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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/03/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1142/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno PERLA Presidente relatore dott.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dott.ssa Carmen GIRALDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1142/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELITO CRISTINA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MELITO CRISTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGHI Controparte_1 C.F._2
LORENZ, elettivamente domiciliato in VIA A. RUBBIANI N. 10 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BORGHI LORENZO
CONVENUTO/I
Avv. GIULIO ZANFANTI, AUXILIUM elettivamente domiciliato in VIA DELL'ABBADIA 6
40100 BOLOGNA presso il difensore avv. ZANFANTI GIULIO
P.M. INTERVENUTO conclusioni delle parti
Le parti hanno sottoscritto il verbale alla presenza del cancelliere e contestualmente, unitamente ai difensori, richiedono l'accoglimento della sentenza.
IL TRIBUNALE CP_ vista il verbale d'udienza del 25 febbraio 2025 in cui e hanno Parte_1 Controparte_1 precisato congiuntamente le conclusioni, sottoscrivendo il relativo verbale;
pagina 1 di 5
ritenuto che
le modifiche delle condizioni di divorzio concordate fra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato che
fra le condizioni di modifica delle condizioni di divorzio concordate dai ricorrenti in sede di precisazioni congiunte all'udienza del 25 febbraio 2025, è previsto un trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale di udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che si ritrascrivono, in estratto, di seguito e, integralmente, in dispositivo:
a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi
2) B) il signor cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. alla signora Parte_1 CP_1
- che accetta ed acquista - la proprietà della porzione del fabbricato posto in Comune di
[...]
Bologna alla via Bellacosta n.22 costituita da una cantina al piano terra sotterraneo distinta nel
Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al foglio 262 mappale 598 subalterno 23, via Bellacosta n.22 p.S1, ZC 1, cat.C/2,cl.9, mq.8, rend.€.91,31
In confine con: parti comuni, salvo altri.
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce in calce al presente verbale da considerarsi parte integrante e sostanziale.
Nella presente cessione è compresa la comproprietà di tutto ciò e quanto è in uso e servizio comune per legge, per destinazione e per titoli di provenienza.
Rinuncia all' ipoteca legale
Il signor rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal presente Parte_1 verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del signor OR da qualsiasi responsabilità̀ in sede di trascrizione.
Effetti
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza.
Richiesta di esenzioni fiscali
I signori e dichiarano di avvalersi dell'esenzione dal pagamento Parte_1 Controparte_1 di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, applicabile l'art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014, n.49/E del
16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012. osservato che l'ausiliario nominato ex art.68 c.p.c. all'udienza del 31 ottobre 2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ad ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” dello stesso, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione depositata il 17 febbraio 2025);
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: pagina 2 di 5 In parziale modifica delle condizioni di divorzio pronunciato fra nato a [...] il 26 Parte_1 aprile 1954 e nata a [...] il [...] con sentenza definitiva n.2772/2018 Controparte_1 del Tribunale di Bologna dispone che:
a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi:
1) vista la espressa rinuncia della Sig.ra rinuncia a percepire l'assegno di mantenimento per CP_1 il figlio, revoca l'assegno di mantenimento di euro 750,00 mensili fissato dalla sentenza n. 2772/2018 a favore del figlio (nato a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente a far data dal mese di marzo 2023; dà atto che la Sig.ra rinuncia, altresì, a CP_1 richiedere le mensilità non corrisposte dal padre fino ad oggi e a partire da marzo 2023.
2) La Sig.ra rinuncia all'assegno divorzile, pari ad euro 1.000,00 mensili, con ultimo CP_1 versamento da parte del Dott. a febbraio 2025, ed accetta una liquidazione divorzile una tantum Pt_1 che verrà corrisposta dal Dott. con le seguenti modalità. Pt_1
A) corresponsione di un importo una tantum - pari ad euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) - che il Dott. s'impegna a versare in tre rate: la prima pari ad euro 23.000,00 (ventitremila/00) entro il Pt_1
30/06/2025; la seconda pari ad euro 23.000,00 (ventitremila/00) entro il 01/01/2026; la terza pari ad euro 19.000,00 (diciannovemila/00) entro il 01/01/2027;
B) il signor cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. alla signora Parte_1 CP_1
- che accetta ed acquista - la proprietà della porzione del fabbricato posto in Comune di
[...]
Bologna alla via Bellacosta n.22 costituita da una cantina al piano terra sotterraneo distinta nel Catasto
Fabbricati del Comune di Bologna al foglio 262 mappale 598 subalterno 23, via Bellacosta n.22 p.S1, ZC 1, cat.C/2,cl.9, mq.8, rend.€.91,31
In confine con: parti comuni, salvo altri.
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce in calce al presente verbale da considerarsi parte integrante e sostanziale.
Nella presente cessione è compresa la comproprietà di tutto ciò e quanto è in uso e servizio comune per legge, per destinazione e per titoli di provenienza.
Provenienza
La proprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente:
- quanto alla nuda proprietà per acquisto con atto a ministero dott. Notaio in Persona_2
Bologna del 13 maggio 1993 repertorio n.55736 raccolta n.11827 registrato all'Ufficio del Registro Atti Pubblici di Bologna il 27 maggio 1993 al n.5172 serie 1V e trascritto a Bologna il 27 maggio 1993 all'art.9204 e al n.13843 gen.
- quanto all'usufrutto per cessione da parte di nell'ambito delle condizioni Controparte_1 di separazione personale di cui al verbale di comparizione dei coniugi dell'11 gennaio 2012, omologata dal Tribunale di Bologna il 26 gennaio 2012 nel procedimento rubricato al n.12660/2011 R.G., trascritta a Bologna il 31 gennaio 2012 all'art.3171 e al n.4471 gen.
La porzione immobiliare in oggetto viene trasferita nello stato di fatto e di diritto - noto alla parte cessionaria - in cui attualmente si trova, con tutte le relative aderenze e pertinenze, azioni, ragioni, comunioni e diretti inerenti, infissi e seminfissi, impianti di ragione padronale, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi ragione legale di esistere e siano conseguenti allo stato di condominio in cui si trova il bene stesso, con i patti speciali, servitù, diritti e obblighi di cui al rogito e titoli di provenienze. pagina 3 di 5 Garanzie e ipoteca
La parte cedente garantisce il rilievo della parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
Dichiarazioni urbanistiche
Agli effetti della vigente normativa urbanistica, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art.40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare del
D.P.R.6 giugno 2001 n.380, la parte cedente consapevole delle conseguenze penali per Parte_1 le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara sotto la propria personale responsabilità che la costruzione dell'immobile di cui alla cessione, è stata iniziata anteriormente all'1 settembre
1967.
La parte cedente dichiara, inoltre, che è stata presentata per frazionamento da Parte_1 CP_2 un'unità immobiliare in due unità site al piano rialzato e seminterrato protocollo n.99875/2011 del 5 maggio 2011.
La stessa parte cedente garantendo la regolarità urbanistica e catastale dei beni oggetto Parte_1 del presente atto, dichiara altresì che:
- non sono state effettuate opere o modifiche tali da richiedere provvedimenti abilitativi siano essi di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria o certificati di agibilità ai sensi delle lettere b) e c) dell'art.24/2° comma del T.U. sull'edilizia
- la porzione immobiliare oggetto del presente trasferimento non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori che, ex art.41 Legge 47/1985, avrebbero potuto comportare l'incommerciabilità del bene, che l'immobile non è soggetto a vincoli e che il Comune di Bologna non ha emesso alcun provvedimento nei termini di legge
- non sono mai state irrogate sanzioni di natura urbanistica circa i beni de quibus;
- l'immobile è perfettamente commerciabile e trasferibile ai sensi delle vigenti normative urbanistiche.
Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma aggiunto dall'art. 19 c. 14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010 il cedente signor Parte_1
- dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale in atti, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto, in data 24 maggio 2011 protocollo n.BO0196649 che sia allegano sub A)
- dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria signora conferma la dichiarazione di conformità dei dati Controparte_1 catastali e della planimetria allo stato di fatto resa dal cedente e, in concerto con quest'ultimo, dichiara che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa pagina 4 di 5 - dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
Attestato di prestazione energetica
Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato con d.lgs. 31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della Regione Emilia-Romagna in materia di certificazione energetica negli edifici:
I comparenti e dichiarano che la cantina oggetto di trasferimento Parte_1 Controparte_1 non è dotata di impianto di riscaldamento e, quindi, non è prevista la dotazione di Attestato di
Prestazione Energetica.
Assenza di mediatore e corrispettivo
I signori e , consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt.3 e Parte_1 Controparte_1
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modifiche nonché a quanto disposto dal comma 49 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro.
Rinuncia all' ipoteca legale
Il signor rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal presente Parte_1 verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del signor OR da qualsiasi responsabilità̀ in sede di trascrizione.
Effetti
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza.
Richiesta di esenzioni fiscali
I signori e dichiarano di avvalersi dell'esenzione dal pagamento di Parte_1 Controparte_1 imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, applicabile l'art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014, n.49/E del
16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012.
Ordina al OR dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12.03.2025
Il Presidente estensore
Dott. Bruno PERLA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno PERLA Presidente relatore dott.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dott.ssa Carmen GIRALDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1142/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELITO CRISTINA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MELITO CRISTINA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGHI Controparte_1 C.F._2
LORENZ, elettivamente domiciliato in VIA A. RUBBIANI N. 10 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. BORGHI LORENZO
CONVENUTO/I
Avv. GIULIO ZANFANTI, AUXILIUM elettivamente domiciliato in VIA DELL'ABBADIA 6
40100 BOLOGNA presso il difensore avv. ZANFANTI GIULIO
P.M. INTERVENUTO conclusioni delle parti
Le parti hanno sottoscritto il verbale alla presenza del cancelliere e contestualmente, unitamente ai difensori, richiedono l'accoglimento della sentenza.
IL TRIBUNALE CP_ vista il verbale d'udienza del 25 febbraio 2025 in cui e hanno Parte_1 Controparte_1 precisato congiuntamente le conclusioni, sottoscrivendo il relativo verbale;
pagina 1 di 5
ritenuto che
le modifiche delle condizioni di divorzio concordate fra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
considerato che
fra le condizioni di modifica delle condizioni di divorzio concordate dai ricorrenti in sede di precisazioni congiunte all'udienza del 25 febbraio 2025, è previsto un trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale di udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che si ritrascrivono, in estratto, di seguito e, integralmente, in dispositivo:
a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi
2) B) il signor cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. alla signora Parte_1 CP_1
- che accetta ed acquista - la proprietà della porzione del fabbricato posto in Comune di
[...]
Bologna alla via Bellacosta n.22 costituita da una cantina al piano terra sotterraneo distinta nel
Catasto Fabbricati del Comune di Bologna al foglio 262 mappale 598 subalterno 23, via Bellacosta n.22 p.S1, ZC 1, cat.C/2,cl.9, mq.8, rend.€.91,31
In confine con: parti comuni, salvo altri.
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce in calce al presente verbale da considerarsi parte integrante e sostanziale.
Nella presente cessione è compresa la comproprietà di tutto ciò e quanto è in uso e servizio comune per legge, per destinazione e per titoli di provenienza.
Rinuncia all' ipoteca legale
Il signor rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal presente Parte_1 verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del signor OR da qualsiasi responsabilità̀ in sede di trascrizione.
Effetti
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza.
Richiesta di esenzioni fiscali
I signori e dichiarano di avvalersi dell'esenzione dal pagamento Parte_1 Controparte_1 di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, applicabile l'art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014, n.49/E del
16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012. osservato che l'ausiliario nominato ex art.68 c.p.c. all'udienza del 31 ottobre 2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ad ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” dello stesso, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione depositata il 17 febbraio 2025);
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: pagina 2 di 5 In parziale modifica delle condizioni di divorzio pronunciato fra nato a [...] il 26 Parte_1 aprile 1954 e nata a [...] il [...] con sentenza definitiva n.2772/2018 Controparte_1 del Tribunale di Bologna dispone che:
a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi:
1) vista la espressa rinuncia della Sig.ra rinuncia a percepire l'assegno di mantenimento per CP_1 il figlio, revoca l'assegno di mantenimento di euro 750,00 mensili fissato dalla sentenza n. 2772/2018 a favore del figlio (nato a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente a far data dal mese di marzo 2023; dà atto che la Sig.ra rinuncia, altresì, a CP_1 richiedere le mensilità non corrisposte dal padre fino ad oggi e a partire da marzo 2023.
2) La Sig.ra rinuncia all'assegno divorzile, pari ad euro 1.000,00 mensili, con ultimo CP_1 versamento da parte del Dott. a febbraio 2025, ed accetta una liquidazione divorzile una tantum Pt_1 che verrà corrisposta dal Dott. con le seguenti modalità. Pt_1
A) corresponsione di un importo una tantum - pari ad euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00) - che il Dott. s'impegna a versare in tre rate: la prima pari ad euro 23.000,00 (ventitremila/00) entro il Pt_1
30/06/2025; la seconda pari ad euro 23.000,00 (ventitremila/00) entro il 01/01/2026; la terza pari ad euro 19.000,00 (diciannovemila/00) entro il 01/01/2027;
B) il signor cede e trasferisce ai sensi dell'art. 1376 c.c. alla signora Parte_1 CP_1
- che accetta ed acquista - la proprietà della porzione del fabbricato posto in Comune di
[...]
Bologna alla via Bellacosta n.22 costituita da una cantina al piano terra sotterraneo distinta nel Catasto
Fabbricati del Comune di Bologna al foglio 262 mappale 598 subalterno 23, via Bellacosta n.22 p.S1, ZC 1, cat.C/2,cl.9, mq.8, rend.€.91,31
In confine con: parti comuni, salvo altri.
Si precisa che l'identificazione catastale soprariportata si riferisce al bene che appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto Fabbricati che si produce in calce al presente verbale da considerarsi parte integrante e sostanziale.
Nella presente cessione è compresa la comproprietà di tutto ciò e quanto è in uso e servizio comune per legge, per destinazione e per titoli di provenienza.
Provenienza
La proprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente:
- quanto alla nuda proprietà per acquisto con atto a ministero dott. Notaio in Persona_2
Bologna del 13 maggio 1993 repertorio n.55736 raccolta n.11827 registrato all'Ufficio del Registro Atti Pubblici di Bologna il 27 maggio 1993 al n.5172 serie 1V e trascritto a Bologna il 27 maggio 1993 all'art.9204 e al n.13843 gen.
- quanto all'usufrutto per cessione da parte di nell'ambito delle condizioni Controparte_1 di separazione personale di cui al verbale di comparizione dei coniugi dell'11 gennaio 2012, omologata dal Tribunale di Bologna il 26 gennaio 2012 nel procedimento rubricato al n.12660/2011 R.G., trascritta a Bologna il 31 gennaio 2012 all'art.3171 e al n.4471 gen.
La porzione immobiliare in oggetto viene trasferita nello stato di fatto e di diritto - noto alla parte cessionaria - in cui attualmente si trova, con tutte le relative aderenze e pertinenze, azioni, ragioni, comunioni e diretti inerenti, infissi e seminfissi, impianti di ragione padronale, servitù attive e passive se e come esistenti ed aventi ragione legale di esistere e siano conseguenti allo stato di condominio in cui si trova il bene stesso, con i patti speciali, servitù, diritti e obblighi di cui al rogito e titoli di provenienze. pagina 3 di 5 Garanzie e ipoteca
La parte cedente garantisce il rilievo della parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
Dichiarazioni urbanistiche
Agli effetti della vigente normativa urbanistica, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art.40 comma 2° della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare del
D.P.R.6 giugno 2001 n.380, la parte cedente consapevole delle conseguenze penali per Parte_1 le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiara sotto la propria personale responsabilità che la costruzione dell'immobile di cui alla cessione, è stata iniziata anteriormente all'1 settembre
1967.
La parte cedente dichiara, inoltre, che è stata presentata per frazionamento da Parte_1 CP_2 un'unità immobiliare in due unità site al piano rialzato e seminterrato protocollo n.99875/2011 del 5 maggio 2011.
La stessa parte cedente garantendo la regolarità urbanistica e catastale dei beni oggetto Parte_1 del presente atto, dichiara altresì che:
- non sono state effettuate opere o modifiche tali da richiedere provvedimenti abilitativi siano essi di concessione edilizia, permesso di costruire, denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 o relativi provvedimenti in sanatoria o certificati di agibilità ai sensi delle lettere b) e c) dell'art.24/2° comma del T.U. sull'edilizia
- la porzione immobiliare oggetto del presente trasferimento non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori che, ex art.41 Legge 47/1985, avrebbero potuto comportare l'incommerciabilità del bene, che l'immobile non è soggetto a vincoli e che il Comune di Bologna non ha emesso alcun provvedimento nei termini di legge
- non sono mai state irrogate sanzioni di natura urbanistica circa i beni de quibus;
- l'immobile è perfettamente commerciabile e trasferibile ai sensi delle vigenti normative urbanistiche.
Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, comma aggiunto dall'art. 19 c. 14 del d.l. n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010 il cedente signor Parte_1
- dichiara che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalla visura catastale in atti, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto, in data 24 maggio 2011 protocollo n.BO0196649 che sia allegano sub A)
- dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, e la parte cessionaria signora conferma la dichiarazione di conformità dei dati Controparte_1 catastali e della planimetria allo stato di fatto resa dal cedente e, in concerto con quest'ultimo, dichiara che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa pagina 4 di 5 - dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
Attestato di prestazione energetica
Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 come modificato con d.lgs. 31 dicembre 2006 n. 311 e dal D. L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre norme nazionali e della Regione Emilia-Romagna in materia di certificazione energetica negli edifici:
I comparenti e dichiarano che la cantina oggetto di trasferimento Parte_1 Controparte_1 non è dotata di impianto di riscaldamento e, quindi, non è prevista la dotazione di Attestato di
Prestazione Energetica.
Assenza di mediatore e corrispettivo
I signori e , consapevoli delle sanzioni penali previste dagli artt.3 e Parte_1 Controparte_1
76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modifiche nonché a quanto disposto dal comma 49 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro.
Rinuncia all' ipoteca legale
Il signor rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dal presente Parte_1 verbale e dall'emananda sentenza, relativamente al trasferimento e dalla sua trascrizione con esonero del signor OR da qualsiasi responsabilità̀ in sede di trascrizione.
Effetti
Gli effetti attivi e passivi del trasferimento, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza.
Richiesta di esenzioni fiscali
I signori e dichiarano di avvalersi dell'esenzione dal pagamento di Parte_1 Controparte_1 imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, applicabile l'art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014, n.49/E del
16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012.
Ordina al OR dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12.03.2025
Il Presidente estensore
Dott. Bruno PERLA
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