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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4949/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 281
undecies c.p.c. depositato il 17 ottobre 2024
da
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Filippo Schiavon, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro contumace Controparte_1
CONVENUTO
Oggetto: Vendita di beni mobili
Conclusioni
per la ricorrente: “Nel merito: - Accertati i gravi vizi e difetti presenti negli auricolari AirPods venduti dalla convenuta alla ricorrente e descritti nel DDT n.
147/2020 e nella fattura n. 160 del 31/12/2020, ai sensi dell'art. 1453 c.c.
dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita inter partes per grave inadempimento della convenuta.
1 - Per l'effetto, condannarsi la convenuta alla restituzione del prezzo di compravendita indebitamente pagato dalla ricorrente, pari ad € 70.000,00,
oltre interessi moratori dalla data di pagamento (17/12/2020) all'effettivo saldo.
- Spese e compenso professionale di lite e spese di ATP (spese liquidate al
CTU pari ad € 3.510,41 oltre accessori di legge, spese di CTP pari ad €
3.374,00 oltre oneri di legge e spese di patrocinio come da nota allegata)
integralmente rifusi.
In via istruttoria come da ricorso introduttivo”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale per sentir condannare al pagamento della Controparte_1
somma di € 70.000,00 oltre interessi.
A fondamento della propria domanda la società ricorrente ha dedotto di avere sborsato, in data 17 dicembre 2020, a l'importo di € Controparte_1
70.000,00 quale acconto per la fornitura di 990 “Airpod 2° Generation”; che il giorno successivo la merce le era stata consegnata e che in pari data la ricorrente medesima aveva, a sua volta, consegnato la merce a CP_2
di Piazzola sul Brenta.
[...]
La ricorrente ha dedotto, altresì, che nelle settimane successive le erano pervenute numerose segnalazioni da parte dei consumatori finali, giacché gli articoli non apparivano idonei all'uso al quale dovevano essere destinati, tanto che, ricevuta da parte della venditrice la richiesta di Controparte_1
pagamento a saldo, erano stati denunciati i gravi vizi e difetti riscontrati nella merce compravenduta, meglio esplicitati nell'atto introduttivo del presente giudizio;
la ricorrente ha dedotto, inoltre, che i prodotti in questione erano completamente inidonei all'uso per il quale sarebbero dovuti essere stati
2 destinati, in quanto privi delle qualità necessari ed indispensabili per poter essere considerati veri e propri “AirPods” del marchio Apple.
L'odierna ricorrente ha esposto di avere richiesto, senza esito, il ritiro della merce e la restituzione del prezzo pagato;
di avere fatto constatare da un perito la presenza dei vizi e dei difetti;
di avere, quindi, proposto accertamento tecnico preventivo, così incardinando il procedimento n. 3944/2022 R.G., che si era concluso con l'accertamento della effettiva esistenza dei vizi e difetti lamentati.
La società ricorrente ha, pertanto, chiesto la risoluzione del contratto in ragione della accertata vendita di aliud pro alio con conseguente richiesta della restituzione del prezzo già pagato.
1.2 All'udienza del 20 febbraio 2025 è stata dichiarata la contumacia di la causa è stata istruita documentalmente con Controparte_1
acquisizione anche degli atti di cui al procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 3944/2002 R.G. ed è stata rimessa in decisione sulle conclusioni di trascritte in epigrafe.
La domanda attorea merita accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 La documentazione dimessa agli atti (docc. da 1 a 3 ricorrente) fornisce prova sufficiente del fatto che ha sborsato l'importo di € Parte_1
70.000,00 per l'acquisto di 990 Airpod 2° Generation, così come dà evidenza
(docc. 5 e 7 ricorrente) dei vizi e difetti specificati dalla società nel Parte_1
proprio atto introduttivo.
La sussistenza dei vizi e difetti è, poi, inequivocabilmente emersa all'esito dell'elaborato peritale redatto in sede di accertamento tecnico preventivo che,
come già detto, è stato acquisito agli atti di questo giudizio.
3 Il consulente tecnico d'ufficio, dopo avere svolto le verifiche nel contraddittorio delle parti, consistite anche in confronti con prodotti originali Apple Airpods, ha dichiarato che la fornitura in esame riguarda mere imitazioni e non prodotti originali Apple, avendo egli constatato varie anomalie e difformità
dettagliatamente elencate alle pagg. 14 e 15 della relazione.
Ebbene, la riscontrata presenza di: “1sono state riscontrate varie differenze
delle misure dei particolari costruttivi e delle geometrie degli auricolari
visionati;
2. non coincidono i posizionamenti interni dei connettori all'interno della
custodia in plastica e risultano diversi i connettori alla base all'interno della
custodia degli auricolari;
3. sono presenti bordi taglienti sul coperchio di
chiusura della custodia, con un magnete di minore potenza per la chiusura del
coperchio; 4. il foro luce led interno ha minore diametro e ha luce diversa
rispetto all'originale; 5. l'imballo esterno è realizzato in cartoncino bianco con
una nuance di colore giallastro, mentre l'originale è di colore bianco ottico;
6.
le etichette adesive esterne applicate sul bordo della scatola in cartoncino non
sono allineate e i caratteri delle diciture sul retro e sui fianchi della scatola
(testo “AirPods”) hanno dimensioni e forme diverse;
la dicitura in tedesco “mit
Lade-Case” presenta il trattino nella parola composta, non presente nella
scatola originale (testo corretto: “mit Ladecase”); inoltre il marchio “CE” non è
conforme all'originale, in quanto la C e la E sono ravvicinate;
7. il logo APPLE
e la dicitura AirPods in colore argento sui bordi del coperchio della scatola
presentano una nuance giallastra al contorno;
8. l'immagine degli auricolari sul
fronte del coperchio della scatola in cartoncino non è precisamente
sovrapposta al rispettivo rilievo, inoltre i bordi del coperchio hanno dei
restringimenti che non consentono l'agevole apertura della confezione con
uno scivolamento delle parti;
9. l'immagine del prodotto sul retro della scatola
4 presenta un apice del cavo di ricarica con un connettore diverso dall'originale”
(cit. pagg. 1 4 e 15 della relazione) induce a ritenere che si tratti della vendita di aliud pro alio.
Non è, infatti, contestabile la differenza tra l'acquisto di Airpods originali Apple
e mere imitazioni.
La domanda di risoluzione può, dunque, essere accolta con conseguente condanna di a restituire l'importo di € 70.000,00, oltre Controparte_1
agli interessi dalla data del pagamento al saldo.
2.2 Va accolta la domanda del ricorrente anche in ordine alle spese del procedimento per accertamento tecnico preventivo, cosicché vanno poste definitivamente a carico del convenuto le spese relative al compenso del CTU
ing. per l'attività espletata in fase di ATP, ammontanti, in conformità alla Per_1
liquidazione giudiziale, in € 3.510,41 oltre accessori;
ai compensi legali che, in conformità alla tabella dimessa sub 12, possono essere liquidate in € 3.827,00
oltre accessori ed al compenso CTP per l'attività espletata in sede di ATP
ammontanti ad € 3.374,00 oltre accessori, così per un totale di € 10.711,41.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo nei valori medi delle tabelle per le fasi di studio ed introduttiva,
avuto riguardo allo scaglione tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 4949/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a Controparte_1
pagare a l'importo di € 70.000,00, oltre interessi dal Parte_1
pagamento al saldo;
5 2) condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1
di lite che si liquidano in € 4.180,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a.,
se dovuti per legge;
3) liquida le spese dell'accertamento tecnico preventivo in complessivi €
10.711,41, oltre accessori di legge, e le pone definitivamente a carico di
Controparte_1
Così deciso in Padova, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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