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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO RO, Presidente
RI RO EL, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 476/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301DN02395-2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301DN02395-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301DN02395-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente: insiste per il respingimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente arch. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Venezia a titolo di maggiore Ires, Irap e Iva dovuta per l'anno di imposta 2018.
A sostegno del ricorso, ella ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) decadenza dall'azione accertatrice;
2) difetto di sottoscrizione;
3) illegittimità, nel merito, dell'operata ripresa a tassazione;
4) in subordine, illegittimità dell'avviso di accertamento per mancato riconoscimento di costi forfettariamente determinati.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, relativo a intervenuta decadenza dell'Agenzia dal potere di accertare l'anno 2018, per violazione degli artt. 57 del d.p.r. n. 633/1972, 43 del d.p.r. n. 600/1973 e 3 della l. n. 212/2000, è infondato.
In data 27/11/2024, la parte resistente notificava alla ricorrente, mediante pec, lo schema d'atto ex art. 6 bis, della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), in relazione all'anno di imposta 2018 (V. All. n. 3 schema d'atto). Ai sensi dell'art. 6 bis comma 3 della L. 212/2000, come riportato nelle controdeduzioni della resistente e ai dati fattuali indicati nello stesso atto (non oggetto di contestazione alcuna né in sede di replica che di discussione orale) non si è verificata alcuna decadenza. Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, la modifica normativa non è illegittima per violazione dell'articolo 3 della L. 212/2000. Con la legge innovativa non si è verificata alcuna proroga del termine di decadenza del potere di accertamento;
inoltre, lo Statuto del contribuente, pur se legge che contiene importanti principi, nella gerarchia delle fonti non ha valenza maggiore di altre leggi e, peraltro, la modifica legislativa si è verificata inserendo la nuova disposizione proprio nel corpo della legge 212/2000.
2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo a inesistenza e/o nullità assoluta e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di attribuzione di chi ha firmato l'atto opposto, è infondato. Pur a ritenere obbligo di allegazione della delega, i documenti prodotti (All. 4, 5, e 6) attestano la regolarità della firma di chi ha firmato l'atto di accertamento fonte di causa.
3. Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente deduce l'insussistenza dei presupposti normativi richiesti ai fini dell'operata ripresa a tassazione.
L'assunto è fondato.
3.1. Ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600/73 (nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame):
“… I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell' articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine;
alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni …”.
3.2. Così definita la normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, rileva la Corte che, per condivisa giurisprudenza di legittimità: “Nel contesto dell'accertamento delle imposte sui redditi, quando l'Ufficio finanziario si basa sull'analisi dei conti bancari per effettuare l'accertamento, l'Amministrazione soddisfa il proprio onere probatorio utilizzando i dati e gli elementi da tali conti, conformemente all' articolo 32 del D.P.R. 600/1973. In tale situazione, l'onere della prova si sposta sul contribuente, il quale deve dimostrare che le transazioni rilevate sui conti bancari non sono legate a operazioni soggette a tassazione. Per farlo, il contribuente deve fornire una prova dettagliata e specifica, indicando in modo chiaro a cosa corrisponde ciascun pagamento bancario e dimostrando che le operazioni sono estranee a movimenti imponibili” (Cass. civ, Sez. Trib, 24.2.2025, n. 4761).
3.3. Pertanto, nella fattispecie in esame si verifica un'inversione dell'onere probatorio, nel senso che all'Amministrazione compete semplicemente fornire i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario.
Una volta fornita tale prova da parte del contribuente, tuttavia, incomberà sull'Amministrazione la confutazione delle relative risultanze probatorie.
4. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, occorre anzitutto rilevare che, come emerge anche dalle foto in atti, tra la ricorrente e l'autore delle dazioni monetarie intercorrono rapporti extraprofessionali, tanto da avere le due parti un conto cointestato, dal quale sono partiti nell'anno di imposta
2018 n. 8 bonifici, per complessivi € 61.000, e n. 2 versamenti, per complessivi € 30.000. Il tutto per un totale di € 91.000.
Ciò costituisce un primo e sicuro elemento che depone nel senso della sussistenza di un rapporto di natura personale tra le parti in esame, tale da giustificare la sussistenza di un finanziamento infruttifero, senza particolari pattuizioni, essendo i tempi della restituzione decisi essenzialmente dalla ricorrente, in ragione delle sue possibilità economiche.
5. Ciò premesso, va altresì soggiunto che tra le suddette parti (la ricorrente e il finanziatore) intercorrono altresì rapporti di natura professionale, come emerge da n. 36 operazioni relative al decennio 2012-2022, tutte regolarmente fatturate, per un totale di oltre 400.000 euro.
Orbene, in presenza di una pluralità di operazioni di natura professionale, tutte regolarmente fatturate, è illogico ritenere che solo le somme in contestazione (di importo pari a € 91.000) costituiscano prestazioni non contabilizzate, deponendo invece la pratica dei rapporti professionali tra le suddette parti – sulla quale l'Amministrazione non ha mosso alcun tipo di contestazione – nel senso diametralmente opposto alla tesi delle prestazioni “in nero”.
6. A ciò aggiungasi che, come emerge dalla documentazione in atti, nell'anno che precede i suddetti versamenti la ricorrente ha avuto gravi e documentati problemi di salute, che hanno determinato una sensibile riduzione del proprio reddito, la qual cosa rende verosimile il fatto che in quel frangente ella abbia potuto chiedere un aiuto economico al proprio “amico”. E che di aiuti si tratti emerge dal fatto che le somme in contestazione sono partite non dal conto societario riconducibile al soggetto finanziatore, ma dal conto cointestato, vale a dire proprio il conto corrente che le parti avevano concordemente acceso per le loro esigenze personali.
Del resto, se le somme in esame costituissero contropartita di prestazioni di natura professionale, il finanziatore avuto convenienza a far partire i bonifici dal conto corrente societario – così come è avvenuto per ben dieci anni di collaborazione professionale – al fine di dedurre il relativo costo dal reddito societario. Così non è stato, la qual cosa avvalora la tesi della natura personale del prestito, non essendovi alcuna ragione che giustifichi la perdita economica altrimenti inutilmente subita dalla società riconducibile al finanziatore.
7. Inoltre, la ricorrente ha sinora restituito parzialmente il prestito, con una serie di bonifici effettuati già nel
2019, e proseguiti sino al 2022. In particolare, trattasi di restituzioni del tutto genuine, in quanto iniziate in tempi non sospetti (2019), e in alcun modo propiziate dalla verifica della Guardia di Finanza, iniziata soltanto nel 2024. Allo stato, risultano restituite circa € 40.000, vale a dire circa la metà del finanziamento.
8. Infine, il soggetto finanziatore ha reso dichiarazioni nel senso della sussistenza del prestito infruttifero. Al qual riguardo, è ben vero che trattasi di dichiarazioni di parte, non aventi il valore probatorio della testimonianza. Nondimeno, l'Agenzia delle Entrate non ha in alcun modo revocato in dubbio tali dichiarazioni, né ha spiegato le ragioni per le quali il finanziatore avrebbe dovuto esporre fatti non rispondenti al vero. Il tutto – si ribadisce – in un contesto nel quale, se si fosse effettivamente trattato di rapporti commerciali, il finanziatore avrebbe avuto convenienza economica a far partire i bonifici dal conto corrente della società a lui intestata (come aveva fatto per ben 10 anni, e per ben € 400.000 di importi), al fine di dedurre i relativi costi dal reddito societario. Se così non è stato, ciò è evidentemente dipeso dalla sussistenza di rapporti extraprofessionali tra le parti, che giustificavano pertanto il prestito in contestazione.
9. Tali elementi, letti sia singolarmente, sia in combinato disposto, depongono, ad avviso della Corte, nel senso della natura non reddituale delle poste recuperate a tassazione.
10. Di contro, non colgono nel segno le
contro
-argomentazioni di parte resistente. Invero, l'Agenzia delle
Entrate ha dedotto che: “per il 2022 la parte ha dichiarato redditi per € 99.928,00, più del doppio di quanto dichiarato per il 2018 (€ 44.795,00)” (memorie, p. 12).
Tale elemento, ad avviso della Corte, va proprio ad avvalorare la testi di parte ricorrente, secondo cui nel
2018 ella ha ridotto sensibilmente la propria attività lavorativa, stante i documentati problemi di salute. Non si comprende pertanto a che titolo tali considerazioni dovrebbero andare a vantaggio della tesi dell'Amministrazione resistente.
11. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha altresì affermato che: “… la contribuente non ha una capacità reddituale
… tale da permetterle di restituire, quanto ricevuto nel corso degli anni, al sig. …” (memorie cit, p. 12).
L'assunto è documentalmente smentito dalla tabella sinottica esposta dalla stessa Amministrazione a p. 12 delle proprie memorie difensive: vi si espongono infatti redditi della ricorrente pari a € 75.983 nel 2019; a
€ 31.244 nel 2020, a € 99.928 nel 2022.
Pertanto, considerato che i versamenti in restituzione recano la data 2019-2022, è documentalmente provato – la qual cosa smentisce la tesi dell'Agenzia – che negli anni in esame la ricorrente disponesse di un reddito tale da consentirle di avviare la restituzione del prestito, come giustappunto avvenuto.
12. Infine, l'Amministrazione discorre di ulteriori movimentazioni tra le parti, per circa € 800.000, nonché di ulteriori versamenti all'estero. Nondimeno, tali questioni sono totalmente estranee al thema decidendum oggetto del presente giudizio, e per tali ragioni non possono in alcun modo essere prese in considerazione ai fini della decisione della presente controversia.
13. In definitiva, da un lato la ricorrente ha fornito ampia e analitica documentazione attestante la natura personale del prestito ricevuto dal soggetto finanziatore.
Di contro, le opposte argomentazioni di parte resistente si risolvono ora in un ulteriore ausilio alla tesi di parte ricorrente (cfr. le deduzioni dell'Agenzia delle Entrate in ordine ai redditi dichiarati dalla ricorrente nell'anno di imposta 2018, e in quelli successivi), ora in asserzioni del tutto eccentriche rispetto al thema decidendum oggetto del presente giudizio (le ulteriori movimentazioni bancarie;
i rapporti con l'estero).
14. Per tali ragioni, reputa la Corte raggiunta la prova della natura non reddituale dei predetti bonifici/ versamenti, con la conseguenza che la relativa ripresa a tassazione deve ritenersi illegittima.
15. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
16. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte : A) accoglie il ricorso e annulla per l'effetto l'atto impugnato. B) compensa le spese di lite.
Venezia, 15.1.2026. Il Giudice est. Roberto M. Palmieri Il Presidente Roberto Santoro
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO RO, Presidente
RI RO EL, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 476/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301DN02395-2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301DN02395-2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301DN02395-2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: chiede accogliersi il ricorso.
Resistente: insiste per il respingimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente arch. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Venezia a titolo di maggiore Ires, Irap e Iva dovuta per l'anno di imposta 2018.
A sostegno del ricorso, ella ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) decadenza dall'azione accertatrice;
2) difetto di sottoscrizione;
3) illegittimità, nel merito, dell'operata ripresa a tassazione;
4) in subordine, illegittimità dell'avviso di accertamento per mancato riconoscimento di costi forfettariamente determinati.
Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 15.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, relativo a intervenuta decadenza dell'Agenzia dal potere di accertare l'anno 2018, per violazione degli artt. 57 del d.p.r. n. 633/1972, 43 del d.p.r. n. 600/1973 e 3 della l. n. 212/2000, è infondato.
In data 27/11/2024, la parte resistente notificava alla ricorrente, mediante pec, lo schema d'atto ex art. 6 bis, della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), in relazione all'anno di imposta 2018 (V. All. n. 3 schema d'atto). Ai sensi dell'art. 6 bis comma 3 della L. 212/2000, come riportato nelle controdeduzioni della resistente e ai dati fattuali indicati nello stesso atto (non oggetto di contestazione alcuna né in sede di replica che di discussione orale) non si è verificata alcuna decadenza. Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, la modifica normativa non è illegittima per violazione dell'articolo 3 della L. 212/2000. Con la legge innovativa non si è verificata alcuna proroga del termine di decadenza del potere di accertamento;
inoltre, lo Statuto del contribuente, pur se legge che contiene importanti principi, nella gerarchia delle fonti non ha valenza maggiore di altre leggi e, peraltro, la modifica legislativa si è verificata inserendo la nuova disposizione proprio nel corpo della legge 212/2000.
2. Anche il secondo motivo di ricorso, relativo a inesistenza e/o nullità assoluta e/o illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto assoluto di attribuzione di chi ha firmato l'atto opposto, è infondato. Pur a ritenere obbligo di allegazione della delega, i documenti prodotti (All. 4, 5, e 6) attestano la regolarità della firma di chi ha firmato l'atto di accertamento fonte di causa.
3. Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente deduce l'insussistenza dei presupposti normativi richiesti ai fini dell'operata ripresa a tassazione.
L'assunto è fondato.
3.1. Ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600/73 (nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame):
“… I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell' articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine;
alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni …”.
3.2. Così definita la normativa di riferimento, occorre ora indagarne la portata.
Sul punto, rileva la Corte che, per condivisa giurisprudenza di legittimità: “Nel contesto dell'accertamento delle imposte sui redditi, quando l'Ufficio finanziario si basa sull'analisi dei conti bancari per effettuare l'accertamento, l'Amministrazione soddisfa il proprio onere probatorio utilizzando i dati e gli elementi da tali conti, conformemente all' articolo 32 del D.P.R. 600/1973. In tale situazione, l'onere della prova si sposta sul contribuente, il quale deve dimostrare che le transazioni rilevate sui conti bancari non sono legate a operazioni soggette a tassazione. Per farlo, il contribuente deve fornire una prova dettagliata e specifica, indicando in modo chiaro a cosa corrisponde ciascun pagamento bancario e dimostrando che le operazioni sono estranee a movimenti imponibili” (Cass. civ, Sez. Trib, 24.2.2025, n. 4761).
3.3. Pertanto, nella fattispecie in esame si verifica un'inversione dell'onere probatorio, nel senso che all'Amministrazione compete semplicemente fornire i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario.
Una volta fornita tale prova da parte del contribuente, tuttavia, incomberà sull'Amministrazione la confutazione delle relative risultanze probatorie.
4. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, occorre anzitutto rilevare che, come emerge anche dalle foto in atti, tra la ricorrente e l'autore delle dazioni monetarie intercorrono rapporti extraprofessionali, tanto da avere le due parti un conto cointestato, dal quale sono partiti nell'anno di imposta
2018 n. 8 bonifici, per complessivi € 61.000, e n. 2 versamenti, per complessivi € 30.000. Il tutto per un totale di € 91.000.
Ciò costituisce un primo e sicuro elemento che depone nel senso della sussistenza di un rapporto di natura personale tra le parti in esame, tale da giustificare la sussistenza di un finanziamento infruttifero, senza particolari pattuizioni, essendo i tempi della restituzione decisi essenzialmente dalla ricorrente, in ragione delle sue possibilità economiche.
5. Ciò premesso, va altresì soggiunto che tra le suddette parti (la ricorrente e il finanziatore) intercorrono altresì rapporti di natura professionale, come emerge da n. 36 operazioni relative al decennio 2012-2022, tutte regolarmente fatturate, per un totale di oltre 400.000 euro.
Orbene, in presenza di una pluralità di operazioni di natura professionale, tutte regolarmente fatturate, è illogico ritenere che solo le somme in contestazione (di importo pari a € 91.000) costituiscano prestazioni non contabilizzate, deponendo invece la pratica dei rapporti professionali tra le suddette parti – sulla quale l'Amministrazione non ha mosso alcun tipo di contestazione – nel senso diametralmente opposto alla tesi delle prestazioni “in nero”.
6. A ciò aggiungasi che, come emerge dalla documentazione in atti, nell'anno che precede i suddetti versamenti la ricorrente ha avuto gravi e documentati problemi di salute, che hanno determinato una sensibile riduzione del proprio reddito, la qual cosa rende verosimile il fatto che in quel frangente ella abbia potuto chiedere un aiuto economico al proprio “amico”. E che di aiuti si tratti emerge dal fatto che le somme in contestazione sono partite non dal conto societario riconducibile al soggetto finanziatore, ma dal conto cointestato, vale a dire proprio il conto corrente che le parti avevano concordemente acceso per le loro esigenze personali.
Del resto, se le somme in esame costituissero contropartita di prestazioni di natura professionale, il finanziatore avuto convenienza a far partire i bonifici dal conto corrente societario – così come è avvenuto per ben dieci anni di collaborazione professionale – al fine di dedurre il relativo costo dal reddito societario. Così non è stato, la qual cosa avvalora la tesi della natura personale del prestito, non essendovi alcuna ragione che giustifichi la perdita economica altrimenti inutilmente subita dalla società riconducibile al finanziatore.
7. Inoltre, la ricorrente ha sinora restituito parzialmente il prestito, con una serie di bonifici effettuati già nel
2019, e proseguiti sino al 2022. In particolare, trattasi di restituzioni del tutto genuine, in quanto iniziate in tempi non sospetti (2019), e in alcun modo propiziate dalla verifica della Guardia di Finanza, iniziata soltanto nel 2024. Allo stato, risultano restituite circa € 40.000, vale a dire circa la metà del finanziamento.
8. Infine, il soggetto finanziatore ha reso dichiarazioni nel senso della sussistenza del prestito infruttifero. Al qual riguardo, è ben vero che trattasi di dichiarazioni di parte, non aventi il valore probatorio della testimonianza. Nondimeno, l'Agenzia delle Entrate non ha in alcun modo revocato in dubbio tali dichiarazioni, né ha spiegato le ragioni per le quali il finanziatore avrebbe dovuto esporre fatti non rispondenti al vero. Il tutto – si ribadisce – in un contesto nel quale, se si fosse effettivamente trattato di rapporti commerciali, il finanziatore avrebbe avuto convenienza economica a far partire i bonifici dal conto corrente della società a lui intestata (come aveva fatto per ben 10 anni, e per ben € 400.000 di importi), al fine di dedurre i relativi costi dal reddito societario. Se così non è stato, ciò è evidentemente dipeso dalla sussistenza di rapporti extraprofessionali tra le parti, che giustificavano pertanto il prestito in contestazione.
9. Tali elementi, letti sia singolarmente, sia in combinato disposto, depongono, ad avviso della Corte, nel senso della natura non reddituale delle poste recuperate a tassazione.
10. Di contro, non colgono nel segno le
contro
-argomentazioni di parte resistente. Invero, l'Agenzia delle
Entrate ha dedotto che: “per il 2022 la parte ha dichiarato redditi per € 99.928,00, più del doppio di quanto dichiarato per il 2018 (€ 44.795,00)” (memorie, p. 12).
Tale elemento, ad avviso della Corte, va proprio ad avvalorare la testi di parte ricorrente, secondo cui nel
2018 ella ha ridotto sensibilmente la propria attività lavorativa, stante i documentati problemi di salute. Non si comprende pertanto a che titolo tali considerazioni dovrebbero andare a vantaggio della tesi dell'Amministrazione resistente.
11. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha altresì affermato che: “… la contribuente non ha una capacità reddituale
… tale da permetterle di restituire, quanto ricevuto nel corso degli anni, al sig. …” (memorie cit, p. 12).
L'assunto è documentalmente smentito dalla tabella sinottica esposta dalla stessa Amministrazione a p. 12 delle proprie memorie difensive: vi si espongono infatti redditi della ricorrente pari a € 75.983 nel 2019; a
€ 31.244 nel 2020, a € 99.928 nel 2022.
Pertanto, considerato che i versamenti in restituzione recano la data 2019-2022, è documentalmente provato – la qual cosa smentisce la tesi dell'Agenzia – che negli anni in esame la ricorrente disponesse di un reddito tale da consentirle di avviare la restituzione del prestito, come giustappunto avvenuto.
12. Infine, l'Amministrazione discorre di ulteriori movimentazioni tra le parti, per circa € 800.000, nonché di ulteriori versamenti all'estero. Nondimeno, tali questioni sono totalmente estranee al thema decidendum oggetto del presente giudizio, e per tali ragioni non possono in alcun modo essere prese in considerazione ai fini della decisione della presente controversia.
13. In definitiva, da un lato la ricorrente ha fornito ampia e analitica documentazione attestante la natura personale del prestito ricevuto dal soggetto finanziatore.
Di contro, le opposte argomentazioni di parte resistente si risolvono ora in un ulteriore ausilio alla tesi di parte ricorrente (cfr. le deduzioni dell'Agenzia delle Entrate in ordine ai redditi dichiarati dalla ricorrente nell'anno di imposta 2018, e in quelli successivi), ora in asserzioni del tutto eccentriche rispetto al thema decidendum oggetto del presente giudizio (le ulteriori movimentazioni bancarie;
i rapporti con l'estero).
14. Per tali ragioni, reputa la Corte raggiunta la prova della natura non reddituale dei predetti bonifici/ versamenti, con la conseguenza che la relativa ripresa a tassazione deve ritenersi illegittima.
15. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato.
Ne consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
16. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte : A) accoglie il ricorso e annulla per l'effetto l'atto impugnato. B) compensa le spese di lite.
Venezia, 15.1.2026. Il Giudice est. Roberto M. Palmieri Il Presidente Roberto Santoro