presupposti per l'accesso all'indennità di accompagnamento. È doveroso rammentare che, ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall'altro, che l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di
Pag. 2 di 4 incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 24980 del 19/08/2022). Ed invero, nella stessa relazione redatta dal dott. si evince che, sebbene il complesso Per_2 morboso accertato determinava senz'altro una tot ente inabilità, “dalla consultazione della documentazione medica presente nel fascicolo e descritta in relazione non si evincono certificazioni che documentino l'impossibilità e/o incapacità che aveva la perizianda a deambulare e/o a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. Nella documentazione clinica e patologica agli atti agli atti non compaiono indagini “funzionali” documentanti gravi deficit motori e/o cognitivi/neurologici della perizianda tali da renderla incapace di compiere agli atti quotidiani della vita e/o impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”. Deve ricordarsi, sul punto, che le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, e che se è consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) ciò è consentito purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 20695 del 2013; Cass. n. 1190 del 2015). Non avendo la parte assolto al proprio onere probatorio non può disporsi un ulteriore accertamento peritale. La consulenza non può ovviare alla mancanza di una regolare e completa produzione documentale. 3.2. Non può nemmeno sostenersi, nel caso di specie, che l'intervenuto decesso della richiedente nelle more dia conto della gravità delle sue condizioni, poiché non si conoscono le ragioni del decesso ed è ben possibile che lo stesso sia sopraggiunto per un evento acuto. La parte ricorrente non ha precisato quali stati morbosi preesistenti hanno condotto al decesso, né è stata depositata la scheda di morte ISTAT al fine di avere un quadro completo sul dato relativo alle cause di morte. Per tale ragione non si è ritenuto di dover dare ingresso ad ulteriori supplementi istruttori. Quello, quindi, che si è potuto accertare è se le condizioni della fossero tali da configurare il Per_1 presupposto necessario per l'accesso al beneficio richiesto l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, non ritenendosi sufficiente la mera difficoltà nel realizzarli. A fronte di un quadro medico legale articolato e descritto in maniera esauriente che certamente porta ad escludere la sussistenza dei requisiti per fruire dell'indennità di accompagnamento, le deduzioni della parte ricorrente, peraltro estremamente generiche, sono risultate non determinanti in quanto limitate alla rivalutazione dello stesso quadro clinico già ampiamente valutato dal consulente di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo. 3.3. Tale conclusione può essere ritenuta condivisibile alla luce del già citato dettato normativo e dell'orientamento giurisprudenziale in materia. Si rammenta, infatti, che ai fini dell'accoglimento della domanda proposta non è sufficiente la mera difficoltà nella deambulazione o nello svolgimento delle funzioni essenziali, occorrendo la concreta impossibilità di attendervi autonomamente. Ed invero, la giurisprudenza nomofilattica ha più volte chiarito come, ai fini della valutazione che qui ci occorre, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cassazione civile, sez. VI, n. 25255 del 27 novembre 2014). Pertanto, si può affermare che le censure mosse si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che se sono sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, tuttavia, non bastano ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali. In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla capacità che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese
Pag. 3 di 4 devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. 4. Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi.
4.1. Sulla base dei risultati della consulenza esperita in sede di accertamento tecnico preventivo, dunque, non può essere riconosciuta a l'indennità di accompagnamento, in quanto Persona_1 difetta il requisito sanitario per potere restazione assistenziale richiesta.
5. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente CP_ liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di CTU liquidate come da separato CP_4 decreto. Lagonegro, 18.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo MP
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