Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Sentenza 2 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 11/03/2021, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2021
N. 00155/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2021, proposto da
Blue Sea Servizi s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Daneluzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cavallino-Treporti, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Tassetto, Franco Zambelli e Matteo Zambelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Venezia - Mestre, via Cavalloti n. 22;
nei confronti
RO IB s.a.s., rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Teso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Donà di Piave, Galleria Leon Bianco, 2/1;
Camping Europa Cavallino s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pavanini e Carlotta Baldin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Venezia, Dorsoduro 3488/U;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della delibera n. 151 del 22 dicembre 2020 di approvazione del Progetto di comparto n. 24 del Piano Particolareggiato dell'arenile del Comune di Cavallino Treporti, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, con domanda di risarcimento dei danni subiti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cavallino-Treporti, di RO IB s.a.s. e del Camping Europa Cavallino s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che preliminarmente deve darsi atto della dichiarazione resa dal difensore della parte ricorrente nel corso della trattazione orale dell’odierna camera di consiglio circa l’avvenuta ostensione della documentazione oggetto della domanda istruttoria dalla stessa presentata
- che all’accoglimento della domanda cautelare ostano gli assorbenti profili di inammissibilità del ricorso eccepiti dalle controparti;
- che l’azione di accertamento della titolarità da parte della ricorrente di una concessione ordinaria appare inammissibile;
- che infatti nel passato non sono state impugnate le concessioni temporanee, e una tale azione non sembra potersi tradurre in una remissione in termini per contestare la legittimità di atti che hanno ormai consolidato i propri effetti;
- che costituisce peraltro ulteriore motivo di inammissibilità la mancanza, in capo alla ricorrente, di una concessione ordinaria, che è il presupposto legittimante per poter avanzare in giudizio la pretesa azionata, volta ad ottenere il riconoscimento di una concessione nell’ambito del Progetto di comparto;
- che in senso contrario a tale conclusione non sembra possano fondatamente invocarsi le proroghe ex lege della scadenza delle concessioni demaniali marittime, perché appaiono riferibili solamente alle concessioni ordinarie e non alle concessioni temporanee, come quelle rilasciate alla ricorrente, per loro natura connotate dalla stagionalità della loro fruizione;
- che inoltre un concorrente motivo di inammissibilità sembra derivare dalla mancata tempestiva impugnazione della deliberazione della Giunta n. 233 del 22 dicembre 215 di approvazione del Progetto di comparto n. 24 del piano particolareggiato dell’arenile del Comune di Cavallino Treporti, di cui la deliberazione n. 151 del 22 dicembre 2020, oggetto di impugnazione, costituisce solo una variante parziale e di contenuto limitato;
- che infatti, come prospettato dalle controparti, il Progetto di comparto approvato nel 2015 già originariamente non contemplava la presenza di una superficie riferibile alla concessione della ricorrente;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che la peculiarità delle questioni trattate giustifica tuttavia la compensazione delle spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 10 marzo 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO