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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/12/2024, n. 2749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2749 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3473 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, cod. fisc. nato a Parte_1 C.F._1
Messina il 24.08.1975 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Via Giuseppe Garibaldi n. 114, presso lo studio degli Avv.ti
Simona Arasi, cod. fisc.: , e Avv. Marcello C.F._2
Mangraviti, cod. fisc. che lo rappresentano e C.F._3
difendono, unitamente e disgiuntamente, come da procura in atti ed i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi pec: e Email_1 Email_2
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] ivi Controparte_1
residente in [...] C.F. , elettivamente C.F._4
domiciliata in Via Centonze n. 200 Messina, presso lo studio dell'avv.to
Mario Maio C.F.: con domicilio digitale C.F._5
1 (fax 090.5726244) che la rappresenta e difende Email_3
giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
03.09.2024, premesso che in data 15.09.2001, a Parte_1
Messina, aveva contratto matrimonio concordatario con CP_1
(atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 677 parte
[...]
2 serie A anno 2001); che dall'unione coniugale erano nati tre figli, Per_1
a Messina il 07.01.2003, a Messina il 17.11.2005 ed Persona_2
a Messina il 23.06.2011; che egli aveva scoperto che la moglie Per_3
durante la convivenza matrimoniale era solita avere rapporti con altri uomini prostituendosi;
che la moglie era ed è tossicodipendente;
che a causa del comportamento della era stato aperto davanti CP_1
al Tribunale per i minorenni di Messina un procedimento a tutela del minore che si era concluso con un decreto datato 14.05.2024 di Per_3
decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale;
che il
Tribunale per i minorenni aveva revocato la sua responsabilità genitoriale ascrivendogli un comportamento omissivo, ma in realtà egli non era a conoscenza delle condotte della moglie;
che per tali motivi egli aveva proposto reclamo davanti alla Corte di Appello avverso il provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni ed il procedimento era ancora in corso;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa della violazione da parte della degli obblighi CP_1
nascenti dal matrimonio e dei doveri nei confronti della prole;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi, con
2 addebito a carico della moglie, che fosse assegnata al deducente la casa coniugale in locazione, per potervi vivere insieme ai figli maggiorenni ancora non autonomi e che fosse posto a carico della , CP_1
dotata di idonea capacità lavorativa, l'obbligo di corrispondere mensilmente un assegno di € 200,00 per il mantenimento di ciascun figlio. Chiedeva, infine, che fossero adottati tutti i provvedimenti a tutela del minore ivi compresa la revoca del provvedimento di decadenza dalla Per_3
responsabilità genitoriale.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 19.09.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 27.11.2024 si costituiva tardivamente la quale evidenziava Controparte_1
che ella stava cercando di uscire da una situazione di depressione, causata, tra l'altro, dalla perdita del padre, ed era seguita di DSM di Messina;
rilevava che in tale situazione non aveva ricevuto alcun supporto dal marito e ciò l'aveva portata ad abbandonarsi alle droghe ed alla prostituzione.
Evidenziava che svolgeva l'attività di badante e percepiva la somma mensile di € 800,00 ma non era stata "messa in regola". Riferiva che continuava a vivere nella casa coniugale insieme al figlio al quale Per_2
corrispondeva la somma mensile di € 150,00 per tutte le sue esigenze personali. Contestava la fondatezza della richiesta di addebito della separazione e chiedeva il rigetto delle domande avversarie, dichiarando che non si opponeva, comunque, alla richiesta del volta al Pt_1
riacquisto della responsabilità genitoriale e che si impegnava a versare al non appena questi avesse ottenuto la collocazione del figlio Pt_1
minore presso di sé, un assegno mensile di € 100,00 per il mantenimento del suddetto figlio oltre al 50 % delle spese straordinarie. Chiedeva di
3 potere essere affidata ai Servizi Sociali per potere recuperare la responsabilità genitoriale.
All'udienza del 03.12.2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
Il Giudice delegato, provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. autorizzando i coniugi a vivere separati;
ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né
4 occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, può serenamente affermarsi l'esistenza, in entrambi i coniugi, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, posto che è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, avendo entrambi rassegnato sul punto conclusioni conformi e non avendo manifestato alcuna intenzione di riconciliarsi.
Riguardo alla domanda di addebito formulata dal ricorrente, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della
Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione
(vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021;
Cass. 12.01.2000 n. 279).
Nella fattispecie in esame il ricorrente ha sostenuto che la definitiva disgregazione della unità familiare era stata determinata dal comportamento della moglie, che era tossicodipendente e, a causa di tale
5 sua condizione, aveva tenuto una vita sregolata, anche prostituendosi al fine di procurarsi il denaro necessario per acquistare la sostanzia stupefacente.
La resistente non ha specificatamente contestato i fatti storici posti a base della richiesta di addebito, della quale ha chiesto genericamente il rigetto, lamentando che il marito non l'aveva sostenuta quando, a seguito del decesso del padre, era piombata in uno stato depressivo che l'aveva portata ad assumere stupefacenti. Orbene, come è noto, quando la parte non prenda posizione esplicita sui fatti posti a fondamento della domanda avversaria, per contestarne la veridicità storica, tale comportamento assume un precipuo significato processuale. Infatti, la L.69/2009, novellando l'art.115, co.1 c.p.c, ha stabilito che il giudice deve porre a fondamento della decisione i “fatti non specificamente contestati”, così inserendo tale regola di giudizio nel panorama normativo, anche alla luce della riforma dell'art.111 Cost., con la consacrazione in Costituzione del principio di ragionevole durata del processo, e da ciò discende che il fatto non contestato è posto fuori del thema probandum e non può essere più contestato una volta scaduti i termini ex art.183, co.6 c.p.c., mentre il
Giudice deve ritenere il fatto non contestato come provato, a meno che l'inesistenza del fatto stesso risulti da altre prove documentali o costituende.
In ogni caso, gli atti acquisiti relativi al procedimento instaurato davanti al Tribunale per i minorenni di Messina a tutela dei figli minori forniscono pieno riscontro alle dichiarazioni del e la stessa Pt_1
ha prodotto documentazione relativa agli sforzi che sta CP_1
compiendo per cercare di disintossicarsi dalla droga, circostanza che, indirettamente, conferma le accuse.
6 Sennonché, non vi è dubbio che le condotte attribuite dal marito alla moglie integrano una violazione dell'obbligo di assistenza reciproca sancito dall'art. 143 c.c.. Detto obbligo ricomprende, infatti, tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale ed impone, in primo luogo, ad entrambi i coniugi l'obbligo di profondere tutte le energie e tutte le risorse di cui dispongono per il sereno svolgimento della vita familiare;
sotto questo profilo, la dipendenza da droghe non può equipararsi integralmente ad una patologia sulla quale non interferisce la volontà o l'impegno del paziente, in quanto, al contrario, si può ragionevolmente ritenere che, contrariamente ad affezioni di carattere organico, essa sia superabile esclusivamente mediante la partecipazione e l'autodeterminazione del soggetto che ne è colpito (Cfr. Cass. Civ., sez. I, n.
7132/2015); di conseguenza, si deve concretamente presumere che la condotta continuativa della moglie volta all'assunzione di sostanze stupefacenti e le scelte unilaterali da lei compiute, traducendosi anche nella violazione dell'obbligo nei confronti dell'altro coniuge di concordare l'indirizzo della vita familiare, abbiano finito con il minare il nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale, ponendosi così come causa della disgregazione della unità familiare.
Alla stregua delle superiori considerazioni la separazione va addebitata a carico della moglie.
Va, quindi, osservato che non è stata dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione al ricorrente della casa coniugale. L'art. 337 sexies c.c. (così come prima dell'avvenuta abrogazione l'art. 155 quater c.c.) statuisce che: "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Dunque, la norma considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli,
7 compresi quelli maggiorenni ma ancora non autonomi, a non interrompere,
a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare
(Cass. civ. Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ. Sez. I, 9 agosto
2012, n. 14348).
Sennonché il a affermato che è sua intenzione vivere Pt_1
in detto immobile, condotto in locazione, insieme ai due figli maggiorenni, ma non ha fornito alcuna prova del fatto che i figli maggiorenni vivano con lui, avendo, al contrario, la riferito che il figlio CP_1 Per_2
vive con lei nella casa coniugale, mentre dalle relazioni sociali depositate davanti al Tribunale per i minorenni e prodotte dal ricorrente sembrerebbe che i figli maggiori non abbiano seguito il padre neppure quando lo stesso si è trasferito presso l'abitazione della propria madre.
Per i medesimi motivi va disattesa anche la domanda avanzata dal ricorrente volta ad ottenere la corresponsione da parte della di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1
due figli maggiorenni, posto che non è noto con chi vivano tali figli, né è stata offerta alcuna prova sul punto.
Infine, non può emettersi alcun provvedimento con riferimento all'affidamento della prole. Si deve premettere che dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale per i minorenni di Messina, con decreto del
14.05.2024 ha dichiarato entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore ha nominato un tutore ed ha Per_3
disposto il collocamento del predetto minore in struttura comunitaria. Con decreto del 16.10.2024 la Corte di Appello di Messina, in sede di reclamo, ha annullato il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Messina il
14.05.2024 con riferimento alla statuizione con la quale era stata
8 pronunciata la decadenza di dalla responsabilità Parte_1
genitoriale sul minore ha affidato il predetto minore al Servizio Per_3
Sociale del Comune di Messina con collocamento presso struttura comunitaria sino al definitivo recupero delle capacità genitoriali da parte del padre;
ha conferito mandato al Consultorio Familiare ed al Servizio
Sociale del Comune di Messina di proseguire il programma di recupero delle capacità genitoriali di ha demandato al Parte_1
Servizio Sociale la regolamentazione degli incontri tra il minore ed il padre nonché di eventuali rientri presso l'abitazione di quest'ultimo in occasione di festività o ricorrenze.
Orbene, quando uno o entrambi i genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale non si può neppure in astratto porre un problema di affidamento della prole, poiché l'affidamento concerne la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai fondamentali compiti di cura della prole e presuppone che i soggetti interessati siano titolari della responsabilità genitoriale, mentre quando uno dei due genitori sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale (ed a maggior ragione quando entrambi i genitori siano stati dichiarati decaduti) non occorre disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale proprio per il fatto che per legge questa si concentra solo sul genitore che non sia stato dichiarato decaduto. Non vi sono, poi, i presupposti per riformare quanto stabilito dalla Corte di
Appello con la recentissima pronuncia del 16.10.2024, non essendo stato allegato alcun fatto sopravvenuto che possa giustificare una rivisitazione del suddetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di rimasta soccombente Controparte_1
sulle domane maggiormente qualificanti. Le stesse, avuto riguardo alla
9 entità della causa ed alla modesta complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, in base ai valori minimi dei parametri di cui al D.M.
147/2022, in complessivi € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase “studio”, €
602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase “istruttoria” ed €
1.453,00 per la fase “decisoria”, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3473/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a Controparte_1
Messina il 14.03.1981, uniti in matrimonio concordatario a Messina in data 15.09.2001, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 677 parte 2 serie A anno 2001;
2) dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1
;
[...]
3) conferma il provvedimento emesso dalla Corte di Appello in data
16.10.2024 con riferimento al minore Per_3
4) rigetta le altre domande avanzate dalle parti;
5) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in Parte_1
complessivi € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase “studio”, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase “istruttoria” ed €
1.453,00 per la fase “decisoria”, oltre spese generali nella misura del
15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.;
10 6) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3473 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, cod. fisc. nato a Parte_1 C.F._1
Messina il 24.08.1975 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Via Giuseppe Garibaldi n. 114, presso lo studio degli Avv.ti
Simona Arasi, cod. fisc.: , e Avv. Marcello C.F._2
Mangraviti, cod. fisc. che lo rappresentano e C.F._3
difendono, unitamente e disgiuntamente, come da procura in atti ed i quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti indirizzi pec: e Email_1 Email_2
PARTE RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] ivi Controparte_1
residente in [...] C.F. , elettivamente C.F._4
domiciliata in Via Centonze n. 200 Messina, presso lo studio dell'avv.to
Mario Maio C.F.: con domicilio digitale C.F._5
1 (fax 090.5726244) che la rappresenta e difende Email_3
giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione giudiziale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato il
03.09.2024, premesso che in data 15.09.2001, a Parte_1
Messina, aveva contratto matrimonio concordatario con CP_1
(atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 677 parte
[...]
2 serie A anno 2001); che dall'unione coniugale erano nati tre figli, Per_1
a Messina il 07.01.2003, a Messina il 17.11.2005 ed Persona_2
a Messina il 23.06.2011; che egli aveva scoperto che la moglie Per_3
durante la convivenza matrimoniale era solita avere rapporti con altri uomini prostituendosi;
che la moglie era ed è tossicodipendente;
che a causa del comportamento della era stato aperto davanti CP_1
al Tribunale per i minorenni di Messina un procedimento a tutela del minore che si era concluso con un decreto datato 14.05.2024 di Per_3
decadenza di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale;
che il
Tribunale per i minorenni aveva revocato la sua responsabilità genitoriale ascrivendogli un comportamento omissivo, ma in realtà egli non era a conoscenza delle condotte della moglie;
che per tali motivi egli aveva proposto reclamo davanti alla Corte di Appello avverso il provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni ed il procedimento era ancora in corso;
che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa della violazione da parte della degli obblighi CP_1
nascenti dal matrimonio e dei doveri nei confronti della prole;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi, con
2 addebito a carico della moglie, che fosse assegnata al deducente la casa coniugale in locazione, per potervi vivere insieme ai figli maggiorenni ancora non autonomi e che fosse posto a carico della , CP_1
dotata di idonea capacità lavorativa, l'obbligo di corrispondere mensilmente un assegno di € 200,00 per il mantenimento di ciascun figlio. Chiedeva, infine, che fossero adottati tutti i provvedimenti a tutela del minore ivi compresa la revoca del provvedimento di decadenza dalla Per_3
responsabilità genitoriale.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 19.09.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 27.11.2024 si costituiva tardivamente la quale evidenziava Controparte_1
che ella stava cercando di uscire da una situazione di depressione, causata, tra l'altro, dalla perdita del padre, ed era seguita di DSM di Messina;
rilevava che in tale situazione non aveva ricevuto alcun supporto dal marito e ciò l'aveva portata ad abbandonarsi alle droghe ed alla prostituzione.
Evidenziava che svolgeva l'attività di badante e percepiva la somma mensile di € 800,00 ma non era stata "messa in regola". Riferiva che continuava a vivere nella casa coniugale insieme al figlio al quale Per_2
corrispondeva la somma mensile di € 150,00 per tutte le sue esigenze personali. Contestava la fondatezza della richiesta di addebito della separazione e chiedeva il rigetto delle domande avversarie, dichiarando che non si opponeva, comunque, alla richiesta del volta al Pt_1
riacquisto della responsabilità genitoriale e che si impegnava a versare al non appena questi avesse ottenuto la collocazione del figlio Pt_1
minore presso di sé, un assegno mensile di € 100,00 per il mantenimento del suddetto figlio oltre al 50 % delle spese straordinarie. Chiedeva di
3 potere essere affidata ai Servizi Sociali per potere recuperare la responsabilità genitoriale.
All'udienza del 03.12.2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione, che non riusciva.
Il Giudice delegato, provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22 c.p.c. autorizzando i coniugi a vivere separati;
ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, vada pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti che rendano intollerabile per i coniugi la prosecuzione della convivenza.
L'accertamento della sussistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza, diviene, pertanto, il presupposto della separazione, anche quando il comportamento non sia direttamente imputabile alla condotta dell'uno o dell'altro coniuge (Cass. Civ.
10.06.1992 n. 7148). Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). I fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., né
4 occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare più compiutamente tale circostanza. Infatti, in base a tutti gli elementi di conoscenza disponibili, può serenamente affermarsi l'esistenza, in entrambi i coniugi, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, posto che è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, avendo entrambi rassegnato sul punto conclusioni conformi e non avendo manifestato alcuna intenzione di riconciliarsi.
Riguardo alla domanda di addebito formulata dal ricorrente, si deve premettere che, pur essendo la obiettiva impossibilità di continuare la convivenza il presupposto fondamentale per la separazione personale dei coniugi, nondimeno, l'esistenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali acquista rilievo, ai sensi del 2° comma dell'art. 151 c.c., al fine della pronuncia di addebito, ove venga formulata apposita domanda dalla parte interessata. La dottrina dominante e la costante giurisprudenza della
Suprema Corte hanno sottolineato che il legislatore ha voluto in tal modo attribuire rilievo, in modo autonomo rispetto alla pronuncia di separazione
(vedi in tal senso Cass. civ. sez. un.
3.12.2001 n. 15248), alla presenza di situazioni di grave colpa di uno dei coniugi, derivanti da violazioni notevoli e coscienti dei doveri matrimoniali, che abbiano costituito la causa della intollerabilità della convivenza. Inoltre, l'addebito non è fondato sulla mera inosservanza dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, ma sulla effettiva incidenza di detta violazione nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza (Cass. 20.12.1995 n. 13021;
Cass. 12.01.2000 n. 279).
Nella fattispecie in esame il ricorrente ha sostenuto che la definitiva disgregazione della unità familiare era stata determinata dal comportamento della moglie, che era tossicodipendente e, a causa di tale
5 sua condizione, aveva tenuto una vita sregolata, anche prostituendosi al fine di procurarsi il denaro necessario per acquistare la sostanzia stupefacente.
La resistente non ha specificatamente contestato i fatti storici posti a base della richiesta di addebito, della quale ha chiesto genericamente il rigetto, lamentando che il marito non l'aveva sostenuta quando, a seguito del decesso del padre, era piombata in uno stato depressivo che l'aveva portata ad assumere stupefacenti. Orbene, come è noto, quando la parte non prenda posizione esplicita sui fatti posti a fondamento della domanda avversaria, per contestarne la veridicità storica, tale comportamento assume un precipuo significato processuale. Infatti, la L.69/2009, novellando l'art.115, co.1 c.p.c, ha stabilito che il giudice deve porre a fondamento della decisione i “fatti non specificamente contestati”, così inserendo tale regola di giudizio nel panorama normativo, anche alla luce della riforma dell'art.111 Cost., con la consacrazione in Costituzione del principio di ragionevole durata del processo, e da ciò discende che il fatto non contestato è posto fuori del thema probandum e non può essere più contestato una volta scaduti i termini ex art.183, co.6 c.p.c., mentre il
Giudice deve ritenere il fatto non contestato come provato, a meno che l'inesistenza del fatto stesso risulti da altre prove documentali o costituende.
In ogni caso, gli atti acquisiti relativi al procedimento instaurato davanti al Tribunale per i minorenni di Messina a tutela dei figli minori forniscono pieno riscontro alle dichiarazioni del e la stessa Pt_1
ha prodotto documentazione relativa agli sforzi che sta CP_1
compiendo per cercare di disintossicarsi dalla droga, circostanza che, indirettamente, conferma le accuse.
6 Sennonché, non vi è dubbio che le condotte attribuite dal marito alla moglie integrano una violazione dell'obbligo di assistenza reciproca sancito dall'art. 143 c.c.. Detto obbligo ricomprende, infatti, tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale ed impone, in primo luogo, ad entrambi i coniugi l'obbligo di profondere tutte le energie e tutte le risorse di cui dispongono per il sereno svolgimento della vita familiare;
sotto questo profilo, la dipendenza da droghe non può equipararsi integralmente ad una patologia sulla quale non interferisce la volontà o l'impegno del paziente, in quanto, al contrario, si può ragionevolmente ritenere che, contrariamente ad affezioni di carattere organico, essa sia superabile esclusivamente mediante la partecipazione e l'autodeterminazione del soggetto che ne è colpito (Cfr. Cass. Civ., sez. I, n.
7132/2015); di conseguenza, si deve concretamente presumere che la condotta continuativa della moglie volta all'assunzione di sostanze stupefacenti e le scelte unilaterali da lei compiute, traducendosi anche nella violazione dell'obbligo nei confronti dell'altro coniuge di concordare l'indirizzo della vita familiare, abbiano finito con il minare il nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale, ponendosi così come causa della disgregazione della unità familiare.
Alla stregua delle superiori considerazioni la separazione va addebitata a carico della moglie.
Va, quindi, osservato che non è stata dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione al ricorrente della casa coniugale. L'art. 337 sexies c.c. (così come prima dell'avvenuta abrogazione l'art. 155 quater c.c.) statuisce che: "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Dunque, la norma considera prioritario ai fini del godimento del bene casa familiare l'interesse dei figli,
7 compresi quelli maggiorenni ma ancora non autonomi, a non interrompere,
a causa della separazione dei genitori, quel vincolo intimo con l'habitat dell'ambiente domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare
(Cass. civ. Sez. I, 12 ottobre 2018, n. 25604; Cass. civ. Sez. I, 9 agosto
2012, n. 14348).
Sennonché il a affermato che è sua intenzione vivere Pt_1
in detto immobile, condotto in locazione, insieme ai due figli maggiorenni, ma non ha fornito alcuna prova del fatto che i figli maggiorenni vivano con lui, avendo, al contrario, la riferito che il figlio CP_1 Per_2
vive con lei nella casa coniugale, mentre dalle relazioni sociali depositate davanti al Tribunale per i minorenni e prodotte dal ricorrente sembrerebbe che i figli maggiori non abbiano seguito il padre neppure quando lo stesso si è trasferito presso l'abitazione della propria madre.
Per i medesimi motivi va disattesa anche la domanda avanzata dal ricorrente volta ad ottenere la corresponsione da parte della di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei CP_1
due figli maggiorenni, posto che non è noto con chi vivano tali figli, né è stata offerta alcuna prova sul punto.
Infine, non può emettersi alcun provvedimento con riferimento all'affidamento della prole. Si deve premettere che dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale per i minorenni di Messina, con decreto del
14.05.2024 ha dichiarato entrambi i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore ha nominato un tutore ed ha Per_3
disposto il collocamento del predetto minore in struttura comunitaria. Con decreto del 16.10.2024 la Corte di Appello di Messina, in sede di reclamo, ha annullato il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Messina il
14.05.2024 con riferimento alla statuizione con la quale era stata
8 pronunciata la decadenza di dalla responsabilità Parte_1
genitoriale sul minore ha affidato il predetto minore al Servizio Per_3
Sociale del Comune di Messina con collocamento presso struttura comunitaria sino al definitivo recupero delle capacità genitoriali da parte del padre;
ha conferito mandato al Consultorio Familiare ed al Servizio
Sociale del Comune di Messina di proseguire il programma di recupero delle capacità genitoriali di ha demandato al Parte_1
Servizio Sociale la regolamentazione degli incontri tra il minore ed il padre nonché di eventuali rientri presso l'abitazione di quest'ultimo in occasione di festività o ricorrenze.
Orbene, quando uno o entrambi i genitori siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale non si può neppure in astratto porre un problema di affidamento della prole, poiché l'affidamento concerne la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento ai fondamentali compiti di cura della prole e presuppone che i soggetti interessati siano titolari della responsabilità genitoriale, mentre quando uno dei due genitori sia stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale (ed a maggior ragione quando entrambi i genitori siano stati dichiarati decaduti) non occorre disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale proprio per il fatto che per legge questa si concentra solo sul genitore che non sia stato dichiarato decaduto. Non vi sono, poi, i presupposti per riformare quanto stabilito dalla Corte di
Appello con la recentissima pronuncia del 16.10.2024, non essendo stato allegato alcun fatto sopravvenuto che possa giustificare una rivisitazione del suddetto provvedimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di rimasta soccombente Controparte_1
sulle domane maggiormente qualificanti. Le stesse, avuto riguardo alla
9 entità della causa ed alla modesta complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, in base ai valori minimi dei parametri di cui al D.M.
147/2022, in complessivi € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase “studio”, €
602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase “istruttoria” ed €
1.453,00 per la fase “decisoria”, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, acquisito il parere del
Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3473/2024 R.G., così provvede:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a Controparte_1
Messina il 14.03.1981, uniti in matrimonio concordatario a Messina in data 15.09.2001, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio al n. 677 parte 2 serie A anno 2001;
2) dichiara che la separazione è addebitabile a CP_1
;
[...]
3) conferma il provvedimento emesso dalla Corte di Appello in data
16.10.2024 con riferimento al minore Per_3
4) rigetta le altre domande avanzate dalle parti;
5) condanna al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in Parte_1
complessivi € 3.809,00, di cui € 851,00 per la fase “studio”, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase “istruttoria” ed €
1.453,00 per la fase “decisoria”, oltre spese generali nella misura del
15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.;
10 6) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/12/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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