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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1812/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avvocato Paolo Bissaro, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Ospedaletto Euganeo alla Via Sabbionara 66
APPELLANTE
contro
:
) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avvocato Anna Tosetto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in alla Via del Mercato Nuovo 71 CP_1
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 1467/2022 del
Tribunale di Vicenza, depositata in data 18 agosto 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in accoglimento dei motivi tutti del presente gravame in via principale, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Vicenza
n. 1467/2022, accertato e dichiarato il rapporto negoziale atipico tra la e il dr. descritto in narrativa, e Controparte_1 Parte_1
conseguentemente condannarsi la in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., in solido coi suoi soci accomandatari, al risarcimento del danno patito dal dr. per Parte_1
l'inadempimento mediante la corresponsione della somma di € 26.000,00 o alla diversa somma superiore o inferiore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Di parte appellata
In via preliminare:
1) Dichiarare inammissibile l'appello avversario per violazione dell'art. 342 cpc oltre che ai sensi dell'art. 348 bis cpc stante la sua manifesta infondatezza. In via principale:
2) Confermarsi integralmente la sentenza appellata n. 1467/2022 del
Tribunale di Vicenza, rigettandosi l'appello avversario per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di
[...]
datata 21.12.2022. Controparte_2
In ogni caso:
3) Spese, anche generali, e competenze legali di causa interamente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 30 agosto 2020 il dott.
[...]
ha evocato al giudizio del Tribunale di Vicenza la società Pt_1 [...]
esponendo che, necessitandogli un Controparte_1
immobile da adibire a civile abitazione, aveva contattato l'agenzia della convenuta in quanto incaricata della vendita di un fabbricato rurale sito in
Barbarano Mossano, chiedendone la planimetria, e che in occasione della visita all'immobile, svoltasi in data 27 febbraio 2018, aveva manifestato all'incaricato dell'agenzia il suo interesse all'acquisto precisando che prima di perfezionarlo aveva necessità di vendere un immobile di sua proprietà per reperire le risorse finanziarie per farvi fronte;
ha altresì esposto di aver nuovamente contattato l'agenzia nell'aprile 2018 per sapere se l'immobile permaneva ancora in vendita e che in tale occasione l'incaricato signor gli assicurò che gli avrebbe riservato preferenza nelle CP_3
trattative impegnandosi a tenerlo al corrente dell'eventuale interessamento di altri potenziali acquirenti. Ha quindi esposto l'attore di aver nuovamente contattato telefonicamente l'agenzia della convenuta in data 24 agosto 2019 così apprendendo dell'imminente perfezionamento della vendita del detto immobile a terzi sebbene in attesa dell'erogazione del mutuo bancario.
Sull'antefatto così sunteggiato il assumendo l'inadempimento Pt_1
della convenuta all'obbligazione di tenerlo informato di eventuali soggetti interessati all'acquisto dell'immobile – a suo dire configurante un contratto atipico – ed allegando il patito conseguente danno da mancato guadagno per la perdita dell'importante occasione commerciale, ha chiesto pronunciarsi la condanna risarcitoria della convenuta al pagamento in suo favore della somma di 26.000,00 euro.
La convenuta ha avversato la pretesa rivoltale contestando la ricostruzione dei fatti e negando la sussistenza d'alcun obbligo giuridico nei sensi dedotti dall'attore e chiedendo il rigetto della domanda con l'aggravio del risarcimento ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il Tribunale disattese le richieste istruttorie formulate dalle parti ha deciso la causa pronunciando il rigetto della domanda dell'attore al cui carico ha posto le spese di lite.
Avverso quella decisione ha interposto appello il dott. Parte_1
chiedendone l'integrale riforma mediante accoglimento della sua originaria domanda.
La società appellata ha resistito al gravame instando per il suo rigetto.
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile;
indi, prima che fosse deliberata la decisione,
è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 21 ottobre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate da parte appellante in data 8 novembre 2024 e da parte appellata in data 21 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La delibazione dell'impugnazione – veicolata mediante la formulazione di otto motivi – può essere unitariamente svolta dovendosi pervenire al rigetto di ciascuna delle formulazioni d'appello.
Il primo motivo (rubricato testualmente “Mancata considerazione delle argomentazioni di diritto e di fatto”) è infondato potendosi chiaramente rinvenire nel testo del provvedimento impugnato il puntuale riscontro motivazionale dato dal Tribunale alle allegazioni ed alle istanze difensive delle parti.
Il secondo motivo (rubricato testualmente “Giuridicità dell'accordo”) è infondato non cogliendo nel segno rispetto alle ragioni sottese alla decisione impugnata.
Il precedente giudicate ha ravvisato che nella vicenda di specie era mancata la dimostrazione – di cui era onerato l'allora attore – della conclusione d'un accordo tra le parti che fosse in sé produttivo di effetti giuridici rimarcando altresì come in concreto non fossero mai intercorse trattative tra l'aspirante acquirente e la parte venditrice. Pt_1
Rispetto a tale condivisibile argomento motivazionale l'appellante ha addotto infondatamente che la meritevolezza della tutela giuridica sarebbe rinvenibile nell'asserito obbligo dell'agenzia immobiliare di “informare e preferire” senza però neppur delineare il concreto contenuto della informativa e della preferenza, conseguendone che la doglianza, per come formulata, è inidonea ad indurre un diverso esito decisionale sul punto.
Il terzo motivo (rubricato testualmente “Specificità dell'interesse di
[...]
) è inammissibilmente formulato. Pt_1
E' appena il caso di rilevare che l'assunto d'appello ha un contenuto esclusivamente assertivo compendiandosi nell'espressione d'un dissenso rispetto all'argomento motivazionale oggetto di critica senza neppure illustrare le ragioni che dovrebbero indurre il diverso esito decisionale sollecitato con l'impugnazione.
Non di minor conto poi la considerazione per cui nella vicenda non consta che il a rafforzamento del suo interesse, abbia mai formalizzato Pt_1
una proposta di acquisto sia pur condizionata al preventivo reperimento di risorse finanziarie per farvi fronte, donde la correttezza della attribuzione di genericità al suo interesse.
Il quarto motivo (rubricato testualmente “Vero oggetto della promessa disattesa. Affidamento”) è infondato con effetto di assorbimento del quinto motivo (rubricato testualmente “duplice inadempimento ed irrazionalità del comportamento di ”). CP_3
L'assunto d'appello, incentrato sulla tesi per cui la meritevolezza della tutela invocata deriverebbe dall'affidamento prestato alla promessa dell'agenzia immobiliare, sconta un evidente limite di sostenibilità sol che si consideri in linea concettuale che nei rapporti negoziali a prestazioni corrispettive la tutela dell'affidamento va riconosciuta in termini di assoluta e paritaria reciprocità tra le parti, ciò evidentemente non cogliendosi nella vicenda in delibazione laddove l'appellante ha proposto una irragionevole rivendicazione pur a fronte della sua inerzia lungamente protrattasi.
Sono infondati anche i motivi sesto (rubricato testualmente nelle seguenti tre partizioni “
6. qualificazione della fattispecie. Mancata considerazione delle argomentazioni di diritto e di fatto 6.1 ricostruzione in termini di contratto unilaterale a titolo gratuito 6.1.1 circa la causa del contratto gratuito (causa gratuita non liberale) 6.2 ricostruzione in termini di contratto a formazione bilaterale 6.3. ricostruzione in termini di promessa unilaterale interessata atipica”) e settimo (rubricato testualmente
“esclusione della prestazione di cortesia”).
L'appellante ha ampiamente illustrato, anche mediante dotti richiami interpretativi, la tesi secondo cui nella vicenda in delibazione si fosse purtuttavia concretata una fattispecie contrattuale meritevole di considerazione giuridica proponendo una varietà di ipotesi nessuna delle quali, a giudizio della Corte, soddisfa il criterio di cui all'articolo 1322 comma secondo del codice civile mancando principalmente l'accordo delle parti – ipotizzati contraenti – su quali fossero in concreto le prestazioni rispettivamente assunte al fine di dare causa ad un negozio giuridico,
Il motivo ottavo, inerente la quantificazione del danno, è assorbito in ragione della confermata insussistenza di alcuna obbligazione di fonte contrattuale o extra contrattuale che sia.
In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata slocietà nella misura liquidata in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, rapportata ai parametri medi vigenti tenuto conto del valore dichiarato della causa.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002
l'appellante va dichiarato tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 1467/2022 del Tribunale di Vicenza, depositata in data 18 agosto 2022, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellata liquidandole in € 3.966,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- dichiara l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 4 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni