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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2025, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 11915/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grazia Savastano Presidente dott. Maurizio Spezzaferri Giudice dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11915 del Ruolo gen. Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: querela di falso, vertente
TRA
, rappresentata e difesa da sé medesima nonché dall'avv. Parte_1
IA BA, con la stessa elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via S.
Francesco di Paola n. 3, in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli alla via
A. Diaz, 11;
CONVENUTO
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Caruso ed elettivamente domiciliata presso
[...]
in Napoli alla Piazza Matteotti 2, in virtù di Controparte_3 procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
Pag. 1 di 6 NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attore ha adito il Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito:“Voglia l'On.le Tribunale adito così provvedere: a) Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c. dell'originale del documento impugnato di falso, il quale si trova presso l'
[...]
sita in alla Via Santa Chiara n. 44 più precisamente Controparte_1 CP_1
l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 68687917055-9 relativa all'avviso di accertamento dell' n. TF7010603301/2018 per l'importo di € Controparte_1
71.354,82; b) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità
e/o non autenticità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento della predetta raccomandata postale relativa al predetto avviso di accertamento;
c) Dichiarare , a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata afferente la spedizione dell'avviso di accertamento per cui è causa;
d) Conseguentemente, dichiarare la inesistenza e/o nullità della notifica della notifica dell'avviso di accertamento spedito dall' di come falsamente riportato alla data del 18/12/2018; Controparte_1 CP_1
e) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha in particolare addotto: - che in data
12.03.2019 si è recata presso l' , nella sede Controparte_4 di Aversa, per una richiesta di estratto di ruolo, e che in tale occasione è venuta a conoscenza dell'esistenza di un avviso di accertamento che le sarebbe stato notificato a mani proprie a mezzo posta in data 18.12.2018; - che, a seguito di accesso agli atti, ha avuto modo di visionare l'avviso di ricevimento della notifica;
- che, non riconoscendo la firma apposta sull'avviso di ricevimento come propria, ha denunciato i fatti alla Procura della Repubblica di Napoli Nord;
- che nega la paternità della firma in questione.
Si è costituita in giudizio la convenuta , la quale ha resistito Controparte_1 all'avversa domanda limitandosi a chiedere di essere autorizzata alla chiamata in causa di per avere la stessa formato il documento impugnato di falso, Controparte_2 proponendo nei confronti della chiamata domanda di rivalsa e manleva in caso di accoglimento della domanda dell'attore.
Pag. 2 di 6 La causa ha subito quindi un primo rinvio d'ufficio a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. A seguito di ulteriore rinvio per avvicendo nella gestione del ruolo di udienza, il precedente giudice istruttore ha autorizzato la chiamata in causa richiesta dalla convenuta con provvedimento del 1.2.2022.
Si è quindi costituita in giudizio la quale ha eccepito il proprio difetto Controparte_2 di legittimazione passiva, adducendo che legittimato passivo all'azione diretta all'accertamento della falsità è in via esclusiva il soggetto che del documento intende valersi in giudizio, e ha così concluso: “in via preliminare - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in subordine e nel merito - accertare e Controparte_2 dichiarare che ha legittimamente e correttamente operato e per l'effetto CP_2 rigettare l'avversa pretesa per infondatezza in fatto e diritto;
- con vittoria di spese di giudizio. in via gradata - in caso di accoglimento della domanda attorea, per tutti i motivi suesposti, condannare esclusivamente l' Controparte_1
al pagamento delle spese di giudizio.”.
[...]
All'udienza del giorno 1.2.2022 la parte presente personalmente ha confermato la proposizione della querela di falso.
Valutata l'ammissibilità della querela di falso, l'originario giudice istruttore ha provveduto al deposito del documento impugnato di falso all'udienza del 12.5.2023.
Quindi la causa è stata istruita mediante l'escussione del teste ammesso e l'espletamento di Ctu grafologica, per poi essere rinviata per conclusioni.
Con provvedimento del 14.6.2025, la causa è stata rimessa in decisione al collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 30 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. Va dichiarata inammissibile la domanda avanzata da parte convenuta nei confronti di
Controparte_2
Costituisce invero principio giurisprudenziale pacifico quello per cui «Nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità produce effetti erga omnes. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel giudizio relativo alla querela di falso promossa in via principale in relazione ad alcune relate di notifica, aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'operatore postale privato al quale - Controparte_1
Pag. 3 di 6 aveva appaltato i servizi di notificazione dei propri atti e nei cui confronti CP_4 intendeva agire in manleva).» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13118 del 16/05/2025).
3. La domanda avanzata dall'attore è fondata e va, pertanto, accolta.
3.1. Va ricordato in punto di diritto che la querela di falso è lo strumento processuale atto a contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata) l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti. In particolare, la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. 1, 20 giugno 2000 n. 8362; Cassazione n. 19727/2003; Cassazione 24725/08).
Nel caso oggetto d'esame, l'attore ha impugnato di falso un documento certamente dotato di fede privilegiata, trattandosi di avviso di ricevimento relativo a notificazione eseguita ai sensi della l. n. 890 del 1982 (sul punto Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22058 del
03/09/2019: «Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto
e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.»).
Trattandosi poi di querela avanzata in via principale, va rilevato che l'interpello della parte che intende valersi del documento costituisce adempimento non previsto dalla legge, atteso
Pag. 4 di 6 che l'art. 222 c.p.c. lo riserva alla sola ipotesi della proposizione della querela in via incidentale.
3.2. Nel merito, appare dirimente ai fini del decidere l'esito della Ctu grafologica espletata in corso di causa, sulle cui conclusioni il Collegio ritiene di poter fondare la decisione, in quanto sorrette da argomentazioni puntuali, sviluppate sulla base di un rigoroso metodo scientifico, e rassegnate dopo una scrupolosa verifica della firma in contestazione e di quelle di comparazione.
In particolare, il Ctu ha così concluso (cfr. pag. 27 della relazione di consulenza): “Dal confronto emergono importanti disuguaglianze, relative a peculiarità grafiche basate su gestualità qualitative, rapportabili alla dinamica neuromuscolare e psichica. Il presente elaborato è stato svolto secondo un preciso e articolato protocollo investigativo, allo scopo di giungere alla verità, attraverso l'analisi di ogni singolo segno grafologico. Tale processo ha portato all'individuazione dell'impronta scrittoria individuale, rilevata attraverso lo studio degli automatismi grafici. Infatti, questi trasformano l'atto scrittorio in gesto grafico, laddove, il primo si sottrae al controllo del cortex (conscio), per assumere le modalità espressive del subcortex (subconscio). Il metodo grafologico individua
l'espressività fisio-psichica del gesto grafico, realizzata attraverso l'attività neuromuscolare. La firma apposta sull'avviso di ricevimento n. 78687917055-0 a nome di
non è da ritenersi autografa, ma . Invero è Parte_1 Per_1 un'imitazione a mano libera.”
Ne deriva che in accoglimento della querela di falso proposta sul punto il Tribunale deve dichiarare la falsità della sottoscrizione di apposta sull'avviso di Parte_1 ricevimento della n. 78687917055-0. Parte_2
4. Le spese, nel rapporto tra l'attore e la convenuta , da un lato, e tra Controparte_1 quest'ultima e la chiamata in causa, dall'altro, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile con complessità bassa, tenuto conto della concreta attività difensiva svolta, ridotti del 50 % per la non particolare complessità della questione giuridica trattata.
Le spese di Ctu, nel rapporto interno tra le parti, vanno poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 5 di 6 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della Raccomandata A.G. n. 78687917055-0;
2) ordina alla cancelleria l'annotazione della sentenza sull'originale dell'atto impugnato di falso;
3) dichiara inammissibile la domanda avanzata da parte convenuta nei confronti di
Controparte_2
4) condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compensi, € 786,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese al 15 %, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. e IA BA dichiaratesi antistatarie;
Parte_1
5) condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15 %, Iva e Cpa come per legge;
6) pone definitivamente a carico di Agenzia le spese di Ctu, come CP_1 liquidate con separato decreto.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 27.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Leone Dott.ssa Maria Grazia Savastano
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grazia Savastano Presidente dott. Maurizio Spezzaferri Giudice dott. Giuseppe Di Leone Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11915 del Ruolo gen. Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: querela di falso, vertente
TRA
, rappresentata e difesa da sé medesima nonché dall'avv. Parte_1
IA BA, con la stessa elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via S.
Francesco di Paola n. 3, in virtù di procura in atti;
ATTORE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli alla via
A. Diaz, 11;
CONVENUTO
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Caruso ed elettivamente domiciliata presso
[...]
in Napoli alla Piazza Matteotti 2, in virtù di Controparte_3 procura in atti;
CHIAMATA IN CAUSA
Pag. 1 di 6 NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attore ha adito il Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito:“Voglia l'On.le Tribunale adito così provvedere: a) Disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c. dell'originale del documento impugnato di falso, il quale si trova presso l'
[...]
sita in alla Via Santa Chiara n. 44 più precisamente Controparte_1 CP_1
l'avviso di ricevimento della raccomandata n. 68687917055-9 relativa all'avviso di accertamento dell' n. TF7010603301/2018 per l'importo di € Controparte_1
71.354,82; b) Accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità
e/o non autenticità della sottoscrizione sull'avviso di ricevimento della predetta raccomandata postale relativa al predetto avviso di accertamento;
c) Dichiarare , a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nulla e/o inesistente la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata afferente la spedizione dell'avviso di accertamento per cui è causa;
d) Conseguentemente, dichiarare la inesistenza e/o nullità della notifica della notifica dell'avviso di accertamento spedito dall' di come falsamente riportato alla data del 18/12/2018; Controparte_1 CP_1
e) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha in particolare addotto: - che in data
12.03.2019 si è recata presso l' , nella sede Controparte_4 di Aversa, per una richiesta di estratto di ruolo, e che in tale occasione è venuta a conoscenza dell'esistenza di un avviso di accertamento che le sarebbe stato notificato a mani proprie a mezzo posta in data 18.12.2018; - che, a seguito di accesso agli atti, ha avuto modo di visionare l'avviso di ricevimento della notifica;
- che, non riconoscendo la firma apposta sull'avviso di ricevimento come propria, ha denunciato i fatti alla Procura della Repubblica di Napoli Nord;
- che nega la paternità della firma in questione.
Si è costituita in giudizio la convenuta , la quale ha resistito Controparte_1 all'avversa domanda limitandosi a chiedere di essere autorizzata alla chiamata in causa di per avere la stessa formato il documento impugnato di falso, Controparte_2 proponendo nei confronti della chiamata domanda di rivalsa e manleva in caso di accoglimento della domanda dell'attore.
Pag. 2 di 6 La causa ha subito quindi un primo rinvio d'ufficio a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. A seguito di ulteriore rinvio per avvicendo nella gestione del ruolo di udienza, il precedente giudice istruttore ha autorizzato la chiamata in causa richiesta dalla convenuta con provvedimento del 1.2.2022.
Si è quindi costituita in giudizio la quale ha eccepito il proprio difetto Controparte_2 di legittimazione passiva, adducendo che legittimato passivo all'azione diretta all'accertamento della falsità è in via esclusiva il soggetto che del documento intende valersi in giudizio, e ha così concluso: “in via preliminare - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in subordine e nel merito - accertare e Controparte_2 dichiarare che ha legittimamente e correttamente operato e per l'effetto CP_2 rigettare l'avversa pretesa per infondatezza in fatto e diritto;
- con vittoria di spese di giudizio. in via gradata - in caso di accoglimento della domanda attorea, per tutti i motivi suesposti, condannare esclusivamente l' Controparte_1
al pagamento delle spese di giudizio.”.
[...]
All'udienza del giorno 1.2.2022 la parte presente personalmente ha confermato la proposizione della querela di falso.
Valutata l'ammissibilità della querela di falso, l'originario giudice istruttore ha provveduto al deposito del documento impugnato di falso all'udienza del 12.5.2023.
Quindi la causa è stata istruita mediante l'escussione del teste ammesso e l'espletamento di Ctu grafologica, per poi essere rinviata per conclusioni.
Con provvedimento del 14.6.2025, la causa è stata rimessa in decisione al collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 30 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. Va dichiarata inammissibile la domanda avanzata da parte convenuta nei confronti di
Controparte_2
Costituisce invero principio giurisprudenziale pacifico quello per cui «Nel giudizio introdotto con querela di falso in via principale non possono essere proposte domande nei confronti di terzi, pur ove dipendenti da detto accertamento, in quanto l'unico legittimato passivo e titolare di un interesse a contraddire è il soggetto che intende avvalersi del documento di cui si assume la falsità, tenuto altresì conto che l'eventuale accertamento della dedotta falsità produce effetti erga omnes. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, nel giudizio relativo alla querela di falso promossa in via principale in relazione ad alcune relate di notifica, aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell'operatore postale privato al quale - Controparte_1
Pag. 3 di 6 aveva appaltato i servizi di notificazione dei propri atti e nei cui confronti CP_4 intendeva agire in manleva).» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 13118 del 16/05/2025).
3. La domanda avanzata dall'attore è fondata e va, pertanto, accolta.
3.1. Va ricordato in punto di diritto che la querela di falso è lo strumento processuale atto a contestare l'efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o scrittura privata) l'idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti. In particolare, la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. 1, 20 giugno 2000 n. 8362; Cassazione n. 19727/2003; Cassazione 24725/08).
Nel caso oggetto d'esame, l'attore ha impugnato di falso un documento certamente dotato di fede privilegiata, trattandosi di avviso di ricevimento relativo a notificazione eseguita ai sensi della l. n. 890 del 1982 (sul punto Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22058 del
03/09/2019: «Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto
e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.»).
Trattandosi poi di querela avanzata in via principale, va rilevato che l'interpello della parte che intende valersi del documento costituisce adempimento non previsto dalla legge, atteso
Pag. 4 di 6 che l'art. 222 c.p.c. lo riserva alla sola ipotesi della proposizione della querela in via incidentale.
3.2. Nel merito, appare dirimente ai fini del decidere l'esito della Ctu grafologica espletata in corso di causa, sulle cui conclusioni il Collegio ritiene di poter fondare la decisione, in quanto sorrette da argomentazioni puntuali, sviluppate sulla base di un rigoroso metodo scientifico, e rassegnate dopo una scrupolosa verifica della firma in contestazione e di quelle di comparazione.
In particolare, il Ctu ha così concluso (cfr. pag. 27 della relazione di consulenza): “Dal confronto emergono importanti disuguaglianze, relative a peculiarità grafiche basate su gestualità qualitative, rapportabili alla dinamica neuromuscolare e psichica. Il presente elaborato è stato svolto secondo un preciso e articolato protocollo investigativo, allo scopo di giungere alla verità, attraverso l'analisi di ogni singolo segno grafologico. Tale processo ha portato all'individuazione dell'impronta scrittoria individuale, rilevata attraverso lo studio degli automatismi grafici. Infatti, questi trasformano l'atto scrittorio in gesto grafico, laddove, il primo si sottrae al controllo del cortex (conscio), per assumere le modalità espressive del subcortex (subconscio). Il metodo grafologico individua
l'espressività fisio-psichica del gesto grafico, realizzata attraverso l'attività neuromuscolare. La firma apposta sull'avviso di ricevimento n. 78687917055-0 a nome di
non è da ritenersi autografa, ma . Invero è Parte_1 Per_1 un'imitazione a mano libera.”
Ne deriva che in accoglimento della querela di falso proposta sul punto il Tribunale deve dichiarare la falsità della sottoscrizione di apposta sull'avviso di Parte_1 ricevimento della n. 78687917055-0. Parte_2
4. Le spese, nel rapporto tra l'attore e la convenuta , da un lato, e tra Controparte_1 quest'ultima e la chiamata in causa, dall'altro, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile con complessità bassa, tenuto conto della concreta attività difensiva svolta, ridotti del 50 % per la non particolare complessità della questione giuridica trattata.
Le spese di Ctu, nel rapporto interno tra le parti, vanno poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
Pag. 5 di 6 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della Raccomandata A.G. n. 78687917055-0;
2) ordina alla cancelleria l'annotazione della sentenza sull'originale dell'atto impugnato di falso;
3) dichiara inammissibile la domanda avanzata da parte convenuta nei confronti di
Controparte_2
4) condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compensi, € 786,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario spese al 15 %, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. e IA BA dichiaratesi antistatarie;
Parte_1
5) condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1 Controparte_2 delle spese di lite, che liquida in € 3.808,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15 %, Iva e Cpa come per legge;
6) pone definitivamente a carico di Agenzia le spese di Ctu, come CP_1 liquidate con separato decreto.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 27.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Leone Dott.ssa Maria Grazia Savastano
Pag. 6 di 6