Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4713/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4713 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 avente ad oggetto separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Casoria alla via G. Parte_1 C.F._1
Carducci, 3 presso lo studio dell'Avv. Danilo Manzi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliata in Casoria alla Parte_2 C.F._2
via G. Carducci, 3 presso lo studio dell'Avv. Danilo Manzi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 gennaio 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 4.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casoria il 9 settembre 1982, dal quale nascevano due figli
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), maggiorenni ed Per_1 Per_2
indipendenti economicamente- chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 16 gennaio 2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt.
127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
1) entrambi vivranno nel domicilio e nella residenza che ciascuno di loro sceglierà, con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali variazioni;
2) la casa coniugale sita in Casoria (NA) alla Via Michelangelo n. 19, rimane nella disponibilità della sig.ra con tutti i mobili e suppellettili. Ella mantiene ivi la propria Parte_2
residenza e provvederà alle eventuali ulteriori volture ed al pagamento di tutte le utenze domestiche;
3) Il sig. si impegna a versare alla moglie, il 4 di ogni mese, la somma di €. 100,00 Parte_1
(cento/00), a titolo di mantenimento, rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, atteso che ella non è economicamente autosufficiente;
4) I coniugi si concedono reciprocamente l'assenso al rilascio dei propri passaporti.
5) I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
6) Le spese e le competenze della procedura si intendono compensate tra le parti.
Va, quindi, pronunciata la separazione alle condizioni indicate essendo conformi alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
2 V.G. n. 4713/2024
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) e Parte_1 Parte_2
(nata a [...] il [...]);
[...]
b) OMOLOGA la separazione alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (atto n. 156, parte II, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1982) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
d) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
e) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 20 gennaio 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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