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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/12/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Udine
Sezione seconda civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1995 /2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOFFUL ALBERTO Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata da , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 dell'avv. STERNINI LORENZO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“IN VIA PRELIMINARE:
- Sospendere, per i motivi di cui in narrativa, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 69/2015 di data 19.2.2015 depositato in data 20.2.2015 (n. 172/2015 RG), emesso dal Presidente del Tribunale di Gorizia, dott. Giovanni Sansone;
- Sospendere, la procedura esecutiva e, previa riqualificazione della presente opposizione a precetto ex art 615 comma 1 cpc in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art 650 cpc, rimettere la decisione nel merito al Tribunale di Gorizia quale Giudice dell'Opposizione, con tutte le conseguenze di rito.
NEL MERITO: Respinta ogni contraria e/o diversa istanza, deduzione, azione, eccezione, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa:
- che la pretesa di pagamento posta alla base del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo n. 69/2015 di data 19.2.2015 depositato in data 20.2.2015 (n. 172/2015 RG) emesso dal Presidente del Tribunale di Gorizia, dott. Giovanni Sansone, risulta illegittima, indebita, infondata e/o carente di prova e, conseguentemente, dichiarare nullo/annullabile/inefficace il suddetto decreto ingiuntivo con revoca dello stesso e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra Pt_2
[...]
[...] alla , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la
[...] Controparte_1 mandataria, , in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2
- che la , in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la Controparte_1 mandataria, , in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha diritto di CP_2 procedere ad esecuzione forzata nei confronti della sig.ra e, conseguentemente, Parte_1 dichiarare nullo/annullabile/inefficace l'atto di precetto di data 17.6.2024.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze professionali.”
Per parte convenuta:
“In via preliminare:
Revocarsi e quindi respingersi la domanda di sospensione del decreto ingiuntivo telematico per le ragioni indicate in narrativa.
In via ulteriormente preliminare: accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della cessionaria in Controparte_1 merito a qualsivoglia avversaria doglianza che abbia origine da fatti precedenti l'intervenuta cessione.
Nel merito:
Respingersi l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.”
MOTIVAZIONE
Il 17.6.2024 la convenuta ha notificato atto di precetto nei confronti dell'attrice, azionando il titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n° 69/2015 emesso il 19.2.2015 dal Tribunale di Gorizia.
La debitrice propone opposizione ex art. 615, comma primo, c.p.c. lamentando:
- il difetto di legittimazione ad agire in capo a;
CP_2
- la nullità del decreto ingiuntivo azionato, perché privo di qualsiasi valutazione circa la natura di consumatrice in capo alla debitrice (invece affermata), con effetti sia sulla competenza del giudice adito in via monitoria (foro diverso da quello del consumatore) sia sulla natura vessatoria di alcune clausole del contratto da cui è scaturito il debito (deroga all'art. 1957 c.c., all'art. 1939 c.c., all'art. 1945 c.c.).
Resiste l'opposta.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza odierna, sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie va applicato quanto stabilito da Cass. S.U. n° 9479/23 (in motivazione):
2 “8.2.1.1. - Va, peraltro, evidenziato che potrebbero porsi casi in cui il debitore consumatore abbia già proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. – dunque, prima dell'inizio dell'esecuzione, a seguito della notificazione del precetto – intendendo elidere il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile proprio a motivo dell'abusività delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito del professionista.
In tale evenienza (possibile soprattutto dopo la pubblicazione delle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022), il giudice adito riqualificherà l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa, fissando un termine non inferiore a 40 giorni per la riassunzione (in applicazione dell'art. 50 c.p.c., in forza di interpretazione adeguatrice)”.
In effetti, il decreto ingiuntivo azionato nulla dice per affermare o negare che la debitrice sia un consumatore, né sulla vessatorietà o meno delle clausole rilevanti del contratto stipulato fra le parti.
Ne deriva che la presente opposizione va riqualificata come ammissibile opposizione tardiva al predetto decreto ingiuntivo, la cui cognizione spetta al giudice funzionalmente a ciò competente.
Solo questi potrà, una volta investito in sede di riassunzione, decidere sulla sospensiva del titolo ex art. 649 c.p.c. (quale disposizione richiamata dal secondo comma dell'art. 650 c.p.c.).
Ogni provvedimento fin qui preso sul punto da questo ufficio va dunque revocato.
Rimane inteso che, anche qualora venisse medio tempore avviata o ripresa l'esecuzione sulla sua base, il relativo G.E. non potrà procedere alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni che il giudice dell'opposizione tardiva prenderà sull'istanza che venisse presentata ex art. 649 c.p.c. da parte della debitrice.
La particolarità della soluzione processuale di cui sopra, imposta dalla giurisprudenza della
Suprema Corte in assenza di adeguamento normativo alle novità interpretative introdotte dalle sentenze della sentenza della C.G.U.E. emessa nelle cause riunite C-693/19, 1503, e C- CP_3
831/19, , impone la totale compensazione delle spese di questa fase, Controparte_4 comprese quelle legate alle richieste di sospensione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) riqualifica la domanda attorea come opposizione tardiva ammissibile al decreto ingiuntivo n°
69/2015, emesso il 19.2.2015 dal Tribunale di Gorizia;
b) dichiara pertanto la competenza a conoscere del presente giudizio in capo al predetto ufficio;
3 c) fissa termine fino al 31.1.2026 per riassumere la causa dinanzi a tale giudice;
d) revoca ogni provvedimento fin qui assunto con riguardo alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
d) compensa per intero fra le parti le spese di questa fase della lite.
Udine, 16/12/2025
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
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