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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. 15177/2024, pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. GROLLI LUCA ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in VIA VALMARA, 24 23887 OLGIATE MOLGORA per procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Milano, Via Savarè n. 1, presso l'Avv. Margherita Casagli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in atti resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza odierna
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 21.12.2024, il sig. ha convenuto in giudizio l' , Pt_1 CP_1 chiedendo:
In via preliminare: sospendere ogni valenza esecutiva, attività di accertamento, verifica e riscossione da parte dei competenti Uffici in attesa della decisione definitiva del presente giudizio, dell'Avviso di Addebito n. 368 2024 00156619 86 000 emesso dal di Milano Est in CP_1 data 24 ottobre 2024, notificato in data 12 novembre 202 4 importo di € 4.776,71, per tutti i motivi e ragioni di cui in atto;
In via principale nel merito: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e/o erroneo dell'Avviso di Addebito n. 368 2024 00156619 86 000 emesso dal di Milano Est in data 24 CP_1 ottobre 2024, notificato in data 12 novembre 2024 p omplessivo importo di € 4.776,71, per tutti i motivi e ragioni di cui in atto;
1 - In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Si è costituito l' , facendo presente che “la pretesa del è stata oggetto di CP_1 CP_1 riesame e all'esito è stato disposto, in via di autotutela, lo sgravio dell'avviso di addebito opposto”.
In ragione di quanto sopra, le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente ha tuttavia chiesto la liquidazione delle spese di lite.
****
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le parti hanno formulato conclusioni conformi in tal senso.
In ordine alle spese di lite deve osservarsi che l' convenuto ha provveduto CP_2
a riesaminare la posizione della ricorrente e ad accoglierne le istanze solamente all'indomani della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Non risultano istanze presentate dal ricorrente in sede stragiudiziale.
In ogni caso l' ha provveduto in via amministrativa, senza insistere nel CP_1 chiedere il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente.
Deve, pertanto, disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del cinquanta per cento;
per la restante parte, le spese seguono la soccombenza, da porsi comunque in capo all' convenuto in relazione al tardivo CP_2 riconoscimento delle pretese di parte ricorrente.
Le spese si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti per il cinquanta per cento;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della restante parte delle spese di lite, che liquida – per tale parte – nella somma di € 800,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatario.
Così deciso in Milano, il 27/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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