Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 111
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza dall'azione accertatrice

    Il ricorso all'istituto dello Statuto del Contribuente (art. 6 bis L. 212/2000) con la notifica di uno schema d'atto preventivo non configura una proroga illegittima del termine di decadenza, né viola l'art. 3 della L. 212/2000.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione dell'atto

    La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate attesta la regolarità della firma apposta sull'atto di accertamento.

  • Accolto
    Illegittimità della ripresa a tassazione nel merito

    La ricorrente ha fornito prova analitica della natura personale del prestito ricevuto, dimostrando che le movimentazioni bancarie non erano riferibili ad operazioni imponibili. Le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate sono state ritenute infondate o estranee al thema decidendum.

  • Altro
    Illegittimità per mancato riconoscimento di costi forfettariamente determinati (in subordine)

    Non applicabile in quanto la domanda principale è stata accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 111
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia
    Numero : 111
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo