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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/09/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5188/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5188/2024, congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 15 novembre 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Paola Paolazzi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Trento in data 9 giugno 2001, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie
A, N. 39, Anno 2001, e dalla loro unione sono nati a Trento i figli (il 26 Per_1
1 aprile 2003, maggiorenne), (il 30 gennaio 2006, maggiorenne) e Per_2 Per_3
(il 20 novembre 2008, minorenne), studenti e non economicamente autosufficienti.
I ricorrenti hanno dato atto che la sig.ra ha iniziato a lavorare nel 2023 come CP_1 insegnante con contratto di prestazione occasionale con chiamata annuale rinnovabile e reddito mensile di circa € 400,00 mentre il sig. lavora in Pt_2 libera professione come consulente in campo agroalimentare con un reddito medio mensile per l'anno 2023 di circa € 700,00 che dovrebbe aumentare a circa € 1.900,00 in forza di un nuovo impiego come dipendente. La sig.ra può contare, altresì, CP_1 sull'importo mensile di € 3.000,00 versato dal padre a titolo di contributo per le spese familiari.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni:
“1. -I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto.
2. La casa familiare, sita in via Manci n. 5 a Trento, detenuta in comodato d'uso gratuito, rimane assegnata alla signora che ivi abiterà stabilmente con Parte_1
i figli , e che manterranno ivi la loro residenza Per_1 Per_2 Per_3 anagrafica. Il signor è autorizzato ad asportare dalla casa Parte_2 familiare i propri beni ed effetti personali all'atto del rilascio dell'abitazione. Le parti concordano come termine ultimo per il rilascio la fine del mese di maggio
2025, al fine di permettere così al signor di reperire con tranquillità una Pt_2 nuova ed idonea sistemazione abitativa.
3.- Il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori in modo condiviso Per_3
e collocato in via principale presso la madre con la quale manterrà la residenza anagrafica. In ragione anche dell'età del ragazzo i tempi di permanenza con il padre non vengono rigidamente prefissati e verranno concordati di volta in volta tra genitori e figlio, tenendo conto dei desideri dello stesso e nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extra scolastici;
e così da valere anche per le festività natalizie e pasquali e per i periodi delle vacanze estive.
2 I genitori si garantiranno la reciproca collaborazione nell'accompagnare o prendere il figlio nell'attività sportive o in occasione di visite mediche di controllo.
4.-Il signor allorchè rilascerà la casa familiare contribuirà al Parte_2 mantenimento ordinario dei figli mediante versamento alla signora Parte_1 dell'importo mensile di € 150,00.- per ciascun figlio, e quindi complessivamente €
450,00.- per tutti i figli, mediante bonifico bancario sulle coordinate che la moglie indicherà, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo.
5.-Le spese straordinarie dei figli, come indicate nelle linee guida del Consiglio
Nazionale Forense, saranno a carico della madre in ragione del 70% e del padre in ragione de 30%, e saranno poi divise tra i genitori al 50% qualora il reddito del signor dovesse aumentare ed assestarsi in una media mensile di € Pt_2
1.200,00.-, e precisamente spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, eventualmente anche usati e materiale di inizio anno e/o supporti anche informatici richiesti dalla scuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione da quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori:
a. - spese scolastiche: iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede di università pubblica o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio e scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazioni del conservatorio di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o la preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, di spese ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
3 b. - spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso la scuola privata;
c. - spese sportive: attività sportiva comprensiva della attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
d. - spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Quanto alle visite mediche verrà prescelto il servizio sanitario nazionale salvo particolare urgenza certificata dal medico,
e. - organizzazioni di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms,
e-mail, fax, pec, ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione avverrà con cadenza di 3 mesi, e così pure per gli eventuali conguagli di spese.
La deduzione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione di riparto delle spese.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, vanno a beneficio di entrambi i genitori che le hanno anticipate, con obbligo al rimborso da parte di quello che le percepirà.
6.- I figli si intenderanno a carico della madre ai fini della fruizione dell'assegno unico provinciale e di ogni altro eventuale contributo e/o provvidenza pubblica che
4 dovesse essere erogata nell'interesse della famiglia, mentre l'assegno unico nazionale INPS verrà percepito dai genitori in ragione del 50% ciascuno.
Entrambi i coniugi si obbligano a sottoscrivere quanto fosse richiesto e a fornire la documentazione necessaria per l'attivazione delle domande relative ai suddetti contributi e a tutto quanto dovesse servire per le pratiche amministrative relative alle domande ICEF, ISEE o altro.
7.- A ciascun coniuge rimarrà assegnato il veicolo attualmente in uso e come sopra descritto.
8.- Allorchè il marito rilascerà la casa familiare il conto corrente n. IT85 L060 4501
8010 0000 7301 219 presso la banca Sparkasse di Trento, cointestato tra i coniugi, verrà volturato a nome del signor che tratterrà per sé l'intera Parte_2 giacenza ivi presente.
9- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti. Ciascuno provvederà pertanto al proprio sostentamento, con rinuncia espressa ad ogni assegno e/o contributo nel mantenimento reciproco.
10 – I genitori si impegnano a prestare il proprio assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio minore per i viaggi all'estero. I costi derivanti e riferiti al medesimo Per_3 saranno divisi come spesa straordinaria.
11 – Le spese legali relative alla presente procedura saranno sostenute dalle parti in ragione di metà ciascuna”.
Con sentenza di questo Tribunale n. 452/2024 di data 19 dicembre 2024, pubblicata il 20 dicembre 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 14 luglio 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
5 Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta depositate il 28 novembre 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 452/2024 di data 19 dicembre
2024, pubblicata il 20 dicembre 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative le condizioni relative all'affidamento, collocazione e visita del figlio minore e al mantenimento di tutti i figli corrispondenti al Per_3 loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento di Per_3
, e appaiono congrue in considerazione delle condizioni Per_1 Per_2 Per_3 reddituali documentate in atti, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
(c.f. e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
a Trento in data 9 giugno 2001, trascritto nel Registro degli C.F._2
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 39, Anno 2001, alle
6 condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 5188/2024, congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 15 novembre 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
e
(c.f. Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Paola Paolazzi
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di divorzio
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio a Trento in data 9 giugno 2001, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie
A, N. 39, Anno 2001, e dalla loro unione sono nati a Trento i figli (il 26 Per_1
1 aprile 2003, maggiorenne), (il 30 gennaio 2006, maggiorenne) e Per_2 Per_3
(il 20 novembre 2008, minorenne), studenti e non economicamente autosufficienti.
I ricorrenti hanno dato atto che la sig.ra ha iniziato a lavorare nel 2023 come CP_1 insegnante con contratto di prestazione occasionale con chiamata annuale rinnovabile e reddito mensile di circa € 400,00 mentre il sig. lavora in Pt_2 libera professione come consulente in campo agroalimentare con un reddito medio mensile per l'anno 2023 di circa € 700,00 che dovrebbe aumentare a circa € 1.900,00 in forza di un nuovo impiego come dipendente. La sig.ra può contare, altresì, CP_1 sull'importo mensile di € 3.000,00 versato dal padre a titolo di contributo per le spese familiari.
Con ricorso ex art. 473-bis. 49 e art. 473-bis. 51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno cumulativamente chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso, domandando, decorsi i termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni:
“1. -I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto.
2. La casa familiare, sita in via Manci n. 5 a Trento, detenuta in comodato d'uso gratuito, rimane assegnata alla signora che ivi abiterà stabilmente con Parte_1
i figli , e che manterranno ivi la loro residenza Per_1 Per_2 Per_3 anagrafica. Il signor è autorizzato ad asportare dalla casa Parte_2 familiare i propri beni ed effetti personali all'atto del rilascio dell'abitazione. Le parti concordano come termine ultimo per il rilascio la fine del mese di maggio
2025, al fine di permettere così al signor di reperire con tranquillità una Pt_2 nuova ed idonea sistemazione abitativa.
3.- Il figlio minore viene affidato a entrambi i genitori in modo condiviso Per_3
e collocato in via principale presso la madre con la quale manterrà la residenza anagrafica. In ragione anche dell'età del ragazzo i tempi di permanenza con il padre non vengono rigidamente prefissati e verranno concordati di volta in volta tra genitori e figlio, tenendo conto dei desideri dello stesso e nel rispetto dei suoi impegni scolastici ed extra scolastici;
e così da valere anche per le festività natalizie e pasquali e per i periodi delle vacanze estive.
2 I genitori si garantiranno la reciproca collaborazione nell'accompagnare o prendere il figlio nell'attività sportive o in occasione di visite mediche di controllo.
4.-Il signor allorchè rilascerà la casa familiare contribuirà al Parte_2 mantenimento ordinario dei figli mediante versamento alla signora Parte_1 dell'importo mensile di € 150,00.- per ciascun figlio, e quindi complessivamente €
450,00.- per tutti i figli, mediante bonifico bancario sulle coordinate che la moglie indicherà, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo.
5.-Le spese straordinarie dei figli, come indicate nelle linee guida del Consiglio
Nazionale Forense, saranno a carico della madre in ragione del 70% e del padre in ragione de 30%, e saranno poi divise tra i genitori al 50% qualora il reddito del signor dovesse aumentare ed assestarsi in una media mensile di € Pt_2
1.200,00.-, e precisamente spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, eventualmente anche usati e materiale di inizio anno e/o supporti anche informatici richiesti dalla scuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione da quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori:
a. - spese scolastiche: iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede di università pubblica o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio e scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazioni del conservatorio di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o la preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, di spese ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
3 b. - spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso la scuola privata;
c. - spese sportive: attività sportiva comprensiva della attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
d. - spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Quanto alle visite mediche verrà prescelto il servizio sanitario nazionale salvo particolare urgenza certificata dal medico,
e. - organizzazioni di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms,
e-mail, fax, pec, ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione avverrà con cadenza di 3 mesi, e così pure per gli eventuali conguagli di spese.
La deduzione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione di riparto delle spese.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, vanno a beneficio di entrambi i genitori che le hanno anticipate, con obbligo al rimborso da parte di quello che le percepirà.
6.- I figli si intenderanno a carico della madre ai fini della fruizione dell'assegno unico provinciale e di ogni altro eventuale contributo e/o provvidenza pubblica che
4 dovesse essere erogata nell'interesse della famiglia, mentre l'assegno unico nazionale INPS verrà percepito dai genitori in ragione del 50% ciascuno.
Entrambi i coniugi si obbligano a sottoscrivere quanto fosse richiesto e a fornire la documentazione necessaria per l'attivazione delle domande relative ai suddetti contributi e a tutto quanto dovesse servire per le pratiche amministrative relative alle domande ICEF, ISEE o altro.
7.- A ciascun coniuge rimarrà assegnato il veicolo attualmente in uso e come sopra descritto.
8.- Allorchè il marito rilascerà la casa familiare il conto corrente n. IT85 L060 4501
8010 0000 7301 219 presso la banca Sparkasse di Trento, cointestato tra i coniugi, verrà volturato a nome del signor che tratterrà per sé l'intera Parte_2 giacenza ivi presente.
9- I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti. Ciascuno provvederà pertanto al proprio sostentamento, con rinuncia espressa ad ogni assegno e/o contributo nel mantenimento reciproco.
10 – I genitori si impegnano a prestare il proprio assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per il figlio minore per i viaggi all'estero. I costi derivanti e riferiti al medesimo Per_3 saranno divisi come spesa straordinaria.
11 – Le spese legali relative alla presente procedura saranno sostenute dalle parti in ragione di metà ciascuna”.
Con sentenza di questo Tribunale n. 452/2024 di data 19 dicembre 2024, pubblicata il 20 dicembre 2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata rimessa in istruttoria con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio.
La causa, sulla domanda di divorzio, è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta depositate in data 14 luglio 2025.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), L.898/1970, nonché dall'art. 473bis.49 c.p.c., essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al
5 Presidente di questo Tribunale nella fase di separazione personale del presente procedimento (udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta depositate il 28 novembre 2024), senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione, ed essendo passata in giudicato la sentenza di questo Tribunale che ha pronunciato la separazione personale (sentenza n. 452/2024 di data 19 dicembre
2024, pubblicata il 20 dicembre 2024).
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative le condizioni relative all'affidamento, collocazione e visita del figlio minore e al mantenimento di tutti i figli corrispondenti al Per_3 loro interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole.
In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co.
2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento di Per_3
, e appaiono congrue in considerazione delle condizioni Per_1 Per_2 Per_3 reddituali documentate in atti, ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
(c.f. e (c.f.
[...] C.F._1 Parte_2
a Trento in data 9 giugno 2001, trascritto nel Registro degli C.F._2
Atti di Matrimonio del Comune di Trento, Parte II, Serie A, N. 39, Anno 2001, alle
6 condizioni accessorie di cui al ricorso, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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