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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 145/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2429/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento 89013 Gioia Tauro RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 3132 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7759/2025 depositato il
30/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti del COMUNE di GIOIA OSL, avverso il fermo indicato in epigrafe, per TARSU 2014 e 2015, chiedendone l'annullamento per prescrizione, decadenza ed impossibilità di sottoporre a fermo veicolo nel possesso di portatore di handicap ex art. 3, 1° comma, l.
104/1992.
Si è costituita parte resistente per opporsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso è inammissibile.
Invero, parte ricorrente non ha neppure indicato la data di ricezione dell'atto impugnato.
Inoltre, nessuna delle parti ha fornito elementi di prova utili al riguardo.
Non è, quindi, possibile accertare se il ricorso sia stato notificato nel rispetto del termine di 60 giorni previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 21 d.lgs. 546/1992, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato.
Per completezza deve aggiungersi che in mancanza della conoscenza della notifica del ricorso non è possibile neppure verificare la ricorrenza della eccepite prescrizione e decadenza.
Ancora, la dimostrata notifica del preavviso di fermo presupposto (mediante consegna al destinatario il
27.8.2024), rende inammissibili le eccezioni di prescrizione e decadenza eventualmente maturate in precedenza in quanto avrebbero dovute essere proposte quanto meno attraverso la tempestiva impugnazione del predetto preavviso (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 5.8.2024).
Infine, al ricorso non è allegata alcuna certificazione ai sensi della l. 104/1992.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 400,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore di parte resistente, con distrazione al suo procuratore.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2429/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento 89013 Gioia Tauro RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 3132 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7759/2025 depositato il
30/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso, nei confronti del COMUNE di GIOIA OSL, avverso il fermo indicato in epigrafe, per TARSU 2014 e 2015, chiedendone l'annullamento per prescrizione, decadenza ed impossibilità di sottoporre a fermo veicolo nel possesso di portatore di handicap ex art. 3, 1° comma, l.
104/1992.
Si è costituita parte resistente per opporsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, il ricorso è inammissibile.
Invero, parte ricorrente non ha neppure indicato la data di ricezione dell'atto impugnato.
Inoltre, nessuna delle parti ha fornito elementi di prova utili al riguardo.
Non è, quindi, possibile accertare se il ricorso sia stato notificato nel rispetto del termine di 60 giorni previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 21 d.lgs. 546/1992, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato.
Per completezza deve aggiungersi che in mancanza della conoscenza della notifica del ricorso non è possibile neppure verificare la ricorrenza della eccepite prescrizione e decadenza.
Ancora, la dimostrata notifica del preavviso di fermo presupposto (mediante consegna al destinatario il
27.8.2024), rende inammissibili le eccezioni di prescrizione e decadenza eventualmente maturate in precedenza in quanto avrebbero dovute essere proposte quanto meno attraverso la tempestiva impugnazione del predetto preavviso (cfr. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del 5.8.2024).
Infine, al ricorso non è allegata alcuna certificazione ai sensi della l. 104/1992.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 400,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA
(come per legge), in favore di parte resistente, con distrazione al suo procuratore.