TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/08/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1981/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1981/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Cormons in via Torino n.1, presso lo studio dell'avv. PREVIDE PRATO
SIMONETTA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Monfalcone in via Duca d'Aosta n. 15 presso lo studio dell'avv. MICHIELI DANIELA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
2) la figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione familiare sita in Grado in Piazza V.
Carpaccio n. 25, di proprietà esclusivo del signor che viene assegnata, in ragione di detto Per_1
1 collocamento, in godimento esclusivo alla OR . Le decisioni su questioni di Parte_1 ordinaria amministrazione verranno prese separatamente dai coniugi nei tempi di permanenza della figlia presso l'uno o l'altro genitore;
3) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
in mancanza di accordo, in ogni caso, in ragione dei turni lavorativi dei genitori, starà con il padre dal giovedì dall'uscita da scuola fino al Per_1 venerdì mattina quando verrà riportata a scuola oltre a fine settimana alternati dalle 16.00 alle 18.00, e ciò sia nella giornata del sabato che in quella della domenica. Entrambi le parti potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni paterni per tenere la figlia, quando gli stessi siano impossibilitati a farlo. Per le festività natalizie e quelle pasquali le parti si accorderanno di anno in anno, con possibilità per la OR Parte_1 di recarsi nel suo paese di orgine con la figlia durante le festività natalizie, sempre nel rispetto del calendario scolastico. La settimana o le giornate di festa coincidenti con la pausa scolastica per il periodo di Carnevale verranno trascorse dalla figlia un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro e così in via alternata;
4) Durante le vacanze estive i genitori regoleranno i periodi di permanenza della figlia presso ciascuno secondo le esigenze lavorative di entrambi e tenendo comunque conto della calendarizzazione sopra riportata.
5) il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando alla madre entro il CP_2 primo giorno di ogni mese l'importo di €350,00 mediante bonifico bancario e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
il sig. provvederà altresì al pagamento delle spese condominiali della casa Per_1 familiare sita a Grado Piazza V. Carpaccio n. 25 assegnata alla OR;
Parte_1
6) entro cinque giorni dal deposito del ricorso la OR provvederà a volturare a suo Parte_1 nome tutte le utenze dell'immobile;
7) ciascun genitore parteciperà alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia nella misura del
40% a carico della madre e del 60% a carico del padre, impegnandosi ad osservare, per quanto concerne la tipologia di spese straordinarie e le modalità di rimborso, il Protocollo seguito davanti a questo Tribunale;
8) i coniugi convengono che l'assegno unico universale venga percepito in via esclusiva ed integrale (100%) dalla madre sig.ra ; Parte_1
9) per quanto riguarda la proprietà dell'autovettura Dacia targata FX279KX (doc.7 e doc. 14), ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 06.03.1987, i coniugi, signori e , intendono Parte_1 Per_1 procedere al trasferimento della proprietà. Pertanto, darsi atto che, il sig. , unico proprietario CP_2 della autovettura Dacia targata FX279KX, telaio VF1HJD20463144001 (data prima immatricolazione 06/08/2019) cede a titolo oneroso alla OR , che accetta, Parte_1 la proprietà della autovettura Dacia targata FX279KX. La OR si Parte_1 impegna a corrispondere al sig. quale prezzo d'acquisto dell'autovettura Dacia targata CP_2
FX279KX l'importo di €4.500,00 che verranno versati a mezzo bonifico bancario come segue: €2.720,00 entro il giorno del deposito del ricorso e il residuo pari a €1.780,00 in dieci rate mensili pari ad €178,00
2 entro il giorno dieci di ogni mese a decorrere da quello successivo al deposito della sentenza di omologazione della separazione. Eventuali oneri relativi al trasferimento di proprietà saranno a carico della OR
[...]
; Parte_1
10) i genitori si scambiano il consenso reciproco al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 21/07/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/05/2025, e Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio in data 5/09/2018 a CP_1
Playa(Cuba) trascritto nel Comune di Grado (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2018, parte II, serie C, atto n. 39), nel corso del quale è nata la figlia il Persona_1
17/09/2019 a Monfalcone, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 2/07/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse della figlia minore . Per_1
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grado (Reg.
Atti di Matrimonio, anno 2018, parte 2, serie C, atto n. 39) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 17/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
3 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1981/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Cormons in via Torino n.1, presso lo studio dell'avv. PREVIDE PRATO
SIMONETTA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Monfalcone in via Duca d'Aosta n. 15 presso lo studio dell'avv. MICHIELI DANIELA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
2) la figlia viene affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente e residenza presso la madre nell'abitazione familiare sita in Grado in Piazza V.
Carpaccio n. 25, di proprietà esclusivo del signor che viene assegnata, in ragione di detto Per_1
1 collocamento, in godimento esclusivo alla OR . Le decisioni su questioni di Parte_1 ordinaria amministrazione verranno prese separatamente dai coniugi nei tempi di permanenza della figlia presso l'uno o l'altro genitore;
3) Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze della minore e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
in mancanza di accordo, in ogni caso, in ragione dei turni lavorativi dei genitori, starà con il padre dal giovedì dall'uscita da scuola fino al Per_1 venerdì mattina quando verrà riportata a scuola oltre a fine settimana alternati dalle 16.00 alle 18.00, e ciò sia nella giornata del sabato che in quella della domenica. Entrambi le parti potranno avvalersi dell'aiuto dei nonni paterni per tenere la figlia, quando gli stessi siano impossibilitati a farlo. Per le festività natalizie e quelle pasquali le parti si accorderanno di anno in anno, con possibilità per la OR Parte_1 di recarsi nel suo paese di orgine con la figlia durante le festività natalizie, sempre nel rispetto del calendario scolastico. La settimana o le giornate di festa coincidenti con la pausa scolastica per il periodo di Carnevale verranno trascorse dalla figlia un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro e così in via alternata;
4) Durante le vacanze estive i genitori regoleranno i periodi di permanenza della figlia presso ciascuno secondo le esigenze lavorative di entrambi e tenendo comunque conto della calendarizzazione sopra riportata.
5) il sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando alla madre entro il CP_2 primo giorno di ogni mese l'importo di €350,00 mediante bonifico bancario e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
il sig. provvederà altresì al pagamento delle spese condominiali della casa Per_1 familiare sita a Grado Piazza V. Carpaccio n. 25 assegnata alla OR;
Parte_1
6) entro cinque giorni dal deposito del ricorso la OR provvederà a volturare a suo Parte_1 nome tutte le utenze dell'immobile;
7) ciascun genitore parteciperà alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia nella misura del
40% a carico della madre e del 60% a carico del padre, impegnandosi ad osservare, per quanto concerne la tipologia di spese straordinarie e le modalità di rimborso, il Protocollo seguito davanti a questo Tribunale;
8) i coniugi convengono che l'assegno unico universale venga percepito in via esclusiva ed integrale (100%) dalla madre sig.ra ; Parte_1
9) per quanto riguarda la proprietà dell'autovettura Dacia targata FX279KX (doc.7 e doc. 14), ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 74 del 06.03.1987, i coniugi, signori e , intendono Parte_1 Per_1 procedere al trasferimento della proprietà. Pertanto, darsi atto che, il sig. , unico proprietario CP_2 della autovettura Dacia targata FX279KX, telaio VF1HJD20463144001 (data prima immatricolazione 06/08/2019) cede a titolo oneroso alla OR , che accetta, Parte_1 la proprietà della autovettura Dacia targata FX279KX. La OR si Parte_1 impegna a corrispondere al sig. quale prezzo d'acquisto dell'autovettura Dacia targata CP_2
FX279KX l'importo di €4.500,00 che verranno versati a mezzo bonifico bancario come segue: €2.720,00 entro il giorno del deposito del ricorso e il residuo pari a €1.780,00 in dieci rate mensili pari ad €178,00
2 entro il giorno dieci di ogni mese a decorrere da quello successivo al deposito della sentenza di omologazione della separazione. Eventuali oneri relativi al trasferimento di proprietà saranno a carico della OR
[...]
; Parte_1
10) i genitori si scambiano il consenso reciproco al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per sé e per i minori.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 21/07/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/05/2025, e Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio in data 5/09/2018 a CP_1
Playa(Cuba) trascritto nel Comune di Grado (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2018, parte II, serie C, atto n. 39), nel corso del quale è nata la figlia il Persona_1
17/09/2019 a Monfalcone, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 2/07/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse della figlia minore . Per_1
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grado (Reg.
Atti di Matrimonio, anno 2018, parte 2, serie C, atto n. 39) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 17/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
3 4