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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 5598/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Mauro Mollo, all'esito di termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 5598/2024 e promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Paccotti e Stefania Lamura, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, n. 84.
(parte ricorrente) contro c.f. / P. Iva: ). CP_1 P.IVA_1
(parte convenuta contumace)
Oggetto: qualificazione
Conclusioni e svolgimento del processo
• La ricorrente sig.ra con ricorso depositato il 27.06.2024, chiedeva di accertarsi Parte_1
e dichiararsi:
o il proprio diritto all'inquadramento nel 6° livello del CCNL settore Edilizia Industria
a partire dal gennaio 2020, nonché al pagamento della retribuzione per il lavoro straordinario prestato alle dipendenze della società convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le differenze retributive dirette, indirette, differite, tredicesime e quattordicesima mensilità;
o il proprio diritto a percepire il TFR rapportato al 6° livello domandato, nonché al versamento dei contributi previdenziali illegittimamente non percepiti, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dei relativi importi;
o la nullità del licenziamento orale intimatole, nonché il proprio diritto a ricevere «in alternativa alla riassunzione che la stessa sin d'ora dichiara di non voler accettare in un'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto», con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in suo favore di tale
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indennità oltre a un risarcimento del danno quantificato in 5 mensilità della retribuzione globale di fatto.
• In data 14.11.2024, è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso, del decreto di fissazione udienza e della procura rilasciata dalla parte, poi avvenuta a mezzo pec in data 03.10.2024.
• La parte convenuta non si è costituita, ed è stata dichiarata contumace.
• La causa è stata decisa a seguito dell'assunzione delle prove testimoniali richieste da parte ricorrente;
inoltre, nessuno è comparso per rendere l'interrogatorio formale.
• All'udienza dell'11.02.2025, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa alla nullità del licenziamento, ed è stata invitata a depositare ex art. 127- ter c.p.c. nuovi conteggi elaborati sulla base dei seguenti parametri indicati a verbale: «-
Livello: quello contrattualmente previsto fino al 31/12/2019; successivamente, il 6° livello del C.C.N.L. applicato in azienda;
- Orario: quello dedotto in ricorso;
- Entrambe le voci, escludendo i mesi in cui era in cassa integrazione (metà marzo – giugno 2020) e i mesi di ottobre e novembre 2021».
Premesso che
• La ricorrente allegava di aver prestato la propria attività lavorativa, a partire dal 09.01.2019, in favore della società convenuta in forza di contratto di lavoro subordinato CP_1
a tempo indeterminato full-time (40 ore settimanali), con inquadramento nel 5° livello del
CCNL settore Edilizia Industria e qualifica di impiegata addetta alle gare (v. doc. 2), e fino alla cessazione del rapporto avvenuta il 30.04.2021 a seguito di dimissioni della ricorrente
(cfr. docc. 9 e 11).
• La ricorrente deduceva di aver sempre svolto, nel corso del rapporto di lavoro, le mansioni di impiegata addetta ad appalti e gare (così come descritte in ricorso sub capo 7) tra cui in particolare: scarico telematico, fascicolazione, preparazione e trasmissione dei documenti inerenti alle gare d'appalto; supervisione delle procedure e predisposizione della documentazione propedeutica all'ottenimento delle certificazioni aziendali;
redazione di documenti necessari per i contratti di appalto e gestione dei rapporti con gli enti appaltanti.
• Tuttavia, parte ricorrente deduceva altresì di aver svolto, in aggiunta alle predette mansioni,
a partire dal 01.01.2020 e fino al termine del rapporto di lavoro, anche il ruolo di responsabile amministrativo contabile, occupandosi di: supervisione, organizzazione e coordinamento delle colleghe a lei sottoposte;
ricerca e selezione del personale, e
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svolgimento di colloqui;
gestione del personale assunto (concessione permessi, visite mediche, controllo presenze, pagamento stipendi) e della relativa documentazione con i consulenti del lavoro;
collaborazione con i tecnici per questioni inerenti i cantieri di lavoro;
fatturazione elettronica;
gestione incassi e pagamenti;
collaborazione con il commercialista della società per la redazione dei documenti contabili;
gestione rapporti con le banche;
collaborazione, assieme ad una collega a lei sottoposta, con gli avvocati della società ai fini della redazione di atti giudiziali e stragiudiziali.
• La ricorrente affermava, poi, che, nel periodo compreso marzo-maggio 2020, nonostante fosse stata formalmente collocata in CIG a zero ore, ha in realtà continuato a prestare attività lavorativa in favore della convenuta, in parte in presenza presso i locali aziendali, e in parte da remoto.
• La ricorrente, inoltre, allegava di aver effettuato lavoro straordinario per il quale non è mai stata retribuita: in particolare, pur essendo il proprio orario di lavoro fissato in 40 ore settimanali, dalle h.
9.00 alle h. 13.00 e dalle h. 14.00 alle 18.00, la ricorrente terminava la propria attività lavorativa alle h. 19.00, che si protraeva (in caso di scadenze legate alla contabilità) fino alle h. 21.00.
Considerato che
• In merito alle mansioni concretamente svolte dalla ricorrente e agli orari di lavoro di fatto osservati nel complessivo periodo per cui è causa, ed alla circostanza che le prestazioni di lavoro sono state da ella rese senza alcuna significativa interruzione temporale (salvo il periodo di
CIG, come si vedrà), deve ritenersi raggiunta la prova, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria testimoniale:
- il teste , dipendente della convenuta dal febbraio 2019 al settembre 2020, Testimone_1
con mansioni di responsabile di commessa addetto alla gestione della parte tecnica dei cantieri della convenuta, ha dichiarato che la ricorrente «[e]ra responsabile ammnistrativa e responsabile gare. Si occupava di gestire l'ufficio gare, supervisionare e concordare con il legale rappresentante le aste e i ribassi, quali gare fare e gestiva la parte amministrativa, prima con un'altra impiegata di nome Pt_2
e poi da sola, quindi faceva anche controllo bilancio, ma di quello nello specifico non posso dire. Lavoravamo nello stesso ufficio prima a Moncalieri e poi , io Parte_3
sono andato via quando erano a . Curava la ricorrente le certificazioni per Parte_3
gli appalti con i consulenti esterni, rinnovi qualità, attestazioni. Supervisionava dei colleghi, tutto l'ufficio gare, che era composto da 6-7 persone per volta, con grande
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ricambio di personale. Faceva la ricorrente anche i colloqui di lavoro per la parte amministrativa, per la parte tecnica facevo io, condividendo con lei i curricula e i nomi da segnalare. Si occupava di permessi, visite, stipendi, anche delle ore lavorate dai dipendenti […]. A volte si andava anche il sabato, qualche volta anche la ricorrente, ci siamo ritrovati in azienda. La sera andavo ancora in azienda prima di andare a casa e vedevo la ricorrente ancora al lavoro, nessuno usciva alle 18, se non raramente […] tutti noi lavoravamo da casa, durante la cassa integrazione, e so che anche tutti gli altri lo facevano, ci sentivamo e poi avevamo contatti via email, dovevamo coordinare le varie figure».
- la teste dipendente della convenuta dal 2019 al 2020, con mansioni di Tes_2 segretaria, ha dichiarato che: «Lavoravamo insieme, io e la ricorrente presso l'ufficio di Moncalieri e poi presso quello di . Io ero segretaria, la ricorrente seguiva Parte_3
le gare di appalto pubblico e la parte di contabilità e amministrazione. Per le gare, preparava la documentazione e la inviava, era una mansione che faceva solo lei nell'ufficio. Oltre a noi due, c'erano una decina di altri impiegati, alcuni andavano e venivano, c'era molto ricambio. La ricorrente inviava i documenti, sia cartacei che telematici, e seguiva la contabilità dei cantieri della e curava anche i rapporti CP_1 con i fornitori. Io ero all'ingresso e la ricorrente aveva un proprio ufficio, ma ci vedevamo più volte al giorno, avevamo stretti rapporti per la varie mansioni. Lei mi spiegò precisamente le mansioni quando sono arrivata, non ero esperta della parte di gestione edilizia della segreteria. In più, spesso facevano la pausa pranzo insieme.
Seguiva anche le pratiche della e della Serrhouse, sempre nello stesso ufficio, CP_2
questo lo vedevo facendo il mio lavoro. Si occupava di curare i rapporti con tutti, anche con i legali, i fornitori, non so dire delle certificazioni aziendali. Si occupava della contabilità delle tre società che ho detto. Seguiva anche le pratiche di gestione del personale, insieme alla nostra collega se non ricordo male. Persona_1
Gestiva tutti i colloqui per l'assunzione del personale, per tutti i settori, anche per quanto riguarda permessi e visite, […] so che era a stretto contatto col titolare, il sig.
ed anche il padre di lui, Seguiva le cessazioni dei rapporti Persona_2 Per_3
di lavoro, licenziamenti, disciplinare. Posso dire che gestiva lei tutto il personale, coordinava tutti noi dipendenti, anche me per la parte di mia competenza. Se dovevo chiedere qualcosa per il contratto, era lei a stretto contato con i consulenti, quindi chiedevo a lei. Era lei a interfacciarsi con i legali delle società, anche per le pratiche legali. […]. L'orario di lavoro mio da contratto era 9-18 con la pausa di un'ora, non
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so se da contratto la ricorrente avesse lo stesso orario, ma so che faceva dalle 9 o forse anche 8,30 perché a volte la vedevo già lì, apriva lei con la chiave in tutti e due gli uffici;
poi si fermava fino alla pausa pranzo e poi riprendeva;
alla sera io andavo via alle 18 e ricordo che quasi sempre la ricorrente rimaneva ancora lì, perché
c'erano scadenze di bandi spesso, quindi quasi tutte le sere, la vedevo fermarsi ancora lì. Io l'ho vista fermarsi poco dopo le 18, perché uscivo al massimo a quell'ora, ma parlando, sapevo che la ricorrente si fermava anche fino alle 20 o 21. So che a volte andava anche il sabato per finire dei lavori».
- la teste , dipendente della (società collegata alla Testimone_3 Parte_4
dal dicembre 2020 al maggio 2021 in qualità di tirocinante impiegata, CP_1
ha dichiarato in particolare che: «la ditta per cui lavoravo aveva rapporti con la stessa, erano tutti soggetti gestiti da un solo ufficio in un unico posto, in , Zona Parte_3
Industriale, poi si spostò in corso Trieste a Moncalieri. In queste sedi ho lavorato con la ricorrente, so che lei lavorava per e per Serrhouse, di fatto tutti lavoravamo CP_1 per tutte queste società, tra cui c'erano anche e Edilnec. […] La ricorrente la Per_4
vedevo che si occupava di contabilità delle varie aziende. Eravamo in uffici vicini nella stessa sede, ci incrociavamo più volte nella giornata, eravamo in tutto circa una decina o 15, tra tutte le ditte. Vedevo la ricorrente fare anche un po' di altre mansioni, parlava dei problemi delle aziende, aiutava noi altri impiegati con meno anzianità.
[…] Nell'ambito del suo lavoro, supervisionava altri colleghi […]. Io posso dire che
a me il colloquio di lavoro lo fece lei. […] Faceva sicuramente fatturazione elettronica, collaborava con commercialisti. Si occupava di rapporti con le banche
[…]. Credo abbia lavorato per un periodo in smart working, ma non sempre, non era un'abitudine. Io lavoravo con orario variabile, teoricamente 9-18 con pausa di un'ora, in realtà facevo anche fino alle 20 o 20,30. La ricorrente da contratto penso avesse i miei orari, ma stava anche lei più ore al lavoro, come me, anche oltre».
• Alla luce di quanto sopra, e tenuto anche conto che la mancata risposta della parte convenuta al formale interrogatorio dedotto è rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c., può ritenersi accertato il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 6° livello del CCNL settore
Edilizia Industria, nel periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 30.04.2021, e che nel medesimo periodo svolgesse le proprie attività lavorative in regime di straordinario.
• La declaratoria generale del suddetto livello, infatti, concerne «gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione
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ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di 1ª categoria super»: e, come emerso dall'istruttoria testimoniale, la ricorrente, oltre a svolgere mansioni concettuali in ambito amministrativo e contabile, esercitava di fatto i compiti e i poteri collegati ai ruoli dalla medesima svolti, in modo autonomo e senza alcuna interferenza da parte dei colleghi o di altri soggetti, riferendo solamente e direttamente ai titolari della società convenuta.
• Con il ricorso sono rivendicate differenze retributive, sulla base dell'inquadramento della ricorrente nel 6° livello del citato CCNL, a titolo di: retribuzione ordinaria;
EDR; indennità territoriale;
festività, ferie e permessi non goduti;
tredicesime e quattordicesima mensilità; lavoro straordinario e TFR.
• Deve essere, tuttavia, rigettata la domanda di differenze retributive per il periodo di cassa integrazione (dal 21.03.2020 al 30.06.2020 - cfr. doc. 11). In primo luogo, nessun testimone ha affermato, con chiarezza, se e quanto la ricorrente avesse lavorato in quel periodo;
in secondo luogo, dallo stesso ricorso emerge che la stessa svolgesse attività occasionale per le altre società della famiglia , il che lascia intendere che non fosse pienamente occupata presso la Per_2
convenuta.
Non si può ritenere una fonte di prova il doc. 3, che consta di oltre 500 pagine all'interno del quale vi sono mail dal contenuto vario e che riguardano tutto il rapporto di lavoro: la ricorrente avrebbe dovuto estrapolare e indicare, al fine di permettere al Giudice di valutare la prova, le comunicazioni dirette a fondare il proprio diritto al pagamento della retribuzione durante tale periodo.
Peraltro, deve ancora osservarsi che, nel periodo indicato, la ricorrente non era in assenza non retribuita, ma era sospesa in Cassa Integrazione: non è stato indicato in atti quanto avrebbe percepito dall' in tale periodo: dall'estratto contributivo prodotto, infatti, risulta che CP_3
l' abbia versato a titolo di CIGO oltre 15.000 € (cfr. doc. 9). CP_3
• Dev'essere altresì rigettata la domanda di differenze retributive per i mesi di ottobre e novembre 2021, in ragione della rinuncia alla domanda sulla nullità del licenziamento intimato al termine di tale periodo.
• Il nuovo conteggio delle spettanze, prodotto da parte ricorrente con nota ex art. 127-ter c.p.c. in data 07.03.2025, appare conforme alle previsioni e ai dati retributivi inerenti al rapporto di lavoro della ricorrente (cfr. docc. 11 e 13) nonché ai parametri indicati dal Giudice in ragione di quanto poc'anzi indicato;
e dunque esso, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della
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parte convenuta, ben può essere posto a fondamento della presente decisione, seppure con le seguenti precisazioni.
• Di conseguenza, la società convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo lordo corrispondente al netto di € 17.460,76 a titolo di differenze retributive derivanti dall'accertamento del superiore 6° livello per il complessivo periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 30.04.2021 e ratei di fine rapporto, oltre all'importo lordo corrispondente al netto di € 3.012,74 a titolo di TFR.
• È invece da rigettare la domanda relativa al pagamento dei contributi previdenziali alla ricorrente medesima. I contributi sono crediti di cui è titolare l' e non la lavoratrice;
CP_3 costei potrà, peraltro, ottenere l'accredito presentando domanda all' e producendo la CP_3
presente sentenza.
• Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente, per il periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 30.04.2021, all'inquadramento nel 6° livello del CCNL settore Edilizia Industria, nonché il diritto alla retribuzione per le ore di lavoro straordinario svolto nel medesimo periodo;
- per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo lordo pari al netto di € 17.460,76 a titolo di spettanze retributive e di fine rapporto, oltre all'importo lordo pari al netto di € 3.012,74 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite quantificate in
€ 4.500 oltre rimborso forfetario, IVA, CPA, e CU.
Torino, 10/03/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Mauro Mollo, all'esito di termine ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 5598/2024 e promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Paccotti e Stefania Lamura, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, n. 84.
(parte ricorrente) contro c.f. / P. Iva: ). CP_1 P.IVA_1
(parte convenuta contumace)
Oggetto: qualificazione
Conclusioni e svolgimento del processo
• La ricorrente sig.ra con ricorso depositato il 27.06.2024, chiedeva di accertarsi Parte_1
e dichiararsi:
o il proprio diritto all'inquadramento nel 6° livello del CCNL settore Edilizia Industria
a partire dal gennaio 2020, nonché al pagamento della retribuzione per il lavoro straordinario prestato alle dipendenze della società convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le differenze retributive dirette, indirette, differite, tredicesime e quattordicesima mensilità;
o il proprio diritto a percepire il TFR rapportato al 6° livello domandato, nonché al versamento dei contributi previdenziali illegittimamente non percepiti, con conseguente condanna della convenuta al pagamento dei relativi importi;
o la nullità del licenziamento orale intimatole, nonché il proprio diritto a ricevere «in alternativa alla riassunzione che la stessa sin d'ora dichiara di non voler accettare in un'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto», con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in suo favore di tale
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indennità oltre a un risarcimento del danno quantificato in 5 mensilità della retribuzione globale di fatto.
• In data 14.11.2024, è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso, del decreto di fissazione udienza e della procura rilasciata dalla parte, poi avvenuta a mezzo pec in data 03.10.2024.
• La parte convenuta non si è costituita, ed è stata dichiarata contumace.
• La causa è stata decisa a seguito dell'assunzione delle prove testimoniali richieste da parte ricorrente;
inoltre, nessuno è comparso per rendere l'interrogatorio formale.
• All'udienza dell'11.02.2025, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda relativa alla nullità del licenziamento, ed è stata invitata a depositare ex art. 127- ter c.p.c. nuovi conteggi elaborati sulla base dei seguenti parametri indicati a verbale: «-
Livello: quello contrattualmente previsto fino al 31/12/2019; successivamente, il 6° livello del C.C.N.L. applicato in azienda;
- Orario: quello dedotto in ricorso;
- Entrambe le voci, escludendo i mesi in cui era in cassa integrazione (metà marzo – giugno 2020) e i mesi di ottobre e novembre 2021».
Premesso che
• La ricorrente allegava di aver prestato la propria attività lavorativa, a partire dal 09.01.2019, in favore della società convenuta in forza di contratto di lavoro subordinato CP_1
a tempo indeterminato full-time (40 ore settimanali), con inquadramento nel 5° livello del
CCNL settore Edilizia Industria e qualifica di impiegata addetta alle gare (v. doc. 2), e fino alla cessazione del rapporto avvenuta il 30.04.2021 a seguito di dimissioni della ricorrente
(cfr. docc. 9 e 11).
• La ricorrente deduceva di aver sempre svolto, nel corso del rapporto di lavoro, le mansioni di impiegata addetta ad appalti e gare (così come descritte in ricorso sub capo 7) tra cui in particolare: scarico telematico, fascicolazione, preparazione e trasmissione dei documenti inerenti alle gare d'appalto; supervisione delle procedure e predisposizione della documentazione propedeutica all'ottenimento delle certificazioni aziendali;
redazione di documenti necessari per i contratti di appalto e gestione dei rapporti con gli enti appaltanti.
• Tuttavia, parte ricorrente deduceva altresì di aver svolto, in aggiunta alle predette mansioni,
a partire dal 01.01.2020 e fino al termine del rapporto di lavoro, anche il ruolo di responsabile amministrativo contabile, occupandosi di: supervisione, organizzazione e coordinamento delle colleghe a lei sottoposte;
ricerca e selezione del personale, e
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svolgimento di colloqui;
gestione del personale assunto (concessione permessi, visite mediche, controllo presenze, pagamento stipendi) e della relativa documentazione con i consulenti del lavoro;
collaborazione con i tecnici per questioni inerenti i cantieri di lavoro;
fatturazione elettronica;
gestione incassi e pagamenti;
collaborazione con il commercialista della società per la redazione dei documenti contabili;
gestione rapporti con le banche;
collaborazione, assieme ad una collega a lei sottoposta, con gli avvocati della società ai fini della redazione di atti giudiziali e stragiudiziali.
