Sentenza 1 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n.
N. 1074/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott. Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MILANO n. 2118/2024, estensore giudice DOTT. GIORGIO MARIANI, discussa all'udienza del 22.1.2025 e promossa da:
), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. TAMBASCO FRANCESCA
), elettivamente domiciliato presso il Difensore C.F._1 all'Indirizzo Telematico Email_1
CONTRO
), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. LUCIO GHIA
), elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE C.F._2
QUATTRO FONTANE 10, presso il Difensore APPELLATA E CONTRO
Controparte_2
), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_3 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MARIA BUFFONI
), elettivamente domiciliato presso la Sede di Milano C.F._3 CP_2
Via Mazzini 7 all'indirizzo di posta elettronica certificata
APPELLATO Email_2
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
1
1) in via preliminare dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 29820000020291813000 impugnata e la conseguente tempestività del ricorso proposto;
2) nel merito per i motivi sopra esposti dichiarare la nullità della cartella di pagamento n.29820000020291813000 mai notificata ed in ogni caso riportante pretese creditorie ampiamente prescritte nonché di tutti gli atti annessi, presupposti e conseguenziali;
3) condannare le parti appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore”.
PER LA PARTE APPELLATA Controparte_3
[...
, come sopra rappresentata, difesa e Controparte_1
a Corte d'Appello rigettare l'appello di controparte e tutte le domande proposte in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermando pertanto la sentenza di primo grado sentenza n. 2118/2024 pubblicata in data 23/04/2024 dal Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott. Mariani e resa a definizione del giudizio col NRG 320/2024. Il tutto con condanna della parte ricorrente, al pagamento, in favore dell'Agente Riscossore, delle spese e dei compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
PER LA PARTE APPELLATA CP_2
“Voglia l'On. Corte adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano, per i motivi esposti in atti, rigettare l'avverso appello e tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente conferma integrale della impugnata sentenza Tribunale di Milano - sezione Lavoro n. 2118/2024. Con vittoria di spese e di onorari”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 9.10.2024, (di seguito, Parte_1 Parte
“ ”) proponeva impugnazione afe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO aveva dichiarato inammissibile, nei confronti di e respinto nel merito, nei riguardi di CP_2 [...]
(di seguito, “ ”), il ricorso, dalla stessa Controparte_4 CP_5
a seguito di din i giurisdizione ad opera della Commissione Tributaria, il giudizio volto a sentire annullare la cartella di pagamento n. 29820000020291813000 poiché mai notificata e, conseguentemente, impugnare la proposta di compensazione del relativo
2 importo con il credito tributario sorto dallo sgravio delle somme di cui alla cartella n. 06820120152513137000, rivoltale dalla predetta . CP_1
In particolare, il primo Giudice aveva accertato l'avvenuta notificazione della cartella n. 29820000020291813000, in data 13 giugno 2001, nei confronti della società poi fusa per incorporazione in Controparte_6 [...]
a tramite la relata, inclusa nelle pr Parte_1 compiute da in sede tributaria e allegate al ricorso in riassunzione dalla CP_5 Parte stessa , aveva contestata in udienza solo genericamente.
Quest'ultima società non aveva, poi, proposto – secondo il TRIBUNALE – opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., entro il perentorio termine di venti giorni dalla notificazione della proposta di compensazione (avvenuta il 7.4.2023), tramite la quale la stessa aveva sostenuto di essere venuta per la prima volta a conoscenza della cartella.
L'impugnazione di tale proposta, in quanto basata unicamente sulla mancata notificazione della sottesa cartella, era stata conseguentemente respinta, oltre ad essere stata considerata dal primo Giudice “di dubbia ammissibilità per via di una palese assenza di interesse ad agire”.
La sentenza aveva affermato che l'azione, esperita nei riguardi dell' onde CP_2 sentire accertare la prescrizione dei crediti portati dalla medesima cartella, fosse inammissibile per mancata partecipazione dell'Ente creditore al giudizio tributario, proseguito avanti al Giudice ordinario a seguito del diniego di giurisdizione.
Erano state, infine, ravvisate dal TRIBUNALE le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c., così come corretto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, per l'integrale compensazione delle spese di lite, con particolare riferimento alla complessità del giudizio.
Parte Con un primo, articolato motivo di gravame, censurava l'accertamento della notificazione della notifica della cartella n. 29820000020291813000, compiuto dal TRIBUNALE senza valutare come, nella data della sua esecuzione (13.6.2001), la destinataria fosse già estinta fin dal Controparte_6
30.12.1998, secondo quanto a rodotta da e allegata CP_5 al ricorso di primo grado: detta notificazione doveva, pertanto, ritenersi nulla ed inesistente.
L'appellante evidenziava, poi, come – contrariamente a quanto affermato nella sentenza – la relata fosse stata specificamente contestata all'udienza del 22 aprile 2024, in cui la Difesa di parte ricorrente aveva negato che il documento avversario costituisse “prova della notifica della cartella”, in quanto “mera fotocopia non conforme e comunque parziale e modificata”.
Parte
sosteneva, pertanto, la mancata conoscenza e la non conoscibilità della cartella impugnata prima della proposta di compensazione.
3 Con il secondo motivo, si criticava l'affermata tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., poiché incompatibile con la mancata notificazione della cartella e con la mancata indicazione, nella proposta notificata da il 7.4.2023, CP_5 dell'autorità giudiziaria competente per l'impugnazione, d tivo termine, nonché della natura del debito opposto in compensazione con il credito tributario.
In terzo luogo, il TRIBUNALE avrebbe errato – secondo l'appellante – nel ritenere inammissibile il ricorso in relazione all'eccezione di prescrizione dei crediti azionati con la predetta cartella, senza considerare l'impossibilità di coinvolgimento dell'Istituto creditore nel giudizio tributario per assenza di qualsiasi indicazione idonea ad identificarlo nella proposta di compensazione.
A sostegno di tale doglianza, la ricorrente evidenziava di avere appreso la natura previdenziale del debito, oggetto di compensazione, solo a seguito della costituzione di aventi al Giudice tributario, avendo in precedenza sempre CP_5 ottenuto DURC regolari: a suo avviso, pertanto, l'estensione del giudizio all' nella fase di riassunzione non poteva considerarsi inammissibile, CP_2 co ece statuito dalla sentenza impugnata.
Parte Con l'ultimo motivo, rimproverava al TRIBUNALE la disposta compensazione delle spese di lite, invocandone l'integrale rifusione a carico delle controparti, cui si imputava di avere avanzato pretese creditorie da tempo prescritte, con conseguente responsabilità ex artt. 91 e 96 comma 3, c.p.c..
Parte Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, dichiarasse l'inesistenza e/o la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 29820000020291813000, con conseguente tempestività del ricorso proposto, e – nel merito – accertasse la nullità del titolo e la prescrizione dei relativi crediti, con condanna delle controparti alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., con distrazione in favore del difensore.
L' resisteva mediante memoria depositata in data 8.12.2024, chiedendo il CP_2 ri dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza, e la conferma della sentenza impugnata, con il favore delle spese.
L'appellata si costituiva il 10.1.2025, opponendosi all'accoglimento del CP_5 gravame e cando la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali.
All'udienza del 22.1.2015, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascritto.
___________________
4 L'appello proposto da non può trovare Parte_1 accoglimento, per le ragi
Come esposto in premessa, la presente vicenda processuale trae origine dal diniego di giurisdizione, pronunciato dal Giudice tributario con riguardo all'impugnazione della compensazione – proposta da all'odierna CP_5 appellante a seguito di un'istanza di rimborso – con riferi agli importi portati da una pregressa cartella esattoriale.
Nello specifico, risulta documentalmente come, il 7.4.2023, l' abbia CP_1 Parte notificato a proposta di compensazione di un credito o con l'obbligazione portata dalla cartella n. 29820000020291813, pari ad € 460.492,35, notificata nel 2001 a società fusa Controparte_6 nell'odierna appellante nel 1998.
Parte Il 19.6.2023, impugnava tale proposta in sede tributaria, eccependo la
“nullità della lla” per omessa notifica e la conseguente prescrizione del credito originario.
Costituendosi in tale procedimento l'11.10.2023, rilevava come il credito CP_5 opposto in compensazione fosse di pertinenza dell' e, su tale CP_2 presupposto, eccepiva il difetto di giurisdizione.
Con sentenza n. 4568/2023 depositata il 18/12/2023: la Corte di Giustizia tributaria di Milano accoglieva l'eccezione, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Parte Il 9.1.2024, riassumeva la causa davanti al Giudice del Lavoro di MILANO, citando in giudizio – per la prima volta – anche con l'esito descritto in CP_2 narrativa.
Così ripercorso l'antefatto processuale del presente giudizio, ritiene il Collegio che la fondatezza del primo motivo di gravame non consenta, tuttavia, l'accoglimento dell'odierna impugnazione.
Vero è, infatti, che la citata cartella n. 29820000020291813 fu notificata, il 13.6.2001, a (v. doc. 10, ric. I gr.), la quale si era già Controparte_6 Parte estinta – fin dal 30.12.1998 – a seguito di fusione con (doc. 9 appellante).
Per costante giurisprudenza, trattasi di notificazione nulla.
Il Supremo Collegio ha, infatti, più volte ribadito che “nell'ambito di un'operazione di fusione per incorporazione, la notifica di un atto impositivo alla società incorporata, estinta e cancellata dal Registro delle imprese, è nulla. La società incorporata, infatti, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, non vanta una
5 propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva” (Cassazione 9 agosto 2022 n. 24579; conf. Cass. SS.UU. 30/07/2021 n.21970).
Con riguardo a tale motivo di appello, è, tuttavia, assorbente la qualificazione compiuta dal TRIBUNALE, relativamente all'opposizione basata sulla mancata notificazione della cartella e sul contenuto della proposta di compensazione, con riferimento all'art. art. 617 c.p.c..
In ragione della qualificazione, così operata dal TRIBUNALE, l'impugnazione si sarebbe dovuta esperire tramite ricorso per Cassazione, come affermato in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il regime dell'impugnazione della sentenza in materia di opposizioni esecutive dipende da come il giudice abbia qualificato la domanda nel deciderla” (così Cass. 1.2.2010, n. 2261).
Sulla base di tale principio, secondo il Supremo Collegio, “in tema di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali, l'individuazione del relativo mezzo deve essere fatta esclusivamente in base al principio dell'apparenza, sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza. Di conseguenza, nel caso di sentenza emessa in sede di esecuzione forzata, la stessa è impugnabile con l'appello se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. 15.2.2006, n. 3288; conf. Cass. 2.4.2007, n. 8103; Cass. 17.5.2007, n. 11455; Cass. 23.12.2008, n. 30201; Cass. SS. UU. 25.2.2011, n. 4617; Cass. Sez. L. 26.5.2017, n. 13381).
Ciò rilevato quanto alla posizione di , con riguardo alla declaratoria di CP_5 inammissibilità dell'azione nei riguard oggetto del secondo motivo CP_2 di gravame, si osserva quanto segue.
Rileva – anzitutto – il Collegio come la proposta di compensazione del 7.4.2023 contenesse specifica indicazione degli estremi della cartella, definita come
“MULTIENTE” nell'allegato, e della destinataria ): su tali CP_6 presupposti, sarebbe stato onere dell'odierna appellante accertare, tramite apposito estratto di ruolo, il contenuto della cartella e l'identità degli Enti creditori, onde promuovere l'opposizione avverso tale titolo nella sede corretta.
Tale, infatti, il contenuto testuale della citata comunicazione:
“si segnala la presenza di debiti scaduti e impagati per cui vorrete trasmettere l'autorizzazione alla compensazione (come da modello allegato). Tutto ciò premesso si trasmette per opportuna conoscenza il riepilogo della situazione debitoria aggiornata alla data odierna. Si precisa che i documenti scaduti e impagati alla data odierna sono: - cartella n.29820000020291813000 (Ambito Siracusa) intestata a CP_7
[...
[...] cf (società incorporata dalla
[...] P.IVA_4 Controparte_8 cf ” (doc. 2 appellante).
[...] P.IVA_1
Ciò detto, se anche si ritenesse consentito il coinvolgimento dell' nel CP_2 giudizio instaurato avanti al Giudice ordinario, l'azione esperita n ardi dell' – in quanto esclusivamente recuperatoria della prescrizione del CP_2 cre inario – sarebbe stata comunque inammissibile sotto plurimi profili.
Essa sarebbe stata, infatti, in primo luogo tardiva, in quanto non proposta nei confronti dell'Istituto creditore, unico legittimato, entro il termine di cui all'art. 24 d. lgs. n. 46/1999 dal 7.4.23, epoca di prima conoscenza della cartella, nonché priva del sotteso interesse, ex art. 12, co. IV bis, d.P.R. 602/1973, introdotto dal d.l. 146/2021 convertito in legge 215/2021.
Procedendo per gradi, sotto l'aspetto processuale va rilevato come, con la l. 18.6.2009, n. 69, il Legislatore abbia provveduto a colmare il vuoto normativo creatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 marzo 2007 n. 772, con cui era stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 30 L. n. 1034/1971, nella parte in cui non prevedeva che gli effetti processuali e sostanziali, prodotti dalla domanda proposta innanzi al giudice privo di giurisdizione, si conservassero, a seguito della declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito innanzi al giudice munito di potestas iudicandi.
In particolare, secondo l'art. 59, co. II, della citata L. n. 69/2009, a seguito della declaratoria del difetto di giurisdizione, “se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute”
E' stato, così, esteso alla disciplina del difetto di giurisdizione l'istituto della translatio iudicii, fino ad allora tipico della declaratoria di incompetenza, ai sensi dell'art. 50 c.p.c..
Con riguardo a quest'ultima disposizione processuale, la giurisprudenza aveva da tempo affermato come l'atto di riassunzione rivestisse anche funzione introduttiva di un nuovo giudizio, potendo contenere domande nuove (Cass. 15753/2014), nonché “l'istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, seppur non avanzata in precedenza” (Cass. 14.1.2022, n. 1121).
Anche estendendo tali principi al caso di specie, l'esperimento dell'azione nei riguardi dell' avanti al Giudice ordinario avrebbe, tuttavia, costituito un CP_2 nuovo giudi ggetto ad autonomi termini di decadenza, non potendosi giovare di alcun effetto impeditivo in ragione della pregressa lite tributaria, instaurata nei soli riguardi di , senza alcun coinvolgimento dell'Istituto. CP_5
7 Parte Infatti, avendo fatto valere avanti al Giudice del Lavoro la prescrizione del credito origina er (affermata) nullità della notificazione della cartella a società estinta, il solo legittimato passivo sarebbe stato l'Ente creditore sostanziale, non convenuto avanti al Giudice tributario.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a SS. UU. Con sentenza n. 7514 dell'8.3.2022, infatti, “nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
L'opposizione esperita nei confronti dell' , per la prima volta, in sede CP_2 ordinaria, con ricorso depositato il 9.1.2024, è – quindi – tardiva per mancato rispetto del termine di decadenza giorni dal 7.4.23, epoca di prima conoscenza della cartella tramite la proposta di compensazione.
Infatti, come affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7156/2023
“nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01)” (nello stesso senso, v. Cass. 30.11.2016, n. 24506)
Detta azione – quand'anche in ipotesi tempestiva – sarebbe stata, in ogni caso, inammissibile anche per mancata deduzione dell'interesse qualificato, previsto dal co. IV bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973, introdotto dal d.l. 146/2021 convertito in legge 215/2021.
Sulla questione, questa Corte si è già espressa, in analoga fattispecie, con sentenza n. 72/2024, con le seguenti motivazioni:
“questa Corte ritiene che la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26283/2022, richiamata nella sentenza impugnata, vada interpretata nel senso che, nel caso in cui sia proposta azione di accertamento negativo del credito previdenziale sull'assunto dell'inesistenza o invalidità della notifica di cartella esattoriale/avviso di addebito, l'azione vada dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire in forza del comma 4 bis dell'art. 12 d.P.R. 602/1973, introdotto dal d.l. 146/2021 convertito in legge 215/2021, ove non venga addotto l'interesse qualificato previsto dalla norma”.
8 La motivazione, come sopra richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., viene integralmente condivisa da questo Collegio.
Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Parte Conclusivamente, sotto nessun aspetto l'azione, esperita da avanti al TRIBUNALE nei confronti dell' può ritenersi ammissibile. CP_2
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, l'appello deve essere respinto, risultando assorbito e superato ogni ulteriore profilo, in lite dedotto, con particolare riguardo a quello relativo all'autonoma impugnabilità della proposta di compensazione, negata da fin dal primo grado di giudizio. CP_5
Infatti, se è vero che la Cassazione ritiene “impugnabile l'iscrizione a ruolo di un credito tributario, portato da una proposta di transazione ex art. 28 ter del d.P.R. n. 602 del 1973, per farne valere l'estinzione (nella specie, per prescrizione)”, per quanto non espressamente prevista dall'art. 19 d. gsl. 31/12/1992, n. 546 (Cass. 19.10.2017, n. 24638), tuttavia tale impugnazione soggiace alla relativa disciplina, la quale – per le ragioni sopra esposte – ne determina l'inammissibilità.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria seguono la soccombenza, dovendosi rammentare che al Difensore dell' "non vanno liquidate I.V.A. e C.P.A.: la CP_2 prima non è dovuta in quanto essi sono dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione, rilevanti ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla previdenza CP_9 avvocati" (così Cass. n. 6346/23).
Si dà atto che, per mero errore materiale, pur non essendo stata la pronuncia di primo grado riformata sotto alcun aspetto, è stata stabilita nel dispositivo la rifusione in favore di delle spese del doppio grado quantificate in € CP_5
10.000,00, dovendosi – invece – riconoscere all' unicamente le spese CP_1 della presente fase processuale, pari ad € 7.0 n assenza di appello incidentale proposto sul punto da tale parte appellata.
9 Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo all'appellante, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2118/2024 del Tribunale di MILANO;
condanna l'appellante a rifondere ad Controparte_1 le spese del doppio grado, liquidate i forfetario e accessori di Legge;
condanna l'appellante a rifondere ad le spese del grado, liquidate in CP_2 complessivi € 7.000,00, oltre oneri di Legge;
dichiara la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Così deciso in Milano, 22/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
10