Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 7401/2023
Promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
VALERIO C. PULEO, nel cui studio in Scordia ha eletto domicilio, via Vittorio Alfieri, 97
-ricorrente-
Contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
(c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCA COSENTINO, nel cui studio in San Giovanni La Punta ha eletto domicilio, via Fiuggi, 24
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
con riferimento alla cartella n. 29320110023654445, notificata il 10/5/2011 e avente ad oggetto contributi IVS e somme aggiuntive relativi all'anno 2010, dell'importo di euro 518,81, e con riferimento all'avviso di addebito n. 59320120002479733, notificato il 24/7/2012 e avente ad oggetto contributi DM10 rettificativi inerenti all'anno 2009, dell'importo di euro 5.588,17. Deduceva che gli atti sottesi suindicati fossero già stati impugnati dinanzi all'intestato Tribunale tramite opposizione a precedente intimazione di pagamento n. 2932021900051217 notificata il 14/9/2021, e che il giudizio scaturitone iscritto al n. 5522/2021 R.G.L. fosse stato definito con sentenza n. 5021/2021 (giudice est. dott.ssa Patrizia Mirenda) non impugnata, con la quale erano stati dichiarati prescritti i crediti portati dagli atti medesimi. Aggiungeva che, precedentemente alla suddetta sentenza, la cartella n.
29320110023654445 fosse stata già annullata con sentenza n. 3936/2018 del 15/10/2018 emessa a definizione del giudizio iscritto al n. 6701/2016 R.G. Alla luce delle sentenze che allegava, rilevava che nessuna partita di credito fosse azionabile e che la condotta degli enti resistenti dovesse essere sanzionata con la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Chiedeva in via preliminare la sospensione dell'esecutività degli atti impugnati, stante la fondatezza dei rilievi sollevati (fumus boni iuris) e, nel merito, che fossero dichiarate non dovute le somme oggetto degli atti medesimi che, per l'effetto,
dovessero essere annullati.
Con decreto del 27/7/2023, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 4/12/2023 si costituiva in giudizio l' , deducendo CP_1
che gli atti opposti fossero stati oggetto di stralcio ed annullati dal concessionario della riscossione,
in applicazione dell'art. 1 comma 222 della L. 197 del 29/12/2022; chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
Si costituiva in giudizio anche l' , eccependo l'inammissibilità del Controparte_2
ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., quale interesse al conseguimento di un vantaggio ottenibile solo con l'intervento del giudice. Deduceva inoltre il passaggio in giudicato della sentenza n. 5021/2021 con la quale erano stati annullati i ruoli ed eccepiva, conseguentemente, la violazione del principio del ne bis in idem che impone il divieto di proporre una domanda giudiziale sulla quale il giudice si fosse già pronunciato con sentenza passata in giudicato, essendo precluso un doppio accertamento sullo stesso fatto. Lamentava ancora che, di fronte ad una sentenza favorevole,
il ricorrente non si fosse attivato in sede di autotutela amministrativa al fine di conseguire lo sgravio e che lo stesso, anzichè ricorrere in giudizio per l'annullamento di atti già annullati, avrebbe dovuto presentare per l'appunto istanza di sgravio. Evidenziava in ogni caso la mancanza di una propria responsabilità, essendo vincolata al provvedimento di sgravio dell' , in essenza del quale fosse CP_1
tenuta a proseguire la procedura di riscossione. Deduceva che, nella specie, l' non avesse CP_1
provveduto allo sgravio degli atti in questione e che comunque non fosse applicabile l'art. 96 c.p.c.
in quanto solo il ricorrente avesse “abusato dello strumento processuale”. Evidenziava infine di aver provveduto all'annullamento dei ruoli impugnati, in applicazione dell'art. 1, co. 222, della legge
197/2022 riguardante il c.d. stralcio automatico, rilevando che, proprio alla luce di detto stralcio, fosse venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente. In definitiva chiedeva, in via preliminare, dichiararsi la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese;
nel merito, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione e comunque l'esclusione di una propria responsabilità
e la condanna alle spese.
L'opponente depositava note di trattazione con le quali evidenziava la sussistenza dell'interesse ad agire, stante la minaccia di esecuzione forzata contenuta nell'intimazione di pagamento, e la conoscenza da parte del concessionario delle sentenze indicate, regolarmente notificategli;
evidenziava inoltre l'inerzia dell' che non aveva provveduto alla cancellazione dei ruoli CP_1
annullati con le sentenze medesime. Insisteva dunque nell'accoglimento del ricorso e nella condanna ex art. 96 c.p.c.
Anche l' depositava note di trattazione, rilevando che lo stralcio Controparte_2
dei debiti ex lege 197/22 fosse antecedente alla proposizione del ricorso e che, attesa la propria contumacia nei precedenti giudizi, dovesse dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Lamentava che il ricorrente avesse violato il disposto dell'art. 24, comma 7, del D.Lgs. 46/1999 che gli imponeva di notificare al concessionario il provvedimento di sospensione e la sentenza di annullamento, nonché il disposto dell'art. 1, co. 538, l. n. 288/2012, impedendo in tal modo all' CP_3
di provvedere agli adempimenti di cui al comma 539 della medesima legge. Rilevava in definitiva che l'opponente non avesse ottemperato agli oneri amministrativi e insisteva nell'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese di giudizio ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Con provvedimento del 26/6/2024, veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 26 marzo 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note
scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglienze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere che, in generale, nella materia oggetto di causa ove si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul
quantum, aventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/95,
riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es. rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione a ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione a ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del D.Lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità
della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazione del c.d. statuto del contribuente,
omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento,
notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Nel caso in esame l'opponente ha proposto la questione che gli atti su cui si fonda l'intimazione di pagamento impugnata fossero stati oggetto di annullamento a seguito di sentenze del Tribunale di
Catania versate in atti (sentenza n. 3936 del 15/10/2018 emessa a definizione del giudizio n.
6701/2016 R.G. e sentenza n. 5021/2021 del 2/12/2021 emessa a conclusione del giudizio n.
5522/2021 RG). Detta questione si configura come opposizione all'esecuzione non cadenzata da termini specifici di decadenza, sicchè la stessa deve ritenersi innanzitutto tempestiva.
Procedendo all'esame della prima delle sentenze indicate, si osserva che, con la stessa, il giudice si è
pronunciato sull'opposizione a precedente intimazione di pagamento (n. 29320159010958550)
avente ad oggetto, fra gli altri atti, anche la cartella di pagamento n. 29320110023654445, relativa a contributi IVS per gli anni 2007 e 2010, posta a fondamento dell'intimazione di pagamento oggi impugnata. Dall'esame della suddetta statuizione si evince che la domanda di declaratoria di non debenza dei contributi in oggetto fosse stata accolta sulla base della fondatezza dell'eccezione di prescrizione dei contributi stessi e delle somme aggiuntive portati dalla cartella impugnata, “non
avendo l'agente della riscossione, rimasto contumace, fornito prova della notifica del titolo suddetto
nonché della successiva interruzione del termine di prescrizione, il quale, per come di recente
confermato dalla Suprema Corte a S.U. nella recente sentenza n. 23397/2016, deve ritenersi
quinquennale”.
Il Tribunale ha pertanto accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha dichiarato l'insussistenza del diritto dell' di procedere esecutivamente in relazione ai contributi richiesti nella Controparte_4 cartella e nella successiva intimazione di pagamento oggetto di opposizione (giudice est. dott.
Antonella Resta).
Il ricorrente ha, poi, dimostrato che la suddetta cartella unitamente all'avviso di addebito n.
59320120002479733, anch'esso posto a fondamento dell'intimazione di pagamento oggi impugnata,
erano stati precedentemente opposti quali atti sottesi ad altra intimazione di pagamento, n.
2932021900051217, oggetto di opposizione.
Con riguardo alla cartella, il Tribunale, preso atto della precedente sentenza che la riguardava, ha affermato quanto segue: “va, innanzitutto, rilevato, che l'intimazione di pagamento è stata notificata
dal concessionario della riscossione per il soddisfacimento di pretese in parte non più esistenti,
siccome già dichiarate estinte dalla sentenza sopra citata, in quanto portate dalla cartella di
pagamento n. 29320110023654445 già impugnata dinanzi a questo Tribunale in funzione di giudice
del lavoro”.
Il giudice ha pertanto ritenuto fondate le ragioni dell'opponente relative all'insussistenza in capo all'agente della riscossione del diritto di preannunciare in suo danno l'esecuzione forzata, e ciò in quanto, attesa la declaratoria di illegittimità della pretesa creditoria, nessuna esecuzione, in quanto non sorretta da alcun titolo, poteva essere preannunciata dal concessionario con l'intimazione di pagamento per i contributi portati dalla cartella in esame.
Venendo poi all'esame dell'avviso di addebito, il Tribunale ha evidenziato che, successivamente alla notifica dello stesso, avvenuta in data 24/7/2012, come emerso dalla documentazione allegata,
l'intimazione di pagamento fosse stata notificata quando era già spirato il termine quinquennale di prescrizione e precisamente in data 14/9/2021. Ha pertanto affermato che: “Per quanto evidenziato,
deve dichiararsi insussistente il diritto dell' e, per esso, del concessionario della riscossione di CP_1
preannunciare l'esecuzione forzata sulla base dell'avviso di addebito n. 59320120002479733, come
tale inidoneo a sorreggere qualunque atto della riscossione e, dunque, la stessa intimazione di
pagamento che nel detto avviso di addebito, tra l'altro, trova fondamento”. A conclusione del giudizio, il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, ha dichiarato “l'insussistenza del diritto del concessionario della riscossione e, tramite esso, dell' CP_1
di preannunciare l'esecuzione forzata in danno di per il soddisfacimento delle Parte_1
pretese portate dalla cartella di pagamento numero 29320110023654445 e dall'avviso di addebito numero 59320120002479733”.
Orbene, tramite la produzione delle riferite sentenze il ricorrente ha provato l'intervenuto annullamento degli atti cui si riferisce l'intimazione di pagamento oggi impugnata, n.
29320229016018835.
Alla luce della documentazione allegata, deve pertanto ritenersi illegittima detta intimazione di pagamento per la parte relativa alla cartella e all'avviso di addebito suindicati. Con la suddetta intimazione, infatti, si è dato atto al contribuente dell'omesso pagamento della complessiva somma di euro 15.207,85 portata dagli atti di cui alla tabella indicata, invitandolo all'adempimento entro il termine di cinque giorni con espresso avvertimento che, decorso invano il suddetto termine, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
Tenuto conto che, fra gli atti riportati in tabella, è contemplata anche la cartella n.
29320110023654445 oggetto delle due sentenze indicate nonchè l'avviso di addebito n.
59320120002479733 oggetto della seconda sentenza;
considerato altresì che, con detta ultima statuizione, è stata dichiarata l'illegittimità della pretesa creditoria, in quanto già dichiarata estinta con precedente sentenza (e ciò per quanto attiene alla cartella) nonchè l'inidoneità del titolo a sorreggere qualunque atto della riscossione stante l'intervenuta prescrizione (per quanto attiene all'avviso di addebito), l'intimazione di pagamento non poteva essere emessa anche per i crediti portati dai riferiti atti, con la conseguenza che non poteva essere richiesto dall' Controparte_5
il pagamento dei crediti medesimi né poteva essere preannunciata, in caso di inadempimento,
l'esecuzione forzata.
Va pertanto accolta l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per la parte relativa alla cartella e all'avviso di addebito di cui si è detto, per mancanza del titolo esecutivo. Ed invero, in ossequio al principio nulla executio sine titulo, ai fini della legittimità di ciascun atto della riscossione occorre che il titolo esecutivo sussista nel momento in cui l'esecuzione è minacciata
(Trib. Catania, Sez. lavoro, sentenza n. 214 del 18/1/2018; ed anche: sentenze n. 10544 del 13/1/2016
e n. 10873 del 20/1/2016, giudice dott. Fausto Castaldo).
Ne consegue che, nella specie, nessuna esecuzione, in quanto non sorretta dal titolo, poteva essere preannunciata dall' con la notifica dell'intimazione di pagamento. Controparte_4
Al riguardo occorre osservare che, nel momento in cui l'esecuzione è stata minacciata, i titoli in questione erano già stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione e che non può assumere rilievo lo stralcio dei debiti ex lege 197/2022 eseguito dall' solo dopo la notifica dell'atto impugnato, CP_3
quando già si era concretizzata l'esigenza da parte del ricorrente ad agire in giudizio per far valere le sue ragioni, non potendosi ravvisare un onere a suo carico di percorrere, in via preventiva, la strada della autotutela amministrativa.
Va pertanto rigettata la richiesta di cessazione della materia del contendere con conseguente compensazione delle spese, così come va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 100 c.p.c., chè l'interesse ad agire del ricorrente, destinatario dell'intimazione di pagamento, si ricava dal tenore stesso dell'atto in questione, volto a contestare l'omissione contributiva e ad avvertire espressamente che, in caso di inadempimento nel termine assegnato, si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata.
A ciò si aggiunga che l' , nel presente giudizio, non ha contestato Controparte_2
che i crediti fatti valere con l'intimazione opposta fossero stati dichiarati prescritti, limitandosi ad evidenziare l'assenza di qualsivoglia sua responsabilità in quanto sarebbe stato onere dell' , quale CP_1
ente impositore, procedere allo sgravio dei relativi atti. Non c'è motivo, inoltre, di dubitare della corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti nei precedenti giudizi, sicchè deve ritenersi che il concessionario, sebbene ritualmente evocato in giudizio, abbia deciso di non costituirsi;
tutto ciò
induce a ritenere che lo stesso, già a conoscenza dell'introduzione delle due cause, abbia poi appreso l'esito delle stesse. Pertanto, va dichiarata illegittima ed annullata l'intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alla parte di essa che trova fondamento sulla cartella e sull'avviso di addebito indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' Controparte_6
che ha notificato l'intimazione di pagamento per far valere pretese creditorie già
[...]
dichiarate estinte;
dette spese vanno invece compensate nei rapporti tra l'opponente e l' . CP_1
Quanto alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., invocata sia dal ricorrente che dall' si osserva che secondo gli indirizzi espressi dalla Suprema Corte, la condanna per CP_3
responsabilità processuale aggravata per lite temeraria non può derivare solo dalla prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza,
dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. Sez. I, n. 7101 del 29.07.1994) ed inoltre che l'art. 96
c.p.c. nel disciplinare a titolo extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata a carico della parte soccombente, non deroga al principio generale secondo il quale colui che agisce per il risarcimento del danno deve fornire ai sensi dell'art. 2697 c.c. la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato e, tra l'altro, quindi, la sussistenza del danno lamentato (Cass. civ. n. 1973 del 20.07.1966).
Alla luce dei sopra indicati principi espressi dalla Suprema Corte, si ritiene non essere sussistenti nella specie i presupposti per l'accoglimento della suddetta domanda.
Le spese di lite, poste a carico del concessionario, vengono liquidate nella misura specificata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
In accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'intimazione di pagamento in oggetto limitatamente alla parte relativa alla cartella n. 29320110023654445 e all'avviso di addebito n.
59320120002479733; per l'effetto annulla in parte qua l'intimazione medesima;
Condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese Controparte_2
del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.863,50, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e
CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
Compensa le spese fra l'opponente e l' . CP_1
Così deciso in Catania il 26 marzo 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio