Art. 2.
L' articolo 11 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , e' sostituito dal seguente:
"Per le operazioni di travaso nelle fabbriche e per il sollevamento della birra dai fusti, negli apparecchi a pressione presso i pubblici esercizi, debbono essere impiegate anidride carbonica avente i requisiti di purezza stabiliti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, e successive modificazioni o integrazioni, o aria filtrata che comunque non deve contenere sostanze nocive.
Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, puo' consentire l'impiego di altri gas inerti stabilendone, del pari, i requisiti di purezza.
I tubi di gomma per raccordi, impiegati nei predetti apparecchi a pressione e il cui uso deve essere limitato allo stretto necessario, debbono avere una lunghezza non superiore a un metro e cinquanta lineare ed essere corrispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti disposizioni".
L' articolo 11 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 , e' sostituito dal seguente:
"Per le operazioni di travaso nelle fabbriche e per il sollevamento della birra dai fusti, negli apparecchi a pressione presso i pubblici esercizi, debbono essere impiegate anidride carbonica avente i requisiti di purezza stabiliti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, e successive modificazioni o integrazioni, o aria filtrata che comunque non deve contenere sostanze nocive.
Il Ministro per la sanita', con proprio decreto, sentito il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, puo' consentire l'impiego di altri gas inerti stabilendone, del pari, i requisiti di purezza.
I tubi di gomma per raccordi, impiegati nei predetti apparecchi a pressione e il cui uso deve essere limitato allo stretto necessario, debbono avere una lunghezza non superiore a un metro e cinquanta lineare ed essere corrispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario, alle vigenti disposizioni".