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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 30/04/2021, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/04/2021
N. 00183/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2021, proposto da
OB RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Luciano e Andrea Scuttari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Luciano in Padova, via San Fermo 38;
contro
il Comune di Abano Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Salmaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza del Dirigente del III Settore – Governo del territorio del Comune di Abano Terme prot. 36335 avente a oggetto “Ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii – ditta RI OB”;
nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Abano Terme;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2021 il dott. Alberto Pasi;
Pur chiedendo il rinvio a nuova data della trattazione cautelare, onde estendere il contraddittorio ai motivi aggiunti che si preannunciano in relazione all' adempimento istruttorio del 12 aprile u.s., contraddittoriamente il ricorrente insiste per la immediata concessione in data odierna di misure cautelari nelle more della futura CC , di cui chiede la fissazione.
La domanda così formulata non esime dunque il Collegio dal delibare l' istanza cautelare nella odierna Camera di Consiglio e allo stato degli atti, salva ovviamente, in ipotesi ed ove richiesta con i preannunciati motivi aggiunti, la fissazione della prima CC utile ad una rinnovata delibazione cautelare estesa a questi ultimi.
Tanto premesso, il Collegio rileva che:
-l' evidenza della abusiva trasformazione del piano terra da unico accessorio a due unità abitative è data dalle planimetrie e dalla documentazione fotografica allegate alla relazione di sopralluogo 8 novembre 2019, risultando dalle prime, ad esempio, la realizzazione di due cucine in luogo di una taverna e di una lavanderia, e dalla seconda l' uso abitativo in atto;
- che tale destinazione residenziale del piano terreno non sia affatto coperta dalla sanatoria del 30 giugno 2019, relativa soltanto alle modifiche forometriche ed alla copertura del magazzino, nè dalla sanzione pecuniaria sostitutiva relativa solo all' altezza del P.T. (mt 2.80 anzichè i mt. 2.20 concessionati), risulta altrettanto chiaramente dagli atti del procedimento di sanatoria depositati in giudizio.
Inoltre, pur prendendo atto della riserva di motivi aggiunti sugli atti del sopralluogo, il Collegio rileva che la prospettazione di un danno grave e irreparabile verificabile nelle more appare comunque del tutto insufficiente, atteso che il ricorrente pretende di sostenere l' esistenza già in atto proprio di quell' uso meramente accessorio che l' ordinanza gravata impone di ripristinare, mentre la paventata incertezza sulle modalità di esecuzione non integra il requisito del "periculum in mora", ben potendo l' interessato richiedere chiarimenti, o acquisire consulenze tecniche, per individuare le opere da rimuovere ai fini di una esatta ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), Respinge l'istanza cautelare.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di questa fase, che liquida in € 3.000 (euro tremila/00) e oneri di legge in favore del Comune.
In caso di notifica di motivi aggiunti con rinnovata domanda cautelare, sarà fissata per la sua trattazione la prima CC utile nel rispetto dei termini ex art. 55, c. 5, del CPA.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio tenutasi da remoto del giorno 29 aprile 2021 in modalità di videoconferenza con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO