Articolo 16 della Legge 22 luglio 1966, n. 613
Articolo 15Articolo 17
Versione
27 agosto 1966
Art. 16.
La Gestione, per gli anni 1965-69, versera' al Fondo sociale di cui all' articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , un contributo pari al 75 per cento del gettito annuo del contributo dovuto dalla categoria interessata per l'adeguamento delle pensioni a norma del precedente articolo 10.
Entrata in vigore il 27 agosto 1966
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