Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37230/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37230/2022 promossa da:
4 (C.F. – P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dell'Avv. Lorenzo Sisti (C.F. ) del Foro di Milano, C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano via
Cesare Battisti 8 attrice contro
(P. IVA , società soggetta a Controparte_1 P.IVA_2 direzione e coordinamento di Vodafone Group Plc., in persona del suo Con Procuratore e Responsabile Contracting & Labour Avv. Antonio
Scarpino, rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Andrea
Mordà, del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Borgogna, n. 3; convenuta
Oggetto: agenzia;
pagina 1 di 12
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito, disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via principale Condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a corrispondere all'attrice la somma di € 44.503,75 - o nella diversa somma ritenuta di giustizia – a titolo indennità sostitutiva del preavviso, per i motivi di cui sopra Condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all'attrice la somma di € 259.773,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di saldo dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., o, in subordine, nella diversa somma ritenuta di giustizia, l'importo di € 9.476,33 a titolo di residuo FIRR e di € 47.950,73, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità suppletiva di clientela, per i motivi di cui sopra. Con interessi moratori dal dovuto al saldo e accessori di legge, nonché con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge. In via istruttoria Previo, occorrendo, ordine, anche ai sensi dell'art. 1749 c.c., alla convenuta di esibire tutti gli estratti conto provvigionali completi di tutti gli ordini ricevuti e gli estratti delle scritture contabili riferite alle vendite nella zona dell'agente per la durata del rapporto, nonché per il periodo successivo al giugno 2021 sino al deposito del presente atto. Previo, occorrendo, e solo in caso di contestazione dei dati allegati, ordine ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla convenuta di esibire le fatture emesse dalla preponente ai clienti analiticamente individuati nel presente atto al paragrafo indennità di cessazione del rapporto, da intendersi qui richiamati e ritrascritti, per il periodo antecedente al rapporto e per il periodo successivo al giugno 2021 ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 1751 c.c. Con esplicita riserva di ulteriormente produrre, dedurre, eccepire ed articolare capitoli di prova e con riserva di indicare le generalità dei testi.”.
Per parte convenuta:
“Ogni contraria domanda ed eccezione reietta, rigettarsi tutte le domande ex adverso avanzate, in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto. In via istruttoria, dichiararsi inammissibili tutti i mezzi di prova ex adverso formulati, per tutti i motivi dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n° 2 del 8.5.2023. Con vittoria di spese di lite”.
pagina 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta con atto di citazione notificato alla controparte dalla società la quale, sul presupposto Parte_2 dell'avvenuta stipulazione, il 27.4.2016, quale agente, di un contratto di agenzia con la società e dell'intervenuta cessazione di Controparte_1 tale contratto ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo Economico Collettivo del
Settore Commercio, a seguito della avvenuta variazione unilaterale del contratto (avente “sensibile entità”) comunicata dalla preponente in data
28.1.2021 e rifiutata dalla medesima attrice in data 10.2.2021, ha instato per la condanna di al pagamento, in proprio favore Controparte_1 delle somme di € 44.503,75 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed
€ 259.773,00 a titolo di indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751
c.c., nonché in via subordinata, delle somme di € 9.476,33, a titolo di residuo di indennità di fine rapporto (FIRR) e di € 47.950,73, di indennità suppletiva di clientela, oltre agli interessi e alle spese di lite.
A sostegno di tali domande, parte attrice ha, in sintesi, dedotto che: a) la preponente aveva unilateralmente ridotto la zona assegnata all'agente nel contratto di agenzia stipulato inter partes in data 27.4.2016, dapprima
“nell'ottobre 2020” e, successivamente, in data 28.1.2021, determinando,
“complessivamente” una riduzione della zona pari al “28,49%”; b) trattandosi di una variazione della zona di sensibile entità, essa attrice, con missiva del
10.2.2021, aveva comunicato alla preponente, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo Economico Collettivo del settore Commercio applicabile ratione temporis (di seguito A.E.C. Commercio), di rifiutare siffatta modifica del contratto di agenzia, con conseguente trasformazione della suddetta comunicazione di variazione contrattuale in comunicazione di recesso con preavviso dal contratto di agenzia per iniziativa della casa mandante;
c) la convenuta, con missiva del 28.6.2021, aveva confermato l'avvenuta cessazione del rapporto di agenzia;
d) stante l'avvenuta cessazione del pagina 3 di 12 rapporto di agenzia per iniziativa della preponente spettavano ad essa attrice sia l'indennità sostitutiva del preavviso, sia le indennità terminali previste dall'art. 1751 c.c. ovvero, in subordine, dall'A.E.C. di riferimento (e precisamente e indennità suppletiva di clientela). CP_3
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto delle domande attoree e Controparte_1 deducendo, per ciò che rileva ai fini della decisione: a) l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 3 A.E.C. Commercio invocato dall'attrice, atteso che alcuna variazione, né tantomeno di sensibilità entità, del mandato agenziale era stata effettuata dalla preponente, di guisa che, come anche indicato nella missiva inviata da essa convenuta all'agente il
28.6.2021, il rapporto di agenzia era da intendersi cessato per volontà di quest'ultimo; b) la conseguente infondatezza di tutte le domande attoree, in quanto basate sull'erroneo presupposto del recesso per iniziativa della casa mandante e, comunque, in quanto genericamente formulate.
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risultanti dall'apposito verbale di udienza e come sopra riportate, all'udienza del
3.10.2024, con concessione alle medesime parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Tutto ciò premesso, deve osservarsi che le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono essere accolte, per le ragioni appresso spiegate.
Va, innanzitutto, rilevato che costituiscono circostanze pacifiche, oltre che risultanti documentalmente: a) l'avvenuta stipulazione tra le odierne parti in causa, in data 27.4.2016, di un contratto di agenzia avente ad oggetto la promozione ad opera della 4 Events s.r.l.s. per conto di Controparte_1 della conclusione di contratti di vendita dei prodotti e servizi di quest'ultima, nonché di assistenza e manutenzione dei prodotti della medesima preponente, come indicati nel contratto (doc. 1 di parte attrice); b)
pagina 4 di 12 l'applicabilità al rapporto in parola dell'A.E.C. del Settore Commercio
(prodotto sub doc. 9 di parte attrice); c) l'avvenuta trasmissione da parte della 4 Events a in data 10.2.2021 di una missiva avente il Controparte_1 seguente tenore: “la sottoscritta a fronte della Vostra Parte_3 comunicazione pec del 28.01.2021, con la quale venivamo posti a conoscenza della Vostra unilaterale decisione di sottrarci nr. 2 ulteriori presidi in Calabria
(Porto Bolaro e Vibo Valentia) e delle precedenti analoghe comunicazioni di riduzione dei punti vendita e presidi ricevute nel corso dell'ultimo anno (tra cui ad ottobre 2020 la sottrazione 3 Vip – Unieuro Palermo, e Parte_4
-e 3 presidi – , e Unieuro Parte_5 Parte_6 Persona_1
Modica), è ad evidenziarvi che dette variazioni comportano, ai sensi dell'art. 3 dell'AEC Commercio e dell'art. 16 del contratto d'agenzia in essere, una sensibile modifica del contenuto economico del predetto contratto, datato
27.04.2016. Si comunica quindi, a tutti gli effetti di legge e di contratto, che 4
Events s.r.l.s. non accetta le predette variazioni. La Vostra comunicazione del
28.01.2021 costituisce quindi preavviso di risoluzione del rapporto di agenzia ad iniziativa di ai sensi dell'art. 3 dell'AEC Commercio Controparte_1
e dell'art. 16 del contratto d'agenzia in essere” (doc. 4 di parte attrice); d)
l'avvenuto invio, in data 28.6.2021 da parte di a 4 Events Controparte_1 della missiva di seguito riportata: “con riferimento alla Vs comunicazione PEC del 10 febbraio 2021 ore 21:22:39, Vi confermiamo che con oggi 28 giugno
2021 il rapporto di agenzia cessa per Vs iniziativa e che pertanto provvederemo a comunicare all'Enasarco l'intervenuta cessazione” (doc. 5 di parte attrice).
Risulta, poi, dalle stesse difese della parte attrice, che, a seguito della ricezione di tale missiva, la medesima attrice ha richiesto alla preponente “i conteggi e il relativo pagamento delle indennità connesse alla cessazione”
(pag. 2 atto di citazione).
pagina 5 di 12 Giova, infine, rilevare che il documento denominato “variazioni” nell'indice in calce alla citazione e numerato nel fascicolo telematico come 3a, risulta incompleto, in quanto mancante delle prime sette pagine, di guisa che, trattandosi altresì di documento privo di data, non risulta possibile ravvisare in esso la “comunicazione pec del 28.01.2021” menzionata nella missiva dell'agente del 10.2.2021.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che non sussistano, nella specie, i presupposti per l'applicazione dell'art. 3 A.E.C. Commercio invocata da parte attrice.
Tale norma pattizia, nella parte che interessa ai fini della decisione, così dispone: “… Le variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni si considerano:
• di lieve entità quando comportano modifiche comprese tra 0 (zero) e 5
(cinque) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
• di media entità quando comportano modifiche comprese tra 5 (cinque) e 20
(venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero;
• di sensibile entità quando comportano modifiche superiori al 20 (venti) per cento delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 (dodici) mesi antecedenti la variazione qualora
l'anno precedente non sia stato lavorato per intero.
Le variazioni di lieve entità potranno essere realizzate senza preavviso e saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione della casa mandante.
Le variazioni di media entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso di almeno 2
(due) mesi per i plurimandatari, ovvero 4 (quattro) mesi per i monomandatari.
pagina 6 di 12 Le variazioni di sensibile entità potranno essere realizzate previa comunicazione scritta all'agente o rappresentante di commercio con un preavviso non inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto.
Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni di non accettare le variazioni che modificano sensibilmente il contenuto economico del rapporto, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.
Resta inteso inoltre che l'insieme delle variazioni di lieve entità e media entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l'ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione, per l'applicazione del presente articolo 2, sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 o 4 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante.
Per gli agenti e rappresentanti che operano in forma di monomandatari sarà da considerarsi come una unica variazione l'insieme delle variazioni di lieve e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l'ultima variazione”1.
Ora, premesso che l'onere di provare l'entità “sensibile” delle variazioni grava in capo all'agente che agisca per il pagamento delle indennità e si sostanzia nella necessità di allegare elementi specifici che consentano di valutare, in concreto, la effettiva riduzione della zona di competenza dell'agente rispetto a quelle determinate all'interno del contratto e la conseguente riduzione dell'entità delle provvigioni di competenza dell'agente, deve osservarsi che siffatto onere non risulta soddisfatto dall'attrice, non avendo essa invero pagina 7 di 12 compiutamente allegato nei termini decadenziali di rito (né tantomeno provato) alcuna circostanza fattuale idonea e sufficiente a far ritenere che le asserite variazioni possano effettivamente reputarsi come “sensibili” ai sensi dell'art. 3 dell'A.E.C.
Al riguardo, deve, infatti, rilevarsi che parte attrice si è limitata a dedurre nell'atto di citazione che “nell'ottobre 2020 la preponente riduceva unilateralmente la zona e il 28 gennaio 2021 (a distanza di soli 3 mesi dalla precedente variazione) comunicava (ed applicava) un'ulteriore riduzione di zona (complessivamente del -28,49%)”, senza tuttavia alcunché di specifico allegare in ordine a quali sarebbero state, in concreto, tali modificazioni e a quali sarebbero stati i loro effetti sul complessivo sistema di remunerazione dell'agente. Inoltre, dalla missiva del 10.2.2021 (riportata nel corpo dell'atto di citazione) si può soltanto evincere l'avvenuta eliminazione dall'oggetto del mandato agenziale dei punti vendita indicati nella medesima missiva senza, che, tuttavia, risulti in alcun modo quale fosse il fatturato generato da tali punti vendita, e, dunque, sulla base di quali criteri sia stata calcolata la riduzione del fatturato provvigionale e la sua effettiva incidenza in misura proporzionale rispetto al complessivo contenuto economico del contratto.
Né le carenze allegative sopra riscontrate possono dirsi colmate per effetto della documentazione prodotta dall'attrice. Premesso, infatti, che “gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto
(inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice)
l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo”2 e che i documenti rivestono eminentemente una funzione probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei pagina 8 di 12 fatti, potendo essi, nel contesto di un impianto allegatorio già delineato, essere semmai di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti3, va, comunque, osservato che il documento denominato dall'attrice
“variazioni”4 – dell'incompletezza del quale si è già sopra detto - si appalesa, per il suo contenuto e stante la già sopra riscontrata assenza di spiegazioni in proposito da parte dell'attrice, del tutto inidoneo ad offrire una compiuta rappresentazione dell'effettiva tipologia e consistenza delle variazioni contrattuali in tesi operate dalla preponente, nonché della concreta incidenza di queste ultime sul contenuto economico del contratto.
Quanto, poi, al “prospetto incidenza variazioni” prodotto dall'attrice unitamente alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., non può non rilevarsene la tardività, trattandosi di un elenco di formazione unilaterale ad opera dell'attrice, il quale, avendo funzione eminentemente allegativa, avrebbe dovuto essere introdotto nel processo entro lo spirare dei termini assertivi e, dunque, al più tardi con la memoria ex art. 183. 6° comma, n. 1,
c.p.c.
Discende da tutto quanto fin qui esposto l'inoperatività del meccanismo previsto dal richiamato art. 3 A.E.C. Commercio, con la conseguenza che deve escludersi che l'asserita (e non prodotta) missiva del 28.1.2021 della preponente possa qualificarsi in termini di recesso dal contratto di agenzia.
Deve, dunque, escludersi, e ciò anche alla luce della corrispondenza inter partes sopra esaminata, che il rapporto di agenzia sia cessato per un fatto imputabile alla preponente.
Posto, infatti, che, come sopra visto, non può dirsi che la preponente abbia effettuato una modifica unilaterale del contratto avente “sensibile entità” e che va, dunque, esclusa l'operatività del meccanismo previsto dal più volte citato art. 3 A.E.C., deve ritenersi che sia stato l'agente, evidentemente pagina 9 di 12 contrariato dall'operato della preponente, a manifestare a quest'ultima il proprio intendimento di sciogliersi dal vincolo negoziale. E ciò tanto più che, allorché la preponente, nel mese di giugno del 2021 (ossia alla scadenza del termine di preavviso conteggiato dall'agente, nella comunicazione su citata, dal 28.1.2021), richiamando la missiva dell'agente del febbraio ha
“confermato” a quest'ultimo la cessazione del rapporto, espressamente specificando che l'“iniziativa” di tale cessazione era da attribuirsi all'agente medesimo, questi non ha rappresentato l'esistenza di un “equivoco”, non ha spiegato alla preponente che, se la variazione non era di “sensibile entità” allora non aveva intenzione di recedere dal contratto, né ha insistito per la prosecuzione del rapporto agenziale, ma, al contrario, ha instato per la liquidazione delle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, così tenendo un comportamento atto a manifestare, in modo univoco, la propria volontà di sciogliersi in via definitiva dal vincolo negoziale con la preponente.
Consegue, logicamente, da tutto quanto sopra esposto, in primo luogo, il rigetto della domanda attorea di pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Parimenti, non merita accoglimento neppure la domanda attorea di pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., atteso che il secondo comma della norma in parola esclude espressamente la spettanza dell'emolumento de quo nel caso in cui l'agente receda dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione dell'attività. Ne consegue che, non potendosi ascrivere la cessazione del rapporto contrattuale di agenzia, per quanto sopra detto, al fatto del preponente, né avendo l'attrice allegato la sussistenza in capo all'agente di alcuno degli stati soggettivi richiamati nella norma in esame, non spetta all'agente alcuna indennità ai sensi dell'art. 1751 c.c.
pagina 10 di 12 Analogamente va rigettata anche la domanda attorea di pagamento dell'indennità suppletiva di clientela, atteso che l'art. 13.II A.E.C.
Commercio, nel caso di agente dimissionario, richiama, quanto ai presupposti per conseguire l'emolumento in parola, l'art. 1751 c.c. citato.
Per ciò che concerne, infine, la domanda attorea di pagamento dell'indennità di fine rapporto (cd. FIRR) ex art. 13.I A.E.C. Commercio, premesso che tale disposizione prevede l'accantonamento nel corso del rapporto di agenzia, a cura della preponente, delle relative somme presso la Fondazione Enasarco
e la loro successiva corresponsione all'agente, alla cessazione del rapporto, da parte della medesima Enasarco, osserva il Tribunale che parte attrice si
è, al riguardo, limitata a dedurre nell'atto di citazione il proprio asserito diritto a conseguire una somma ulteriore rispetto a quella già pacificamente erogata dall'Enasarco, senza tuttavia, nonostante la contestazione della convenuta, minimamente spiegare i criteri adottati per la (apodittica) determinazione di tale somma, senza spiegare le ragioni per le quali, in tesi, la preponente (e non l'Enasarco) avrebbe dovuto versare siffatto maggiore importo, né produrre documentazione proveniente dalla predetta Ensarco attestante l'ammontare delle somme via via accantonate dalla preponente e di quelle versate, di guisa che in tale carente contesto allegativo e probatorio anche la domanda di pagamento in parola va rigettata.
Quanto, poi, alle istanze di prova avanzate dall'attrice deve affermarsene l'inammissibilità, atteso, da un lato, che, stante quanto sopra detto in ordine alle cause dello scioglimento del rapporto di agenzia e alla conseguente insussistenza dei presupposti per il conseguimento delle indennità terminali, l'ordine di esibizione richiesto ex art. 210 c.p.c. si appalesa come irrilevante e, da altro lato, che le circostanze dedotte nei capitoli di prova formulati dall'attrice nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c., non sono state previamente allegate entro le preclusioni assertive.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore delle pagina 11 di 12 domande attoree e all'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, seguono la soccombenza della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta tutte le domande avanzate da nei confronti di Parte_2
Controparte_1
- condanna 4 alla rifusione in favore di Parte_2 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in € 10.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti.
Milano, 15 Gennaio 2025 la Giudice
Francesca Avancini
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Agnese Ciprandi, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sempre l'art. 3 cit. prevede, poi, che “In luogo del preavviso di cui ai precedenti commi 8 e 9 è dovuta all'agente un'indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l'anno civile precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso. Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell'agente di percepire l'eventuale indennità sostitutiva”. 2 Cfr. Cass. n. 3022/2018. 3 Vd. in tal senso Cass. n. 7115/2013 e Cass. n. 3363/2019 entrambe in motivazione. 4 Cfr. doc. 3 e 3a di parte attrice.