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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17907/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa promossa da:
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Signor con studio in , Via Duino n. 179/B ed Parte_2 Pt_1 elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in , Via La Thuile n. 53, presso lo Pt_1 studio dell'Avv. Luigi Pirri (C.F.: , che lo rappresenta e difende. C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in , Via Sagra di San Michele n. 1/D; Pt_1
RESISTENTE CONTUMACE
(C.F.: ), residente a [...] CodiceFiscale_2 Pt_1
Baveno n.10.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di appalto d'opera, recesso.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino,
Contrariis rejectis
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere le prove per interpello e testi sulle circostanze di cui alla premessa in fatto, che si intendono precedute dal “Vero che”;
Si indicano a testi:
- Arch. Sig. , con studio in Rosta, Str. Ponata, 64 bis, sui capi da 1 a 8 compresi;
Tes_1
- Geom. , con studio in , sui capi da 1 a 8 compresi. Testimone_2 Pt_1
NEL MERITO
Accertare e/o Dichiarare l'avvenuto recesso unilaterale da parte della
[...]
e per l'effetto Controparte_1
Condannare, in solido tra loro ed alla luce dell'art. 11 del contratto inter-partes (doc. n. 001) la
ed il Sig. Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, nei confronti del Condominio ricorrente, dell'importo di € 10.000,00, oltre agli
[...] interessi moratori a decorrere dal 28/7/22 (doc. 6), ad oggi pari ad € 2.453 ,29 e, quindi, per un totale di € 12.453 ,29 oltre interessi di legge sino al soddisfo.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre CPA e IVA se dovuta.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 16.05.2022 ritualmente notificato, il Condominio ricorrente citava in giudizio la società e per ottenere la somma di € CP_1 Controparte_2
10.000 oltre interessi a titolo di corrispettivo dovuto per il recesso unilaterale effettuato dai resistenti dal contratto d'appalto d'opera stipulato tra le parti. Il ricorrente affermava che il 16/5/22 aveva stipulato con un contratto d'appalto d'opera per il risanamento della facciata condominiale CP_1
e che nel contratto le parti avevano concordato il valore dell'esecuzione dell'opera per un importo complessivo di € 100.000 e le date per l'inizio e la fine dei lavori, rispettivamente, il giorno 04/07/22 ed il giorno 16/09/22, ma che l'appaltatore aveva esercitato il recesso. 2. All'udienza del 10/02/2025, rilevata la regolarità delle notificazioni, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti e La causa è stata ritenuta matura per la decisione e dopo discussione CP_1 CP_2 orale, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281- sexies, comma 3, c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
pagina 2 di 3 Dalla documentazione allegata è provata la legittimità e la fondatezza della pretesa del ricorrente, finalizzata ad ottenere il pagamento del corrispettivo dovutogli dalle parti resistenti per avere gli stessi esercitato il diritto di recesso unilaterale previsto dall'art. 11 del contratto d'appalto d'opera. In effetti l'art. 11 del contratto prevede che, qualora l'appaltatore receda dal contratto deve corrispondere al committente il pagamento dell'importo di € 10.000 in via solidale con il Sig.
[...]
che ha parimenti sottoscritto il contratto e tale clausola. CP_2
Dalle mail allegate (cfr. doc.4) risulta che il ricorrente più volte sollecitava la ad eseguire i CP_1 lavori previsti, ma l'appaltatore non dava inizio alle opere nel giorno previsto dal contratto risalente al 04.07.2022, invocando la necessità di “piccoli grandi cambiamenti” e subordinando di fatto l'esecuzione dell'opera alla rinegoziazione dei termini contrattuali. Successivamente, con mail 19/7/22 la comunicava “per tanto, domani non inizieremo il cantiere. Probabilmente è venuta a CP_1 mancare la reciproca fiducia.”. Anche alla successiva diffida del legale della parte attrice non seguiva alcun adempimento.
I convenuti, non essendosi costituiti, non hanno fornito una ricostruzione alternativa della vicenda. Il comportamento dell'appaltatore, che ha manifestato la volontà di non dar corso al contratto, risulta integrare il recesso dal contratto, con conseguente diritto del Condominio a vedersi corrispondere l'importo complessivo di € 10.000, previsto in contratto da parte dei convenuti, oltre gli interessi moratori decorrenti dalla data della domanda.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri aggiornati, delle effettive attività svolte e del rito scelto: lo scaglione è quello tra € 5.201 ed € 26.000 nei valori minimi per la prima, la seconda, e la quarta fase, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: condanna ed a pagare, in via solidale, al CP_3 Controparte_2 [...]
la somma di € 10.000 oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.p.c. dalla Controparte_4 data della notificazione del ricorso;
condanna ed , in solido tra loro, a rimborsare al CP_3 Controparte_2
le spese di giudizio, che liquida in € 1.700 per compensi, Parte_1 oltre rimborso forfettario al 15% oltre CU e spese di notifica, Iva e contributi previdenziali come per legge.
Torino, 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Comune ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa promossa da:
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Signor con studio in , Via Duino n. 179/B ed Parte_2 Pt_1 elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura in , Via La Thuile n. 53, presso lo Pt_1 studio dell'Avv. Luigi Pirri (C.F.: , che lo rappresenta e difende. C.F._1
RICORRENTE
contro
(C.F.: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in , Via Sagra di San Michele n. 1/D; Pt_1
RESISTENTE CONTUMACE
(C.F.: ), residente a [...] CodiceFiscale_2 Pt_1
Baveno n.10.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di appalto d'opera, recesso.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino,
Contrariis rejectis
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere le prove per interpello e testi sulle circostanze di cui alla premessa in fatto, che si intendono precedute dal “Vero che”;
Si indicano a testi:
- Arch. Sig. , con studio in Rosta, Str. Ponata, 64 bis, sui capi da 1 a 8 compresi;
Tes_1
- Geom. , con studio in , sui capi da 1 a 8 compresi. Testimone_2 Pt_1
NEL MERITO
Accertare e/o Dichiarare l'avvenuto recesso unilaterale da parte della
[...]
e per l'effetto Controparte_1
Condannare, in solido tra loro ed alla luce dell'art. 11 del contratto inter-partes (doc. n. 001) la
ed il Sig. Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, nei confronti del Condominio ricorrente, dell'importo di € 10.000,00, oltre agli
[...] interessi moratori a decorrere dal 28/7/22 (doc. 6), ad oggi pari ad € 2.453 ,29 e, quindi, per un totale di € 12.453 ,29 oltre interessi di legge sino al soddisfo.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre CPA e IVA se dovuta.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 16.05.2022 ritualmente notificato, il Condominio ricorrente citava in giudizio la società e per ottenere la somma di € CP_1 Controparte_2
10.000 oltre interessi a titolo di corrispettivo dovuto per il recesso unilaterale effettuato dai resistenti dal contratto d'appalto d'opera stipulato tra le parti. Il ricorrente affermava che il 16/5/22 aveva stipulato con un contratto d'appalto d'opera per il risanamento della facciata condominiale CP_1
e che nel contratto le parti avevano concordato il valore dell'esecuzione dell'opera per un importo complessivo di € 100.000 e le date per l'inizio e la fine dei lavori, rispettivamente, il giorno 04/07/22 ed il giorno 16/09/22, ma che l'appaltatore aveva esercitato il recesso. 2. All'udienza del 10/02/2025, rilevata la regolarità delle notificazioni, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti e La causa è stata ritenuta matura per la decisione e dopo discussione CP_1 CP_2 orale, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 281- sexies, comma 3, c.p.c.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
pagina 2 di 3 Dalla documentazione allegata è provata la legittimità e la fondatezza della pretesa del ricorrente, finalizzata ad ottenere il pagamento del corrispettivo dovutogli dalle parti resistenti per avere gli stessi esercitato il diritto di recesso unilaterale previsto dall'art. 11 del contratto d'appalto d'opera. In effetti l'art. 11 del contratto prevede che, qualora l'appaltatore receda dal contratto deve corrispondere al committente il pagamento dell'importo di € 10.000 in via solidale con il Sig.
[...]
che ha parimenti sottoscritto il contratto e tale clausola. CP_2
Dalle mail allegate (cfr. doc.4) risulta che il ricorrente più volte sollecitava la ad eseguire i CP_1 lavori previsti, ma l'appaltatore non dava inizio alle opere nel giorno previsto dal contratto risalente al 04.07.2022, invocando la necessità di “piccoli grandi cambiamenti” e subordinando di fatto l'esecuzione dell'opera alla rinegoziazione dei termini contrattuali. Successivamente, con mail 19/7/22 la comunicava “per tanto, domani non inizieremo il cantiere. Probabilmente è venuta a CP_1 mancare la reciproca fiducia.”. Anche alla successiva diffida del legale della parte attrice non seguiva alcun adempimento.
I convenuti, non essendosi costituiti, non hanno fornito una ricostruzione alternativa della vicenda. Il comportamento dell'appaltatore, che ha manifestato la volontà di non dar corso al contratto, risulta integrare il recesso dal contratto, con conseguente diritto del Condominio a vedersi corrispondere l'importo complessivo di € 10.000, previsto in contratto da parte dei convenuti, oltre gli interessi moratori decorrenti dalla data della domanda.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri aggiornati, delle effettive attività svolte e del rito scelto: lo scaglione è quello tra € 5.201 ed € 26.000 nei valori minimi per la prima, la seconda, e la quarta fase, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: condanna ed a pagare, in via solidale, al CP_3 Controparte_2 [...]
la somma di € 10.000 oltre interessi ex art.1284 comma 4 c.p.c. dalla Controparte_4 data della notificazione del ricorso;
condanna ed , in solido tra loro, a rimborsare al CP_3 Controparte_2
le spese di giudizio, che liquida in € 1.700 per compensi, Parte_1 oltre rimborso forfettario al 15% oltre CU e spese di notifica, Iva e contributi previdenziali come per legge.
Torino, 11 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Comune
pagina 3 di 3