Art. 26. Efficacia vincolante del parere del sindacato.
L'accordo con il quale l'avvocato o il procuratore ed il cliente stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere del ((consiglio dell'ordine)) sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante deve essere comunicato al ((consiglio)) prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha effetto vincolante.
L'accordo con il quale l'avvocato o il procuratore ed il cliente stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere del ((consiglio dell'ordine)) sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante deve essere comunicato al ((consiglio)) prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha effetto vincolante.