Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/06/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2089/2024 + 2089-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2089 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza del 2.5.2025 avente ad oggetto modifica contenziosa delle condizioni di separazione e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Melito di Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via Roma, 542 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Marrone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla via F. CP_1 C.F._2
Blundo, 54 presso lo studio dell'avvocato Luca Galdieri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. C.F. con studio in Napoli alla via Giacinto CP_2 C.F._3
Gigante, 7 in qualità di curatrice speciale dei minori nato a [...] il [...] e Per_1 Per_2 nato a [...] il [...] come da decreto di nomina del 14-3-2024
CURATORE DEI MINORI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. depositato l'11.3.2024, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di aver contratto matrimonio in Arzano il 9-6-2012 con il resistente (nato a [...] il 25-9-
1982), dal quale sono nati due figli (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] Per_1 Per_2 il 16.11.2014)- ha chiesto modificarsi le statuizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di
Napoli Nord n. 613/2023 del 12.01.2023, nella parte in cui era previsto l'affido condiviso dei figli minori con diritto di visita da parte del padre.
A sostegno della domanda esponeva che erano intervenute significative circostanze sopravvenute tali da legittimare una modifica delle condizioni cristallizzate all'epoca della separazione.
In particolare deduceva che il resistente, successivamente alla separazione, iniziava ad avere uno stile di vita dissennato;
il comportamento irresponsabile aveva anche delle gravi ripercussioni lavorative;
in particolare, in un'occasione la farmacia dove lavorava restava chiusa al pubblico poiché il resistente non si era recato al lavoro, pur essendo il suo turno;
il resistente nel mese di maggio 2023 si dimetteva dal suo posto di lavoro e da quel momento è disoccupato;
il veniva, altresì, CP_1 allontanato dalla squadra di calcio dei figli, nel quale aveva rivestito il ruolo di medico sociale per un breve periodo, dopo vari alterchi col mister.
Esponeva che il faceva uso intensivo di sostanze stupefacenti e di alcool;
intratteneva CP_1 frequentazioni ed amicizie pericolose per i minori;
in una circostanza, essendosi reso irreperibile, la ricorrente si recava presso l'abitazione del resistente, unitamente ai Carabinieri, i quali constatavano che l'abitazione era stata vandalizzata (il tavolo in vetro e molti mobili erano stati distrutti, i servizi di piatti e bicchieri erano ridotti a pezzetti, le tv erano state rotte, il MB e altri elettrodomestici di valore erano spariti, i climatizzatori e le prese per la corrente erano stati smontati da vicino alle pareti)
e la casa era in condizioni fatiscenti;
i militari procedevano alla videoregistrazione dello stato dei luoghi ed a fotografare tutto ed il veniva portato presso la locale tenenza per i necessari CP_1 chiarimenti.
Deduceva che lo stile di vita del e le sue frequentazioni rappresentano un pericolo per se stesso CP_1 nonché per i bambini e;
l'ex casa familiare è abitualmente frequentata da donne Per_2 Per_1 dai facili costumi nonché da uomini di malaffare;
deduceva, infine, l'inesatto adempimento del mantenimento, occupandosi, con l'aiuto della famiglia, dei minori in via esclusiva.
Su tali premesse chiedeva in via cautelare, inaudita altera parte, disporre la sospensione delle modalità di incontri tra padre / figli stabiliti con gli accordi di separazione, determinando dove e quando il potrà continuare ad incontrare i bambini, atteso che l'uso di sostanze stupefacenti CP_1 nonché le frequentazioni del resistente sono incompatibili col regime di visita concordato potendo i comportamenti, come dedotti in ricorso, esporre i minori a rischi per la loro incolumità fisica e/o
2 R.G. n. 2089/2024 + 2089-1/2024
immetterli in ambienti poco adatti;
nel merito disporre il regime dell'affido esclusivo “rafforzato” dei bambini con domicilio preferenziale presso l'abitazione materna in Arzano alla via S. Dalì, 23; la sospensione degli incontri padre-figli per come stabiliti negli accordi di separazione, determinando le nuove modalità degli incontri tra il PA ed i bambini fino alla totale disintossicazione del Russo;
la condanna alle spese di lite.
