Articolo 62 quater della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 62 terArticolo 64
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3 agosto 2010
Art. 62-quater. (( 1. In caso di perdita degli atti, dei repertori e dei registri informatici, alla cui conservazione e tenuta e' obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la ricostruzione con ricorso al presidente del tribunale competente, ai sensi del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071 .

2. La ricostruzione degli atti di cui al comma 1 puo' essere, altresi', richiesta da chiunque ne ha interesse.

3. Ai fini della ricostruzione possono essere utilizzate anche altre registrazioni informatiche conservate presso lo stesso notaio che ha formato l'atto ovvero presso pubblici registri ovvero, in mancanza, una copia autentica dello stesso da chiunque posseduta.

4. Non si fa luogo al procedimento di ricostruzione se e' disponibile una copia di sicurezza eseguita nell'ambito delle procedure di conservazione cui all'articolo 68-bis, comma 1 ))
Entrata in vigore il 3 agosto 2010
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