Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/06/2025, n. 3915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3915 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
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N. R.G. 4491/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, composta dai Magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Anna Chiara Giammusso Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 4491/2023 trattenuta in decisione alla scadenza del termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza del 21.11.2024, promossa da
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Nardi Parte_1 C.F._1
Carlantonio presso il quale è elettivamente domiciliata appellante
contro
) con il patrocinio dell'avv. De Paolis Controparte_1 C.F._2
Enrico Giuseppe presso il quale è elettivamente domiciliato appellato
e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11378/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 18/07/2023
Conclusioni
Parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza n. 11378 pubblicata il 18/7/23 dal Tribunale di Roma, prima sezione civile, all'esito del procedimento n. 48449/10 R.G. e notificata il 18/7/23 IN VIA PRELIMINARE accogliere la spiegata istanza di sospensione ex art. 283 comma 1 c.p.c., per i motivi sopra esposti e quindi NEL MERITO 1) in via principale - accertare e dichiarare che gli ex coniugi sigg.ri e all'atto della Parte_1 Controparte_1 promessa del matrimonio sceglievano c dei beni con tutte le conseguenze di legge anche in ordine agli acquisti dagli stessi effettuati nel corso del tempo, singolarmente e congiuntamente;
- accertare e dichiarare che tra gli ex coniugi e vigeva il regime della comunione legale dei Parte_1 Controparte_1 beni co g he in ordine agli acquisti dagli stessi effettuati nel corso del tempo, singolarmente e congiuntamente;
2) in subordine - accertare e dichiarare che tra gli ex coniugi e esisteva una Parte_1 Controparte_1 comunione tacita universale di tutti i a p ra vigenti artt. 215 – 230 c.c., con tutte le conseguenze di legge anche in ordine agli acquisti dagli stessi effettuati nel corso del tempo singolarmente e congiuntamente. Con vittoria di compensi professionali del doppio grado di giudizio (oltre accessori di legge). IN VIA ISTRUTTORIA 1) disporre l'interrogatorio formale del sig. e all'esito Controparte_1 la prova per testi sui capitoli dedotti nella Memoria ex art. 1 c.p.c., da intendersi qui (per economia processuale) integralmente riportati e trascritti, con i testi ivi indicati;
2) ordinare ex art. 210 c.p.c. al sig. l'esibizione e/o Controparte_1 produzione in giudizio della seguente documentazio testante il regime (comunione dei beni) prescelto dai nubendi e rilasciato in unica copia al medesimo dall'Ufficiale di stato civile all'atto della promessa di matrimonio;
b) dichiarazione dei redditi (mod. 740) presentate congiuntamente dai coniugi negli anni dal 1971 al 1976; c) estratto del c/c n. 1780 B.N.L. (agenzia n. 25 di Roma, via Flaminia Vecchia n. 672) aperto congiuntamente dai coniugi relativamente al periodo dal 1967 (data di apertura del conto) sino alla loro separazione personale. In caso di inottemperanza, si chiede venga disposta richiesta di informazioni ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c. rispettivamente all'Ufficio anagrafe del Comune di Roma, all'Agenzia delle entrate e alla B.N.L. …”
Parte appellata: “Tanto premesso, il signor , come sopra Controparte_1 rappresentato, difeso e domiciliato, chiede l'integrale rigetto dell'impugnazione proposta poiché infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provata. In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”.