Con decreto del 14.3.2024, ai sensi dell'art 473-bis.15 c.p.c. il Giudice delegato onerava i SS del comune di Arzano (competenti per territorio) di depositare una relazione dettagliata;
nominava quale curatore dei minori l'Avv. ; prevedeva visite tra padre e minori esclusivamente alla CP_2 presenza della madre;
rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del 10.4.2024.
All'udienza del 10.4.2024 soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato non essendo comparso il resistente nonostante la regolare notifica.
All'esito dell'ascolto della ricorrente (Vivo ad Arzano alla via S. Dalì. 23 con i miei figli ed i miei genitori. Mi riporto integralmente al ricorso. Sono molto preoccupata per la situazione. Mio marito fa uso di cocaina, crac ed alcool. E' entrato in un brutto giro. Non vede i bambini da prima della festa della PA. Prima era farmacista poi si è dimesso. Non si è fatto sentire neanche dai bambini.
Sono seguita dai SS di ARZANO. Lui non è venuto alle visite come disposte in mia presenza. Chiedo incontri presso i SS, in attesa degli opportuni procedimenti. I bambini chiedono del padre) il giudice delegato disponeva l'affidamento dei figli minori alla madre con residenza privilegiata presso la stessa;
prevedeva l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.; disponeva il prosieguo del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti per territorio (ossia il comune di ARZANO); prevedeva visite tra padre e minori in modalità protetta presso i SS competenti per territorio, alla presenza di personale specializzato secondo orari e modalità da concordarsi con i SS;
rinviava all'udienza del 16.5.2024 per l'ascolto dei minori (cfr. ordinanza resa nel procedimento recante n.
R.G. 2089-1/2024).
All'esito dell'ascolto dei minori, veniva confermata la precedente ordinanza, rinviando all'udienza del 3.7.2024 per la comparizione delle parti nel procedimento principale.
In data 2 luglio 2024 nel costituirsi in giudizio il resistente, confermava di aver attraversato un periodo personale particolarmente difficile, dichiarandosi, tuttavia, disponibile a sottoporsi a tutte le verifiche che il Tribunale riterrà necessarie al fine di dimostrare la sua capacità di essere ancora un punto di riferimento per i suoi figli;
deduceva, inoltre, di essere stato assunto dall' 1 giugno 2024, con un contratto a tempo determinato, presso la Farmacia Liberti in Arzano, svolgendo la prestazione di farmacista per l'intera giornata ponendo così fine allo stato di disoccupazione.
3 R.G. n. 2089/2024 + 2089-1/2024
Chiedeva, in via temporanea, la conferma dell'affido esclusivo dei minori alla con residenza Pt_1 privilegiata degli stessi presso l'abitazione della madre;
la presa in carico dal S.E.R.D. di Casavatore per continuare nel percorso di verifica già intrapreso volontariamente dallo stesso e per essere sottoposto ad un percorso valutativo psicologico con relativa acquisizione degli esiti e delle relazioni di monitoraggio;
in via temporanea visite alla presenza della madre, a fine settimana alternati, nelle giornate del Sabato e della Domenica con orari a concordarsi tra i due genitori, revocando la misura degli incontri in spazio neutro o, in via subordinata, prevedere oltre all'incontro in Spazio Neutro anche un incontro libero nella giornata del Sabato o della Domenica, a fine settimana alternati, con un incontro a pranzo o a cena sempre alla presenza della madre;
una riduzione ad euro 500,00 dell'importo mensile dell'assegno di mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie per i figli e come da Protocollo del Tribunale di Napoli Nord. Per_1 Per_2
All'udienza del 3 luglio 2024 entrambi comparivano dinanzi Giudice Delegato;
sentite le parti, ad integrazione della precedente ordinanza si disponeva che il fosse preso in carico dal S.E.R.D. CP_1 di Casavatore per continuare nel percorso di verifica già intrapreso volontariamente dallo stesso e per essere sottoposto ad un percorso valutativo psicologico con relativa acquisizione degli esiti e delle relazioni di monitoraggio;
si prevedevano incontri alla presenza della madre, a fine settimana alternati, nelle giornate del sabato o della domenica con orari a concordarsi tra i due genitori.
Con decreto del 4.7.2024 veniva disposta la riunione del procedimento n. 2089-1/2024 R.G. al procedimento n. 2089/2024 R.G.
All'udienza del 20.09.2024 il Giudice delegato confermava i provvedimenti provvisori adottati precedentemente, ad eccezione degli incontri stabilendo visite soltanto a mezzo video chiamata;
rinviava all'udienza del 5-12-2024 per valutare l'esito dei percorsi.
All'udienza del 5.12.2024 il Giudice Delegato ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di rimessione in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e delle memorie di replica.
In sede di conclusioni la difesa del resistente concludeva per l'affido esclusivo dei minori alla madre;
visite alla presenza della madre in un giorno a settimana per la durata di due ore da concordarsi in ragione delle esigenze dei minori e della madre;
per il resto la conferma delle condizioni della separazione, con spese compensate.
La difesa della ricorrente e del curatore chiedeva la conferma dei precedenti provvedimenti.
All'udienza del 30 aprile, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473-bis.28 c.p.c. (cfr. ordinanza del 2.5.2025).
Sull'affido dei figli minori (nato a [...] il [...]) e (nato a [...] il Per_1 Per_2
16.11.2014).
4 R.G. n. 2089/2024 + 2089-1/2024
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, la previsione di un affido monogenitoriale alla madre appare conforme agli interessi dei minori in quanto dall'istruttoria espletata è emerso che il padre non ha avuto un rapporto regolare e continuativo con i figli (nonostante la volontà dei minori di avere un rapporto con lui); non ha contribuito regolarmente al mantenimento;
non ha seguito i percorsi come prescritti, denotando una scarsa consapevolezza del ruolo genitoriale ed una inadeguatezza genitoriale.
Alla luce di quanto detto appare, pertanto, conforme agli interessi dei minori, disporre l'affido esclusivo alla madre con collocamento presso la stessa.
Dalle relazioni dei SS di Arzano del 4.4.2024, per quanto riguarda il resistente è emerso che è consapevole della situazione in cui si trova ed asserisce di non voler vedere i bambini in quanto
5 R.G. n. 2089/2024 + 2089-1/2024
attualmente si trova in uno stato confusionale che potrebbe arrecare pregiudizio ai minori. Riferisce che non fa uso di sostanze stupefacenti da circa una settimana e si rende disponibile per ogni eventuale percorso previsto sia per contrastare la sua dipendenza che per recuperare il rapporto con
i minori. Riferisce, inoltre, che non sa se rimarrà o meno ad Arzano.
Dalla relazione dei SS del 27.6.2024 è emerso che il non risulta ancora essere in carico al CP_1
SERD, ma si è recato spontaneamente presso quest'ultimo e di essersi sottoposto a degli esami tossicologici al fine di eccepire l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti. Appare più tranquillo, riferisce di aver ripreso a lavorare in una farmacia sita ad Arzano e si rende disponibile a seguire ogni percorso disposto.
Dalla relazione dei SS del 12.9.2024, invece, è emerso che il Sig. afferma di trovarsi in uno CP_1 stato di benessere psico-fisico e di essersi posto come obiettivo quello di riuscire ad incontrare i figli in modalità libera. Per quanto riguarda l'uso di stupefacenti, il padre dei minori riferisce di stare seguendo il percorso al SERD.
