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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4854 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 trattenuta in decisione, senza termini per conclusionali, all'esito dell'udienza del 05/03/2024 a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata, Parte_1 C.F._1 anche in indirizzo telematico, presso l'avv. Marco Misuraca (c.f.
, e presso l'avv. Giancarlo Capozzi (c.f. CodiceFiscale_2
), che la rappresentano e difendono per procura in atti- C.F._3
APPELLANTE-
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._4
(c.f. ) Controparte_2 C.F._5
- APPELLATI CONTUMACI -
OGGETTO: appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
e , avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale
[...] Controparte_2
Ordinario di Rieti n. 405/2024, in data 23.07.2024, a definizione del giudizio recante n°
R.G. 491/2023, promosso da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
- oggetto: revocazione donazione - Controparte_2
r.g. n. 1 CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
nipote e unica erede diretta di conviene in Parte_1 Persona_1 giudizio, dinanzi al primo giudice, e , tra l'altro, Controparte_1 Controparte_2
per la revoca della donazione effettuata per atto del notaio rep. Persona_2
28713/11539 in data 18/03/2010 e per l'annullamento, ai sensi degli artt. 1428 e 1429
c.c. o ai sensi dell'art. 801 c.c.; per la condanna di e Controparte_1 CP_2
al pagamento della somma di euro 110.000,00 o quella minore o maggiore
[...] accertata per l'illecita appropriazione di denaro (svuotamento del conto corrente di
); per la condanna, dei convenuti, al risarcimento del danno non Controparte_3
patrimoniale.
La domanda si fonda sull'accertamento di cui alla sentenza n. 222/20 del 15.05.2020, del Tribunale di Rieti, Sezione Penale, emessa a definizione del procedimento penale n.
257/14 RG NR, n. 1220/16 RG DIB, con condanna, di e Controparte_1 CP_2
per aver, in concorso fra loro, commesso il delitto di circonvenzione di
[...]
incapace, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e abusando dello stato di deficienza psichica di , inducendolo ad atti dispositivi del proprio patrimonio con Persona_1
conseguente dannoso.
Il 15.06.2023, i convenuti si costituiscono, opponendo la improcedibilità della domanda e la sua infondatezza.
La sentenza impugnata, la n. 405/2024 in data 22.07.2024, pubblicata il 23.07.2024, definisce la controversia, respingendo la domanda della che condanna a Pt_1
rifondere, ai convenuti, le spese del giudizio.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni: “ (…) in Parte_1 totale riforma della sentenza n. 405/2024 pubblicata il 23/07/2024 all'esito della fase del giudizio assunto al RG 491/2023 del Tribunale Ordinario di Rieti, a mezzo della quale il Giudice ha rigettato la domanda proposta dall'odierna appellante,- accertare e dichiarare che la parte di sentenza oggetto della presente impugnativa è affetta dal vizio di violazione di legge, sia nelle richiesta di prove che nell'istruttoria, mai attuata anche nel merito, volendo per l'effetto, procedere al suo integrale annullamento e considerare che la domanda è nata con ricorso;
- in applicazione dell'art. 75, comma terzo c.p.p., provvedere a sospendere il presente giudizio sino alla conclusione del procedimento penale n. 6321/20 RG APP attualmente pendente davanti alla Corte
d'Appello di Roma o delle eventuali successive fasi e gradi ovvero ai sensi degli artt.
r.g. n. 2 295 e/o 337 c.c. (All. 3) - comunque, previo passaggio in giudicato della sentenza che definirà il suddetto procedimento penale, condannare i signori e Controparte_1
al pagamento della somma di € 110.000,00 o quella minore o Controparte_2 maggiore accertata per l'illecita appropriazione di denaro effettuato, nell'ambito dell'incapacità del sig. con lo svuotamento del conto corrente, Controparte_3 aggravato anche dall'intervenuto pagamento del Notaio e dallo storno delle Per_2
somme incassate dalla produzione agricola;
- analogamente dichiarare la revoca della donazione per il mancato rispetto dell'onere essenziale, ovvero diversamente il suo annullamento per effetto delle previsioni di cui agli artt. 793, 1428, 1429 e 1439 c.c. per il mancato rispetto dell'obbligo contrattuale violato, in quanto determinante causa della donazione;
- accertare la mancata prescrizione del diritto quesito, stante
l'interruzione intercorsa con la intervenuta costituzione quale parte civile, determinato anche dal Giudice penale in sede di statuizione sulla provvisionale;
- accertare la mancata prescrizione del diritto quesito, stante l'interruzione intercorsa con la intervenuta costituzione quale parte civile (All. 4), dichiarata finanche dal Giudice
penale in sede di statuizione sulla provvisionale;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizi>>.
I convenuti hanno ricevuto rituale notifica dell'atto di appello in data 27.09.2024, per la udienza del 05.03.2025; non si sono costituiti e vanno dichiarati contumaci.
Il 24.10.2024, il procuratore costituito per avendone i poteri, Parte_1 deposita atto di rinuncia “Per errore materiale è stata iscritta in gravame a ruolo la causa di cui sopra al R.G. 4854/2024 - Parte_2
RA RI ZA essendo il giudizio già pendente in
[...] CP_4
sede penale, pertanto con il presente deposito si dichiara di voler rinunciare agli atti ai
sensi degli artt. 170 e 306, comma 1 e 2, c.p.c. , volendo nel contempo versare il contributo unificato pagato, a fronte dell'intervenuta iscrizione a ruolo. L'allegata rinuncia firmata personalmente dalla parte e suffragata dalle firme degli avvocati patrocinanti è stata regolarmente notificata alla controparte presso il domicilio eletto, ai fini della necessaria accettazione”.
Con le note autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la udienza del 05.03.2025 il difensore costituito per allega: Parte_1
“Considerata la sentenza penale portante la prescrizione del reato per la scadenza dei termini e la conferma del reato ascritto ai signori e si CP_1 Controparte_2 rimane in attesa della motivazione e la conferma dell'addebito, analogamente non
r.g. n. 3 avendo avuto riscontro alcuno alla prospettata rinuncia agli atti, si comunica a questo
Collegio che l'appellante signora è deceduta in Roma il Parte_1
17/12/2024, giusto allegato estratto dell'atto di morte. Per parte appellata nessuno risulta comparso, salvo diverso loro intendimento”.
L'evento morte non è stato oggetto di istanza di interruzione del giudizio, avendo insistito, il difensore, solo per la rinuncia agli atti di cui sopra.
Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante equivale a rinuncia all'azione e pertanto non necessita, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell'art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione
(Cass. n. 5250 del 06/03/2018).
La dichiarata rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio) determina, per il disposto dell'articolo 338 c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
La regola dettata dall'ultimo comma dell'articolo 306 c.p.c. costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. 21707/06).
Ciò detto il processo viene dichiarato estinto.
Spese di lite non ripetibili nella contumacia degli appellati.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...]
nei confronti di e contro la sentenza Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
n. 405/2024, resa tra le parti, in data 23.07.2024, dal Tribunale di Rieti, a definizione del giudizio recante n.r.g. 491/2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo.
- Spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Roma il giorno 05.03.2025.
Il Consigliere est.
Maria Speranza Ferrara Il Presidente
Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 4
r.g. n.
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