Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 11/03/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00549/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00745/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 745 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale e Andrea Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Moncalieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mirabile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, con cui il Comune di Moncalieri ha ordinato la demolizione e rimessa in pristino delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio sull'immobile sito in Via -OMISSIS- individuato al N.C.E.U. Foglio n.-OMISSIS-;
- del provvedimento prot. -OMISSIS-, di diniego dell'istanza di accertamento di conformità n. -OMISSIS- per il mantenimento di opere difformi dal P.D.C. in variante n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- presentata dal Sig. -OMISSIS- in data -OMISSIS-;
- degli altri provvedimenti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 19.12.2023:
del provvedimento prot. -OMISSIS-, con cui il Comune di Moncalieri ha comunicato il rigetto della denuncia di opere strutturali in sanatoria e del certificato di collaudo statico presentati in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Marco OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è proprietario nel Comune di Moncalieri di un lotto di terreno con entrostante fabbricato di civile abitazione, autorizzato con Permesso di Costruire (P.d.C.) n. -OMISSIS-(doc. 1 ricorrente) per “Demolizione di edificio esistente e nuova costruzione di edificio residenziale in ampliamento ai sensi dell’art. 28-1-4) L.R.” , corredato dei pertinenti assensi paesaggistici in ragione del regime vincolistico vigente sulle aree.
2. Il medesimo esponente, determinatosi ad apportare alcune modifiche al suddetto intervento edilizio, ha successivamente presentato:
a) in data -OMISSIS-un primo progetto di variante paesaggistica, preordinata alla successiva presentazione di un P.d.C. in variante al P.d.C. n. -OMISSIS-, la quale prevedeva in sintesi interventi sulla sagoma dell’edificio, un ampliamento volumetrico, una diversa configurazione degli spazi interni, un ampliamento dell’autorimessa, l’inserimento di quattro colonne nella facciata verso via -OMISSIS-a sostegno della copertura, la modifica della posizione dell’accesso all’edificio da via -OMISSIS-e, infine, l’inserimento di una scala a chiocciola dal piano interato al piano sottotetto, che veniva suddiviso in due locali di sgombero ed una lavanderia; il Comune di Moncalieri vagliava positivamente l’istanza e rilasciava l’Autorizzazione Paesaggistica n. -OMISSIS-, per “modifiche esterne in variante ad autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS-nel Comune di Moncalieri, in via -OMISSIS-” (doc. 2 ricorrente);
b) in data -OMISSIS- l’istanza edilizia di rilascio del P.d.C. in variante al P.d.C. n. -OMISSIS-, per “per modifiche di sagoma, interne ed all’autorimessa interrata, con diversa modalità d’accesso in Via -OMISSIS-” , accolta con il rilascio del P.d.C. n. -OMISSIS-, rilasciato il -OMISSIS- (docc. 5 e 6 ricorrente), ad eccezione della strada di accesso all’edificio, da intendersi “stralciata dal provvedimento” e per la quale “dovrà essere presentato idoneo e separato procedimento” . Il rilascio del titolo seguiva cronologicamente gli assensi paesaggistici di cui ai punti a) e c) e l’Autorizzazione Paesaggistica n. -OMISSIS- del -OMISSIS- veniva espressamente citata nelle relative premesse.
c) in data-OMISSIS- una seconda domanda di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di modifiche dell’area esterna pertinenziale, nel frattempo ampliata con l’acquisto di una nuova superficie contigua di terreno, nonché un diverso accesso da via -OMISSIS-(doc. 3 ricorrente, elaborati grafici , riportanti anche lo stato autorizzato con il sopra citato assenso paesaggistico n. -OMISSIS-); anche la seconda istanza veniva accolta dal Comune di Moncalieri con il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica n. -OMISSIS- del -OMISSIS- per “modifiche all’area esterna in variante ad autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS- nel Comune di Moncalieri, in via -OMISSIS-” (doc. 4 ricorrente).
3. In data -OMISSIS-, l’Ufficio di Vigilanza Urbanistico-Edilizia, congiuntamente al Settore di Polizia Locale – Nucleo Polizia Edilizia e Ambiente del Comune, effettuava un sopralluogo nel quale accertava la presenza di opere difformi da quanto autorizzato, sia all’interno che all’esterno del fabbricato. A tale sopralluogo faceva seguito la comunicazione prot. -OMISSIS- di avvio del procedimento repressivo edilizio per opere edili in assenza di titoli abilitativi edilizi.
4. La proprietà, al fine di conservare le opere difformi dai titoli rilasciati, presentava:
a) in data -OMISSIS-, istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica n. -OMISSIS- – prot. -OMISSIS- per la conservazione delle opere realizzate in difformità dall’Autorizzazione Paesaggistica n. -OMISSIS- e -OMISSIS-, segnatamente per “Innalzamento della copertura, ampliamento portico, modifiche di facciata, dell’area esterna e della recinzione” ; il procedimento veniva sospeso in quanto, con nota prot.-OMISSIS-del -OMISSIS-, il Comune richiedeva integrazioni documentali (docc. 7 e 8 ricorrente);
b) in data -OMISSIS-, istanza di accertamento di conformità n. -OMISSIS- – prot. -OMISSIS- per il mantenimento e la sanatoria delle opere realizzate in difformità dal P.d.C. in variante n. -OMISSIS- (doc. 9 ricorrente); con nota prot.-OMISSIS-, il Comune ne comunicava il preavviso di diniego (doc. 10 ricorrente);
c) in data -OMISSIS-, in pendenza del presente giudizio, S.C.I.A. n. -OMISSIS- e relativa alla conservazione degli interventi dichiarati consistenti in “Opere esterne realizzate in difformità a PDC, quali realizzazione palificata in legno di contenimento terra, ingresso carraio e pedonale su via -OMISSIS-con pilastri in mattoni paramano, area bidoni esterna, muro di contenimento sul lato ovest”, riscontrata dal Comune con richiesta documentale del -OMISSIS-, cui il deducente afferma di aver ottemperato in data -OMISSIS- (docc. da n. 16 a n. 20 ricorrente).
5. A procedimento di accertamento di conformità ancora pendente il Comune ha notificato alla proprietà la qui gravata ordinanza n. -OMISSIS-, con cui ha disposto ai sensi degli artt. 23 e 31 del D.P.R. n. 380/2001 la demolizione e rimessa in pristino delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio rilevate con il sopralluogo del -OMISSIS-; le stesse, qualificate come variazioni essenziali ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 6 della L.R. 19/1999, risultano così descritte:
“a) AR ST
I) La realizzazione dell’accesso carraio e pedonale costituito da n° tre pilastri “tortili” in mattoni, difformemente [d] a quanto autorizzato con PdC n°-OMISSIS- e successivo PdC in Variante n°-OMISSIS-;
II) La recinzione non risulta coerente con quanto autorizzato con PdC n°-OMISSIS- e successivo PdC in Variante n°-OMISSIS- ed è in contrasto rispetto alle prescrizioni dettate ai sensi della let. e) art. 30 e comma 6) art. 35 delle N.T.A.;
IIIa) L’esecuzione di opere di contenimento del terreno eseguito con tecniche di ingegneria naturalistica, provvista di pali in legno, eseguito in assenza di alcun titolo edilizio abilitativo o atto abilitativo edilizio equipollente depositato e di autorizzazione paesaggistica, risulta in contrasto con quanto disposto ai sensi dei commi 5 e 6 art. 28-1-4 delle N.T.A. che limitano al minimo gli interventi di trasformazione del profilo naturale del terreno in zona Av “Aree collinari agricole di prevalente interesse ambientale”;
IIIb) Le opere di ingegneria naturalistica sopra descritte risultano in contrasto con quanto disposto dall’art. 17 delle N.T.A. avente ad oggetto le Norme per la tutela del suolo del territorio Collinare (Ambiti Collinari);
IIIc) Le opere di ingegneria naturalistica sopra descritte, hanno inoltre fortemente alterato il profilo originario del terreno, e risultano pertanto in contrasto con quanto prescritto ai sensi dell’art. 21 punto 3-3 delle N.T.A., il quale prescrive che i riporti di terra ammissibili non possano superare lo spessore di 1 m rispetto al piano di campagna preesistente e devono raccordarsi dolcemente al piano di campagna all'interno del lotto di intervento;
IV) La realizzazione del tracciato del percorso carrabile all’interno del lotto è stato eseguito in assenza di titolo abilitativo edilizio e/o di titolo edilizio equipollente, contrariamente a quanto prescritto dal PDC -OMISSIS- del -OMISSIS-, e comporta pertanto un ulteriore intervento di trasformazione del profilo naturale del terreno in zona Av “Aree collinari agricole di prevalente interesse ambientale”;
IV) La realizzazione del corpo edilizio destinato a ricovero cani di dimensioni circa 5 x 2 m ed altezza 2 m, risulta in contrasto con quanto prescritto dal Regolamento Edilizio art.130 comma 2 lett. d) che per tali manufatti prevede una dimensione non superiore a mq. 2,00;
V) La realizzazione di area ecologica di dimensioni 3,40 m x 1,70 m, perimetrata da recinzione non coerente con quanto autorizzato con PdC n°-OMISSIS- e successivo PdC in Variante n°-OMISSIS- (s.v. punto “II”), risulta in assenza di titolo edilizio abilitativo o altro titolo edilizio equipollente;
VI) La posa di pavimentazione in piastrelle di ceramica su superficie destinata da PdC n°-OMISSIS- e successivo PdC in Variante n°-OMISSIS- a “verde su soletta” per una superficie di circa 20 mq, non autorizzata e comportante variazione dei parametri urbanistici relativi all’area verde;
b) EDIFICIO PRINCIPALE
Piano Seminterrato
I) La modifica della posizione degli elementi strutturali verticali in difformità al PdC n°-OMISSIS- e successivo PdC in Variante n°-OMISSIS- risulta eseguito in assenza di titolo abilitativo o atto abilitativo equipollente, ed in difformità alla relativa denuncia strutturale e collaudo statico;
II) La realizzazione della tamponatura in muratura del vano adibito ad area bidoni, in luogo di parete grigliata aperta, comporta la creazione di un nuovo volume totalmente chiuso pari a circa mc 14,00, eseguito in assenza di titolo abilitativo o titolo edilizio equipollente, ed è in contrasto con l’art. 28-1-4 delle N.T.A. (Area Normativa “Av”) che prevede il mantenimento della volumetria esistente, senza possibilità di ampliamenti se non nella misura massima del 20% rispetto alla Superficie Lorda di Pavimento (S.L.P.) esistente (incremento di S.L.P. già sfruttato nell’ambito del PdC n°-OMISSIS- e successivo PdC in Variante n°-OMISSIS-);
Piano Terra
Ia) La modifica della posizione degli elementi strutturali verticali in difformità al PdC n°-OMISSIS- e successivo PdC in Variante n°-OMISSIS-, in particolare dei pilastri del portico sud, avente ampiezza pari a m 2,55 anziché m 1,10, ha comportato la modifica della sagoma nonché l’incremento della volumetria in contrasto con l’art. 28-1-4 delle N.T.A. (Area Normativa “Av”) che prevede il mantenimento della volumetria esistente, senza possibilità di ampliamenti se non nella misura massima del 20% rispetto alla S.L.P. esistente (S.L.P. già sfruttata nell’ambito del PdC n°-OMISSIS- e successivo PdC in Variante n°-OMISSIS-), il tutto inoltre in assenza di titolo abilitativo edilizio o atto abilitativo equipollente e di autorizzazione paesaggistica;
Ib) Dal confronto della documentazione allegata alla Denuncia Strutturale e Certificato di AU (prot. -OMISSIS-) risulta che la profondità della pilastratura del portico non sia coerente con quanto rilevato in sede di sopralluogo del -OMISSIS-;
II) La modifica dell’altezza della facciata posta a sud da m 3,00 a circa 3,90 m (misura calcolata alla linea di gronda), ha comportato la modifica della sagoma, nonché l’incremento della volumetria in contrasto con l’art. 28-1-4 delle N.T.A. (Area Normativa “Av”) che prevede il mantenimento della volumetria esistente, senza possibilità di ampliamenti se non nella misura massima del 20% rispetto alla S.L.P. esistente (S.L.P. già sfruttata nell’ambito del PdC n°-OMISSIS- e successivo PdC in Variante n°-OMISSIS-), il tutto inoltre in assenza di titolo abilitativo edilizio o atto abilitativo equipollente e di autorizzazione paesaggistica;
III) La modifica dell’altezza della facciata posta a sud da m 3,00 a circa 3,90 m (misura calcolata alla linea di gronda) e del portico sud avente ampiezza pari a m 2,55 anziché m 1,10 risultano inoltre in contrasto con quanto disposto ai sensi dell’art. 30 delle N.T.A., il quale prevede che le facciate degli edifici verso spazi pubblici e privati dovranno integrarsi per dimensioni, materiali, proporzioni e modulazione delle aperture e di ogni altro elemento di scansione, alle preesistenze di carattere storico-artistico o ambientale o documentario poste in adiacenza o nell'intorno ambientale;
Piano Sottotetto
I) L’attestazione del colmo di copertura da m 3,40 a m 3,80 circa ha comportato la modifica del volume dell’edificio in contrasto con l’art. 28-1-4 delle N.T.A. (Area Normativa “Av”) che prevede il mantenimento della volumetria esistente e non consente il superamento dell’altezza massima dell’edificio originario preesistente, demolito e ricostruito;
II) L’attestazione del colmo di copertura da m 3,40 a m 3,80 circa ha comportato la modifica della pendenza delle falde e risulta pertanto in contrasto con quanto disposto ai sensi dell’art. 30 delle N.T.A., il quale prevede che le coperture dovranno accordarsi come forma e pendenze a quelle degli edifici di carattere storico-artistico e ambientale o documentario posti in adiacenza o nell'intorno ambientale (di cui agli artt. 28-1-3-1 e 28-1-4 delle N.T.A.);
III) Il vano sottotetto, licenziato da PdC n°-OMISSIS- e successivo PdC in Variante n°-OMISSIS- come “vano non abitabile”, concorre alla verifica della volumetria complessiva dell’edificio ai sensi dell’art. 21 punto 3.7 delle N.T.A. (aumento della S.L.P. pari a circa mq 110), in quanto risultato accessibile direttamente per mezzo della scala elicoidale in cls (non autorizzata da alcun titolo abilitativo edilizio o atto equipollente) e pertanto è in contrasto con l’art. 28-1-4 delle N.T.A. (Area Normativa “Av”) che prevede il mantenimento della volumetria esistente;
IV) La realizzazione dell’accesso diretto con scala elicoidale in cls risulta inoltre in contrasto con l’art. 21 comma 3.7 delle NTA del P.R.G.C. e l’art. 77.5 comma 4 lettera a) del Regolamento Edilizio Comunale che prevedono che i sottotetti con unica e specifica destinazione a volume tecnico possano essere accessibili esclusivamente con botola di ispezione dotata di scala retrattile, al fine di non concorrere all’incremento della volumetria complessiva dell’edificio;
V) La realizzazione di n° tre velux è in contrasto con quanto disposto al punto 3-8 dell’art. 21 delle N.T.A. che per i sottotetti non abitabili prevede la sola presenza di lucernari ricavati a raso di dimensioni massime m 0,55 x 0,70, nel numero massimo di uno per locale o, se nello stesso locale, con interasse non inferiore a 5 m;”
6. Quando la demolizione delle opere era già stata ordinata, in data -OMISSIS- il Comune ha infine notificato il provvedimento prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-, con cui denegava l’istanza di accertamento di conformità n. -OMISSIS- (doc. 12 ricorrente).
7. In data -OMISSIS-, il ricorrente ha presentato alla Regione Piemonte la “Denuncia in sanatoria per lavori di costruzione in zona sismica” per le opere in cemento armato, protocollata al n. -OMISSIS- (doc. 13 ricorrente).
8. Avverso l’ordinanza di demolizione delle opere n. -OMISSIS- e il successivo diniego di accertamento di conformità è quindi insorta la proprietà ricorrente, chiedendone l’annullamento sulla base delle censure come di seguito rubricate e riassunte:
I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 36 D.P.R. 380/2001, nonché degli artt. 1, 2, 3 e 10bis L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Sviamento. Ingiustizia grave e manifesta ; secondo l’esponente l’Ordinanza impugnata sarebbe innanzitutto illegittima per essere stata adottata nelle more di un procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001, ancora pendente e in relazione al quale risultava emessa soltanto la pertinente nota ex art. 10bis L. 241/1990 del 08.07.2022;
II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31, 32, 34 e 37 D.P.R. 380/2001, dell’art. 6 L.R. 19/1999 nonché degli artt. 1 e 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, manifesta illogicità ed irragionevolezza. Violazione del principio di proporzionalità ; la censura si incentra sull’illegittimità dei provvedimenti gravati (sia l’ordinanza di demolizione sia il successivo diniego di accertamento di conformità) per aver qualificato come variazioni essenziali e ricondotto alla disciplina di cui agli artt. 31 e 32 D.P.R. 380/2001 opere di modestissima entità, alcune delle quali in tesi assentibili con la presentazione di una SCIA o di una CILA, altre addirittura già previste ed autorizzate con i titoli precedentemente rilasciati;
III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001, nonché degli artt. 1 e 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione. Illogicità, contraddittorietà, sviamento ; la doglianza si appunta sulla mancata individuazione nel provvedimento di demolizione dell’area di sedime, nonché di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe, da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, in caso di inottemperanza da parte del ricorrente all’ordine di demolizione.
9. Il -OMISSIS-, nelle more del giudizio, il ricorrente, seguendo le indicazioni della Regione Piemonte, ha depositato in Comune la denuncia per opere strutturali in sanatoria e il certificato di collaudo statico (doc. 15 ricorrente); in data -OMISSIS-, con nota prot. -OMISSIS-il Comune ha ritenuto “la documentazione presentata (…) irricevibile ed inammissibile ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241/1990 e s.m.i., in quanto non riferita ad opere legittime e\o legittimate con titolo abilitativo edilizio e pertanto risulta priva di ogni effetto di legge” , sul rilievo che le opere oggetto di denuncia fossero state attinte dall’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- ovvero oggetto dell’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS-, denegata dal Comune in data -OMISSIS-.
10. Il medesimo ricorrente ha gravato anche tale ultima nota comunale, ritenendola illegittima sulla base di due gruppi di censure dedotte con motivi aggiunti, come di seguito riportate e sintetizzate:
A. Vizi di illegittimità propria del provvedimento impugnato.
I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 10bis e 29 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto/insufficienza di istruttoria. Violazione dei principi di partecipazione, trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di collaborazione e buona fede ; secondo il deducente il provvedimento in questa sede impugnato sarebbe anzitutto illegittimo in quanto non preceduto dalla rituale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell’art. 10bis L. 241/1990;
II. Violazione degli artt. 31, 36, 65 e 67 D.P.R. 380/2001, della D.G.R. 10-4161 del 26/11/2021, nonché degli artt. 1, 2 e 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà. Sviamento. Ingiustizia grave e manifesta ; la doglianza stigmatizza la decisione comunale di ritenere la documentazione presentata “irricevibile ed inammissibile” ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990, siccome riguardante opere non legittime ovvero legittimate con titolo edilizio, in quanto la regolarizzazione delle violazioni antisismiche andrebbe intesa quale antecedente logico ai fini dell’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, non viceversa; secondo parte deducente, inoltre, il Comune sarebbe incorso in una non consentita inversione procedimentale, poiché l’ordinanza di demolizione ed il provvedimento di diniego dell’istanza di p.d.c. in sanatoria, sarebbero entrambi motivati, inter alia , sulla mancata presentazione del certificato di collaudo statico, dall’altro lato il certificato di collaudo statico sarebbe stato dichiarato inammissibile richiamando il già emesso provvedimento di diniego dell’istanza di p.d.c. in sanatoria.
B. Vizi di illegittimità derivata del provvedimento impugnato.
Secondo il deducente il provvedimento di rigetto in questa sede impugnato è altresì illegittimo in via derivata, in quanto si fonda sulla preesistenza dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- e sul provvedimento di diniego dell’istanza di accertamento di conformità n. -OMISSIS-, entrambi impugnati dal ricorrente in sede di ricorso introduttivo. Questo secondo gruppo di motivi aggiunti di ricorso contiene l’esatta trascrizione delle originarie censure del ricorso introduttivo, di cui di seguito si riporta la rubrica:
I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 36 D.P.R. 380/2001, nonché degli artt. 1, 2, 3 e 10bis L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Sviamento. Ingiustizia grave e manifesta;
II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31, 32, 34 e 37 D.P.R. 380/2001, dell’art. 6 L.R. 19/1999 nonché degli artt. 1 e 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, manifesta illogicità ed irragionevolezza. Violazione del principio di proporzionalità;
III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001, nonché degli artt. 1 e 3 L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione. Illogicità, contraddittorietà, sviamento.
11. Si è in giudizio il Comune di Moncalieri.
12. Nei successivi scritti difensivi l’Amministrazione ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto non rivolto a contrastare tutti i pilastri motivazionali della gravata e plurimotivata ordinanza di demolizione, denunciando altresì l’assenza di censure rivolte avverso il diniego di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 del -OMISSIS-.
13. All’udienza pubblica del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta.
14. In via preliminare vanno respinte le eccezioni comunali di inammissibilità del ricorso introduttivo appuntate sull’omessa contestazione di tutti i pilastri motivazionali contenuti nell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- e sulla carenza di motivi espressamente riferiti al diniego di accertamento di conformità del -OMISSIS-.
Invero, parte deducente sviluppa un apparato critico che contesta in via radicale la praticabilità della soluzione procedimentale e provvedimentale seguita dall’Amministrazione (I motivo), per poi muovere ad una confutazione nel merito della qualificazione giuridica degli abusi contenuta negli atti gravati (II motivo), concludendo poi su uno specifico profilo di asserita indeterminatezza dell’ordinanza di demolizione (III motivo). Orbene, dall’ipotetico accoglimento delle divisate censure ricorsuali l’interessato otterrebbe la rimozione degli atti gravati (II motivo), ovvero, in subordine, almeno dell’ordinanza di demolizione (I e III motivo), facendo pienamente salvo l’interesse all’impugnativa pur in assenza di espresse contestazioni rivolte ai punti dell’ordinanza di demolizione che rilevano la presenza del vincolo -OMISSIS- ovvero la carenza della denuncia delle opere in cemento armato.
15. La prima doglianza, appuntata sull’illegittimità dell’impugnata ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- per essere stata adottata nelle more di un pendente procedimento di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001, è fondata nei sensi e limiti che seguono.
15.1. La giurisprudenza amministrativa resa in fattispecie analoghe ha avuto modo di chiarire che “il Comune (…) si sarebbe dovuto astenere dall’esercizio del potere sanzionatorio di cui all’impugnata ordinanza, rinviando ogni determinazione all’esito del procedimento di sanatoria, da concludersi mediante l’adozione di un provvedimento espresso e motivato. Tale affermazione appare coerente alla giurisprudenza consolidata (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 09/11/2021, n.7448), secondo cui è illegittima l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive emessa in pendenza della già avvenuta presentazione di una domanda in sanatoria; questo in quanto nelle more della definizione di tali domande i procedimenti sanzionatori in materia edilizia sono sospesi” (Cons. Stato, III, 4.11.2024 n. 8744). Ad avviso del Collegio non sussistono ragioni per discostarsi dal trascritto principio di diritto.
15.2. A diverse conclusioni non conducono le argomentazioni di parte pubblica incentrate sulla applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 21 octies della L. 241/90, in ragione della condotta procedimentale del ricorrente, il quale, seppur correttamente invitato ex art. 10 bis L. n. 241/1990, non avrebbe inoltrato osservazioni o controdeduzioni, in tesi così vincolando il Comune a determinarsi conformemente al preavviso di diniego già inviato. La richiamata prospettiva comunale, infatti, mal si concilia con il visto effetto sospensivo sui procedimenti sanzionatori derivante dalla presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, la quale assume una rilevanza sistematica che trascende la sola necessità di vagliare l’eventuale apporto partecipativo del privato. Questo Tribunale, ha inoltre in prosieguo individuato, in parziale accoglimento della seconda doglianza, l’erronea qualificazione delle difformità edilizie portata dall’ordinanza gravata, così smentendo l’ineluttabilità dell’esito procedimentale agitata dall’Amministrazione.
16. La seconda doglianza, incentrata sulla erronea qualificazione giuridica degli abusi contestati e su plurimi profili di difetto di istruttoria, è in parte fondata, nei sensi e limiti di seguiti di seguito espressi.
16.1. Fermo l’accoglimento della prima censura, l’ordinanza di demolizione gravata è altresì illegittima in quanto l’Amministrazione non si è attenuta in sede di scrutinio delle difformità rilevate ai temperamenti al principio di unitarietà dell’abuso più volte affermati dalla giurisprudenza amministrativa nei casi in cui, come in specie, l’abusività non investa la “costruzione” in senso unitario, ossia riguardata nel suo complesso, bensì singole porzioni di essa che non siano tra loro connesse, ma autonome e scindibili sotto il profilo materiale e funzionale (sul punto, TAR Toscana, Firenze, III, 1-OMISSIS-2016, n. 862; TAR Sardegna, Cagliari, II, 17.9.2019, n. 740; TAR Lazio, Roma, II, 6.2.2020, n. 1584, T.A.R. Campania, Salerno, II, 24.6.2022,n. 1799, T.A.R. Campania, Salerno, II, 27.9.2024,n. 1736).
16.3. Il testé divisato metodo valutativo, infatti, richiede di individuare analiticamente le opere che, ai sensi degli artt. 31 e 32 del D.P.R. n. 380/2001, rappresentino una nuova costruzione ovvero difformità totali dagli assensi rilasciati o ne costituiscano variazioni essenziali per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, poiché solo tali manufatti – in uno con quelli eventualmente inestricabilmente connessi – devono essere sanzionati con la demolizione; per contro, vanno sottratte al regime demolitorio le modificazioni che, in quanto ascrivibili alla nozione di difformità parziale, incidono unicamente su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera assentita (ex pluris, Cons. Stato, VI, 8.8.2023 n.7644).
16.4. Seguendo la numerazione e classificazione contenuta alle pagg. 10 e ss del ricorso, alla luce del corredo fotografico prodotto dal Comune sub doc. 6, non rientrano tra le opere elencate alle lettere a) b) c) d) e) dell’art. 32 del D.P.R. n. 380/2001 come variazioni essenziali dai P.d.C. rilasciati né sono a queste ultime inestricabilmente connesse ovvero necessitanti di un autonomo permesso di costruire:
a) quanto all’area esterna: I) la realizzazione dell’accesso carraio e pedonale con n. 3 pilastri “tortili” invece che “dritti” (foto 32), in quanto mera, emendabile modifica estetica; II) l’“area ecologica” realizzata a fianco dell’accesso carraio, esclusa la relativa perimetrazione in cls sovrastata da recinzione metallica, in quanto sistemazione di superfici esterne di modeste dimensioni, separata dal punto di vista spaziale e funzionale dal fabbricato principale; III) il percorso carrabile esistente, in quanto ancora da ultimare e ad oggi ricalcante l’andamento del terreno esistente (foto nn. 29 e 32); IV) il manufatto destinato a ricovero cani (foto 1), in quanto non congiunto al fabbricato principale, privo di copertura e perciò sprovvisto di rilevanza volumetrica; VI) il parapetto e il rivestimento della scala semicircolare, in quanto non incidenti su elementi essenziali della costruzione (foto 26); VII) le piastrelle in ceramica posate sulla superficie di 20 mq in quanto anch’esse riconducibili alla sistemazione di spazi esterni; X) Il muro di contenimento terra a lato dell’accesso all’autorimessa in quanto almeno parzialmente riconducibile al P.D.C. n. -OMISSIS- con cui è stato assentito l’ampliamento e la modificazione del locale;
b) quanto all’edificio principale, la diversa distribuzione degli spazi interni al piano interrato (paragrafo II riferito a tale porzione del fabbricato), in quanto non incidente sulla relativa destinazione d’uso e i tre velux posti al piano sottotetto (punto II riferito a tale parte dell’immobile), in quanto meramente traslati rispetto a quelli già previsti, in numero di quattro, nei P.d.C. rilasciati.
16.5. Richiedevano, invece, il previo rilascio di un titolo edilizio, in ragione della relativa consistenza e indipendentemente dalla possibilità di rimuoverli in esecuzione dell’ordine demolitorio:
a) quanto all’area esterna: V) le opere di contenimento del terreno eseguite con tecniche di ingegneria naturalistica (pali in legno); VIII) il muro di confine contro terra; IX) la recinzione in ferro su basamento in calcestruzzo e la collegata delimitazione in muratura dell’area ecologica (Cons. Stato, VI,17.10.2023, n. 9022);
b) quanto al piano interrato dell’edificio principale, I) l’intercapedine interrata (Cons. Stato, VII, 15.09.2023, n. 8358) e III) la chiusura mediante tamponatura del vano bidoni, in quanto costituente nuova volumetria non assimilabile a volume tecnico (Cons. Stato, VI, 26.04.2023, n. 4172);
c) quanto al piano terreno dell’edificio principale, I) il portico e II) la maggiore altezza del muro di facciata sud di 90 cm, in quanto comportanti una modifica alla sagoma e alla volumetria del fabbricato;
d) quanto al piano sottotetto dell’edificio, la scala elicoidale e la maggior consistenza volumetrica del piano, in quanto, anche prescindendo dall’attuale utilizzo abitativo degli spazi, comunque incidenti sui parametri edilizi essenziali del fabbricato.
16.6. Quanto al diniego di accertamento di conformità del -OMISSIS-, parte ricorrente deduce che lo stesso si regge in via principale sulla pretesa e non provata violazione del principio di “uso non abitativo del sottotetto”; a riprova della correttezza delle proprie deduzioni la proprietà sottolinea che i velux e la scala elicoidale di accesso risultino graficamente rappresentati nei progetti presentati al Comune, il quale nulla ha eccepito rilasciando il P.d.C. in variante e le autorizzazioni paesaggistiche.
16.7. La doglianza non può essere condivisa, poiché, indipendentemente dal concreto uso abitativo del sottotetto, l’immobile è stato realizzato con caratteristiche che privano il suddetto spazio delle caratteristiche di “volume tecnico” imposte dall’art. 21 delle N.T.A. del PRGC vigente al momento del pronunciamento dell’autorità comunale; sotto connesso profilo, inoltre, parte ricorrente non risulta aver colmato le contestate lacune documentali vertenti proprio sulle caratteristiche dei vani ricavati sotto la copertura dell’edificio, non accessibili al momento del sopralluogo del personale comunale (docc. 11 e 12 Comune); infine, in relazione alle restanti opere oggetto dell’assenso richiesto, il Comune argomenta in sede provvedimentale plurime e puntuali ragioni di contrasto con lo strumento urbanistico che tuttavia non risultano efficacemente contrastate in sede ricorsuale, poiché parte deducente negli scritti difensivi si è limitata ad argomentare la non sussumibilità dei manufatti alla nozione di “variazione essenziale” di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 380/2001 ovvero l’impraticabilità della relativa rimozione (pagg. 10 e ss. del ricorso) ma tali argomenti non valgono da soli a sostenere l’illegittimità in parte qua del diniego di sanatoria.
17. I motivi aggiunti devono invece essere accolti sulla base della fondatezza della ivi dedotta seconda doglianza, incentrata sull’illegittimità del rifiuto comunale di esaminare la denuncia di opere strutturali ed il certificato di collaudo statico presentate dal ricorrente, ritenendo la documentazione presentata “irricevibile ed inammissibile” ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990, siccome riguardante opere non legittime e/o legittimate con titolo edilizio.
17.1. Come correttamente dedotto da parte ricorrente, la regolarizzazione delle violazioni antisismiche non soltanto è possibile ma va di regola intesa quale antecedente logico ai fini dell’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, cosicché va rilevato che il Comune si è illegittimamente discostato dal divisato modus procedendi .
17.2. Conduce a convergenti conclusioni anche l’ulteriore rilievo di illogicità dell’agire pubblico insito nel denegare la sanatoria dei manufatti in quanto non assistiti dalla pertinente documentazione strutturale per poi respingere la suddetta documentazione in quanto attinente ad opere abusive e non sanate.
17.3. Dal superiore rilievo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione per fondatezza della prima doglianza del ricorso introduttivo consegue anche la fondatezza del corrispondente profilo di invalidità derivata fatto valere con i motivi aggiunti.
18. In conclusione, il ricorso principale va in parte accolto e in parte respinto, mentre i motivi aggiunti devono essere accolti.
19. La parziale, reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- in parte accoglie e in parte respinge il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla l'impugnata ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- accoglie i motivi aggiunti proposti e, per l’effetto, annulla la nota comunale prot. -OMISSIS-del -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NL CC, Presidente
Marco OS, Referendario, Estensore
Martina Arduino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco OS | NL CC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.