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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 15/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2787 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, rimessa in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. David Morganti, come da incarico in atti.
OPPONENTE
E
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Fabrizio Scortechini, come da investitura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c, da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
1- L'opposizione deve essere rigettata, per le seguenti ragioni. ha lamentato che la odierna attrice ha opposto un illegittimo rifiuto alla Controparte_1
sua richiesta di integrale ostensione della documentazione negoziale inerente a contratti assicurativi perfezionati dal de cuius e resi oggetto, in corso di rapporto, di una variazione dei nominativi dei beneficiari dell'indennizzo. Tanto, nonostante che l'opposto avesse già in fase stragiudiziale supportato la propria richiesta allegando e provando la relativa qualità di erede del contraente le polizze;
di qui anche l'evidenziazione dell'interesse, non astratto o generico, ad acquisire contezza di elementi utili alla tutela del relativi diritti: indipendentemente dalla natura ereditaria dei beni de quibus (con conseguente dequotazione della pur spesa veste di erede e della tutela dei connessi diritti), intocco sarebbe stato l'interesse ad accedere alla documentazione dalla diversa, ma connessa,
1 prospettiva che, muovendo dalla natura di liberalità indiretta dei premi corrisposti dal contraente, mira ad affermare l'esistenza di un diritto alla collazione (art. 737 c.c.).
2 - La parte opponente, dal canto suo, non ha mancato di rilevare di essersi mossa nel solco di una giurisprudenza di legittimità che nega la possibilità di sciorinare dati sensibili quali sono i nominativi dei soggetti beneficiari delle polizze (risultato, questo, cui obbiettivamente tendeva il , ma, al contempo, non si è sottratta al dovere dare una CP_1 risposta alla richiesta di ostensione, mettendo al corrente l'interessato delle polizze in essere e dei premi corrisposti dal defunto per ciascuna di esse.
3 - In effetti, la attrice ha offerto una risposta tempestiva alla richiesta di accesso inoltrata dall'opposto, In ciò adeguandosi al principio per cui il titolare del trattamento, destinatario dell'istanza di accesso, deve sempre riscontrare l'istanza proposta, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l'ostensione (Cass. 9313/2023). Del resto, almeno sino al 2021, il Giudice del diritto ha escluso che fossero divulgabili i nominativi dei beneficiari delle polizze, la cui posizione era da ritenersi prevalente rispetto a quella di chi ne ambiva al disvelamento, nella ottica della tutela giurisdizionale dei relativi diritti.
4 - Sennonché, in senso contrario alla difesa svolta dall'opponente, vi è che la Suprema
Corte (Cass., 39531/2021), mutando il proprio precedente orientamento, ha affermato che l'interesse alla riservatezza dei dati personali dei beneficiari delle polizze deve cedere di fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, fra i quali quello all'esercizio del diritto di difesa in giudizio del chiamato all'eredità; il diritto alla tutela dei dati personali, infatti, non ha carattere di assolutezza, mentre il diritto – qui antagonista – di difesa dei propri interessi in giudizio ha rilievo costituzionale (art. 24) e dunque, nel bilanciamento tra i due, è quest'ultimo che, con le opportune guarentigie, deve prevalere.
Ne deriva che la compagnia assicurativa interpellata dal chiamato all'eredità deve disvelare non solo le generali informazioni sulle polizze accese in vita dal de cuius (quantità, ammontare, ecc.), ma anche i nominativi dei beneficiari delle medesime, quale informazione funzionale alla tutela dei diritti successori dei primi, sempre che tali dati risultino necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto al perseguimento della finalità difensiva.
5 - Dunque le esitazioni della compagnia a fornire i nominativi dei beneficiari delle polizze non appaiono ulteriormente fondate, le quante volte soprattutto non ricorra una seria ragione di dubitare né della qualità soggettiva dell'istante nè dei suoi documentati
2 (comunque non contestati) rapporti con il contraente deceduto. Se così, viene affiorando anche il sostrato dell'interesse alla tutela giudiziale dei diritti in capo a chi chiede l'accesso, indipendentemente dalla qualificazione (che non spetta alla compagnia) della consistenza della posizione soggettiva da far valere come legittimario pretermesso o di titolare di un credito collatizio.
6 - L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
7 - Quanto alle spese di lite, il Tribunale, ai fini della loro integrale compensazione, ritiene di conferire rilievo alla circostanza che la questione trattata ha solo in tempi relativamente recenti trovato una sa composizione. Come del resto dimostra la posizione assunta dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha preso una posizione nel senso indicato, con Provvedimento interpretativo in materia di esercizio del diritto di accesso da parte di eredi e di chiamati all'eredità ai dati personali di soggetti deceduti, con particolare riferimento a quelli dei beneficiari di polizze vita (artt. 15 del Regolamento (UE) 2016/679
e 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dai personali - 26 ottobre 2023
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2023).
8 - Né, infine, può trascurarsi, anche ai fini del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. spinta dalla parte opposta, che la domanda giudiziale è stata avanzata dal nelle forme del CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo, in luogo del ricorso ex art. 10 del d.lgs. n. 150/2011 (cui allude Cass. n. 3565/2024 espressamente richiamata dalla stessa parte opposta), ossia uno strumento di tutela che non prevede il differimento del contraddittorio, ma lo contempla ab imis, ciò che appare ancor più confacente alla natura degli interessi in gioco e al tipo di apprezzamento che il giudice è chiamato a compiere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2787 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione, dichiarando per l'effetto la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 843/2023 del 19 ottobre 2023;
2) ordina l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Macerata, 15 marzo 2025.
Il Giudice
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2787 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, rimessa in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. David Morganti, come da incarico in atti.
OPPONENTE
E
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Fabrizio Scortechini, come da investitura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c, da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
1- L'opposizione deve essere rigettata, per le seguenti ragioni. ha lamentato che la odierna attrice ha opposto un illegittimo rifiuto alla Controparte_1
sua richiesta di integrale ostensione della documentazione negoziale inerente a contratti assicurativi perfezionati dal de cuius e resi oggetto, in corso di rapporto, di una variazione dei nominativi dei beneficiari dell'indennizzo. Tanto, nonostante che l'opposto avesse già in fase stragiudiziale supportato la propria richiesta allegando e provando la relativa qualità di erede del contraente le polizze;
di qui anche l'evidenziazione dell'interesse, non astratto o generico, ad acquisire contezza di elementi utili alla tutela del relativi diritti: indipendentemente dalla natura ereditaria dei beni de quibus (con conseguente dequotazione della pur spesa veste di erede e della tutela dei connessi diritti), intocco sarebbe stato l'interesse ad accedere alla documentazione dalla diversa, ma connessa,
1 prospettiva che, muovendo dalla natura di liberalità indiretta dei premi corrisposti dal contraente, mira ad affermare l'esistenza di un diritto alla collazione (art. 737 c.c.).
2 - La parte opponente, dal canto suo, non ha mancato di rilevare di essersi mossa nel solco di una giurisprudenza di legittimità che nega la possibilità di sciorinare dati sensibili quali sono i nominativi dei soggetti beneficiari delle polizze (risultato, questo, cui obbiettivamente tendeva il , ma, al contempo, non si è sottratta al dovere dare una CP_1 risposta alla richiesta di ostensione, mettendo al corrente l'interessato delle polizze in essere e dei premi corrisposti dal defunto per ciascuna di esse.
3 - In effetti, la attrice ha offerto una risposta tempestiva alla richiesta di accesso inoltrata dall'opposto, In ciò adeguandosi al principio per cui il titolare del trattamento, destinatario dell'istanza di accesso, deve sempre riscontrare l'istanza proposta, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede l'ostensione (Cass. 9313/2023). Del resto, almeno sino al 2021, il Giudice del diritto ha escluso che fossero divulgabili i nominativi dei beneficiari delle polizze, la cui posizione era da ritenersi prevalente rispetto a quella di chi ne ambiva al disvelamento, nella ottica della tutela giurisdizionale dei relativi diritti.
4 - Sennonché, in senso contrario alla difesa svolta dall'opponente, vi è che la Suprema
Corte (Cass., 39531/2021), mutando il proprio precedente orientamento, ha affermato che l'interesse alla riservatezza dei dati personali dei beneficiari delle polizze deve cedere di fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, fra i quali quello all'esercizio del diritto di difesa in giudizio del chiamato all'eredità; il diritto alla tutela dei dati personali, infatti, non ha carattere di assolutezza, mentre il diritto – qui antagonista – di difesa dei propri interessi in giudizio ha rilievo costituzionale (art. 24) e dunque, nel bilanciamento tra i due, è quest'ultimo che, con le opportune guarentigie, deve prevalere.
Ne deriva che la compagnia assicurativa interpellata dal chiamato all'eredità deve disvelare non solo le generali informazioni sulle polizze accese in vita dal de cuius (quantità, ammontare, ecc.), ma anche i nominativi dei beneficiari delle medesime, quale informazione funzionale alla tutela dei diritti successori dei primi, sempre che tali dati risultino necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto al perseguimento della finalità difensiva.
5 - Dunque le esitazioni della compagnia a fornire i nominativi dei beneficiari delle polizze non appaiono ulteriormente fondate, le quante volte soprattutto non ricorra una seria ragione di dubitare né della qualità soggettiva dell'istante nè dei suoi documentati
2 (comunque non contestati) rapporti con il contraente deceduto. Se così, viene affiorando anche il sostrato dell'interesse alla tutela giudiziale dei diritti in capo a chi chiede l'accesso, indipendentemente dalla qualificazione (che non spetta alla compagnia) della consistenza della posizione soggettiva da far valere come legittimario pretermesso o di titolare di un credito collatizio.
6 - L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
7 - Quanto alle spese di lite, il Tribunale, ai fini della loro integrale compensazione, ritiene di conferire rilievo alla circostanza che la questione trattata ha solo in tempi relativamente recenti trovato una sa composizione. Come del resto dimostra la posizione assunta dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha preso una posizione nel senso indicato, con Provvedimento interpretativo in materia di esercizio del diritto di accesso da parte di eredi e di chiamati all'eredità ai dati personali di soggetti deceduti, con particolare riferimento a quelli dei beneficiari di polizze vita (artt. 15 del Regolamento (UE) 2016/679
e 2-terdecies del Codice in materia di protezione dei dai personali - 26 ottobre 2023
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 281 del 1° dicembre 2023).
8 - Né, infine, può trascurarsi, anche ai fini del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. spinta dalla parte opposta, che la domanda giudiziale è stata avanzata dal nelle forme del CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo, in luogo del ricorso ex art. 10 del d.lgs. n. 150/2011 (cui allude Cass. n. 3565/2024 espressamente richiamata dalla stessa parte opposta), ossia uno strumento di tutela che non prevede il differimento del contraddittorio, ma lo contempla ab imis, ciò che appare ancor più confacente alla natura degli interessi in gioco e al tipo di apprezzamento che il giudice è chiamato a compiere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2787 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione, dichiarando per l'effetto la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 843/2023 del 19 ottobre 2023;
2) ordina l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
Macerata, 15 marzo 2025.
Il Giudice
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