Art. 15.
Agli assuntori ferroviari, che esercitino mansioni assimilabili a quelle del personale esecutivo, in caso d'infortunio sul lavoro, debitamente accertato, sara' fatto dal Ministero dei trasporti - Direzione generale delle Ferrovie dello Stato - lo stesso trattamento previsto per il personale ferroviario non di ruolo.
Agli assuntori ferroviari, che esercitino mansioni assimilabili a quelle del personale esecutivo, in caso d'infortunio sul lavoro, debitamente accertato, sara' fatto dal Ministero dei trasporti - Direzione generale delle Ferrovie dello Stato - lo stesso trattamento previsto per il personale ferroviario non di ruolo.