Dalla nota dell' 11.9.2024 del presso l' emerge, invece, Persona_3 Controparte_3 che: “… omissis … Il predetto ha effettuato esami tossicologici periodici, uno di essi ha riportato lievi tracce di cannabinoidi in data 20.06.2024, un altro è risultato positivo alla cocaina in data
22.07.2024. Si precisa che sebbene da programma fossero stati concordati n. 2 esami tossicologici a settimana, il sig. dal 28.06.2024 al 22.07.2024 non si è recato al Servizio, inoltre, allo stato, CP_1 dagli atti in cartella, risulta aver effettuato l'ultimo esame tossicologico in data 05.08.2024. Si fa presente, inoltre, che il sig. ha avuto nel corso del tempo un atteggiamento, il più delle volte, CP_1 poco disponibile, adducendo impegni lavorativi. … omissis …”
La presenza ad intermittenza del padre dalla vita dei minori, unita allo stato di tossicodipendenza, suggerisce un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo” ( in questi termini cfr. Trib. Napoli
Nord; sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza
Trib. Napoli Nord;
sez. I;
del 12.7.2016; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza del 29.2.2016; Trib.
Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014).
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, anche se le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Tuttavia la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non
6 R.G. n. 2089/2024 + 2089-1/2024
sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Nel caso di specie, l'affido c.d. (super) esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali inerenti ad esempio la salute dei minori, vi sia un pregiudizio a causa dei comportamenti inadeguati ed inaffidabili del resistente.
Il Collegio ritiene, infine, che non sussistono, allo stato, i presupposti per procedere ad una regolamentazione del diritto di visita paterno
I minori (che non sono stati resi edotti dei comportamenti del padre) sono apparsi sinceramente legati al padre il quale, invece, non ha dimostrato di voler seriamente coltivare la relazione con i figli
In sede di ascolto il minore (nato a [...] il [...]) ha espresso la volontà di incontrare Per_2 il padre;
in particolare ha riferito “come mio fratello, PA non lo vedo da ieri sera. E' stato per caso, in pizzeria. Noi abbiamo un bel rapporto con PA. La scorsa vacanza siamo stati a Creta. AP chiede di noi, come va a scuola e come va con il calcio. Se ho qualche problema adesso parlo con mamma, prima parlavo sia con mamma che con PA. I miei desideri sono diventare un grande chef
e mettere PA in pista. Mi manca PA” (dichiarazioni rese in sede di ascolto all'udienza del 16 maggio 2024).
In sede di ascolto il minore (nato a [...] il [...]) ha espresso la volontà di incontrare Per_1 il padre;
in particolare ha riferito “PA non lo vedo da ieri sera. E' stato per caso, l'ho visto in pizzeria fuori casa, dopo l'allenamento. Mi sono fermato a parlare con lui. Prima di ieri non lo vedevo e non lo sentivo da due mesi. AP aveva cambiato il numero di telefono ed era lontano in
Abruzzo per trovare lavoro, me l'ha detto mamma. Prima ancora ci vedevamo e ci sentivamo anche per telefono. In questi ultimi mesi non l'abbiamo visto né sentito. Noi abbiamo un bel rapporto con PA. La scorsa vacanza siamo stati a Creta. AP chiede di noi, come va a scuola e come va con il calcio. Se ho qualche problema adesso parlo con mamma, prima parlavo sia con mamma che con PA. Vorrei che PA avesse un nuovo lavoro per mettersi in carreggiata e che tutto torna come prima cioè il rapporto che avevamo prima.“ (dichiarazioni rese in sede di ascolto all'udienza del 16 maggio 2024).
Come evidenziato dal curatore, nonostante la volontà dei minori di voler incontrare il padre, è emersa la mancanza di una sincera volontà di coltivare la relazione con i figli (si legge in comparsa: i bambini hanno dichiarato di avere incontrato il padre circa un mese fa e che avrebbero piacere di avere sue notizie;
hanno un ricordo positivo del genitore e sarebbero contenti di vederlo. E' opportuno precisare che ignorano la tossicodipendenza del padre e immaginano che la sua assenza dipenda da motivi di lavoro. Si osserva tuttavia che l'uso di sostanze stupefacenti, nello specifico cocaina, è preoccupante nella misura in cui rende il aggressivo ed incontrollato. La condotta è quindi CP_1
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incompatibile con la responsabilità che esige il ruolo genitoriale. Al momento è conclamata la difficoltà a rintracciare il che spesso si allontana dall'abitazione per destinazioni ignote e CP_1 soprattutto cambia continuamente le schede telefoniche per cui si rende irreperibile… “all'esito dell'istruttoria è emerso inequivocabilmente l'assoluta inadeguatezza del PA e soprattutto la mancanza di una sincera volontà di coltivare la relazione con i figli….i minori hanno mostrato un affetto stabile e profondo verso il padre non facendo mistero di coltivare il desiderio che il PA riprenda il controllo della propria vita e si riappropri del ruolo genitoriale. Al momento il desiderio dei bambini è destinato a restare tale per quanto la condizione del sig. di manifesta dipendenza CP_1 da stupefacenti è inconciliabile con un corretto esercizio della responsabilità genitoriale . Inoltre , e ciò è ancor più ostativo, sussiste una mancanza di consapevolezza spinta fino alla negazione dell'evidenza: diserzione agli incontri al SERD, trascuratezza nella cura di sé e della casa , frequentazioni malsane e assenza reiterata agli incontri con i figli giustificata in maniera a dir poco bizzarra, come “ero ad una festa” oppure “sono fuori da amici “)
Allo stato, pertanto, gli incontri avverranno soltanto a mezzo video chiamata, in orario da concordarsi tra le parti (in caso di disaccordo in un orario ricompreso tra le 19-30 e le 21).
In ossequio alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo e al fine di scongiurare le conseguenze irrimediabili che il trascorrere del tempo può avere sulle relazioni tra i figli ed il resistente, si ritiene di non lasciare nulla di intentato e di invitare il resistente, ove realmente intenzionato a coltivare una relazione con i figli, a seguire un percorso educativo di potenziamento delle proprie competenze genitoriali per valutare l'effettiva serietà di motivazione e per sostenerlo in una adeguata riflessione sul proprio ruolo e sulle più corrette modalità di approccio dei minori.
Solo all'esito -positivo- di tale percorso si procederà ad una ripresa degli incontri, necessariamente inizialmente in spazio neutro al fine di verificare l'effettiva autonomia della relazione e, solo all'esito della evoluzione positiva riscontrata dal personale del polo territoriale per le famiglie referente dello spazio neutro, si potrà disporre una parziale/totale liberalizzazione degli incontri.
Il Collegio reputa, pertanto, opportuno per il dei percorsi di rafforzamento delle competenze CP_1 genitoriali presso i SS competenti per territorio;
suggerisce, altresì, alla ricorrente di far proseguire e/o intraprendere ai minori un percorso psicologico-clinico per elaborare le complesse dinamiche familiari e soltanto all'esito (positivo) dei percorsi, valutare l'opportunità di eventuali futuri incontri tra padre e figli.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001
8 R.G. n. 2089/2024 + 2089-1/2024
fino ad € 52.000) e dell'esito della stessa, in relazione alle fasi di studio della controversia (€ 851,00) introduttiva del giudizio (€ 602,00) e decisionale (€ 1.453,00)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie la domanda avanzata dalla ricorrente;
b) a parziale modifica delle statuizioni del decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord n.
613/2023 del 12.01.2023 affida i figli minori (nato a [...] il [...]) e Per_2 Per_1
(nato a [...] il [...]) in via esclusiva alla madre con residenza privilegiata presso la stessa;
c) la ricorrente può esercitare della responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
d) invita il ad intraprendere e/o proseguire il percorso di rafforzamento delle competenze CP_1 genitoriali presso i SS competenti per territorio;
e) suggerisce alla ricorrente di far proseguire e/o intraprendere ai minori un percorso psicologico- clinico per elaborare le complesse dinamiche familiari;
f) Condanna a pagare le spese di lite in favore di liquidandole CP_1 Parte_1 complessivamente in ed € 2906,00 (duemilanovecentosei,00) per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 26.6.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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