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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2067/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2067/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
nato il [...] a [...], provincia di Buenos Aires, Parte_1
GE (con l'avv Ugo Maiorana)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
- parte resistente non costituita -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 16 febbraio 2024 e ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato, in data 09/07/1940, nel Comune di Bitonto (BA), Persona_1
dai cittadini italiani e , il quale il 9/10/1964 contraeva matrimonio Parte_2 Parte_3
con , unione dalla quale nasceva, in GE, il 07/05/1967 Controparte_2 [...]
, che il 20/02/1987 contraeva matrimonio con unione dalla Persona_2 Persona_3
quale nasceva, in GE, il 27/08/1990 l'odierno ricorrente, Parte_1
Parte resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
1 È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente dal cittadino italiano, il quale -mai naturalizzatosi argentino- ha, indi, trasmesso il proprio Persona_1
status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i Parte_4
GE versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità
d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle illustrate circostanze, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nato il [...] a [...], provincia di Buenos Aires, GE, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 7 aprile 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2067/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
nato il [...] a [...], provincia di Buenos Aires, Parte_1
GE (con l'avv Ugo Maiorana)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t. Controparte_1
- parte resistente non costituita -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 16 febbraio 2024 e ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato, in data 09/07/1940, nel Comune di Bitonto (BA), Persona_1
dai cittadini italiani e , il quale il 9/10/1964 contraeva matrimonio Parte_2 Parte_3
con , unione dalla quale nasceva, in GE, il 07/05/1967 Controparte_2 [...]
, che il 20/02/1987 contraeva matrimonio con unione dalla Persona_2 Persona_3
quale nasceva, in GE, il 27/08/1990 l'odierno ricorrente, Parte_1
Parte resistente, sebbene ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
All'esito della trattazione scritta, la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
1 È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna del ricorrente dal cittadino italiano, il quale -mai naturalizzatosi argentino- ha, indi, trasmesso il proprio Persona_1
status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che è fatto, oramai, notorio che i Parte_4
GE versano in una condizione di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità
d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle illustrate circostanze, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nato il [...] a [...], provincia di Buenos Aires, GE, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 7 aprile 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
2