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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/09/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.
Rep. Cron.n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Consigliere rel. Dr. Federico Scioli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 231/21 R.G. di appello avverso la sentenza n. 442/20 del Tribunale civile di
IN in composizione monocratica pubblicata il 23/12/20 a conclusione del giudizio vertente tra
con sede legale in Corso Bovio n. 26, Colletorto, cf. P.IVA 1 , in Parte_1 persona del suo legale rapp.te, p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. B. Daniela Mammarella del
) e dall'avv. Serena Branca (cf.Foro di IN (C.F.: C.F. 1
), P.E.C. Email_1 C.F. 2
APPELLANTE - APPELLATA
"in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza Duomo, 44 (P.I. Controparte_1
P.IVA_2 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Giammaria (C.F. C.F. 3 ), elettivamente domiciliato in Campobasso, Via Monte Santo n. 2 nello studio dell'Avv. Carmen Di
Iorio (C.F. C.F._4
,Fax 0874 482084, Pec Email_2 -APPELLANTE-APPELLATO
e
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 16/4/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 17/4/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 442/20 il Tribunale di IN, decidendo in merito al contratto di appalto stipulato dal e dalla società avente ad oggetto la costruzione degli Parte_2 Parte_1
impianti sportivi I Lotto esecutivo, ha così statuito:
1. accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto n. 553 del 12.06.2006 per le causali in motivazione di sentenza e per l'effetto, condanna la alControparte_2 pagamento delle somme di euro 217.086,71 a titolo di penale ed euro 92.191,69 per opere non eseguite a regola d'arte;
2. in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda subordinata spiegata dall'attrice,
Parte_2 al versamento della somma pari ad euro 258.046,14, oltre condanna il interessi legali sino al soddisfo, per lavori non contabilizzati, oltre interessi legali sino al soddisfo;
3. condanna il Parte_2 al versamento della somma pari ad euro 52.000,00, oltre interessi legali sino al soddisfo, a titolo del rimborso della fornitura e la posa in opera della
piscina;
4. accerta e dichiara l'illegittimità delle sospensioni disposte dalla direzione lavori in data
5.2.2008 e 9.6.2008 e per l'effetto, condanna il Parte_2 alla corresponsione, in favore della Controparte_2 della somma di euro 106.844,40, oltre interessi calcolati come in parte motiva.
Avverso la sentenza hanno proposto appello sia Parte_1 che il Parte_2 con
,
separati atti. I relativi procedimenti sono stati poi riuniti.
1. Risoluzione del contratto di appalto
In data 30/9/09 la direzione dei lavori contestò all'impresa il forte ritardo nella esecuzione dei lavori.
In ragione del superamento del 10% dell'importo del contratto previsto a titolo di penale, il Pt_2
appaltante deliberò la risoluzione del contratto per inadempimento.
Il primo giudice ha ritenuto che il ritardo maturato dalla società appaltatrice alla data del 27/11/09, nella esecuzione dei lavori appaltati, fosse "di importanza tale per cui l'impresa si era resa ormai ampiamente inadempiente". Era inoltre imputabile esclusivamente alla Parte_1 Pertanto la risoluzione del contratto, ad avviso del primo giudice, fu "validamente dichiarata dalla committente in danno dell'appaltatore".
1.1 Computo metrico estimativo
Il capo della decisione è stato impugnato da Parte_1
Sostiene l'appellante che il ritardo nella esecuzione dei lavori fosse dipeso esclusivamente dalla
"lacunosità ed oggettiva inattendibilità del computo metrico estimativo” eseguito dal comune committente. Censura quindi la sentenza laddove aderisce "acriticamente", a giudizio dell'appellante, alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, senza tenere in considerazione le osservazioni del consulente tecnico di parte, che ha enucleato una serie di presunte carenze progettuali.
A norma dell'art. 35 D.p.r. 554/99 (all'epoca in vigore), il progetto esecutivo, richiamato dal bando di gara, si compone di vari documenti, tra cui il computo metrico estimativo definitivo ed il quadro economico.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. CP_3 Nella relazione depositata il 29/9/14, il consulente si è pronunciato nei seguenti termini: "Per quanto riguarda il computo metrico estimativo, il sottoscritto non ravvisa delle incompletezze e lo ritiene completo e dettagliato ed in particolare da esso si evince la differenza tra i lavori a corpo ed i lavori a misura [...]”. Il professionista ha confermato tale giudizio anche nella ulteriore relazione, depositata in risposta alle osservazioni delle parti, confermando la completezza del computo metrico estimativo. Nella successiva relazione del 16/7/16, sempre in risposta ai chiarimenti richiesti dal giudice, l'ing. CP_3 ha ribadito ancora una volta le sue conclusioni, confutando definitivamente le argomentazioni difensive di Parte_1 coltivate anche nel presente giudizio. Ha affermato infatti che "La differenza di lavori svolti a misura tra quelli programmati e quelli effettivamente svolti [...], non comporta un errore del computo metrico estimativo relazionato al progetto presentato, ma è dovuto ad ulteriori lavori svolti in fase di esecuzione".
Alla luce dei risultati della CTU, sufficientemente motivata e priva di salti logici, va disattesa la censura sollevata da Parte_1
1.2 Controparte_4
che la progettazione predisposta dall'ente committente risultava Sostiene Parte_1
gravemente carente, avendo colposamente ignorato la presenza di una falda acquifera nell'area interessata dai lavori di realizzazione della piscina comunale. La presenza della falda emergeva, a giudizio dell'impugnante, già dalle relazioni geologiche a firma di CP_5 e De Notaris. La circostanza risulterebbe confermata dalla deposizione del teste De Notaris all'udienza del 14/3/17.
Conclude l'appellante che “la descritta e comprovata condotta costituisce un grave inadempimento, legittimante la risoluzione” del contratto di appalto e determinerebbe pertanto un obbligo risarcitorio a carico del Pt_2 In ogni caso giustificherebbe il ritardo nella esecuzione dei lavori.
L'appellante rileva poi ulteriori carenze progettuali, che avrebbero cagionato l'inevitabile ritardo (non addebitabile alla società) nella esecuzione dei lavori.
La sentenza impugnata aderisce alle valutazioni del CTU, secondo cui "da quanto riportato nella relazione geologica", non è ravvisabile "nessun tipo di incongruenza". In particolare, ad avviso del consulente, nella relazione “non è segnalata la presenza di falde acquifere. La presenza di acqua [...] non è da imputare ad una carenza progettuale, ma a circostanze di fatto non prevedibili in fase di progettazione in funzione dell'indagine geologica svolta".
In ogni caso, osserva il primo giudice che "quanto alle lavorazioni extra impostesi per la presenza della falda acquifera deve essere richiamato il "verbale di concordamento dei nuovi prezzi e schema di sottomissione" del 4.6.2008, sottoscritto dall'impresa e dalla stessa non disconosciuto nel presente giudizio;
in esso si dava atto che era stato necessario eseguire “1. opere urgenti ed indifferibili inerenti gli scavi per le fondazioni della Piscina in presenza di una rilevante falda acquifera· circostanza non prevista e non prevedibile in fase di progettazione - e della conseguente necessità di prevedere adeguati sistemi di drenaggio e di vespai a protezione delle pareti controterra;
2. Opere di smaltimento e trasporto a rifiuto di materiali provenienti da demolizioni di manti bituminosi per l'adeguamento alle sopraggiunte norme dopo la gara di appalto". Per l'effetto, l'esecutore si obbligava ad "accettare l'esecuzione dei lavori ai prezzi, patti e condizioni del presente verbale di concordamento dei N.P. con variazione della spesa complessiva", tanto che per l'esecuzione di dette opere - in parte già eseguite- veniva prorogato il termine di consegna di ulteriori 70 giorni. Il verbale di concordamento dei nuovi prezzi veniva poi approvato con determina dirigenziale n. 767 del
18.6.2008 e in funzione di esso veniva emesso il secondo stato d'avanzamento lavori, sottoscritto senza riserve dall'impresa". Pertanto, ad avviso del Tribunale, “con riguardo all'eventuale slittamento dei tempi, come visto, veniva concessa una proroga di 70 giorni proprio in ragione delle lavorazioni aggiuntive. Tanto assorbe l'eccezione svolta dall'attrice secondo cui la mancata previsione della falda d'acqua costituisca un errore progettuale giacché, anche ad ammettere ciò
[...] rispetto ad essa vi è carenza di interesse giacché se, com'è vero, tanto ha determinato una dilatazione dei tempi contrattuali, per il ritardo accumulato per tale ragione dall'impresa l'ente accordava apposita proroga di 70 giorni, oltre a rideterminare per tali ulteriori lavorazioni i prezzi a misura concordemente con l'impresa".
Il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione depositata il 29/9/14, ha sostenuto che "Dall'analisi della documentazione agli atti e di quella progettuale messa a disposizione dalla committenza, il sottoscritto non rileva nessuna carenza progettuale a causa della quale ci sia stato un aumento dei costi e/o un rallentamento nella esecuzione dei lavori". Ha chiarito di avere registrato un rallentamento della esecuzione dei lavori "a causa della presenza d'acqua durante lo scavo e la realizzazione delle fondazioni della piscina". Ha aggiunto che la situazione dei luoghi così riscontrata
“non era prevedibile dal progettista e di conseguenza dalla committenza”.
Dunque l'unica carenza progettuale, peraltro non imputabile ad alcuna condotta colposa, che determinò un rallentamento dei lavori, concerneva la mancata previsione di interventi utili a risolvere la presenza di acqua nello scavo di fondazione. Tuttavia, come osservato dal primo giudice (la circostanza è ampiamente documentata), in data 4/6/08 il Pt_2 e l'impresa costruttrice presero atto della necessità di eseguire opere urgenti ed indifferibili relative agli scavi per le fondazioni della piscina, a causa della presenza di "una rilevante falda acquifera - circostanza non prevista e non prevedibile in fase di progettazione [...]". Pertanto concordarono ulteriori interventi, contabilizzando i relativi costi e la proroga del termine contrattualmente previsto per la ultimazione dei lavori, che fu differito di 70 giorni. A questo scopo l'ente committente e l'impresa appaltatrice sottoscrissero apposito "verbale di concordamento di nuovi prezzi e schema atto di sottomissione", ai sensi dell'art. 136 D.p.r. 554/99.
Ne deriva che l'evenienza riscontrata in sede di esecuzione dei lavori, costituita dalla presenza della falda acquifera, venne adeguatamente valutata dalle parti contraenti, che concordarono una sensibile proroga del termine di ultimazione dei lavori. L'impresa appaltatrice non può perciò dolersi di alcun ritardo imputabile agli ulteriori lavori che si resero necessari a causa della presenza della falda acquifera.
In ragione delle considerazioni svolte sub §§ 1.1 e 1.2, la Stazione appaltante correttamente comunicò la risoluzione del contratto di appalto, in forza dell'art. 23 comma 3 del capitolato speciale di appalto.
L'ammontare della penale, applicata in ragione del mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, superava infatti la misura del 10% dell'importo contrattuale. Quest'ultima circostanza è da ritenersi pacifica, in quanto non è stata contestata dall'appellante.
2. Mancata esecuzione a regola d'arte di opere Parte_1 censura la sentenza nella parte in cui condanna la società al pagamento della somma di euro 92.191,69, per mancata esecuzione a regola d'arte di alcune opere.
Sostiene che i crolli e le lesioni, riscontrati negli archi e nelle velette di copertura fossero imputabili ad errori di progettazione, carenti di dettagli esecutivi “che avrebbero dovuto dare indicazioni su come realizzare tali elementi".
Persona_1 in data 1Il CTU ha accertato che "Dal certificato di collaudo redatto dall'arch. ottobre 2010 si evince che il totale dei lavori non eseguiti a regola d'arte risulta essere di euro
92.191,69 - oneri di sicurezza compresi”. Ha altresì escluso errori nella progettazione della copertura della piscina ("Dall'analisi della documentazione posta agli atti e da quella visionata presso il
Comune di IN, il sottoscritto non ha ravvisato nessuna carenza progettuale"). Ha ribadito tali conclusioni anche nelle successive relazioni integrative, in risposta alle obiezioni dell'impresa appaltatrice ("[...] il sottoscritto non ha riscontrato anomalie sulle sezioni indicate dai progettisti e riportate negli elaborati").
Le valutazioni tecniche appaiono condivisibile in ragione della qualifica rivestita dal professionista incaricato di redigere la relazione di consulenza e del percorso argomentativo seguito, immune da contraddizioni e lacune.
Il motivo di appello va quindi respinto.
3. Errata quantificazione dei lavori non contabilizzati (capo 2 della sentenza) Par Parte_1 censura il capo 2 della sentenza, ritenendo errata la quantificazione dei lavori ancora non pagati dalla stazione appaltante.
Secondo la sua prospettazione, l'importo dei lavori non contabilizzati dalla società e quindi non pagati ammonterebbe ad euro 489.291,94, pari alla differenza tra quanto liquidato nel SAL 1 e nel SAL 2 ed il valore dei lavori complessivamente eseguiti, quantificati dal CTU in euro 1.294.491,94. ha impugnato tale capo della decisione, sostenendo che tutti i Per ragioni opposte anche il Pt_2
lavori eseguiti da fossero stati correttamente contabilizzati e quindi remunerati Parte_1
dalla stazione appaltante. Al riguardo il Pt_2 ha sostenuto che “i lavori risultanti dallo stato di consistenza sono stati contabilizzati a corpo ed a misura, come previsto nel contratto di appalto".
Avrebbe quindi errato il consulente nella quantificazione dell'importo ancora dovuto, avendo contabilizzato i lavori soltanto "a misura”.
Parte_1Con ricorso ex art. 696 c.p.c., la società chiese un accertamento tecnico preventivo finalizzato ad accertare "la quantità ed entità dei lavori effettivamente eseguiti dall'impresa... da contabilizzarsi a misura e l'entità dei lavori eseguiti da contabilizzarsi a corpo ..."”.
L'accertamento tecnico venne affidato all'ing. Per_2 il quale confrontò la documentazione amministrativa e progettuale con i rilievi eseguiti nel corso dei vari sopralluoghi. Il consulente concluse fornendo una stima dei “lavori effettivamente eseguiti dall'Impresa” (cfr. relazione tecnica
- procedimento n. 272/10 r.g.).
A fronte di tali lavori, all'impresa furono corrisposti due acconti, liquidati con gli stati di avanzamento lavori n. 1 e 2, come da certificati di pagamento n. 1 e 2.
Ne deriva che l'importo dei lavori ancora da remunerare all'impresa appaltatrice è pari alla differenza tra l'importo dei lavori accertati mediante accertamento tecnico preventivo e gli acconti percepiti. Il calcolo aritmetico, sviluppato dal CTU nella sua relazione (cfr. pag. 9) indica in euro 524.518,55 "i lavori non contabilizzati" e quindi non remunerati.
Erroneamente il primo giudice ha preso in considerazione il dato numerico che scaturisce dalla differenza aritmetica tra i lavori stimati in sede di ATP e quelli quantificati in occasione dello stato di consistenza del 10/3/10. Quest'ultimo dato è palesemente irrilevante ai fini della quantificazione del credito in capo a Parte_1
Parte_2Va pertanto accolto il motivo di appello, con condanna del al pagamento della somma di euro 489.291,94, così come chiesto dall'appellante (somma peraltro sensibilmente inferiore a quella quantificata dal CTU), oltre interessi legali.
,Quanto alle censure mosse dal Parte_2 il CTU ha sostenuto di aver preso in considerazione sia i lavori a corpo che a misura, secondo le categorie riportate nel capitolato speciale. Le sue valutazioni pertanto non confliggono con le clausole contenute nel contratto di appalto.
Va conseguentemente respinto il motivo di impugnazione proposto dal Pt_2
4. Fornitura e posa in opera della struttura portante della copertura della piscina (capo 3
della sentenza) Il primo giudice ha condannato il Pt_2 al pagamento della somma di euro 52.000, quale corrispettivo della fornitura e posa in opera della struttura portante della copertura della piscina. Il Parte_2 contesta tale capo della decisione, sostenendo che la struttura portante e la copertura della piscina non sarebbero state mai realizzate dalla società appaltatrice.
Osserva la Corte che il credito vantato dall'impresa nei confronti del Pt_2 in relazione ai lavori eseguiti, è stato quantificato sub § 3. Le valutazioni del CTU abbracciano tutti i lavori eseguiti da [...]
Parte_1 e prendono perciò necessariamente in considerazione anche gli interventi legati alla piscina (compresi quelli di cui alle fatture richiamate dal primo giudice).
Erra pertanto il giudice laddove riconosce in favore dell'impresa tale ulteriore credito, richiamando laconicamente due fatture emesse da una impresa terza nei confronti di Parte_1 senza tener conto degli esiti della CTU.
Va pertanto accolto lo specifico motivo di appello proposto dal "con conseguente Parte_2
revoca della statuizione di condanna di cui al capo 3 del dispositivo di sentenza.
5. Illegittimità delle sospensioni dei lavori disposte dal Committente. Obbligo risarcitorio
(capo 4 della sentenza)
La stazione appaltante dispose la sospensione dei lavori in due occasioni: una prima volta con verbale di sospensione n. 1 del 5/2/08 ed una seconda volta con verbale di sospensione n. 2 del 9/6/08. Nel primo caso si dispose la sospensione delle lavorazioni riferite alla realizzazione del campo di calcio in erba naturale. Nel successivo mese di giugno si ordinò la sospensione della realizzazione della tribuna e delle opere correlate. Entrambi i provvedimenti furono motivati dall'esigenza di risolvere problematiche progettuali e di procedere ad una perizia di variante.
Il primo giudice ha ritenuto che “le ragioni addotte dalla convenuta, a fronte della contestazione di illegittimità della sospensione da parte dell'attrice, sono del tutto generiche e indimostrate, e comunque non evidenziano alcuna esigenza pubblica oggettiva e sopravvenuta, non prevista né prevedibile, dall'amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, con la conseguenza che la protrazione delle stesse (sospensioni) deve presumersi dovuta a fatto imputabile all'amministrazione committente (ex multis Cass. 21 giugno 2007 n. 14510)". Irrilevante, ad avviso del primo giudice, è la circostanza relativa alla mancata approvazione della perizia di variante, a causa del rifiuto dell'appaltatrice di sottoscrivere l'atto di sottomissione. In tal caso la stazione appaltante avrebbe comunque potuto ingiungere all'impresa l'esecuzione dei lavori ex art. 134 D.p.r. 554/99. II Parte_2 censura tale capo della sentenza. Sostiene che la perizia di variante fosse finalizzata a variare il quadro economico del progetto originario e prevedere la copertura finanziaria per i lavori extra-progetto realizzati nel 2007 e di quelli previsti dal progetto stralcio della tribuna. In ogni caso si trattava di sospensioni “parziali”, a giudizio dell'appellante, che non impedivano alla società di procedere nelle altre lavorazioni non sospese e perciò erano inidonee a cagionare danni alla stessa.
Osserva la Corte che la sospensione dei lavori era consentita esclusivamente nei casi previsti dall'art. 133 D.p.r. 554/99. Nel corso del giudizio di primo grado il Pt_2 non ha in alcun modo dimostrato il ricorrere dei presupposti legittimanti la sospensione dei lavori.
La liquidazione dei danni, cagionati dalle illegittime sospensioni, è stata effettuata dal CTU tenendo conto della sospensione solo parziale di alcune lavorazioni. Il danno è stato correttamente quantificato solo in riferimento specifico alle lavorazioni sospese.
Ne deriva il rigetto del motivo di impugnazione.
6. Spese processuali
Tenuto conto della soccombenza reciproca, all'esito del parziale accoglimento degli appelli delle parti, vanno integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 231/21 R.G., sugli appelli proposti da avverso la Parte_1 e Parte_2 "
sentenza n. 442/20 del Tribunale di IN in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
e, per l'effetto, in riforma 1) accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
al pagamento della somma del capo 2 dell'impugnata sentenza, condanna il Parte_2
di euro 489.291,94 oltre interessi legali;
2) accoglie parzialmente l'appello proposto dal Parte_2 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca la statuizione di condanna di cui al capo 3;
3) conferma le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 26/7/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)
Rep. Cron.n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere
Consigliere rel. Dr. Federico Scioli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 231/21 R.G. di appello avverso la sentenza n. 442/20 del Tribunale civile di
IN in composizione monocratica pubblicata il 23/12/20 a conclusione del giudizio vertente tra
con sede legale in Corso Bovio n. 26, Colletorto, cf. P.IVA 1 , in Parte_1 persona del suo legale rapp.te, p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. B. Daniela Mammarella del
) e dall'avv. Serena Branca (cf.Foro di IN (C.F.: C.F. 1
), P.E.C. Email_1 C.F. 2
APPELLANTE - APPELLATA
"in persona del Sindaco p.t., con sede in Piazza Duomo, 44 (P.I. Controparte_1
P.IVA_2 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Giammaria (C.F. C.F. 3 ), elettivamente domiciliato in Campobasso, Via Monte Santo n. 2 nello studio dell'Avv. Carmen Di
Iorio (C.F. C.F._4
,Fax 0874 482084, Pec Email_2 -APPELLANTE-APPELLATO
e
CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del 16/4/25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 17/4/25, assegnando alle parti i doppi termini ordinari per il deposito di memorie conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 442/20 il Tribunale di IN, decidendo in merito al contratto di appalto stipulato dal e dalla società avente ad oggetto la costruzione degli Parte_2 Parte_1
impianti sportivi I Lotto esecutivo, ha così statuito:
1. accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto d'appalto n. 553 del 12.06.2006 per le causali in motivazione di sentenza e per l'effetto, condanna la alControparte_2 pagamento delle somme di euro 217.086,71 a titolo di penale ed euro 92.191,69 per opere non eseguite a regola d'arte;
2. in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda subordinata spiegata dall'attrice,
Parte_2 al versamento della somma pari ad euro 258.046,14, oltre condanna il interessi legali sino al soddisfo, per lavori non contabilizzati, oltre interessi legali sino al soddisfo;
3. condanna il Parte_2 al versamento della somma pari ad euro 52.000,00, oltre interessi legali sino al soddisfo, a titolo del rimborso della fornitura e la posa in opera della
piscina;
4. accerta e dichiara l'illegittimità delle sospensioni disposte dalla direzione lavori in data
5.2.2008 e 9.6.2008 e per l'effetto, condanna il Parte_2 alla corresponsione, in favore della Controparte_2 della somma di euro 106.844,40, oltre interessi calcolati come in parte motiva.
Avverso la sentenza hanno proposto appello sia Parte_1 che il Parte_2 con
,
separati atti. I relativi procedimenti sono stati poi riuniti.
1. Risoluzione del contratto di appalto
In data 30/9/09 la direzione dei lavori contestò all'impresa il forte ritardo nella esecuzione dei lavori.
In ragione del superamento del 10% dell'importo del contratto previsto a titolo di penale, il Pt_2
appaltante deliberò la risoluzione del contratto per inadempimento.
Il primo giudice ha ritenuto che il ritardo maturato dalla società appaltatrice alla data del 27/11/09, nella esecuzione dei lavori appaltati, fosse "di importanza tale per cui l'impresa si era resa ormai ampiamente inadempiente". Era inoltre imputabile esclusivamente alla Parte_1 Pertanto la risoluzione del contratto, ad avviso del primo giudice, fu "validamente dichiarata dalla committente in danno dell'appaltatore".
1.1 Computo metrico estimativo
Il capo della decisione è stato impugnato da Parte_1
Sostiene l'appellante che il ritardo nella esecuzione dei lavori fosse dipeso esclusivamente dalla
"lacunosità ed oggettiva inattendibilità del computo metrico estimativo” eseguito dal comune committente. Censura quindi la sentenza laddove aderisce "acriticamente", a giudizio dell'appellante, alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, senza tenere in considerazione le osservazioni del consulente tecnico di parte, che ha enucleato una serie di presunte carenze progettuali.
A norma dell'art. 35 D.p.r. 554/99 (all'epoca in vigore), il progetto esecutivo, richiamato dal bando di gara, si compone di vari documenti, tra cui il computo metrico estimativo definitivo ed il quadro economico.
Nel corso del giudizio di primo grado è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. CP_3 Nella relazione depositata il 29/9/14, il consulente si è pronunciato nei seguenti termini: "Per quanto riguarda il computo metrico estimativo, il sottoscritto non ravvisa delle incompletezze e lo ritiene completo e dettagliato ed in particolare da esso si evince la differenza tra i lavori a corpo ed i lavori a misura [...]”. Il professionista ha confermato tale giudizio anche nella ulteriore relazione, depositata in risposta alle osservazioni delle parti, confermando la completezza del computo metrico estimativo. Nella successiva relazione del 16/7/16, sempre in risposta ai chiarimenti richiesti dal giudice, l'ing. CP_3 ha ribadito ancora una volta le sue conclusioni, confutando definitivamente le argomentazioni difensive di Parte_1 coltivate anche nel presente giudizio. Ha affermato infatti che "La differenza di lavori svolti a misura tra quelli programmati e quelli effettivamente svolti [...], non comporta un errore del computo metrico estimativo relazionato al progetto presentato, ma è dovuto ad ulteriori lavori svolti in fase di esecuzione".
Alla luce dei risultati della CTU, sufficientemente motivata e priva di salti logici, va disattesa la censura sollevata da Parte_1
1.2 Controparte_4
che la progettazione predisposta dall'ente committente risultava Sostiene Parte_1
gravemente carente, avendo colposamente ignorato la presenza di una falda acquifera nell'area interessata dai lavori di realizzazione della piscina comunale. La presenza della falda emergeva, a giudizio dell'impugnante, già dalle relazioni geologiche a firma di CP_5 e De Notaris. La circostanza risulterebbe confermata dalla deposizione del teste De Notaris all'udienza del 14/3/17.
Conclude l'appellante che “la descritta e comprovata condotta costituisce un grave inadempimento, legittimante la risoluzione” del contratto di appalto e determinerebbe pertanto un obbligo risarcitorio a carico del Pt_2 In ogni caso giustificherebbe il ritardo nella esecuzione dei lavori.
L'appellante rileva poi ulteriori carenze progettuali, che avrebbero cagionato l'inevitabile ritardo (non addebitabile alla società) nella esecuzione dei lavori.
La sentenza impugnata aderisce alle valutazioni del CTU, secondo cui "da quanto riportato nella relazione geologica", non è ravvisabile "nessun tipo di incongruenza". In particolare, ad avviso del consulente, nella relazione “non è segnalata la presenza di falde acquifere. La presenza di acqua [...] non è da imputare ad una carenza progettuale, ma a circostanze di fatto non prevedibili in fase di progettazione in funzione dell'indagine geologica svolta".
In ogni caso, osserva il primo giudice che "quanto alle lavorazioni extra impostesi per la presenza della falda acquifera deve essere richiamato il "verbale di concordamento dei nuovi prezzi e schema di sottomissione" del 4.6.2008, sottoscritto dall'impresa e dalla stessa non disconosciuto nel presente giudizio;
in esso si dava atto che era stato necessario eseguire “1. opere urgenti ed indifferibili inerenti gli scavi per le fondazioni della Piscina in presenza di una rilevante falda acquifera· circostanza non prevista e non prevedibile in fase di progettazione - e della conseguente necessità di prevedere adeguati sistemi di drenaggio e di vespai a protezione delle pareti controterra;
2. Opere di smaltimento e trasporto a rifiuto di materiali provenienti da demolizioni di manti bituminosi per l'adeguamento alle sopraggiunte norme dopo la gara di appalto". Per l'effetto, l'esecutore si obbligava ad "accettare l'esecuzione dei lavori ai prezzi, patti e condizioni del presente verbale di concordamento dei N.P. con variazione della spesa complessiva", tanto che per l'esecuzione di dette opere - in parte già eseguite- veniva prorogato il termine di consegna di ulteriori 70 giorni. Il verbale di concordamento dei nuovi prezzi veniva poi approvato con determina dirigenziale n. 767 del
18.6.2008 e in funzione di esso veniva emesso il secondo stato d'avanzamento lavori, sottoscritto senza riserve dall'impresa". Pertanto, ad avviso del Tribunale, “con riguardo all'eventuale slittamento dei tempi, come visto, veniva concessa una proroga di 70 giorni proprio in ragione delle lavorazioni aggiuntive. Tanto assorbe l'eccezione svolta dall'attrice secondo cui la mancata previsione della falda d'acqua costituisca un errore progettuale giacché, anche ad ammettere ciò
[...] rispetto ad essa vi è carenza di interesse giacché se, com'è vero, tanto ha determinato una dilatazione dei tempi contrattuali, per il ritardo accumulato per tale ragione dall'impresa l'ente accordava apposita proroga di 70 giorni, oltre a rideterminare per tali ulteriori lavorazioni i prezzi a misura concordemente con l'impresa".
Il consulente tecnico d'ufficio, nella relazione depositata il 29/9/14, ha sostenuto che "Dall'analisi della documentazione agli atti e di quella progettuale messa a disposizione dalla committenza, il sottoscritto non rileva nessuna carenza progettuale a causa della quale ci sia stato un aumento dei costi e/o un rallentamento nella esecuzione dei lavori". Ha chiarito di avere registrato un rallentamento della esecuzione dei lavori "a causa della presenza d'acqua durante lo scavo e la realizzazione delle fondazioni della piscina". Ha aggiunto che la situazione dei luoghi così riscontrata
“non era prevedibile dal progettista e di conseguenza dalla committenza”.
Dunque l'unica carenza progettuale, peraltro non imputabile ad alcuna condotta colposa, che determinò un rallentamento dei lavori, concerneva la mancata previsione di interventi utili a risolvere la presenza di acqua nello scavo di fondazione. Tuttavia, come osservato dal primo giudice (la circostanza è ampiamente documentata), in data 4/6/08 il Pt_2 e l'impresa costruttrice presero atto della necessità di eseguire opere urgenti ed indifferibili relative agli scavi per le fondazioni della piscina, a causa della presenza di "una rilevante falda acquifera - circostanza non prevista e non prevedibile in fase di progettazione [...]". Pertanto concordarono ulteriori interventi, contabilizzando i relativi costi e la proroga del termine contrattualmente previsto per la ultimazione dei lavori, che fu differito di 70 giorni. A questo scopo l'ente committente e l'impresa appaltatrice sottoscrissero apposito "verbale di concordamento di nuovi prezzi e schema atto di sottomissione", ai sensi dell'art. 136 D.p.r. 554/99.
Ne deriva che l'evenienza riscontrata in sede di esecuzione dei lavori, costituita dalla presenza della falda acquifera, venne adeguatamente valutata dalle parti contraenti, che concordarono una sensibile proroga del termine di ultimazione dei lavori. L'impresa appaltatrice non può perciò dolersi di alcun ritardo imputabile agli ulteriori lavori che si resero necessari a causa della presenza della falda acquifera.
In ragione delle considerazioni svolte sub §§ 1.1 e 1.2, la Stazione appaltante correttamente comunicò la risoluzione del contratto di appalto, in forza dell'art. 23 comma 3 del capitolato speciale di appalto.
L'ammontare della penale, applicata in ragione del mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, superava infatti la misura del 10% dell'importo contrattuale. Quest'ultima circostanza è da ritenersi pacifica, in quanto non è stata contestata dall'appellante.
2. Mancata esecuzione a regola d'arte di opere Parte_1 censura la sentenza nella parte in cui condanna la società al pagamento della somma di euro 92.191,69, per mancata esecuzione a regola d'arte di alcune opere.
Sostiene che i crolli e le lesioni, riscontrati negli archi e nelle velette di copertura fossero imputabili ad errori di progettazione, carenti di dettagli esecutivi “che avrebbero dovuto dare indicazioni su come realizzare tali elementi".
Persona_1 in data 1Il CTU ha accertato che "Dal certificato di collaudo redatto dall'arch. ottobre 2010 si evince che il totale dei lavori non eseguiti a regola d'arte risulta essere di euro
92.191,69 - oneri di sicurezza compresi”. Ha altresì escluso errori nella progettazione della copertura della piscina ("Dall'analisi della documentazione posta agli atti e da quella visionata presso il
Comune di IN, il sottoscritto non ha ravvisato nessuna carenza progettuale"). Ha ribadito tali conclusioni anche nelle successive relazioni integrative, in risposta alle obiezioni dell'impresa appaltatrice ("[...] il sottoscritto non ha riscontrato anomalie sulle sezioni indicate dai progettisti e riportate negli elaborati").
Le valutazioni tecniche appaiono condivisibile in ragione della qualifica rivestita dal professionista incaricato di redigere la relazione di consulenza e del percorso argomentativo seguito, immune da contraddizioni e lacune.
Il motivo di appello va quindi respinto.
3. Errata quantificazione dei lavori non contabilizzati (capo 2 della sentenza) Par Parte_1 censura il capo 2 della sentenza, ritenendo errata la quantificazione dei lavori ancora non pagati dalla stazione appaltante.
Secondo la sua prospettazione, l'importo dei lavori non contabilizzati dalla società e quindi non pagati ammonterebbe ad euro 489.291,94, pari alla differenza tra quanto liquidato nel SAL 1 e nel SAL 2 ed il valore dei lavori complessivamente eseguiti, quantificati dal CTU in euro 1.294.491,94. ha impugnato tale capo della decisione, sostenendo che tutti i Per ragioni opposte anche il Pt_2
lavori eseguiti da fossero stati correttamente contabilizzati e quindi remunerati Parte_1
dalla stazione appaltante. Al riguardo il Pt_2 ha sostenuto che “i lavori risultanti dallo stato di consistenza sono stati contabilizzati a corpo ed a misura, come previsto nel contratto di appalto".
Avrebbe quindi errato il consulente nella quantificazione dell'importo ancora dovuto, avendo contabilizzato i lavori soltanto "a misura”.
Parte_1Con ricorso ex art. 696 c.p.c., la società chiese un accertamento tecnico preventivo finalizzato ad accertare "la quantità ed entità dei lavori effettivamente eseguiti dall'impresa... da contabilizzarsi a misura e l'entità dei lavori eseguiti da contabilizzarsi a corpo ..."”.
L'accertamento tecnico venne affidato all'ing. Per_2 il quale confrontò la documentazione amministrativa e progettuale con i rilievi eseguiti nel corso dei vari sopralluoghi. Il consulente concluse fornendo una stima dei “lavori effettivamente eseguiti dall'Impresa” (cfr. relazione tecnica
- procedimento n. 272/10 r.g.).
A fronte di tali lavori, all'impresa furono corrisposti due acconti, liquidati con gli stati di avanzamento lavori n. 1 e 2, come da certificati di pagamento n. 1 e 2.
Ne deriva che l'importo dei lavori ancora da remunerare all'impresa appaltatrice è pari alla differenza tra l'importo dei lavori accertati mediante accertamento tecnico preventivo e gli acconti percepiti. Il calcolo aritmetico, sviluppato dal CTU nella sua relazione (cfr. pag. 9) indica in euro 524.518,55 "i lavori non contabilizzati" e quindi non remunerati.
Erroneamente il primo giudice ha preso in considerazione il dato numerico che scaturisce dalla differenza aritmetica tra i lavori stimati in sede di ATP e quelli quantificati in occasione dello stato di consistenza del 10/3/10. Quest'ultimo dato è palesemente irrilevante ai fini della quantificazione del credito in capo a Parte_1
Parte_2Va pertanto accolto il motivo di appello, con condanna del al pagamento della somma di euro 489.291,94, così come chiesto dall'appellante (somma peraltro sensibilmente inferiore a quella quantificata dal CTU), oltre interessi legali.
,Quanto alle censure mosse dal Parte_2 il CTU ha sostenuto di aver preso in considerazione sia i lavori a corpo che a misura, secondo le categorie riportate nel capitolato speciale. Le sue valutazioni pertanto non confliggono con le clausole contenute nel contratto di appalto.
Va conseguentemente respinto il motivo di impugnazione proposto dal Pt_2
4. Fornitura e posa in opera della struttura portante della copertura della piscina (capo 3
della sentenza) Il primo giudice ha condannato il Pt_2 al pagamento della somma di euro 52.000, quale corrispettivo della fornitura e posa in opera della struttura portante della copertura della piscina. Il Parte_2 contesta tale capo della decisione, sostenendo che la struttura portante e la copertura della piscina non sarebbero state mai realizzate dalla società appaltatrice.
Osserva la Corte che il credito vantato dall'impresa nei confronti del Pt_2 in relazione ai lavori eseguiti, è stato quantificato sub § 3. Le valutazioni del CTU abbracciano tutti i lavori eseguiti da [...]
Parte_1 e prendono perciò necessariamente in considerazione anche gli interventi legati alla piscina (compresi quelli di cui alle fatture richiamate dal primo giudice).
Erra pertanto il giudice laddove riconosce in favore dell'impresa tale ulteriore credito, richiamando laconicamente due fatture emesse da una impresa terza nei confronti di Parte_1 senza tener conto degli esiti della CTU.
Va pertanto accolto lo specifico motivo di appello proposto dal "con conseguente Parte_2
revoca della statuizione di condanna di cui al capo 3 del dispositivo di sentenza.
5. Illegittimità delle sospensioni dei lavori disposte dal Committente. Obbligo risarcitorio
(capo 4 della sentenza)
La stazione appaltante dispose la sospensione dei lavori in due occasioni: una prima volta con verbale di sospensione n. 1 del 5/2/08 ed una seconda volta con verbale di sospensione n. 2 del 9/6/08. Nel primo caso si dispose la sospensione delle lavorazioni riferite alla realizzazione del campo di calcio in erba naturale. Nel successivo mese di giugno si ordinò la sospensione della realizzazione della tribuna e delle opere correlate. Entrambi i provvedimenti furono motivati dall'esigenza di risolvere problematiche progettuali e di procedere ad una perizia di variante.
Il primo giudice ha ritenuto che “le ragioni addotte dalla convenuta, a fronte della contestazione di illegittimità della sospensione da parte dell'attrice, sono del tutto generiche e indimostrate, e comunque non evidenziano alcuna esigenza pubblica oggettiva e sopravvenuta, non prevista né prevedibile, dall'amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, con la conseguenza che la protrazione delle stesse (sospensioni) deve presumersi dovuta a fatto imputabile all'amministrazione committente (ex multis Cass. 21 giugno 2007 n. 14510)". Irrilevante, ad avviso del primo giudice, è la circostanza relativa alla mancata approvazione della perizia di variante, a causa del rifiuto dell'appaltatrice di sottoscrivere l'atto di sottomissione. In tal caso la stazione appaltante avrebbe comunque potuto ingiungere all'impresa l'esecuzione dei lavori ex art. 134 D.p.r. 554/99. II Parte_2 censura tale capo della sentenza. Sostiene che la perizia di variante fosse finalizzata a variare il quadro economico del progetto originario e prevedere la copertura finanziaria per i lavori extra-progetto realizzati nel 2007 e di quelli previsti dal progetto stralcio della tribuna. In ogni caso si trattava di sospensioni “parziali”, a giudizio dell'appellante, che non impedivano alla società di procedere nelle altre lavorazioni non sospese e perciò erano inidonee a cagionare danni alla stessa.
Osserva la Corte che la sospensione dei lavori era consentita esclusivamente nei casi previsti dall'art. 133 D.p.r. 554/99. Nel corso del giudizio di primo grado il Pt_2 non ha in alcun modo dimostrato il ricorrere dei presupposti legittimanti la sospensione dei lavori.
La liquidazione dei danni, cagionati dalle illegittime sospensioni, è stata effettuata dal CTU tenendo conto della sospensione solo parziale di alcune lavorazioni. Il danno è stato correttamente quantificato solo in riferimento specifico alle lavorazioni sospese.
Ne deriva il rigetto del motivo di impugnazione.
6. Spese processuali
Tenuto conto della soccombenza reciproca, all'esito del parziale accoglimento degli appelli delle parti, vanno integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 231/21 R.G., sugli appelli proposti da avverso la Parte_1 e Parte_2 "
sentenza n. 442/20 del Tribunale di IN in composizione monocratica, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
e, per l'effetto, in riforma 1) accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
al pagamento della somma del capo 2 dell'impugnata sentenza, condanna il Parte_2
di euro 489.291,94 oltre interessi legali;
2) accoglie parzialmente l'appello proposto dal Parte_2 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca la statuizione di condanna di cui al capo 3;
3) conferma le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 26/7/2025
Il Consigliere est.
Dr. Federico Scioli
Il Presidente
(Dr. Maria Grazia d'Errico)