Premesso che con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da nei confronti dell'ex-coniuge, , -di accertamento della Parte_1 Controparte_1
sussistenza tra i coniugi durante il matrimonio del regime di comunione legale dei beni ovvero di una comunione tacita familiare- e condannava la al pagamento delle Pt_1 3
spese processuali, liquidate in € 5431,00 per compensi oltre spese generali pari al 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore del , dichiaratosi antistatario;
CP_1
con atto di citazione notificato il 18.09.2023 la ha proposto appello contestando Pt_1
l'erronea valutazione del Tribunale in ordine alle prove documentali e alle ulteriori richieste istruttorie da lei formulate e la conseguente decisione di rigetto della domanda;
ha pertanto avanzato, in riforma della decisione e previo espletamento dell'attività istruttoria richiesta e disattesa in primo grado, le conclusioni riportate in epigrafe, unitamente all'istanza di sospensione ex art. 283 co. 1 c.p.c.; il , costituitosi in giudizio, ha contestato il fondamento dell'appello e ne ha CP_1
chiesto il rigetto;
il Procuratore Generale ha espresso parere per la conferma della sentenza;
con ordinanza del 09.05.2024, nell'ambito del sub-procedimento r.g. 4491/2023-1, è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato avanzata dalla per l'insussistenza del presupposto del pregiudizio Pt_1
grave e irreparabile richiesto dalla norma di cui all'art. 283 c.p.c.; precisate le conclusioni nelle note sostitutive dell'udienza del 21.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge per le memorie e repliche conclusionali, da entrambe le parti depositate;
Motivazione
L'appello è infondato e viene perciò respinto.
Devono preliminarmente disattendersi le istanze istruttorie riproposte dall'appellante in questo grado poiché irrilevanti ai fini della decisione.
Il Tribunale ha respinto la domanda di accertamento della sussistenza tra i coniugi del regime di comunione legale ritenendo che -risalendo il matrimonio ad epoca precedente alla riforma del diritto di famiglia introdotta con la legge 151/1975- in vigenza del regime legale della separazione dei beni, non era stata fornita prova della sussistenza di una convenzione per atto pubblico inerente l'adozione del diverso regime della comunione dei beni e vi era altresì la prova che, una volta entrata in vigore la riforma che introduceva detto regime come legale, il , esercitando la facoltà unilaterale CP_1
a ciascun coniuge accordata dalla normativa transitoria (art. 228 legge 151/1975), nei 4
termini temporali consentiti, aveva espresso la volontà di conservare il pregresso regime.
La decisione è incensurabile.
La ricostruzione dell'inquadramento normativo applicabile è invero corretta.
A nulla rilevano le contestazioni mosse dall'appellante in merito ad una diversa volontà dei coniugi asseritamente manifestata in sede di promessa di matrimonio, di cui solo il avrebbe documentazione, in assenza dell'atto scritto comprovante una CP_1
convenzione matrimoniale pregressa alla legge 151/75 inerente la volontà dei coniugi di adozione del regime della comunione dei beni, a fronte di un atto di matrimonio privo di annotazione di una diversa opzione rispetto a quella legale pregressa sulla base della normativa transitoria che consentiva ai coniugi (art. 228 secondo comma legge
151/75), entro il 15.1.1978, anche di concordare di assoggettare al regime della comunione i beni acquisiti prima della riforma e nel quale, invece, è annotata la facoltà esercitata dal (ai sensi dell'art. 228 primo comma legge citata) di non voler CP_1
adottare, per il futuro, il nuovo regime della comunione dei beni.
Senza entrare nell'esame dell'eccezione di giudicato originariamente proposta dal
, respinta dal Tribunale e non riproposta in questa sede di appello, non può CP_1
tuttavia non richiamarsi in questa sede che la correttezza dell'inquadramento normativo citato -e l'impossibilità di opporvi fatti o atti non equipollenti agli atti pubblici richiesti dalla normativa a prova del regime patrimoniale coniugale - è stata già e più autorevolmente affermata dal giudice di legittimità. Ed invero, pronunciandosi nella controversia tra gli odierni ex-coniugi avente ad oggetto l'accertamento della comproprietà per quota della metà dell'immobile ex-casa coniugale, sito in Roma via
Valdagno 32, intrapresa dalla quale assumeva la contitolarità del bene quale Parte_2
effetto del regime di comunione legale asseritamente vigente tra i coniugi all'epoca dell'acquisto dell'immobile da parte del coniuge e censurava davanti alla Corte di legittimità la mancata attribuzione della proprietà statuita dai giudici di merito quale effetto dell'erroneo accertamento dell'insussistenza del regime di comunione legale dei beni-, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 225/2010, disattendeva tutti i motivi di censura davanti alla stessa proposti, pienamente sovrapponibili a quanto in questa sede 5
dall'appellante sostenuto in punto di fatto, di diritto e in via istruttoria, e affermava i seguenti principi di diritto:
1) prima dell'entrata in vigore della legge 151/75 il regime patrimoniale tra coniugi della separazione dei beni operava ope legis qualora non effettuata la scelta del diverso regime della comunione con apposita convenzione stipulata con atto pubblico;
2) la norma transitoria di cui all'art. 228 legge 151/75 prevedeva l'automatica soggezione al nuovo regime legale anche delle famiglie costituitesi prima della riforma, per i beni acquistati successivamente al 20.9.1975, ma ciascun coniuge poteva opporsi con una manifestazione di volontà nel termine previsto (comma 1);
i coniugi potevano altresì convenire di assoggettare al regime della comunione anche i beni acquistati prima della riforma (comma 2);
3) all'epoca dell'acquisto dell'immobile di Roma, via Valdagno 32 (oggetto di quella controversia), il 3.6.1966, (e dunque anche all'epoca della celebrazione del matrimonio nel 1962) vigeva la disciplina del regime patrimoniale previgente alla riforma (separazione dei beni);
4) dovendo dunque verificarsi se i coniugi avessero optato per il regime della comunione dei beni in deroga a quello della separazione previsto dalla normativa anteriore alla riforma del 1975, ai fini della prova del regime patrimoniale doveva tenersi conto che le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate a pena di nullità con atto pubblico (sia prima che dopo la riforma del 1975, che ne prevedeva in aggiunta l'annotazione sull'atto di matrimonio ai fini dell'opponibilità), costituendo l'atto pubblico la prova ad substantiam ai sensi dell'art. 162 c.c.. Erano dunque del tutto irrilevanti e fuori luogo la produzione (di certificati anagrafici) e il richiamo all'art. 213 c.p.c. per ottenere documentazione dal Comune, attività che non poteva fornire l'unica prova, sulla incombente, del regime patrimoniale Pt_1
convenzionale asseritamente sussistente.
Ancor più dette osservazioni, peraltro ribadite dalla Corte con pronunce costanti (cfr. la recente Cass. n. 32039/22), valgono nella fattispecie in esame, dove l'oggetto della causa è costituito dall'accertamento, in via principale e non incidentale, del regime patrimoniale coniugale. E' dunque ricostruibile che: 6
-i coniugi hanno contratto matrimonio nel 1962, epoca in cui il regime patrimoniale legale era la separazione dei beni;
-anche allora (come dopo la riforma del 1975), al fine di derogare al regime legale, era necessaria una convenzione matrimoniale di opzione per il diverso regime della comunione dei beni, stipulata con atto pubblico a pena di nullità, atto che la non Pt_1
ha fornito;
-con l'entrata in vigore della riforma del 1975, i coniugi non hanno esercitato la facoltà di assoggettamento al nuovo regime legale della comunione i beni acquistati prima del
20.9.1975;
ha tempestivamente esercitato la facoltà unilaterale di opporsi alla CP_2
soggezione al nuovo regime legale per i beni acquistati dopo il 20.9.1975;
-non sussiste alcun atto diverso dall'atto pubblico di convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c. che possa assurgere a prova dell'opzione di regime patrimoniale diverso da quello legale.
In conclusione non è stata fornita la prova (ossia la convenzione matrimoniale di opzione per il regime della comunione dei beni stipulata con atto pubblico) del regime patrimoniale diverso da quello legale all'epoca della celebrazione del matrimonio;
né i coniugi, sposatisi prima dell'entrata in vigore della legge 151/75, hanno manifestato la volontà di estendere il regime della comunione legale, applicabile in via automatica dopo l'entrata in vigore della riforma, salva dichiarazione contraria, anche ai beni acquistati, in costanza di matrimonio, anteriormente, singolarmente o in comunione convenzionale;
anzi, il ha effettuato la dichiarazione contraria alla soggezione CP_1
automatica al regime della comunione per gli acquisti successivi.
Per effetto della normativa anteriore alla riforma e della manifestazione di volontà unilateralmente espressa dal in conformità alla normativa transitoria della CP_1
legge di riforma, deve dunque ritenersi accertato che tra i coniugi , in Parte_3
costanza di matrimonio, era vigente il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Il Tribunale ha altresì respinto la domanda subordinata proposta dall'appellante, di accertamento della sussistenza tra i coniugi di una comunione tacita universale, non ritenendola supportata da adeguata prova di atti o comportamenti dei coniugi di 7
conferire al consorzio familiare beni, lucri, perdite o incrementi. Tale prova non ha ritenuto, in particolare, di poter trarre dagli elementi addotti dall'attrice -il pagamento del mutuo e di altri oneri di manutenzione della casa familiare, il godimento dello stesso immobile- poiché riconducibili alla mera collaborazione dei coniugi alla gestione economica familiare ovvero a situazioni di fatto connesse ai doveri matrimoniali (la coabitazione) o consentiti da disposizioni giudiziali (l'assegnazione dell'immobile in sede di separazione e di divorzio).
Anche tale decisione non è censurabile.
Correttamente il primo giudice, richiamando la consolidata giurisprudenza formatasi sulla comunione tacita familiare, istituto previsto dagli artt. 215 e ss vigenti prima della riforma del 1975, caratterizzata “dalla comunanza di lucri e perdite, dalla formazione di un unico peculio, gestito senza particolari formalità ed obblighi di rendiconto, destinato indivisibilmente a fornire
i mezzi economici necessari ai bisogni della comunità familiare e al sostentamento dei partecipanti “
(vedi Cass. n. 9579/2014), ha evidenziato che la Corte di legittimità ha costantemente ritenuto che: 1) l'acquisto formale di un immobile da parte di uno dei componenti l'asserita comunione familiare non può prescindere dalla prova scritta, negando l'ammissibilità della prova per testi, anche per l'ipotesi di accordo tra i coniugi circa la comunione dell'immobile (vedi Cass. 1062/89 e le più recenti Cass. nn. 7872/21 e
33844/21 a loro volta richiamanti le pronunce più risalenti); 2) il coniuge che affermi la sussistenza del regime di comunione tacita familiare ha l'onere di fornire la relativa prova “tenendo conto che la suddetta comunione non può essere desunta da una mera situazione di collaborazione familiare, postulando atti o comportamenti che evidenzino inequivocabilmente la volontà di mettere a disposizione del consorzio familiare determinati beni e di porre in comune lucri, perdite ed incrementi patrimoniali, e che non può avvalersi della prova testimoniale, stante la necessità dell'atto scritto ai sensi dell'art. 1350 c.c.” (Cass. 7872/21 e 33844/21 anzi citate).
In simile cornice giurisprudenziale condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto inidonei gli elementi allegati dalla quale prova della vigenza tra i coniugi dell'asserito Pt_1
regime di comunione tacita familiare universale, poiché riconducibili ad ordinaria compartecipazione tra coniugi alle comuni spese familiari, quanto ad eventuali oneri di mutuo o spese di manutenzione dell'immobile-casa familiare, ovvero espressione del 8
dovere di coabitazione e di una legittimazione giudiziale al godimento, quanto all'utilizzo dello stesso immobile come abitazione in costanza di convivenza e dopo la cessazione. Aggiungasi, infine, che detti elementi forniti a prova dell'asserita comunione universale dei beni, sono relativi esclusivamente al bene-ex casa familiare, in relazione al quale, ai fini della prova della sussistenza della comunione, come anzi esposto, non potrebbe prescindersi dalla prova scritta, che non sussiste.
Il tenore della decisione giustifica la condanna dell'appellante alle spese di giudizio del presente grado, liquidate, come da dispositivo, in favore del procuratore dell'appellato, dichiaratosi antistatario.
Sussistono altresì i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunziando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
11378/2023 e nei confronti di , così dispone: Controparte_1
-rigetta l'appello;
-condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro Parte_1
4.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie pari al 15% dei compensi,
Iva e contributi di legge, da distrarsi in favore del procuratore di Controparte_1
dichiaratosi antistatario;
-dichiara sussistenti i presupposti perché sia tenuta al pagamento Parte_1
dell'ulteriore contributo unificato pari alla somma dovuta per l'impugnazione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 05.06.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari