Art. 7. Poteri del Comitato di vigilanza
Spetta al Comitato di cui al precedente articolo 6:
1) di deliberare sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, salvo, per queste ultime, il disposto dei primi quattro commi del successivo articolo 26;
2) di dare parere sulla accettazione delle eredita', legati, donazioni a favore del Fondo;
3) di fare proposte concernenti gli investimenti delle attivita' del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. ai sensi dell' articolo 14, n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ;
4) di dare parere sulle questioni generali relative alla determinazione della misura dei contributi, alla riscossione di essi, ed al pagamento delle prestazioni, richiedendo eventuale compilazione dei bilanci tecnici particolari;
5) di esaminare i bilanci annuali ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo;
6) di dare pareri sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme di cui alla presente legge.
Spetta al Comitato di cui al precedente articolo 6:
1) di deliberare sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, salvo, per queste ultime, il disposto dei primi quattro commi del successivo articolo 26;
2) di dare parere sulla accettazione delle eredita', legati, donazioni a favore del Fondo;
3) di fare proposte concernenti gli investimenti delle attivita' del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. ai sensi dell' articolo 14, n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ;
4) di dare parere sulle questioni generali relative alla determinazione della misura dei contributi, alla riscossione di essi, ed al pagamento delle prestazioni, richiedendo eventuale compilazione dei bilanci tecnici particolari;
5) di esaminare i bilanci annuali ed i bilanci tecnici relativi alla gestione del Fondo;
6) di dare pareri sulle questioni che, comunque, possano sorgere nell'applicazione delle norme di cui alla presente legge.