Articolo 26 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 25Articolo 27
Versione
21 aprile 1942
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Versione
15 gennaio 1950
Art. 26. Efficacia vincolante del parere del sindacato.

L'accordo con il quale l'avvocato o il procuratore ed il cliente stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere del ((consiglio dell'ordine)) sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante deve essere comunicato al ((consiglio)) prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha effetto vincolante.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1950
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