Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. Benedetto Michele Leuzzi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 403/2024 R.G.
tra
nato il [...] rapp.to e difeso dall'avv. Maria Migliaccio Parte_1
ricorrente ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. prevista per il giorno 09.04.2025.
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 19.02.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato al riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di assistenza ex legge n.118/71, dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/1992, nonché del diritto all'indennità di accompagnamento;
che la CT aveva riconosciuto una inabilità lavorativa del 100% (art. 12 legge 118/71)
e la condizione di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/1992 dalla data della domanda amministrativa, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente nella parte in cui ha escluso il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, argomentava per CP_1
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Veniva disposta nuova CT medico-legale.
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* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, il presente ricorso è ammissibile, in quanto, contrariamente a quanto eccepito dall' l'istante: CP_1
1) ha presentato domanda amministrativa di aggravamento in data 04.05.2022; 2) ha espresso dichiarazione di dissenso in data 29.01.2024, entro il termine di trenta giorni concessi dal giudice con provvedimento dell'11.01.2024; 3) ha depositato l'odierno ricorso in opposizione il 19.02.2024, nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso;
4) ha instaurato l'odierno giudizio entro sei mesi dal provvedimento del 26.07.2022 emanato in sede amministrativa.
Venendo al merito, si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero alla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Orbene, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CT dott.ssa , Persona_1 ha accertato che le patologie da cui è affetto il ricorrente (“Insufficienza respiratoria cronica con deficit restrittivo di grado moderato, secondaria ad interstiziopatia polmonare covid 19 correlata, in O2 terapia, cardiopatia ipertensiva, sindrome metabolica, obesità, gammopatia monoclonale. Depressione maggiore. Sindrome coronarica cronica (esente da lesioni critiche, epatopatia HVB correlata, iperuricemia, vasculopatia cerebrale Cataratta OO”) determinano a carico dello stesso gravi e persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, comportando una invalidità pari al
100%, non precludendogli tuttavia di deambulare, né compromettendogli lo svolgimento degli atti quotidiani
2 della vita (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 09.01.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Il giudicante ritiene altresì sussistenti - alla luce delle risultanze delle CT - i presupposti per il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92, tenuto conto delle gravi patologie cui è affetto il ricorrente, che riducono la sua autonomia personale, correlata all'età, rendendo necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sua sfera individuale o in quella di relazione.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario per godere della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge n.118/71 nonché per il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92, con decorrenza dal 04.05.2022, data di presentazione della domanda amministrativa.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese di CT, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per ottenere la pensione di inabilità civile di cui all'art.12 della legge n.118/71 nonché per il riconoscimento dello status di handicap grave ex art. 3, comma 3, L. 104/92 sin dalla data di proposizione della domanda amministrativa del 04.05.2022;
- rigetta il ricorso nel resto;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone a carico dell' le spese di CT, liquidate con separato decreto. CP_1
Catanzaro, li 10.04.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Benedetto Michele Leuzzi
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