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3 agosto 2010
3 agosto 2010
Art. 62-quater. (( 1. In caso di perdita degli atti, dei repertori e dei registri informatici, alla cui conservazione e tenuta e' obbligato il notaio, egli provvede a chiederne la ricostruzione con ricorso al presidente del tribunale competente, ai sensi del regio decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071 .
2. La ricostruzione degli atti di cui al comma 1 puo' essere, altresi', richiesta da chiunque ne ha interesse.
3. Ai fini della ricostruzione possono essere utilizzate anche altre registrazioni informatiche conservate presso lo stesso notaio che ha formato l'atto ovvero presso pubblici registri ovvero, in mancanza, una copia autentica dello stesso da chiunque posseduta.
4. Non si fa luogo al procedimento di ricostruzione se e' disponibile una copia di sicurezza eseguita nell'ambito delle procedure di conservazione cui all'articolo 68-bis, comma 1 ))
2. La ricostruzione degli atti di cui al comma 1 puo' essere, altresi', richiesta da chiunque ne ha interesse.
3. Ai fini della ricostruzione possono essere utilizzate anche altre registrazioni informatiche conservate presso lo stesso notaio che ha formato l'atto ovvero presso pubblici registri ovvero, in mancanza, una copia autentica dello stesso da chiunque posseduta.
4. Non si fa luogo al procedimento di ricostruzione se e' disponibile una copia di sicurezza eseguita nell'ambito delle procedure di conservazione cui all'articolo 68-bis, comma 1 ))
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- 1. Avvocato Professore Venezia MestreLorenzo Saviane · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 22 luglio 2025 · 1
Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 (legge notarile aggiornata) Di seguito è trascritta interamente la legge n. 89/1913 (anche detta legge notarile) aggiornata al 2025, facilmente consultabile e copiabile per l'utilizzo di tutti i giorni. Le note di aggiornamento sono tutte riportate, ma se già trascritta successivamente sarà solo richiamata nel testo di legge. Titolo 1 Disposizioni generali Art. 1 I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti. Ai notai è concessa anche la facoltà di: 1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli …
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Giurisprudenza • 31
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