• La ricorrente affermava, poi, che, nel periodo compreso marzo-maggio 2020, nonostante fosse stata formalmente collocata in CIG a zero ore, ha in realtà continuato a prestare attività lavorativa in favore della convenuta, in parte in presenza presso i locali aziendali, e in parte da remoto.
• La ricorrente, inoltre, allegava di aver effettuato lavoro straordinario per il quale non è mai stata retribuita: in particolare, pur essendo il proprio orario di lavoro fissato in 40 ore settimanali, dalle h.
9.00 alle h. 13.00 e dalle h. 14.00 alle 18.00, la ricorrente terminava la propria attività lavorativa alle h. 19.00, che si protraeva (in caso di scadenze legate alla contabilità) fino alle h. 21.00.
Considerato che
• In merito alle mansioni concretamente svolte dalla ricorrente e agli orari di lavoro di fatto osservati nel complessivo periodo per cui è causa, ed alla circostanza che le prestazioni di lavoro sono state da ella rese senza alcuna significativa interruzione temporale (salvo il periodo di
CIG, come si vedrà), deve ritenersi raggiunta la prova, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria testimoniale:
- il teste , dipendente della convenuta dal febbraio 2019 al settembre 2020, Testimone_1
con mansioni di responsabile di commessa addetto alla gestione della parte tecnica dei cantieri della convenuta, ha dichiarato che la ricorrente «[e]ra responsabile ammnistrativa e responsabile gare. Si occupava di gestire l'ufficio gare, supervisionare e concordare con il legale rappresentante le aste e i ribassi, quali gare fare e gestiva la parte amministrativa, prima con un'altra impiegata di nome Pt_2
e poi da sola, quindi faceva anche controllo bilancio, ma di quello nello specifico non posso dire. Lavoravamo nello stesso ufficio prima a Moncalieri e poi , io Parte_3
sono andato via quando erano a . Curava la ricorrente le certificazioni per Parte_3
gli appalti con i consulenti esterni, rinnovi qualità, attestazioni. Supervisionava dei colleghi, tutto l'ufficio gare, che era composto da 6-7 persone per volta, con grande
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ricambio di personale. Faceva la ricorrente anche i colloqui di lavoro per la parte amministrativa, per la parte tecnica facevo io, condividendo con lei i curricula e i nomi da segnalare. Si occupava di permessi, visite, stipendi, anche delle ore lavorate dai dipendenti […]. A volte si andava anche il sabato, qualche volta anche la ricorrente, ci siamo ritrovati in azienda. La sera andavo ancora in azienda prima di andare a casa e vedevo la ricorrente ancora al lavoro, nessuno usciva alle 18, se non raramente […] tutti noi lavoravamo da casa, durante la cassa integrazione, e so che anche tutti gli altri lo facevano, ci sentivamo e poi avevamo contatti via email, dovevamo coordinare le varie figure».
- la teste dipendente della convenuta dal 2019 al 2020, con mansioni di Tes_2 segretaria, ha dichiarato che: «Lavoravamo insieme, io e la ricorrente presso l'ufficio di Moncalieri e poi presso quello di . Io ero segretaria, la ricorrente seguiva Parte_3
le gare di appalto pubblico e la parte di contabilità e amministrazione. Per le gare, preparava la documentazione e la inviava, era una mansione che faceva solo lei nell'ufficio. Oltre a noi due, c'erano una decina di altri impiegati, alcuni andavano e venivano, c'era molto ricambio. La ricorrente inviava i documenti, sia cartacei che telematici, e seguiva la contabilità dei cantieri della e curava anche i rapporti CP_1 con i fornitori. Io ero all'ingresso e la ricorrente aveva un proprio ufficio, ma ci vedevamo più volte al giorno, avevamo stretti rapporti per la varie mansioni. Lei mi spiegò precisamente le mansioni quando sono arrivata, non ero esperta della parte di gestione edilizia della segreteria. In più, spesso facevano la pausa pranzo insieme.
Seguiva anche le pratiche della e della Serrhouse, sempre nello stesso ufficio, CP_2
questo lo vedevo facendo il mio lavoro. Si occupava di curare i rapporti con tutti, anche con i legali, i fornitori, non so dire delle certificazioni aziendali. Si occupava della contabilità delle tre società che ho detto. Seguiva anche le pratiche di gestione del personale, insieme alla nostra collega se non ricordo male. Persona_1
Gestiva tutti i colloqui per l'assunzione del personale, per tutti i settori, anche per quanto riguarda permessi e visite, […] so che era a stretto contatto col titolare, il sig.
ed anche il padre di lui, Seguiva le cessazioni dei rapporti Persona_2 Per_3
di lavoro, licenziamenti, disciplinare. Posso dire che gestiva lei tutto il personale, coordinava tutti noi dipendenti, anche me per la parte di mia competenza. Se dovevo chiedere qualcosa per il contratto, era lei a stretto contato con i consulenti, quindi chiedevo a lei. Era lei a interfacciarsi con i legali delle società, anche per le pratiche legali. […]. L'orario di lavoro mio da contratto era 9-18 con la pausa di un'ora, non
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so se da contratto la ricorrente avesse lo stesso orario, ma so che faceva dalle 9 o forse anche 8,30 perché a volte la vedevo già lì, apriva lei con la chiave in tutti e due gli uffici;
poi si fermava fino alla pausa pranzo e poi riprendeva;
alla sera io andavo via alle 18 e ricordo che quasi sempre la ricorrente rimaneva ancora lì, perché
c'erano scadenze di bandi spesso, quindi quasi tutte le sere, la vedevo fermarsi ancora lì. Io l'ho vista fermarsi poco dopo le 18, perché uscivo al massimo a quell'ora, ma parlando, sapevo che la ricorrente si fermava anche fino alle 20 o 21. So che a volte andava anche il sabato per finire dei lavori».
- la teste , dipendente della (società collegata alla Testimone_3 Parte_4
dal dicembre 2020 al maggio 2021 in qualità di tirocinante impiegata, CP_1
ha dichiarato in particolare che: «la ditta per cui lavoravo aveva rapporti con la stessa, erano tutti soggetti gestiti da un solo ufficio in un unico posto, in , Zona Parte_3
Industriale, poi si spostò in corso Trieste a Moncalieri. In queste sedi ho lavorato con la ricorrente, so che lei lavorava per e per Serrhouse, di fatto tutti lavoravamo CP_1 per tutte queste società, tra cui c'erano anche e Edilnec. […] La ricorrente la Per_4
vedevo che si occupava di contabilità delle varie aziende. Eravamo in uffici vicini nella stessa sede, ci incrociavamo più volte nella giornata, eravamo in tutto circa una decina o 15, tra tutte le ditte. Vedevo la ricorrente fare anche un po' di altre mansioni, parlava dei problemi delle aziende, aiutava noi altri impiegati con meno anzianità.
[…] Nell'ambito del suo lavoro, supervisionava altri colleghi […]. Io posso dire che
a me il colloquio di lavoro lo fece lei. […] Faceva sicuramente fatturazione elettronica, collaborava con commercialisti. Si occupava di rapporti con le banche
[…]. Credo abbia lavorato per un periodo in smart working, ma non sempre, non era un'abitudine. Io lavoravo con orario variabile, teoricamente 9-18 con pausa di un'ora, in realtà facevo anche fino alle 20 o 20,30. La ricorrente da contratto penso avesse i miei orari, ma stava anche lei più ore al lavoro, come me, anche oltre».
• Alla luce di quanto sopra, e tenuto anche conto che la mancata risposta della parte convenuta al formale interrogatorio dedotto è rilevante in senso ammissivo ai sensi dell'art. 232 c.p.c., può ritenersi accertato il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 6° livello del CCNL settore
Edilizia Industria, nel periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 30.04.2021, e che nel medesimo periodo svolgesse le proprie attività lavorative in regime di straordinario.
• La declaratoria generale del suddetto livello, infatti, concerne «gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione
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ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di 1ª categoria super»: e, come emerso dall'istruttoria testimoniale, la ricorrente, oltre a svolgere mansioni concettuali in ambito amministrativo e contabile, esercitava di fatto i compiti e i poteri collegati ai ruoli dalla medesima svolti, in modo autonomo e senza alcuna interferenza da parte dei colleghi o di altri soggetti, riferendo solamente e direttamente ai titolari della società convenuta.
• Con il ricorso sono rivendicate differenze retributive, sulla base dell'inquadramento della ricorrente nel 6° livello del citato CCNL, a titolo di: retribuzione ordinaria;
EDR; indennità territoriale;
festività, ferie e permessi non goduti;
tredicesime e quattordicesima mensilità; lavoro straordinario e TFR.
• Deve essere, tuttavia, rigettata la domanda di differenze retributive per il periodo di cassa integrazione (dal 21.03.2020 al 30.06.2020 - cfr. doc. 11). In primo luogo, nessun testimone ha affermato, con chiarezza, se e quanto la ricorrente avesse lavorato in quel periodo;
in secondo luogo, dallo stesso ricorso emerge che la stessa svolgesse attività occasionale per le altre società della famiglia , il che lascia intendere che non fosse pienamente occupata presso la Per_2
convenuta.
Non si può ritenere una fonte di prova il doc. 3, che consta di oltre 500 pagine all'interno del quale vi sono mail dal contenuto vario e che riguardano tutto il rapporto di lavoro: la ricorrente avrebbe dovuto estrapolare e indicare, al fine di permettere al Giudice di valutare la prova, le comunicazioni dirette a fondare il proprio diritto al pagamento della retribuzione durante tale periodo.
Peraltro, deve ancora osservarsi che, nel periodo indicato, la ricorrente non era in assenza non retribuita, ma era sospesa in Cassa Integrazione: non è stato indicato in atti quanto avrebbe percepito dall' in tale periodo: dall'estratto contributivo prodotto, infatti, risulta che CP_3
l' abbia versato a titolo di CIGO oltre 15.000 € (cfr. doc. 9). CP_3
• Dev'essere altresì rigettata la domanda di differenze retributive per i mesi di ottobre e novembre 2021, in ragione della rinuncia alla domanda sulla nullità del licenziamento intimato al termine di tale periodo.
• Il nuovo conteggio delle spettanze, prodotto da parte ricorrente con nota ex art. 127-ter c.p.c. in data 07.03.2025, appare conforme alle previsioni e ai dati retributivi inerenti al rapporto di lavoro della ricorrente (cfr. docc. 11 e 13) nonché ai parametri indicati dal Giudice in ragione di quanto poc'anzi indicato;
e dunque esso, in assenza di puntuali contestazioni ad opera della
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parte convenuta, ben può essere posto a fondamento della presente decisione, seppure con le seguenti precisazioni.
• Di conseguenza, la società convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo lordo corrispondente al netto di € 17.460,76 a titolo di differenze retributive derivanti dall'accertamento del superiore 6° livello per il complessivo periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 30.04.2021 e ratei di fine rapporto, oltre all'importo lordo corrispondente al netto di € 3.012,74 a titolo di TFR.
• È invece da rigettare la domanda relativa al pagamento dei contributi previdenziali alla ricorrente medesima. I contributi sono crediti di cui è titolare l' e non la lavoratrice;
CP_3 costei potrà, peraltro, ottenere l'accredito presentando domanda all' e producendo la CP_3
presente sentenza.
• Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c., disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente, per il periodo compreso tra il 01.01.2020 e il 30.04.2021, all'inquadramento nel 6° livello del CCNL settore Edilizia Industria, nonché il diritto alla retribuzione per le ore di lavoro straordinario svolto nel medesimo periodo;
- per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, dell'importo lordo pari al netto di € 17.460,76 a titolo di spettanze retributive e di fine rapporto, oltre all'importo lordo pari al netto di € 3.012,74 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite quantificate in
€ 4.500 oltre rimborso forfetario, IVA, CPA, e CU.
Torino, 10/03/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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