Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4250/2024
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4250/2024 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(CF. )), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Severino, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Antonio De Rosa, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti
RESISTENTE
C O N
AVV. (CF. ), quale curatore Controparte_2 C.F._3 speciale della minore (nata a [...] in data [...], C.F. Persona_1
C.F._4
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27.5.2025
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 3.6.2024 Parte_1 chiedeva la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore
(24.9.2012) stabilite dal decreto emesso in data 9.6.2022 dal Persona_1
Tribunale di Salerno. In particolare, la ricorrente chiedeva:
“-l'affidamento esclusivo in favore della ricorrente, chiedendo anche di prendere in considerazione la figura dell'affidamento esclusivo rafforzato;
- Sempre in via principale l' adeguamento dell'assegno di mantenimento;
- In via subordinata disporre la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig.
; Controparte_1
- Condannare il sig. al risarcimento del danno esistenziale, per Controparte_1 aver fatto mancare alla minore la figura paterna, da liquidarsi in Persona_1 via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.;
- Condannare il sig. al rimborso delle quote per le spese ordinarie Controparte_1
e straordinarie, affrontate in via esclusiva dalla sig.ra . Parte_1
Attesa la domanda di decadenza proposta dalla ricorrente, il GD con il decreto di fissazione di udienza del 4.6.2024 procedeva alla nomina del curatore speciale nella persona dell'Avv. che si costituiva con comparsa del Controparte_2
17.10.2024.
Il curatore chiedeva la conferma dell'affido congiunto della minore e la predisposizione di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambe le parti con ammonimento ad evitare di perpetrare condotte che possano arrecare pregiudizio alla minore.
si costituiva con comparsa del 31.12.2024 chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso e l'ammonimento della ricorrente.
Alla udienza del 25.2.2025 venivano sentite le parti.
Alla udienza del 27.5.2025 il G.D., effettuato l'ascolto della minore, invitava i difensori alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. e di seguito assegnava la causa al Collegio per la decisione.
A) Non possono trovare accoglimento in quanto risultate evidentemente
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infondate le domande di affido esclusivo/esclusivo rafforzato e di decadenza dalla responsabilità genitoriale proposte dalla ricorrente.
La ha allegato a suffragio delle sue richieste che “il sig. Pt_1 Controparte_1 non ha mai davvero svolto il suo ruolo di genitore, dimostrandosi disinteressato a partecipare alla vita della figlia e alla sua formazione” e la sussistenza di un
“disinteresse, del distacco affettivo e dell'indifferenza che l'odierno resistente ha mostrato e, dimostra, nei confronti della figlia minore”.
Circostanze risultate del tutto infondate all'esito dell'istruttoria espletata che ha, invece, rivelato che vi è stato unicamente un momento di criticità nel rapporto padre-figlia connesso ad un contrasto intercorso tra la minore e la nuova compagna del padre.
All'uopo il Tribunale ritiene dirimente gli esiti dell'ascolto della minore (di Per_1
14 e mezzo) – che ha dimostrato un grado di maturità ed una capacità di discernimento pienamente consoni rispetto alla sua età - la quale ha riferito che:
“Negli ultimi tempi il mio rapporto con PÀ è migliorato. Il rapporto tra noi due ha avuto un momento di crisi perché la sua compagna mi aveva buttato fuori di casa e lui non aveva fatto nulla per prendere le mie difese perché si faceva manipolare da lei. È vero che lo scorso anno sono andata in vacanza da sola con PÀ e che lui si è organizzato per non far venire la compagna perché sapeva che non mi faceva piacere. Quest'anno non so come andranno le cose, non ne abbiamo ancora parlato delle vacanze. So che la compagna di PÀ ha chiesto di vedermi per chiarirci. Ci siamo sentite a telefono per ora. Lei vorrebbe venire un fine settimana a mangiare una pizza insieme a me e PÀ per chiarirci. Io le ho detto che per me va bene, ma non abbiamo fissato ancora una data. AP in ogni caso mi scrive spesso e mi chiede quando può venire a vedermi. Io e lui ci regoliamo in autonomia su come e quando vederci. Mamma non mi crea mai problemi quando le dico che mi vedo con PÀ, anzi le fa piacere. Questo regime di rapporti liberi tra me e PÀ a me sta bene. In ogni caso posso dire che il momento di crisi tra noi è stato recuperato e le cose vanno meglio. Non so se riuscirò a chiarirmi del tutto con la compagna, ma con PÀ ci sono riuscita” (cfr. verb. ud. 27.5.2025).
Le ragioni del rigetto delle domande di affido esclusivo e decadenza del resistente
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comportano anche il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente.
All'uopo deve, altresì, evidenziarsi che dalla comparizione delle parti è emersa la sussistenza di una perdurante conflittualità tra i genitori che – come correttamente stigmatizzato anche dal curatore speciale della minore – impedisce loro di rapportarsi serenamente al fine di trovare soluzioni nell'interesse della minore.
Il Tribunale ritiene all'uopo doveroso, anche in ragione dell'età adolescenziale di evidenziare che la mancanza di idonea comunicazione tra i genitori può Per_1 riverberarsi negativamente sulla crescita e l'educazione della minore.
Pertanto, appare necessario invitare entrambi i genitori ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità, di mediazione familiare e di sostegno psicoterapeutico personale e familiare onde ristabilire un canale di dialogo al fine di poter gestire correttamente e serenamente la crescita della minore.
B) La ricorrente ha anche chiesto l'aumento dell'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre (pari ad euro 250,00) in ragione delle aumentate esigenze della minore connesse all'età.
Ebbene, il resistente è un luogotenente della Guardia di Finanza in pensione;
percepisce un importo netto mensile di 1.492,00 euro;
ha due figli maggiorenni nati da precedente relazione per i quali versa un assegno di mantenimento di
210,00 e 250,00 euro mensili;
ha riferito di avere una situazione debitoria con finanziamenti in corso e azioni di recupero crediti a causa di pregressi inadempimenti da parte della sig.ra di cui era fideiussore senza tuttavia Pt_1 documentare nulla;
non ha depositato le proprie dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni né gli estratti di c./c. in violazione del combinato disposto degli artt. 473-bis.12, comma 3, e 473-bis.16 c.p.c.
Pertanto, tenuto conto delle aumentate esigenze della minore connesse all'età
(costituisce principio pacifico in giurisprudenza che l'aumento delle esigenze dei figli connesso all'età non necessita di prova ma va presunto, in arg. v. Cass. n.
8927/2012; n. 400/2010; n. 23630/2009), dei tempi di frequentazione con la minore e dei costi di viaggio che il sostiene, nonché delle carenze ed omissioni CP_1
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nella produzione documentale (art. 473-bis.18 c.p.c.), il Tribunale ritiene di dover aumentare a decorrere dalla presente pronuncia ad euro 300,00 l'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre.
Risultano, di contro, inammissibili le domande di condanna del resistente “al rimborso delle quote per le spese ordinarie e straordinarie, affrontate in via esclusiva dalla sig.r ”. Parte_1
Invero, le spese ordinarie sono già comprese nell'assegno di mantenimento indiretto a carico del padre già determinato dalla A.G. (in caso di mancato versamento la ricorrente può usufruire degli ordinari strumenti per il recupero senza necessità di una ulteriore domanda di condanna), mentre quelle straordinarie – le cui quote di ripartizione sono già state determinate nel decreto del 9.6.2022 di questo Tribunale – non sono state nemmeno quantificate dalla ricorrente nel loro ammontare.
C) L'esito del giudizio e le ragioni della decisione consentono l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto tra i genitori.
Poiché la nomina del curatore speciale è stata determinata dalla proposizione della domanda ex art. 330 c.c. da parte della ricorrente, domanda risultata del tutto infondata all'esito del giudizio, le spese di lite del curatore speciale vanno poste a carico della ricorrente con pagamento in favore dell'Erario attesa l'ammissione della curatrice al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe ed a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto emesso in data 9.6.2022 da questo Tribunale, così provvede:
- determina a decorrere dalla presente pronuncia in euro 300,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento indiretto per la figlia minore a carico del sig. da versarsi entro il 5 di Per_1 Controparte_1 ogni mese in favore della sig.ra Parte_1
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- dichiara inammissibili le domande di condanna al rimborso spese avanzate dalla ricorrente;
- rigetta tutte le altre domande proposte dalla ricorrente;
- invita entrambi i genitori ad intraprendere percorsi di sostegno alla genitorialità, di mediazione familiare e di sostegno psicoterapeutico personale e familiare onde ristabilire un canale di dialogo al fine di poter gestire correttamente e serenamente la crescita della minore;
- compensa le spese di lite tra i genitori;
- condanna la sig.ra al pagamento delle spese processuali del Parte_1 curatore speciale in favore dell'Erario, liquidate in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 4.6.2024
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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