Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 145
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata indicazione della data di ricezione dell'atto impugnato

    La Corte dichiara il ricorso inammissibile poiché il ricorrente non ha indicato la data di ricezione dell'atto impugnato, impedendo la verifica del rispetto del termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 d.lgs. 546/1992.

  • Inammissibile
    Eccezioni di prescrizione e decadenza

    Le eccezioni di prescrizione e decadenza sono state ritenute inammissibili in quanto non è stato possibile accertare la data di notifica dell'atto impugnato. Inoltre, la dimostrata notifica del preavviso di fermo rende inammissibili le eccezioni maturate in precedenza, che avrebbero dovuto essere proposte con l'impugnazione del preavviso stesso.

  • Inammissibile
    Possesso di veicolo da parte di portatore di handicap

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per questo motivo, in quanto non è stata allegata alcuna certificazione ai sensi della l. 104/1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 145
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 145
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo