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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 14/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 694/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili in grado di appello iscritte ai nn. 694/2023 R.G.C. e 705/2023, riunite nell'ambito di quella contrassegnata dal n. 694/2023, passate in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 07.01.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., vertenti
TRA
, elettivamente domiciliato in MO, Via A. Gramsci n. 14, presso e nello Parte_1 studio dell'Avv. Claudia Bonaduce, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE nell'ambito del proc. n. 694/2023
APPELLATO nell'ambito del proc. n. 705/2023
E elettivamente domiciliato in MO, Fraz. S. Nicolò a Tordino, alla Controparte_1
Via F. Bucci n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Luigi Di Liberatore, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto d'appello.
APPELLATO nell'ambito del proc. n. 694/2023
APPELLANTE nell'ambito del proc. n. 705/2023
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 526/2023 del Tribunale di MO pubblicata il
26.05.2023 – notificata il 27.05.2023 - Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1
“Voglia l'On.le Corte adita - respinta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- rigettare l'appello proposto dall'Ing. siccome infondato, con conseguente Controparte_1 conferma –eventualmente anche con diverse motivazioni- della sentenza n. 526/2023 resa dal Tribunale di MO limitatamente alle parti non impugnate con atto di citazione in appello, notificato dal dott. all'ing. n data 23.06.2023, con il quale sono state Pt_1 CP_1 rassegnate le conclusioni di seguito riportate di cui si chiede – in virtù dell'invocata ed avvenuta riunione- l'accoglimento:
- disporre, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo n. 704/2018 emesso dal
Tribunale di MO, la restituzione al Dott. da parte dell'Ing. Parte_1 Controparte_1 delle somme pagate (€ 15.481,15) a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto oltre interessi legali a far data dal 29.05.2019 al rimborso;
- condannare, previa conferma della liquidazione delle competenze professionali del legale del Dott. nella misura di € 5.000,00 oltre alla maggiorazione forfettaria al 15% per Pt_1 spese generali, IVA e CAP come per legge, l'Ing. alla rifusione degli esborsi Controparte_1 nella misura di € 189,90 (sommatoria del costo di CU, diritti di cancelleria e spese postali per come documentati);
- porre definitivamente a carico dell'Ing. le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio espletata dal Geom. e, per l'effetto, condannare controparte Persona_1
a rifondere all'appellante la somma di € 300,00 corrisposta, in via provvisoria, al C.T.U..
Con vittoria di spese e competenze professionali oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge per entrambi i gradi di giudizio”
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, per i motivi suesposti, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa ed in accoglimento del proposto gravame, in totale riforma della impugnata sentenza N. 526/2023, pubblicata il 26/05/2023 dal Tribunale di
MO a definizione del contenzioso N. 3180/18 R.G. e notificata il 27.06.2023:
-In via istruttoria: disporre un supplemento di CTU per la determinazione delle competenze professionali sul valore dell'intera opera, ivi compreso il costo afferente alla sostituzione della copertura in legno, risultante dalla documentazione in atti alla quale l'ausiliario avrebbe dovuto fare riferimento nel rispondere al quesito n. 5;
- Nel Merito: rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, siccome reca un importo inferiore a quello maturato dall'appellante per le attività professionali espletate e risultanti dagli atti di causa. - condannare in ogni caso l'appellato al pagamento in favore dell'appellante, della somma determinata dal CTU o in quella diversa che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo effettivo.
Condannare sempre e comunque l'appellato al pagamento delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
“Insiste per il rigetto dell'appello proposto dal sig. rubricato al n. 694/2023 Parte_1
R.G., in quanto infondato, per le ragioni esplicitate nella comparsa di costituzione e risposta alla quale si riporta”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 3180/2018, promosso da contro con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 704/2018 Parte_1 Controparte_1
(con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 14.461,00, oltre accessori e spese di procedura, quale residuo importo (al netto degli acconti corrisposti nella misura di € 4.833,98) del maggiore credito (pari ad € 19,059,47) maturato in capo al professionista ricorrente in relazione all'attività di progettazione e direzione dei lavori prestata con riguardo all'intervento di manutenzione straordinaria e di ampliamento del fabbricato di proprietà del committente) di cui aveva chiesto la revoca, giudizio nell'ambito del quale si era costituito l'opposto invocando il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio– il Tribunale di MO così statuiva: “disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposto a rimborsare all'opponente le spese del presente procedimento che liquida in complessivi €. 5.128,00, di cui
€.128,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze di avvocato, oltre alla maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.”
1.1. Il Tribunale premetteva che dalla emergenze processuali risultava: - che l'opponente aveva affidato all'opposto la progettazione e la direzione dei Parte_1 Controparte_1 lavori riguardanti un intervento edilizio su un immobile di sua proprietà sito in Roseto degli
Abruzzi (TE) alla Via Mantegna n. 1; - che, più precisamente, si trattava di lavori di manutenzione straordinaria relativi alla realizzazione di cappotto esterno, alla sostituzione della caldaia di alimentazione dell'impianto termico, alla sistemazione dell'area esterna, oltre che all'esecuzione di opere finalizzate alla realizzazione di un'unità abitativa (previa rimozione del tetto di legno esistente e successiva ricostruzione ai sensi dell'art. 4 della L.
R. n. 16/2009) nello stesso edificio oggetto di manutenzione;
- che l'ing. era stato CP_1 incaricato di predisporre gli elaborati progettuali necessari ed il professionista aveva consegnato al committente esclusivamente la documentazione tecnica (relazione e disegni) che il committente aveva depositato l'8.4.2010 al Comune di Roseto degli Abruzzi in allegato alla Denuncia di Inizio Attività - D.I.A.
1.2. Rilevava che dall'esame della “Relazione Tecnica” allegata alla D.I.A. e delle testimonianze raccolte in giudizio risultava che la tipologia dei lavori commissionati e l'attività effettivamente realizzata dal tecnico incaricato non giustificavano l'importo richiesto dall'opposto, che era stato calcolato tenendo conto degli elaborati progettuali presentati dal tecnico, per l'opinamento, all'ordine professionale di appartenenza e sulla base di un'attività di direzione lavori mai avvenuta.
Spiegava che era invero emerso che il non aveva affidato al la Pt_1 CP_1 progettazione e la direzione dei lavori delle “opere di manutenzione straordinaria del piano terra, del piano primo e del vano scala” dell'edificio di Via Mantegna n. 1 di Roseto degli
Abruzzi e che lo stesso non aveva curato la progettazione e la direzione dei lavori CP_1 impiantistici inerenti al locale oggetto di ampliamento e dei lavori relativi all'area esterna.
Riteneva, pertanto, che l'ammontare delle opere su cui parametrare il compenso professionale doveva essere ridimensionato, da quello individuato in € 210.000,00, a quello relativo alle sole opere progettate e dirette dall'ing. CP_1
Evidenziava che, limitata nei termini sopra indicati la prestazione svolta dall'opposto con riferimento all'aspetto progettuale, anche dalla direzione lavori dovevano escludersi: a) le opere di manutenzione straordinaria del piano terra, del piano primo e del vano scala;
b) parte dei lavori indicati nella D.I.A.; c) le opere impiantistiche.
Spiegava che dette circostanze, già dimostrate per tabulas, erano state confermate dai testi escussi alle udienze dell'08.10.2020, del 10.12.2020 e del 29.04.2021 (i quali avevano escluso che l'ing. avesse redatto i progetti relativi agli impianti CP_1 termico/idraulico/gas/elettrico; avevano, altresì, negato che la realizzazione degli impianti fosse avvenuta sotto la sua direzione così come che egli avesse redatto i progetti relativi agli infissi esterni ed interni e che il relativo montaggio fosse avvenuto sotto la sua direzione;
avevano escluso, infine, che l'ing. avesse redatto i progetti relativi ai lavori edili riguardanti le opere di manutenzione CP_1 straordinaria del piano terra, del piano primo e del vano scala, diversi dalle opere strutturali e che la realizzazione di tali lavori fosse avvenuta sotto la direzione di detto tecnico).
1.3. Dava atto che in corso di causa era stata disposta ed espletata CTU, con affidamento all'ausiliare (geom. ) dell'incarico di rispondere a n. 5 quesiti inerenti: Persona_1
- ai costi relativi alla realizzazione del cappotto esterno (n. 1); - ai costi relativi alla realizzazione di un corpo di ampliamento al terzo livello escludendo gli impianti, gli arredi bagno, gli infissi esterni ed interni, gli intonaci, il pavimento ed il massetto (n. 2); alla quantificazione del compenso professionale spettante per l'attività di progettazione esecutiva rappresentata dagli elaborati allegati alla DIA e dagli elaborati presentati al Genio
Civile di MO (n. 3) nonché al compenso professionale spettante per l'attività di direzione dei lavori (n. 4) accertando la congruità del compenso professionale liquidato sulla base della documentazione in atti (n. 5).
Rilevava che il tecnico nominato aveva concluso quantificando: - i costi relativi alla realizzazione del cappotto esterno in € 20.859,35 (n. 1); - i costi relativi alla realizzazione del corpo in ampliamento al terzo livello in € 60.753,54 (n. 2); - il compenso professionale per la progettazione esecutiva in € 1.695,10 (n. 3); il compenso professionale per la direzione lavori in € 3.616,22 (n. 4); il compenso professionale congruo spettante all'Ing. in € 18.143,12 (n. 5). CP_1
1.4. Concludeva il giudice di prime cure che l'unico progetto redatto dall'ing. CP_1 risultava essere quello relativo al cappotto termico, sicché il compenso professionale dell'opposto doveva essere calcolato tenendo conto dell'effettiva attività svolta (€
81.612,89 (€ 20.859,35 + € 60.753,54 secondo C.T.U. e non € 210.000,00).
Pertanto quantificava l'ammontare del compenso totale in € 5.311,32 (secondo l'elaborato peritale: € 1.695,10 + € 3.616,22) e, tenendo conto della somma versata in acconto pari ad di € 4.883,98 (come da fatture n. 20/12 e 15/15 emesse dall'Ing. ed onorate per CP_1 espressa ammissione della parte opposta), indicava il saldo del compenso in € 427,34.
Da ultimo precisava che non avendo, parte opposta, richiesto né in sede di comparsa di costituzione né in sede di precisazione delle conclusioni la condanna dell'opponente alla somma ritenuta di giustizia, il decreto ingiuntivo andava revocato e le spese di lite poste a carico del soccombente.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario opponente (da tale Pt_1 impugnazione originava il procedimento n. 694/2023) chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Omessa pronuncia su alcune delle domande formulate;
Violazione art. 112 c.p.c.; 2)
Riconoscimento parziale delle spese di giudizio;
Violazione art. 91 c.p.c.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello anche l'originario opposto (da tale CP_1
impugnazione originava il procedimento n. 705/2023) chiedendone la totale riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Violazione degli art.li 115 e 116 c.p.c. - violazione principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. omessa erronea e contraddittoria motivazione;
2) Violazione articolo 2233 c.c. erronea determinazione del quantum;
3) Violazione articolo 112 c.p.c. - violazione principio giurisprudenziale consolidato - erronea motivazione.
4. Nell'ambito dei procedimenti di appello depositavano comparsa di costituzione risposta le rispettive parti appellate.
Nell'ambito del procedimento n. 694/2023, l'appellato hiedeva il rigetto del gravame CP_1
in quanto inammissibile ed infondato;
premetteva di aver notificato atto di appello il
23.6.2023 alle ore 10:41.45 e che, nello stesso giorno, il aveva a sua volta notificato Pt_1
atto di appello alle ore 17:05; che, al ricevimento della predetta notifica, il procuratore del i era dichiarava disponibile al pagamento sia delle somme liquidate in sentenza che CP_1
di quelle non liquidate ed al rimborso dell'acconto al CTU e, con pec del 05.09.2023, aveva trasmesso copia del bonifico dell'importo di € 7.785,50 come richiesto dalla procuratrice del con pec del 29 giugno 2023. Pt_1
Nell'ambito del procedimento n. 705/2023, l'appellato chiedeva in via preliminare la Pt_1 riunione dei due giudizi pendenti;
in via principale e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con condanna alla restituzione delle somme pagate (€ 15.481,15) a seguito della concessione della provvisoria esecuzione nonché alla rifusione degli esborsi nella misura di
€ 189,90 (CU, diritti di cancelleria e spese postali), chiedendo che fossero poste definitivamente a carico della controparte le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Geom. con condanna del rifondergli la somma Persona_1 CP_1 di € 300,00, corrisposta, in via provvisoria, al C.T.U.
5. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del 22.02.2024, svolta in relazione all'udienza del 20.02.2024 (cui erano state rinviate le due cause al fine di poter procedere alla riunione) il Collegio ha disposto la riunione del procedimento n. 705/2023 a quello n.
694/2023 e, all'esito, ha disposto, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., rinvio all'udienza del 7.01.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 7.01.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
9.01.2025 , le cause riunite sono state trattenute in decisione. 6. Ritiene il Collegio di dover procedere, per ragioni di priorità logica e giuridica, all'esame dell'appello proposto dall'appellante nell'ambito del procedimento n. 705/2023 CP_1
R.G.C. il quale si rivela innanzi tutto meritevole di accoglimento quanto al primo motivo.
6.1. Con il primo motivo, l'appellante denuncia la contraddizione in cui è incorso il CP_1
Tribunale nell'affermare, dapprima (a pag. 1 della sentenza) che il aveva affidato al Pt_1
la progettazione e la direzione dei lavori di manutenzione straordinaria di cappotto CP_1 esterno, sostituzione della caldaia di alimentazione dell'impianto termico, sistemazione dell'area esterna, oltre che esecuzione di opere finalizzate alla realizzazione di un'unità abitativa, per poi (a pag. 2 della sentenza) affermare che il non aveva affidato al Pt_1
la progettazione e la direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del piano CP_1
terra, del piano primo e del vano scala.
Addebita al primo giudice un ulteriore errore, consistito nell'aver ritenuto che il compenso professionale dovesse essere determinato esclusivamente sulla base della documentazione presentata al Comune di Roseto degli Abruzzi l'08.04.2010 in allegato alla
D.I.A., tralasciando di considerare tutte le altre attività risultanti dalla documentazione riversata in atti (non contestata dall'opponente), posta alla base del decreto ingiuntivo e della concessione della provvisoria esecuzione.
Chiarisce che i lavori sono stati eseguiti in forza della D.I.A. presentata il 08.04.2010, contenente il Progetto Preliminare mentre, in data 14.06.2010, la documentazione tecnica ed esecutiva delle opere strutturali, ovvero il Progetto Definitivo, è stata depositata al Genio
Civile; ulteriore documentazione, attestante la redazione del Progetto Esecutivo, è stata depositata in primo grado.
Rileva che il primo giudice, omettendo di prendere in considerazione detta documentazione, poiché non allegata alla D.I.A., ha escluso dalle prestazioni eseguite dal professionista: - quelle relative alle opere di manutenzione straordinaria del piano terra, del primo piano e del vano scala;
- parte dei lavori indicati nella DIA e le opere impiantistiche, nonostante fossero riscontrate negli allegati del progetto definitivo e del progetto esecutivo depositati con memoria ex art. 183 c.p.c..
Lamenta, altresì, l'inidoneità delle prove orali a comprovare la mancata esecuzione delle suddette prestazioni professionali, in quanto del tutto inconferenti e comunque inidonee a supportare la censurata statuizione del primo giudice, atteso che il direttore dei lavori, a differenza del tecnico di cantiere, non ha un obbligo contrattuale di essere costantemente presente in cantiere per coordinare le lavorazioni e le maestranze o assicurare le forniture dei materiali, potendo organizzare a sua discrezione le attività di controllo. Spiega che la circostanza che l'ing. non abbia impartito direttive agli artigiani CP_1
incaricati della realizzazione degli impianti non esclude che il professionista abbia svolto le attività di controllo e di verifica degli impianti medesimi, in ordine alla buona esecuzione dei quali assume specifiche responsabilità anche penali.
Evidenzia che le attività di sorveglianza e di controllo previste dall'art 7 del contratto di appalto del 06.7.2010 non possono, pertanto, ritenersi escluse alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi, tanto più che nel contratto di appalto con l'impresa Di MI l'Ing. CP_1
viene indicato quale progettista e DDL per tutte le opere oggetto del contratto, stipulato dopo la presentazione della DIA al Comune di Roseto degli Abruzzi.
6.2. Il Collegio premette che alcun dubbio può sussistere circa la legittima concessione del decreto opposto sulla base della documentazione prodotta in quella fase, essendo sufficiente, in tema di crediti per prestazioni professionali, il parere dell'Ordine di appartenenza sulla congruità della parcella azionata.
Nel successivo giudizio di opposizione, contrassegnato dalle ordinarie regole processuali, se l'oggetto dello stesso è la fondatezza della pretesa creditoria azionata inizialmente in via monitoria, diventa indispensabile la prova adeguata della sussistenza del diritto di credito secondo i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri di allegazione e di prova, secondo cui spetta al creditore provare la fonte negoziale o legale del suo diritto mentre è onere del debitore provare gli eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista ha valore di prova privilegiata (per il combinato disposto degli articoli 633, comma 1 n. 2 e 636, comma 1 c.p.c.) e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione; essa costituisce, tuttavia, una semplice dichiarazione unilaterale del professionista sulla quale l'organo associativo si limita ad esprimere un parere di congruità, senza effettuare alcun controllo in merito alla effettività e alla consistenza della prestazione. Non acquista, perciò, valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione in cui il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore, gravato dei relativi oneri probatori ex articolo 2697 c.c., laddove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente e alla rispondenza ad essa delle somme richieste, circostanze la cui valutazione è, poi, rimessa al libero apprezzamento del giudice (Cass. n.
14556/2004; Cass. n.3463/2010; Cass. n. 19800/2016). Sul punto la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 3377/2023, ha ribadito “che la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità della prestazione professionale non può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, essendo imposto al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa”. In definitiva, quindi, il professionista che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività che allega essere state prestate in favore del cliente deve dare la prova dei fatti che sono alla base della domanda:
«il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso» (Cass. n. 9254/2006).
6.3. Tanto premesso e venendo alla verifica della prova offerta dall'opposto nell'ambito del giudizio di opposizione, si rileva che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice (il quale ha preso in considerazione unicamente la documentazione allegata alla denuncia di inizio attività DIA, ignorando l'ulteriore documentazione prodotta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo), nella specie, alla luce delle complessive risultanze processuali, deve ritenersi provato sia il conferimento dell'incarico, sia l'esecuzione da parte del professionista delle attività di progettazione e di direzione dei lavori dell'intervento di manutenzione straordinaria e di ampliamento oggetto di causa.
6.3.1. Con riferimento alla fase di progettazione va innanzi tutto rilevato che il conferimento dell'incarico si desume dalla DIA presentata al Comune di Roseto l'8.04.2010 e dalla relazione tecnica ad essa allegata ove l'oggetto è indicato in “lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento di un fabbricato residenziale in via Mantegna”.
6.3.2. Quanto all'esecuzione dell'attività di progettazione, per la quale il primo giudice ha ritenuto provata unicamente la redazione del progetto relativo al cappotto termico, si rileva che, al contrario, l'opposto ha dato ampia dimostrazione della effettività e consistenza delle attività prestate attraverso la produzione documentale eseguita in primo grado (comprensiva delle opere di manutenzione straordinaria del piano terra, del primo piano e del vano scala nonché delle opere impiantistiche) costituita da: - relazione esplicativa, depositata al
Consiglio dell'Ordine per l'opinamento di competenza;
- parcella professionale;
- contabilità dei lavori dell'impresa costruttrice e relativa mail di trasmissione della stessa del 21.09.2012;
- mail del 23.09.2012 con la quale il ha girato al la contabilità dei lavori;
- Pt_1 CP_1
relazione a struttura ultimata dei lavori del 25.10.2012, depositata al Genio Civile di MO
(tutti allegati all'atto di costituzione in primo grado); - progetto preliminare contenente: elaborati progettuali (Tav. 1 , 2 e 3); calcolo sommario di spese per la esecuzione dei lavori
(che tengono conto anche di ulteriori e necessari lavori di manutenzione straordinaria al piano terra, al piano primo e al vano scala); - progetto definitivo contenente: la dichiarazione sostitutiva di quella geologica;
fascicoli dei calcoli strutturali;
relazione tecnico- architettonica;
relazione generale di miglioramento;
relazione sulle fondazioni;
relazione qualità dei materiali;
relazione geotecnica;
relazione qualità dei materiali;
scheda sinottica;
tavole architettoniche;
verifiche elementi in legno;
relazione generale e tecnica;
computo metrico di Euro 210.214,85; elenco prezzi;
- progetto esecutivo contenente: Tav.1 C.A.
(situazione esistente); Tav.2 C.A.(situazione modificata); particolari esecutivi Tav 1, Tav. 2
e Tav. 3; piano di Manutenzione (documenti tutti allegati alle memorie n.1 e n. 2 183 VI comma c.p.c.).
6.3.3. Con riferimento alla fase relativa alla direzione dei lavori, va subito evidenziato che nel contratto di appalto in data 6.07.2010, precisamente all'art 7, si prevede;
“la sorveglianza dei lavori ed il controllo circa la perfetta esecuzione delle opere oggetto del presente contratto resta affidata all'ingegner al quale viene attribuita la qualifica di Controparte_1 direttore dei lavori” per quanto riguarda “il responsabile della sicurezza in cantiere dei lavori sarà affidato al signor ”; oggetto del contratto di appalto è la “straordinaria Parte_2 manutenzione e l'ampliamento del fabbricato di proprietà del Rampa.”
Sicché indiscutibile è il conferimento dell'incarico anche relativamente alla direzione dei lavori riguardante tutti gli interventi (manutenzione straordinaria e ampliamento) di cui al contratto di appalto intervenuto tra il committente e l'appaltatrice impresa Di MI.
6.3.4. Quanto all'esecuzione di tale attività si rileva che lo svolgimento della stessa trova conferma nella corrispondenza tra le parti e segnatamente: - nella mail del 17.02.2011
(inviata dal al del seguente tenore “Caro Dottore, in data odierna ho effettuato visita CP_1 Pt_1
di sopralluogo alla presenza del sig. Di MI. Sono emerse le seguenti valutazioni: 1) necessità di consegna dei controtelai;
2) fornitura dei battiscopa;
3) definizione del tipo di pannello per il cappotto;
4) definizione dei parapetti sui balconi ovest e sul terrazzo sud-est (laterizio e listello di mattone oppure parapetto di mattoni). Per quanto riguarda le presunte lesioni al primo piano (nella camera) sono dovute agli effetti della demolizione delle pignatte e alle infiltrazioni di acqua piovana che hanno provocato il parziale distacco dell'intonaco”); - nella mail del 18.02.2011 (inviata dal al del seguente tenore: “Caro dottore ho ricevuto e letto la tua email martedì CP_1 Pt_1 programmerò con Di MI visita di sopralluogo in cantiere alla tua presenza telefonicamente concorderemo l'orario”); - nella mail del 23.09.2011 (inviata dal al del seguente Pt_1 CP_1 tenore “Buongiorno Ingegnere, ho appena ricevuto via e.mail il computo metrico dei lavori svolti ad oggi presso il cantiere di Via Mantegna 1 dall'impresa Di MI Costruzioni snc. Giro il tutto per il riscontro”); nella mail del 13.05.2012 (inviata dal al del seguente tenore: “Caro CP_1 Pt_1
, sarebbe opportuno programmare un incontro in ufficio al fine di definire tutti gli adempimenti Pt_1 necessari per la chiusura lavori”….P.S.: la ditta fornitrice del tetto in legno dovrà produrre certificazione di resistenza del materiale come alle NTC DM 2008”); nella mail del 13.05.2012
(inviata dal al del seguente tenore: “Buonasera ingegnere non so se Di MI ha Pt_1 CP_1 fornito quanto necessario io gliel'ho detto quello che avevo l'ho portato tempo fa…”); nella mail del
23.07.2012 (inviata dal al del seguente tenore: “Caro sarebbe opportuno CP_1 Pt_1 Pt_1
incontrarsi per la variante finale per programmare il collaudo delle opere strutturali cari saluti CP_1
); nella mail del 24.07.2012 (inviata dal al del seguente tenore:
[...] Pt_1 CP_1
“Buonasera ingegnere per la variante finale vorrei aspettare fino al termine massimo (…) possiamo risentirci fra un paio di settimane”
L'esecuzione delle attività di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 7 del contratto di appalto del 06.07.2010 ed attestate dalla corrispondenza tra le parti non può ritenersi esclusa dalle dichiarazioni dei testi escussi (i quali riferiscono sostanzialmente di non aver visto il in cantiere). CP_1
6.3.5. Non può infine essere ignorato che del tutto contraddittoriamente il primo giudice, pur avendo ritenuto non provata la redazione della progettazione esecutiva e dell'attività di direzione dei lavori, ha poi liquidato i compensi esclusivamente in relazione a tali attività.
7. Parzialmente fondato, alla luce di quanto osservato in sede di disamina del primo motivo, si rivela il secondo motivo di gravame dell'appello proposto da . Controparte_1
7.1. Con tale motivo l'appellante denuncia la erronea determinazione del quantum, CP_1
da parte del primo giudice, rilevando che lo stesso CTU lo aveva indicato nel complessivo importo di € 18.143,12 (al netto della sostituzione del tetto che non era stata erroneamente considerata nel computo complessivo dell'importo dell'opera), compenso determinato sulla base delle prestazioni professionali effettivamente svolte in base ai documenti di causa.
Evidenzia che l'ulteriore somma relativa alla sostituzione del tetto non è stata presa in esame dal CTU perché tale lavorazione non risultava dal computo metrico dell'impresa appaltatrice Di MI.
Spiega che in realtà tale ulteriore lavorazione (realizzazione del corpo di ampliamento, ovvero la fornitura ed il montaggio del tetto in legno, effettuato da altra ditta ossia dalla
“Roseto Calcestruzzi S.r.l.”) è stata rilevata dal CTU ma esclusa dal compenso, poiché il quesito (secondo quanto ritenuto dal CTU) imponeva di basarsi esclusivamente sul computo metrico (quello della Ditta “Di MI”) allegato alla comparsa di costituzione e risposta, mentre il quesito faceva riferimento a tutta la documentazione in atti (compresa la relazione esplicativa della parcella professionale con importo indicato in euro 19.059,47), sicché il CTU avrebbe dovuto valutare anche il costo di tale ulteriore lavorazione e pronunciarsi sulla congruità o meno dell'importo di € 24.000,00 risultante dal computo metrico dell'Ing. CP_1 valutato dall'Ordine per l'opinamento della parcella della quale il primo giudice aveva chiesto il vaglio di congruità da parte dell'ausiliario.
Spiega che i lavori di ampliamento e di copertura del sottotetto, oltre ad essere espressamente menzionati nella DIA, non sono in contestazione.
7.2. Rileva il Collegio che la prima doglianza in cui si articola il motivo in disamina è meritevole di essere condivisa.
Premesso che lo stesso CTU, rispondendo ai quesiti formulati dal primo giudice ha quantificato, alla luce della documentazione in atti, in complessivi € 18.143,12 il compenso congruo spettante al professionista per le attività svolte, si rileva che erroneamente il primo giudice ha quantificato il compenso spettante al CTU in complessivi € 5.311,32, di poco superiore all'importo (€ 4.883,98) degli acconti versati dal committente al professionista, con un residuo credito del professionista nella misura di € 427,34.
In particolare il primo giudice ha considerato i soli compensi per la progettazione esecutiva e per la direzione dei lavori, senza invece considerare il compenso per le ulteriori attività documentate in atti.
Ne consegue che il compenso spettante al professionista deve essere quantificato in complessivi € 18.143,12, con un residuo credito dell'appellante, al netto degli acconti ricevuti, di € 13.259,14 (€ 18.143,12 - € 4.883,98) oltre (siccome richiesto nel ricorso monitorio) agli interessi nella misura legale, dal deposito del provvedimento monitorio al saldo.
7.3. Non condivisibile si rivela invece la seconda doglianza formulata dall'appellante, con cui questi si duole del fatto che, nel quantificare il valore degli interventi di manutenzione ed ampliamento, il CTU ha tenuto conto del computo metrico relativo ai lavori oggetto di appalto alla impresa Di MI (non comprensivi di quelli relativi al tetto), ignorando invece il computo metrico riguardante la fornitura ed il montaggio del tetto in legno fornito da altra ditta.
Al riguardo è appena il caso di rilevare che nella documentazione prodotta agli atti del giudizio di primo grado non si riviene affatto il computo metrico relativo ai lavori alla copertura di legno asseritamente fornito e posto in essere da altra impresa appaltatrice
“Roseto Calcestruzzi” per un importo di € 19.289,00. Né tale importo può ritenersi dimostrato per il solo fatto che nella relazione esplicativa- parcella professionale presentata per l'opinamento dall'appellante, il professionista abbia menzionato anche i lavori relativi al sottotetto.
7.4. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'appellante , Pt_3
previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere Parte_1 condannato al pagamento dell'importo di € 13.259,14 oltre agli interessi nella misura legale dalla data di deposito del ricorso monitorio al saldo.
Né il fatto che la somma riconosciuta come dovuta sia inferiore rispetto a quella richiesta in via monitoria (€ 14.461,00) osta alla condanna dell'opponente al pagamento di tale minore somma, atteso che la relativa richiesta deve ritenersi ricompresa nella domanda avanzata in via monitoria.
La Suprema Corte ha invero reiteratamente avuto occasione di precisare “nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione e nella domanda di rigetto dell'opposizione, è senz'altro ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo inferiore, con la conseguenza che non incorre in vizio di ultra petizione il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che revochi il decreto ingiuntivo ed emetta sentenza di condanna per un importo inferiore rispetto a quello ingiunto” (Cass n.
27545/2023; Cass 27479/2022).
8. Va invece ritenuto assorbito il terzo motivo dell'appello proposto dall'appellante CP_1
con il quale si lamenta la mancata liquidazione della minor somma riconosciuta di euro
427,34 sulla base del fatto che l'opposto non ha richiesto, né in sede di comparsa di costituzione né in sede di precisazione delle conclusioni, la condanna dell'opponente alla somma ritenuta di giustizia.
9. Non resta che procedere all'esame dell'appello proposto dall'appellante Pt_1 nell'ambito del procedimento di appello n. 694/2023, iniziando dal primo motivo di appello che può essere accolto nei limiti che saranno di seguito precisati.
9.1. Con il primo motivo l'appellante evidenzia che, per effetto della concessione in Pt_1
corso di causa della provvisoria esecuzione del D.I. n. 704/2018 reso dal Tribunale di
MO, esso esponente ha effettuato, in favore del senza riconoscimento alcuno CP_1
delle pretese di controparte ed al solo fine di evitare azioni in danno, il pagamento della somma ingiunta oltre interessi e spese legali liquidate in favore dell'Avv. Di Liberatore.
Rappresenta che, a seguito di tale pagamento, ha modificato le conclusioni inizialmente rassegnate, chiedendo la restituzione dell'importo versato, mentre il Tribunale ha omesso di provvedere sul punto, pur avendo disposto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Lamenta inoltre che, pur avendo esso esponente corrisposto il fondo spese (posto a suo carico) di € 300,00, il giudice di prime cure non è pronunciato sulla domanda di restituzione di tale somma, omettendo di provvedere sulla regolamentazione delle spese di consulenza.
9.2 Al riguardo va rilevato che, tenuto conto dell'esito decisorio, l'ing. deve Controparte_1
essere condannato alla restituzione della differenza tra quanto pagato per sorte, interessi e spese di procedura in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e quanto dovuto per i predetti titoli in forza della sentenza pronunciata nel presente grado, con la precisazione che le spese della procedura monitoria, per quanto appresso si dirà in sede di regolamento delle spese di giudizio, debbono essere compensate nella misura di 1/10 e poste a carico di (opponente in primo grado) nella misura di 9/10. Parte_1
Quanto invece alla domanda di restituzione della somma di € 300,00 (relativa al fondo spese corrisposto al CTU) si rileva che la stessa deve ritenersi assorbita alla luce di quanto appresso si dirà in sede di disamina del secondo motivo di appello.
10. Il secondo motivo dell'appello proposto dall'appellante va ritenuto assorbito. Pt_1
10.1 Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, nel Pt_1 condannare l'ing. in quanto soccombente, al pagamento delle spese di giudizio CP_1 liquidate in complessivi € 5.128,00, di cui € 128,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze di avvocato, oltre accessori, il primo giudice non ha disposto la rifusione del contributo unificato e dei diritti di cancelleria (€ 118,50 ed € 27,00) e delle spese postali sostenute per l'intimazione testi (€ 44,40) per totali € 189,90, non provvedendo al definitivo addebito del costo della CTU.
10.2. Al riguardo va rilevato che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione. (Cass. 27056/2021; Cass. 9064/2018; Cass.
11423/2016).
11. Venendo al regolamento delle spese di lite del doppio grado si rileva come, tenuto conto del leggero ridimensionamento della pretesa creditoria azionata dall'ing. in sede Pt_3 monitoria (a fronte di un importo ingiunto di € 14.461,00 è stato in questa sede riconosciuto il minor credito di € 13.259,14), sussistono i presupposti per dichiarare compensate nella misura di 1/10 le spese di lite e per porre a carico dell'appellante i residui 9/10 delle Pt_1 spese, liquidate nell'intero ex D.M. 147/2022 come da dispositivo con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione, con previsione di distrazione in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario. Controparte_1
Per le medesime ragioni le spese di CTU, liquidate come agli atti del primo grado, debbono essere poste a carico del nella misura di 9/10 ed a carico del nella misura di Pt_1 CP_1
1/10.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da nell'ambito del Controparte_1
procedimento n. 705/2023, CONFERMA la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 13.259,14, per il titolo di cui in motivazione, oltre agli interessi legali dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
2) In parziale accoglimento dell'appello proposto da nell'ambito del Parte_1
procedimento n. 694/2023 CONDANNA alla restituzione in favore di Controparte_1
della differenza tra quanto pagato per sorte, interessi e spese di Parte_1
procedura monitoria in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo e quanto dovuto in forza della presente sentenza per gli stessi titoli (€
13.259,14 per sorte capitale, gli interessi legali dalla data di deposito del ricorso monitorio a quello dell'effettuato pagamento, 9/10 delle spese della procedura monitoria liquidate come da decreto ingiuntivo), il tutto con gli interessi nella misura legale dall'avvenuto pagamento a quello dell'effettiva restituzione.
3) DICHIARA compensate tra le parti le spese del doppio grado nella misura di 1/10 e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Luigi Liberatore – Parte_1
procuratore di dichiaratosi antistatario- dei residui 9/10 delle spese Controparte_1 che liquida nell'intero: quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 5.070,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 4.348,50, di cui € 382,50 per esborsi ed € 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge. 4) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, liquidati come in atti di quel grado, definitivamente a carico di nella misura di 9/10 ed Parte_1
a carico di nella misura di 1/10. Controparte_1
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21.01.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili in grado di appello iscritte ai nn. 694/2023 R.G.C. e 705/2023, riunite nell'ambito di quella contrassegnata dal n. 694/2023, passate in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 07.01.2025 sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., vertenti
TRA
, elettivamente domiciliato in MO, Via A. Gramsci n. 14, presso e nello Parte_1 studio dell'Avv. Claudia Bonaduce, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE nell'ambito del proc. n. 694/2023
APPELLATO nell'ambito del proc. n. 705/2023
E elettivamente domiciliato in MO, Fraz. S. Nicolò a Tordino, alla Controparte_1
Via F. Bucci n. 15, presso e nello studio dell'Avv. Luigi Di Liberatore, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto d'appello.
APPELLATO nell'ambito del proc. n. 694/2023
APPELLANTE nell'ambito del proc. n. 705/2023
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 526/2023 del Tribunale di MO pubblicata il
26.05.2023 – notificata il 27.05.2023 - Prestazione d'opera intellettuale.
Conclusioni delle parti:
Per Parte_1
“Voglia l'On.le Corte adita - respinta ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- rigettare l'appello proposto dall'Ing. siccome infondato, con conseguente Controparte_1 conferma –eventualmente anche con diverse motivazioni- della sentenza n. 526/2023 resa dal Tribunale di MO limitatamente alle parti non impugnate con atto di citazione in appello, notificato dal dott. all'ing. n data 23.06.2023, con il quale sono state Pt_1 CP_1 rassegnate le conclusioni di seguito riportate di cui si chiede – in virtù dell'invocata ed avvenuta riunione- l'accoglimento:
- disporre, previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo n. 704/2018 emesso dal
Tribunale di MO, la restituzione al Dott. da parte dell'Ing. Parte_1 Controparte_1 delle somme pagate (€ 15.481,15) a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto oltre interessi legali a far data dal 29.05.2019 al rimborso;
- condannare, previa conferma della liquidazione delle competenze professionali del legale del Dott. nella misura di € 5.000,00 oltre alla maggiorazione forfettaria al 15% per Pt_1 spese generali, IVA e CAP come per legge, l'Ing. alla rifusione degli esborsi Controparte_1 nella misura di € 189,90 (sommatoria del costo di CU, diritti di cancelleria e spese postali per come documentati);
- porre definitivamente a carico dell'Ing. le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio espletata dal Geom. e, per l'effetto, condannare controparte Persona_1
a rifondere all'appellante la somma di € 300,00 corrisposta, in via provvisoria, al C.T.U..
Con vittoria di spese e competenze professionali oltre a I.V.A. e C.P.A. come per legge per entrambi i gradi di giudizio”
Per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, per i motivi suesposti, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa ed in accoglimento del proposto gravame, in totale riforma della impugnata sentenza N. 526/2023, pubblicata il 26/05/2023 dal Tribunale di
MO a definizione del contenzioso N. 3180/18 R.G. e notificata il 27.06.2023:
-In via istruttoria: disporre un supplemento di CTU per la determinazione delle competenze professionali sul valore dell'intera opera, ivi compreso il costo afferente alla sostituzione della copertura in legno, risultante dalla documentazione in atti alla quale l'ausiliario avrebbe dovuto fare riferimento nel rispondere al quesito n. 5;
- Nel Merito: rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo, siccome reca un importo inferiore a quello maturato dall'appellante per le attività professionali espletate e risultanti dagli atti di causa. - condannare in ogni caso l'appellato al pagamento in favore dell'appellante, della somma determinata dal CTU o in quella diversa che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre agli interessi moratori dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al soddisfo effettivo.
Condannare sempre e comunque l'appellato al pagamento delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.”
“Insiste per il rigetto dell'appello proposto dal sig. rubricato al n. 694/2023 Parte_1
R.G., in quanto infondato, per le ragioni esplicitate nella comparsa di costituzione e risposta alla quale si riporta”.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 3180/2018, promosso da contro con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 704/2018 Parte_1 Controparte_1
(con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 14.461,00, oltre accessori e spese di procedura, quale residuo importo (al netto degli acconti corrisposti nella misura di € 4.833,98) del maggiore credito (pari ad € 19,059,47) maturato in capo al professionista ricorrente in relazione all'attività di progettazione e direzione dei lavori prestata con riguardo all'intervento di manutenzione straordinaria e di ampliamento del fabbricato di proprietà del committente) di cui aveva chiesto la revoca, giudizio nell'ambito del quale si era costituito l'opposto invocando il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio– il Tribunale di MO così statuiva: “disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposto a rimborsare all'opponente le spese del presente procedimento che liquida in complessivi €. 5.128,00, di cui
€.128,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze di avvocato, oltre alla maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.”
1.1. Il Tribunale premetteva che dalla emergenze processuali risultava: - che l'opponente aveva affidato all'opposto la progettazione e la direzione dei Parte_1 Controparte_1 lavori riguardanti un intervento edilizio su un immobile di sua proprietà sito in Roseto degli
Abruzzi (TE) alla Via Mantegna n. 1; - che, più precisamente, si trattava di lavori di manutenzione straordinaria relativi alla realizzazione di cappotto esterno, alla sostituzione della caldaia di alimentazione dell'impianto termico, alla sistemazione dell'area esterna, oltre che all'esecuzione di opere finalizzate alla realizzazione di un'unità abitativa (previa rimozione del tetto di legno esistente e successiva ricostruzione ai sensi dell'art. 4 della L.
R. n. 16/2009) nello stesso edificio oggetto di manutenzione;
- che l'ing. era stato CP_1 incaricato di predisporre gli elaborati progettuali necessari ed il professionista aveva consegnato al committente esclusivamente la documentazione tecnica (relazione e disegni) che il committente aveva depositato l'8.4.2010 al Comune di Roseto degli Abruzzi in allegato alla Denuncia di Inizio Attività - D.I.A.
1.2. Rilevava che dall'esame della “Relazione Tecnica” allegata alla D.I.A. e delle testimonianze raccolte in giudizio risultava che la tipologia dei lavori commissionati e l'attività effettivamente realizzata dal tecnico incaricato non giustificavano l'importo richiesto dall'opposto, che era stato calcolato tenendo conto degli elaborati progettuali presentati dal tecnico, per l'opinamento, all'ordine professionale di appartenenza e sulla base di un'attività di direzione lavori mai avvenuta.
Spiegava che era invero emerso che il non aveva affidato al la Pt_1 CP_1 progettazione e la direzione dei lavori delle “opere di manutenzione straordinaria del piano terra, del piano primo e del vano scala” dell'edificio di Via Mantegna n. 1 di Roseto degli
Abruzzi e che lo stesso non aveva curato la progettazione e la direzione dei lavori CP_1 impiantistici inerenti al locale oggetto di ampliamento e dei lavori relativi all'area esterna.
Riteneva, pertanto, che l'ammontare delle opere su cui parametrare il compenso professionale doveva essere ridimensionato, da quello individuato in € 210.000,00, a quello relativo alle sole opere progettate e dirette dall'ing. CP_1
Evidenziava che, limitata nei termini sopra indicati la prestazione svolta dall'opposto con riferimento all'aspetto progettuale, anche dalla direzione lavori dovevano escludersi: a) le opere di manutenzione straordinaria del piano terra, del piano primo e del vano scala;
b) parte dei lavori indicati nella D.I.A.; c) le opere impiantistiche.
Spiegava che dette circostanze, già dimostrate per tabulas, erano state confermate dai testi escussi alle udienze dell'08.10.2020, del 10.12.2020 e del 29.04.2021 (i quali avevano escluso che l'ing. avesse redatto i progetti relativi agli impianti CP_1 termico/idraulico/gas/elettrico; avevano, altresì, negato che la realizzazione degli impianti fosse avvenuta sotto la sua direzione così come che egli avesse redatto i progetti relativi agli infissi esterni ed interni e che il relativo montaggio fosse avvenuto sotto la sua direzione;
avevano escluso, infine, che l'ing. avesse redatto i progetti relativi ai lavori edili riguardanti le opere di manutenzione CP_1 straordinaria del piano terra, del piano primo e del vano scala, diversi dalle opere strutturali e che la realizzazione di tali lavori fosse avvenuta sotto la direzione di detto tecnico).
1.3. Dava atto che in corso di causa era stata disposta ed espletata CTU, con affidamento all'ausiliare (geom. ) dell'incarico di rispondere a n. 5 quesiti inerenti: Persona_1
- ai costi relativi alla realizzazione del cappotto esterno (n. 1); - ai costi relativi alla realizzazione di un corpo di ampliamento al terzo livello escludendo gli impianti, gli arredi bagno, gli infissi esterni ed interni, gli intonaci, il pavimento ed il massetto (n. 2); alla quantificazione del compenso professionale spettante per l'attività di progettazione esecutiva rappresentata dagli elaborati allegati alla DIA e dagli elaborati presentati al Genio
Civile di MO (n. 3) nonché al compenso professionale spettante per l'attività di direzione dei lavori (n. 4) accertando la congruità del compenso professionale liquidato sulla base della documentazione in atti (n. 5).
Rilevava che il tecnico nominato aveva concluso quantificando: - i costi relativi alla realizzazione del cappotto esterno in € 20.859,35 (n. 1); - i costi relativi alla realizzazione del corpo in ampliamento al terzo livello in € 60.753,54 (n. 2); - il compenso professionale per la progettazione esecutiva in € 1.695,10 (n. 3); il compenso professionale per la direzione lavori in € 3.616,22 (n. 4); il compenso professionale congruo spettante all'Ing. in € 18.143,12 (n. 5). CP_1
1.4. Concludeva il giudice di prime cure che l'unico progetto redatto dall'ing. CP_1 risultava essere quello relativo al cappotto termico, sicché il compenso professionale dell'opposto doveva essere calcolato tenendo conto dell'effettiva attività svolta (€
81.612,89 (€ 20.859,35 + € 60.753,54 secondo C.T.U. e non € 210.000,00).
Pertanto quantificava l'ammontare del compenso totale in € 5.311,32 (secondo l'elaborato peritale: € 1.695,10 + € 3.616,22) e, tenendo conto della somma versata in acconto pari ad di € 4.883,98 (come da fatture n. 20/12 e 15/15 emesse dall'Ing. ed onorate per CP_1 espressa ammissione della parte opposta), indicava il saldo del compenso in € 427,34.
Da ultimo precisava che non avendo, parte opposta, richiesto né in sede di comparsa di costituzione né in sede di precisazione delle conclusioni la condanna dell'opponente alla somma ritenuta di giustizia, il decreto ingiuntivo andava revocato e le spese di lite poste a carico del soccombente.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario opponente (da tale Pt_1 impugnazione originava il procedimento n. 694/2023) chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Omessa pronuncia su alcune delle domande formulate;
Violazione art. 112 c.p.c.; 2)
Riconoscimento parziale delle spese di giudizio;
Violazione art. 91 c.p.c.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello anche l'originario opposto (da tale CP_1
impugnazione originava il procedimento n. 705/2023) chiedendone la totale riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Violazione degli art.li 115 e 116 c.p.c. - violazione principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. omessa erronea e contraddittoria motivazione;
2) Violazione articolo 2233 c.c. erronea determinazione del quantum;
3) Violazione articolo 112 c.p.c. - violazione principio giurisprudenziale consolidato - erronea motivazione.
4. Nell'ambito dei procedimenti di appello depositavano comparsa di costituzione risposta le rispettive parti appellate.
Nell'ambito del procedimento n. 694/2023, l'appellato hiedeva il rigetto del gravame CP_1
in quanto inammissibile ed infondato;
premetteva di aver notificato atto di appello il
23.6.2023 alle ore 10:41.45 e che, nello stesso giorno, il aveva a sua volta notificato Pt_1
atto di appello alle ore 17:05; che, al ricevimento della predetta notifica, il procuratore del i era dichiarava disponibile al pagamento sia delle somme liquidate in sentenza che CP_1
di quelle non liquidate ed al rimborso dell'acconto al CTU e, con pec del 05.09.2023, aveva trasmesso copia del bonifico dell'importo di € 7.785,50 come richiesto dalla procuratrice del con pec del 29 giugno 2023. Pt_1
Nell'ambito del procedimento n. 705/2023, l'appellato chiedeva in via preliminare la Pt_1 riunione dei due giudizi pendenti;
in via principale e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con condanna alla restituzione delle somme pagate (€ 15.481,15) a seguito della concessione della provvisoria esecuzione nonché alla rifusione degli esborsi nella misura di
€ 189,90 (CU, diritti di cancelleria e spese postali), chiedendo che fossero poste definitivamente a carico della controparte le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Geom. con condanna del rifondergli la somma Persona_1 CP_1 di € 300,00, corrisposta, in via provvisoria, al C.T.U.
5. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del 22.02.2024, svolta in relazione all'udienza del 20.02.2024 (cui erano state rinviate le due cause al fine di poter procedere alla riunione) il Collegio ha disposto la riunione del procedimento n. 705/2023 a quello n.
694/2023 e, all'esito, ha disposto, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., rinvio all'udienza del 7.01.2025
(anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto, anche l'udienza del 7.01.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
9.01.2025 , le cause riunite sono state trattenute in decisione. 6. Ritiene il Collegio di dover procedere, per ragioni di priorità logica e giuridica, all'esame dell'appello proposto dall'appellante nell'ambito del procedimento n. 705/2023 CP_1
R.G.C. il quale si rivela innanzi tutto meritevole di accoglimento quanto al primo motivo.
6.1. Con il primo motivo, l'appellante denuncia la contraddizione in cui è incorso il CP_1
Tribunale nell'affermare, dapprima (a pag. 1 della sentenza) che il aveva affidato al Pt_1
la progettazione e la direzione dei lavori di manutenzione straordinaria di cappotto CP_1 esterno, sostituzione della caldaia di alimentazione dell'impianto termico, sistemazione dell'area esterna, oltre che esecuzione di opere finalizzate alla realizzazione di un'unità abitativa, per poi (a pag. 2 della sentenza) affermare che il non aveva affidato al Pt_1
la progettazione e la direzione dei lavori di manutenzione straordinaria del piano CP_1
terra, del piano primo e del vano scala.
Addebita al primo giudice un ulteriore errore, consistito nell'aver ritenuto che il compenso professionale dovesse essere determinato esclusivamente sulla base della documentazione presentata al Comune di Roseto degli Abruzzi l'08.04.2010 in allegato alla
D.I.A., tralasciando di considerare tutte le altre attività risultanti dalla documentazione riversata in atti (non contestata dall'opponente), posta alla base del decreto ingiuntivo e della concessione della provvisoria esecuzione.
Chiarisce che i lavori sono stati eseguiti in forza della D.I.A. presentata il 08.04.2010, contenente il Progetto Preliminare mentre, in data 14.06.2010, la documentazione tecnica ed esecutiva delle opere strutturali, ovvero il Progetto Definitivo, è stata depositata al Genio
Civile; ulteriore documentazione, attestante la redazione del Progetto Esecutivo, è stata depositata in primo grado.
Rileva che il primo giudice, omettendo di prendere in considerazione detta documentazione, poiché non allegata alla D.I.A., ha escluso dalle prestazioni eseguite dal professionista: - quelle relative alle opere di manutenzione straordinaria del piano terra, del primo piano e del vano scala;
- parte dei lavori indicati nella DIA e le opere impiantistiche, nonostante fossero riscontrate negli allegati del progetto definitivo e del progetto esecutivo depositati con memoria ex art. 183 c.p.c..
Lamenta, altresì, l'inidoneità delle prove orali a comprovare la mancata esecuzione delle suddette prestazioni professionali, in quanto del tutto inconferenti e comunque inidonee a supportare la censurata statuizione del primo giudice, atteso che il direttore dei lavori, a differenza del tecnico di cantiere, non ha un obbligo contrattuale di essere costantemente presente in cantiere per coordinare le lavorazioni e le maestranze o assicurare le forniture dei materiali, potendo organizzare a sua discrezione le attività di controllo. Spiega che la circostanza che l'ing. non abbia impartito direttive agli artigiani CP_1
incaricati della realizzazione degli impianti non esclude che il professionista abbia svolto le attività di controllo e di verifica degli impianti medesimi, in ordine alla buona esecuzione dei quali assume specifiche responsabilità anche penali.
Evidenzia che le attività di sorveglianza e di controllo previste dall'art 7 del contratto di appalto del 06.7.2010 non possono, pertanto, ritenersi escluse alla luce delle dichiarazioni dei testi escussi, tanto più che nel contratto di appalto con l'impresa Di MI l'Ing. CP_1
viene indicato quale progettista e DDL per tutte le opere oggetto del contratto, stipulato dopo la presentazione della DIA al Comune di Roseto degli Abruzzi.
6.2. Il Collegio premette che alcun dubbio può sussistere circa la legittima concessione del decreto opposto sulla base della documentazione prodotta in quella fase, essendo sufficiente, in tema di crediti per prestazioni professionali, il parere dell'Ordine di appartenenza sulla congruità della parcella azionata.
Nel successivo giudizio di opposizione, contrassegnato dalle ordinarie regole processuali, se l'oggetto dello stesso è la fondatezza della pretesa creditoria azionata inizialmente in via monitoria, diventa indispensabile la prova adeguata della sussistenza del diritto di credito secondo i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri di allegazione e di prova, secondo cui spetta al creditore provare la fonte negoziale o legale del suo diritto mentre è onere del debitore provare gli eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista ha valore di prova privilegiata (per il combinato disposto degli articoli 633, comma 1 n. 2 e 636, comma 1 c.p.c.) e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione; essa costituisce, tuttavia, una semplice dichiarazione unilaterale del professionista sulla quale l'organo associativo si limita ad esprimere un parere di congruità, senza effettuare alcun controllo in merito alla effettività e alla consistenza della prestazione. Non acquista, perciò, valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione in cui il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore, gravato dei relativi oneri probatori ex articolo 2697 c.c., laddove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente e alla rispondenza ad essa delle somme richieste, circostanze la cui valutazione è, poi, rimessa al libero apprezzamento del giudice (Cass. n.
14556/2004; Cass. n.3463/2010; Cass. n. 19800/2016). Sul punto la Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 3377/2023, ha ribadito “che la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità della prestazione professionale non può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, essendo imposto al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa”. In definitiva, quindi, il professionista che agisca per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività che allega essere state prestate in favore del cliente deve dare la prova dei fatti che sono alla base della domanda:
«il professionista che agisce per ottenere il soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente ha l'onere di provare sia l'an del credito vantato, sia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso» (Cass. n. 9254/2006).
6.3. Tanto premesso e venendo alla verifica della prova offerta dall'opposto nell'ambito del giudizio di opposizione, si rileva che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice (il quale ha preso in considerazione unicamente la documentazione allegata alla denuncia di inizio attività DIA, ignorando l'ulteriore documentazione prodotta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo), nella specie, alla luce delle complessive risultanze processuali, deve ritenersi provato sia il conferimento dell'incarico, sia l'esecuzione da parte del professionista delle attività di progettazione e di direzione dei lavori dell'intervento di manutenzione straordinaria e di ampliamento oggetto di causa.
6.3.1. Con riferimento alla fase di progettazione va innanzi tutto rilevato che il conferimento dell'incarico si desume dalla DIA presentata al Comune di Roseto l'8.04.2010 e dalla relazione tecnica ad essa allegata ove l'oggetto è indicato in “lavori di manutenzione straordinaria ed ampliamento di un fabbricato residenziale in via Mantegna”.
6.3.2. Quanto all'esecuzione dell'attività di progettazione, per la quale il primo giudice ha ritenuto provata unicamente la redazione del progetto relativo al cappotto termico, si rileva che, al contrario, l'opposto ha dato ampia dimostrazione della effettività e consistenza delle attività prestate attraverso la produzione documentale eseguita in primo grado (comprensiva delle opere di manutenzione straordinaria del piano terra, del primo piano e del vano scala nonché delle opere impiantistiche) costituita da: - relazione esplicativa, depositata al
Consiglio dell'Ordine per l'opinamento di competenza;
- parcella professionale;
- contabilità dei lavori dell'impresa costruttrice e relativa mail di trasmissione della stessa del 21.09.2012;
- mail del 23.09.2012 con la quale il ha girato al la contabilità dei lavori;
- Pt_1 CP_1
relazione a struttura ultimata dei lavori del 25.10.2012, depositata al Genio Civile di MO
(tutti allegati all'atto di costituzione in primo grado); - progetto preliminare contenente: elaborati progettuali (Tav. 1 , 2 e 3); calcolo sommario di spese per la esecuzione dei lavori
(che tengono conto anche di ulteriori e necessari lavori di manutenzione straordinaria al piano terra, al piano primo e al vano scala); - progetto definitivo contenente: la dichiarazione sostitutiva di quella geologica;
fascicoli dei calcoli strutturali;
relazione tecnico- architettonica;
relazione generale di miglioramento;
relazione sulle fondazioni;
relazione qualità dei materiali;
relazione geotecnica;
relazione qualità dei materiali;
scheda sinottica;
tavole architettoniche;
verifiche elementi in legno;
relazione generale e tecnica;
computo metrico di Euro 210.214,85; elenco prezzi;
- progetto esecutivo contenente: Tav.1 C.A.
(situazione esistente); Tav.2 C.A.(situazione modificata); particolari esecutivi Tav 1, Tav. 2
e Tav. 3; piano di Manutenzione (documenti tutti allegati alle memorie n.1 e n. 2 183 VI comma c.p.c.).
6.3.3. Con riferimento alla fase relativa alla direzione dei lavori, va subito evidenziato che nel contratto di appalto in data 6.07.2010, precisamente all'art 7, si prevede;
“la sorveglianza dei lavori ed il controllo circa la perfetta esecuzione delle opere oggetto del presente contratto resta affidata all'ingegner al quale viene attribuita la qualifica di Controparte_1 direttore dei lavori” per quanto riguarda “il responsabile della sicurezza in cantiere dei lavori sarà affidato al signor ”; oggetto del contratto di appalto è la “straordinaria Parte_2 manutenzione e l'ampliamento del fabbricato di proprietà del Rampa.”
Sicché indiscutibile è il conferimento dell'incarico anche relativamente alla direzione dei lavori riguardante tutti gli interventi (manutenzione straordinaria e ampliamento) di cui al contratto di appalto intervenuto tra il committente e l'appaltatrice impresa Di MI.
6.3.4. Quanto all'esecuzione di tale attività si rileva che lo svolgimento della stessa trova conferma nella corrispondenza tra le parti e segnatamente: - nella mail del 17.02.2011
(inviata dal al del seguente tenore “Caro Dottore, in data odierna ho effettuato visita CP_1 Pt_1
di sopralluogo alla presenza del sig. Di MI. Sono emerse le seguenti valutazioni: 1) necessità di consegna dei controtelai;
2) fornitura dei battiscopa;
3) definizione del tipo di pannello per il cappotto;
4) definizione dei parapetti sui balconi ovest e sul terrazzo sud-est (laterizio e listello di mattone oppure parapetto di mattoni). Per quanto riguarda le presunte lesioni al primo piano (nella camera) sono dovute agli effetti della demolizione delle pignatte e alle infiltrazioni di acqua piovana che hanno provocato il parziale distacco dell'intonaco”); - nella mail del 18.02.2011 (inviata dal al del seguente tenore: “Caro dottore ho ricevuto e letto la tua email martedì CP_1 Pt_1 programmerò con Di MI visita di sopralluogo in cantiere alla tua presenza telefonicamente concorderemo l'orario”); - nella mail del 23.09.2011 (inviata dal al del seguente Pt_1 CP_1 tenore “Buongiorno Ingegnere, ho appena ricevuto via e.mail il computo metrico dei lavori svolti ad oggi presso il cantiere di Via Mantegna 1 dall'impresa Di MI Costruzioni snc. Giro il tutto per il riscontro”); nella mail del 13.05.2012 (inviata dal al del seguente tenore: “Caro CP_1 Pt_1
, sarebbe opportuno programmare un incontro in ufficio al fine di definire tutti gli adempimenti Pt_1 necessari per la chiusura lavori”….P.S.: la ditta fornitrice del tetto in legno dovrà produrre certificazione di resistenza del materiale come alle NTC DM 2008”); nella mail del 13.05.2012
(inviata dal al del seguente tenore: “Buonasera ingegnere non so se Di MI ha Pt_1 CP_1 fornito quanto necessario io gliel'ho detto quello che avevo l'ho portato tempo fa…”); nella mail del
23.07.2012 (inviata dal al del seguente tenore: “Caro sarebbe opportuno CP_1 Pt_1 Pt_1
incontrarsi per la variante finale per programmare il collaudo delle opere strutturali cari saluti CP_1
); nella mail del 24.07.2012 (inviata dal al del seguente tenore:
[...] Pt_1 CP_1
“Buonasera ingegnere per la variante finale vorrei aspettare fino al termine massimo (…) possiamo risentirci fra un paio di settimane”
L'esecuzione delle attività di sorveglianza e di controllo previste dall'art. 7 del contratto di appalto del 06.07.2010 ed attestate dalla corrispondenza tra le parti non può ritenersi esclusa dalle dichiarazioni dei testi escussi (i quali riferiscono sostanzialmente di non aver visto il in cantiere). CP_1
6.3.5. Non può infine essere ignorato che del tutto contraddittoriamente il primo giudice, pur avendo ritenuto non provata la redazione della progettazione esecutiva e dell'attività di direzione dei lavori, ha poi liquidato i compensi esclusivamente in relazione a tali attività.
7. Parzialmente fondato, alla luce di quanto osservato in sede di disamina del primo motivo, si rivela il secondo motivo di gravame dell'appello proposto da . Controparte_1
7.1. Con tale motivo l'appellante denuncia la erronea determinazione del quantum, CP_1
da parte del primo giudice, rilevando che lo stesso CTU lo aveva indicato nel complessivo importo di € 18.143,12 (al netto della sostituzione del tetto che non era stata erroneamente considerata nel computo complessivo dell'importo dell'opera), compenso determinato sulla base delle prestazioni professionali effettivamente svolte in base ai documenti di causa.
Evidenzia che l'ulteriore somma relativa alla sostituzione del tetto non è stata presa in esame dal CTU perché tale lavorazione non risultava dal computo metrico dell'impresa appaltatrice Di MI.
Spiega che in realtà tale ulteriore lavorazione (realizzazione del corpo di ampliamento, ovvero la fornitura ed il montaggio del tetto in legno, effettuato da altra ditta ossia dalla
“Roseto Calcestruzzi S.r.l.”) è stata rilevata dal CTU ma esclusa dal compenso, poiché il quesito (secondo quanto ritenuto dal CTU) imponeva di basarsi esclusivamente sul computo metrico (quello della Ditta “Di MI”) allegato alla comparsa di costituzione e risposta, mentre il quesito faceva riferimento a tutta la documentazione in atti (compresa la relazione esplicativa della parcella professionale con importo indicato in euro 19.059,47), sicché il CTU avrebbe dovuto valutare anche il costo di tale ulteriore lavorazione e pronunciarsi sulla congruità o meno dell'importo di € 24.000,00 risultante dal computo metrico dell'Ing. CP_1 valutato dall'Ordine per l'opinamento della parcella della quale il primo giudice aveva chiesto il vaglio di congruità da parte dell'ausiliario.
Spiega che i lavori di ampliamento e di copertura del sottotetto, oltre ad essere espressamente menzionati nella DIA, non sono in contestazione.
7.2. Rileva il Collegio che la prima doglianza in cui si articola il motivo in disamina è meritevole di essere condivisa.
Premesso che lo stesso CTU, rispondendo ai quesiti formulati dal primo giudice ha quantificato, alla luce della documentazione in atti, in complessivi € 18.143,12 il compenso congruo spettante al professionista per le attività svolte, si rileva che erroneamente il primo giudice ha quantificato il compenso spettante al CTU in complessivi € 5.311,32, di poco superiore all'importo (€ 4.883,98) degli acconti versati dal committente al professionista, con un residuo credito del professionista nella misura di € 427,34.
In particolare il primo giudice ha considerato i soli compensi per la progettazione esecutiva e per la direzione dei lavori, senza invece considerare il compenso per le ulteriori attività documentate in atti.
Ne consegue che il compenso spettante al professionista deve essere quantificato in complessivi € 18.143,12, con un residuo credito dell'appellante, al netto degli acconti ricevuti, di € 13.259,14 (€ 18.143,12 - € 4.883,98) oltre (siccome richiesto nel ricorso monitorio) agli interessi nella misura legale, dal deposito del provvedimento monitorio al saldo.
7.3. Non condivisibile si rivela invece la seconda doglianza formulata dall'appellante, con cui questi si duole del fatto che, nel quantificare il valore degli interventi di manutenzione ed ampliamento, il CTU ha tenuto conto del computo metrico relativo ai lavori oggetto di appalto alla impresa Di MI (non comprensivi di quelli relativi al tetto), ignorando invece il computo metrico riguardante la fornitura ed il montaggio del tetto in legno fornito da altra ditta.
Al riguardo è appena il caso di rilevare che nella documentazione prodotta agli atti del giudizio di primo grado non si riviene affatto il computo metrico relativo ai lavori alla copertura di legno asseritamente fornito e posto in essere da altra impresa appaltatrice
“Roseto Calcestruzzi” per un importo di € 19.289,00. Né tale importo può ritenersi dimostrato per il solo fatto che nella relazione esplicativa- parcella professionale presentata per l'opinamento dall'appellante, il professionista abbia menzionato anche i lavori relativi al sottotetto.
7.4. In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'appellante , Pt_3
previa conferma della revoca del decreto ingiuntivo opposto, deve essere Parte_1 condannato al pagamento dell'importo di € 13.259,14 oltre agli interessi nella misura legale dalla data di deposito del ricorso monitorio al saldo.
Né il fatto che la somma riconosciuta come dovuta sia inferiore rispetto a quella richiesta in via monitoria (€ 14.461,00) osta alla condanna dell'opponente al pagamento di tale minore somma, atteso che la relativa richiesta deve ritenersi ricompresa nella domanda avanzata in via monitoria.
La Suprema Corte ha invero reiteratamente avuto occasione di precisare “nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione e nella domanda di rigetto dell'opposizione, è senz'altro ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo inferiore, con la conseguenza che non incorre in vizio di ultra petizione il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che revochi il decreto ingiuntivo ed emetta sentenza di condanna per un importo inferiore rispetto a quello ingiunto” (Cass n.
27545/2023; Cass 27479/2022).
8. Va invece ritenuto assorbito il terzo motivo dell'appello proposto dall'appellante CP_1
con il quale si lamenta la mancata liquidazione della minor somma riconosciuta di euro
427,34 sulla base del fatto che l'opposto non ha richiesto, né in sede di comparsa di costituzione né in sede di precisazione delle conclusioni, la condanna dell'opponente alla somma ritenuta di giustizia.
9. Non resta che procedere all'esame dell'appello proposto dall'appellante Pt_1 nell'ambito del procedimento di appello n. 694/2023, iniziando dal primo motivo di appello che può essere accolto nei limiti che saranno di seguito precisati.
9.1. Con il primo motivo l'appellante evidenzia che, per effetto della concessione in Pt_1
corso di causa della provvisoria esecuzione del D.I. n. 704/2018 reso dal Tribunale di
MO, esso esponente ha effettuato, in favore del senza riconoscimento alcuno CP_1
delle pretese di controparte ed al solo fine di evitare azioni in danno, il pagamento della somma ingiunta oltre interessi e spese legali liquidate in favore dell'Avv. Di Liberatore.
Rappresenta che, a seguito di tale pagamento, ha modificato le conclusioni inizialmente rassegnate, chiedendo la restituzione dell'importo versato, mentre il Tribunale ha omesso di provvedere sul punto, pur avendo disposto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Lamenta inoltre che, pur avendo esso esponente corrisposto il fondo spese (posto a suo carico) di € 300,00, il giudice di prime cure non è pronunciato sulla domanda di restituzione di tale somma, omettendo di provvedere sulla regolamentazione delle spese di consulenza.
9.2 Al riguardo va rilevato che, tenuto conto dell'esito decisorio, l'ing. deve Controparte_1
essere condannato alla restituzione della differenza tra quanto pagato per sorte, interessi e spese di procedura in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e quanto dovuto per i predetti titoli in forza della sentenza pronunciata nel presente grado, con la precisazione che le spese della procedura monitoria, per quanto appresso si dirà in sede di regolamento delle spese di giudizio, debbono essere compensate nella misura di 1/10 e poste a carico di (opponente in primo grado) nella misura di 9/10. Parte_1
Quanto invece alla domanda di restituzione della somma di € 300,00 (relativa al fondo spese corrisposto al CTU) si rileva che la stessa deve ritenersi assorbita alla luce di quanto appresso si dirà in sede di disamina del secondo motivo di appello.
10. Il secondo motivo dell'appello proposto dall'appellante va ritenuto assorbito. Pt_1
10.1 Con tale motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui, nel Pt_1 condannare l'ing. in quanto soccombente, al pagamento delle spese di giudizio CP_1 liquidate in complessivi € 5.128,00, di cui € 128,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze di avvocato, oltre accessori, il primo giudice non ha disposto la rifusione del contributo unificato e dei diritti di cancelleria (€ 118,50 ed € 27,00) e delle spese postali sostenute per l'intimazione testi (€ 44,40) per totali € 189,90, non provvedendo al definitivo addebito del costo della CTU.
10.2. Al riguardo va rilevato che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione. (Cass. 27056/2021; Cass. 9064/2018; Cass.
11423/2016).
11. Venendo al regolamento delle spese di lite del doppio grado si rileva come, tenuto conto del leggero ridimensionamento della pretesa creditoria azionata dall'ing. in sede Pt_3 monitoria (a fronte di un importo ingiunto di € 14.461,00 è stato in questa sede riconosciuto il minor credito di € 13.259,14), sussistono i presupposti per dichiarare compensate nella misura di 1/10 le spese di lite e per porre a carico dell'appellante i residui 9/10 delle Pt_1 spese, liquidate nell'intero ex D.M. 147/2022 come da dispositivo con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione, con previsione di distrazione in favore del procuratore di dichiaratosi antistatario. Controparte_1
Per le medesime ragioni le spese di CTU, liquidate come agli atti del primo grado, debbono essere poste a carico del nella misura di 9/10 ed a carico del nella misura di Pt_1 CP_1
1/10.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto da nell'ambito del Controparte_1
procedimento n. 705/2023, CONFERMA la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione e CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'importo di € 13.259,14, per il titolo di cui in motivazione, oltre agli interessi legali dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo;
2) In parziale accoglimento dell'appello proposto da nell'ambito del Parte_1
procedimento n. 694/2023 CONDANNA alla restituzione in favore di Controparte_1
della differenza tra quanto pagato per sorte, interessi e spese di Parte_1
procedura monitoria in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo e quanto dovuto in forza della presente sentenza per gli stessi titoli (€
13.259,14 per sorte capitale, gli interessi legali dalla data di deposito del ricorso monitorio a quello dell'effettuato pagamento, 9/10 delle spese della procedura monitoria liquidate come da decreto ingiuntivo), il tutto con gli interessi nella misura legale dall'avvenuto pagamento a quello dell'effettiva restituzione.
3) DICHIARA compensate tra le parti le spese del doppio grado nella misura di 1/10 e condanna al pagamento, in favore dell'avv. Luigi Liberatore – Parte_1
procuratore di dichiaratosi antistatario- dei residui 9/10 delle spese Controparte_1 che liquida nell'intero: quanto al primo grado di giudizio in complessivi € 5.070,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 4.348,50, di cui € 382,50 per esborsi ed € 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge. 4) PONE le spese di consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, liquidati come in atti di quel grado, definitivamente a carico di nella misura di 9/10 ed Parte_1
a carico di nella misura di 1/10. Controparte_1
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21.01.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)