Articolo 48 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3
Articolo 47Articolo 49
Versione
5 febbraio 1976
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Versione
26 agosto 2005
Art. 48. Svolgimento del procedimento disciplinare

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.
Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti ((...)) Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva ne' dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.
Il proscioglimento e' pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".
Entrata in vigore il 26 agosto 2005