Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 15/04/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2143/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. REDAELLI GABRIELE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto le parti esponevano:
I ricorrenti hanno contratto matrimonio civile a Poschiavo (Svizzera) il 13.03.2012 (doc.
1 - Atto di matrimonio svizzero); l'unione è stata trascritta nei registri dello Stato Civile del Comune di
Talamona, Atto N. 2 parte II serie C - anno 2012 (doc.
2 - Certificati moglie;
doc.
3 - Certificati marito;
doc.
4 - Certificato di matrimonio italiano).- I signori e hanno generato Pt_2 Parte_1
una figlia, nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1
pagina 1 di 4
5 - Certificati figlia).- I C.F._3
coniugi si trovano in regime di comunione dei beni.- L'armonia che ha contraddistinto la vita matrimoniale è andata via via scemando e da ultimo è venuta completamente meno, essendo emersi aspetti caratteriali che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
di fatto costoro vivono già separati in quanto la moglie si è trasferita in un'altra abitazione.- I ricorrenti hanno pertanto preso la decisione di addivenire alla separazione personale, hanno raggiunto un accordo concernente ogni aspetto della stessa ed intendono sottoporlo al Tribunale per l'omologa; i coniugi intendono proporre contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciare alle medesime condizioni della separazione.- La signora lavora in Svizzera come impiegata a Pt_2
tempo parziale e percepisce un reddito mensile medio di circa 3.000,00 franchi svizzeri, mentre il signor lavora in Italia come operaio e percepisce un reddito mensile medio di circa Parte_1
1.850,00 euro.- I coniugi, richiamato l'art. 473 bis.5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto della figlia.-
I ricorrenti chiedevano:
dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art. 151 c.c.; ordinare al Comune di Talamona di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
omologare le seguenti condizioni: 1) La casa familiare sita a Talamona, di proprietà esclusiva del marito, rimane assegnata al medesimo con ogni arredo e corredo ivi esistente, dandosi atto che la moglie ha già prelevato ogni effetto personale.- 2) La figlia
[...]
viene assegnata ad entrambi i genitori i quali si assumono l'onere e il compito di Persona_1
occuparsi del suo benessere materiale e psicofisico;
la minore resterà collocata prevalentemente presso il padre e manterrà la residenza anagrafica alla via Tartano n. 774 di Talamona. La frequentazione (da intendersi come diritto/dovere) madre-figlia avverrà con le seguenti modalità:
2.1) a settimane alterne: dal venerdì al martedì; dalla domenica al martedì.- La madre prenderà in consegna la figlia presso l'abitazione del padre il venerdì e/o la domenica sera prima di cena e la ricondurrà presso la stessa abitazione il martedì sera dopo cena;
2.2) ciascuno dei genitori potrà trascorrere con la figlia una settimana durante le vacanze estive;
i genitori si impegnano a comunicare il periodo di ferie con congruo anticipo (indicativamente e se possibile entro inizio maggio di ogni anno); in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni pari, il padre in quelli dispari;
2.3) le parti terranno con sé la figlia alternativamente nel periodo natalizio (dal 23 al 31 dicembre dopo pranzo e dal 31 dicembre al 7 gennaio); nel periodo pasquale suddivideranno il periodo di vacanza scolastica in modo paritario avendo cura di alternare, di anno in anno, il giorno pagina 2 di 4 di Pasqua. Entro il 30 ottobre di ogni anno i genitori si comunicheranno la suddivisione paritaria dei
“ponti”; in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni pari e il padre negli anni dispari.- La
“gestione” della figlia spetterà al genitore affidatario nei giorni di propria competenza;
entrambi i coniugi saranno liberi di far passare del tempo alla minore con parenti e/o persone di fiducia e/o baby-sitter e/o lasciarla presso abitazioni di terzi per feste di compleanno o simili.- 3) In considerazione della collocazione pressoché paritaria della figlia, non viene previsto alcun contributo per il mantenimento della stessa;
ciascun coniuge farà fronte alle esigenze ordinarie della ragazza nel tempo in cui la stessa sarà affidata ai medesimi.- Per l'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie sostenute nell'interesse di le parti fanno e faranno Persona_1
riferimento al Protocollo Famiglia adottato dal Tribunale di Sondrio il 12.07.2024, documento che viene sottoscritto dalle parti ed è da considerare parte integrante del presente atto (doc. 6 -
Protocollo famiglia firmato); le spese straordinarie faranno carico alla signora per il 60% e al Pt_2
signor per il 40% e verranno rimborsate dall'uno all'altro genitore in funzione di chi di Parte_1
volta in volta le avrà anticipate.- 4) L'Assegno Unico erogato in Italia verrà percepito per intero dal signor mentre l'omologo assegno erogato in Svizzera verrà percepito dalla signora Parte_1
; le detrazioni IRPEF per figli a carico verranno esposte al 50% da ciascun coniuge ove Pt_2
spettanti ad entrambi ovvero al 100% dal genitore che ne ha diritto in via esclusiva.- 5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto rinunciano reciprocamente a qualsivoglia contributo per il proprio mantenimento. I ricorrenti dichiarano altresì di non avere alcunché reciprocamente a pretendere dal punto di vista economico e patrimoniale, avendo già regolato ogni possibile pendenza. Il signor dichiara di rinunciare e per l'effetto rinuncia Parte_1
alla divisione a metà degli “averi previdenziali” svizzeri maturati dalla moglie (2° pilastro), sul rilievo che la posizione contributiva dallo stesso maturata in Italia è più che adeguata.
In relazione alla domanda contestuale di scioglimento del matrimonio, i ricorrenti chiedevano inoltre che, dopo la pronuncia della sentenza di separazione, venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto a Poschiavo (Svizzera) il 13.03.2012 e trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di Talamona, Atto N. 2 parte II serie C - anno 2012, alle medesime condizioni della separazione.
Con successive note 2 12 24 le parti ribadivano il contenuto del ricorso introduttivo, delle domande e delle condizioni tutte ivi proposte, dichiaravano che non intendevano riconciliarsi, rinunciando ai pagina 3 di 4 termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche e prestando piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Con provvedimento 20 2 25 la causa veniva trattenuta in decisione.
Sussistono le condizioni di legge per dichiarare la separazione delle parti, che hanno espresso unanime volontà in tal senso.
Le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dichiara la separazione personale di e , Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 3 4 25
Il Presidente estensore pagina 4 di 4