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Art. 1. ((Il D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 216 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
(55) (60) ((75)) ------------- AGGIORNAMENTO (55)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1080) che "tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 , relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018". -------------- AGGIORNAMENTO (60)
La L. 27 dicembre 2019, n.160 ha disposto (con l'art. 1, comma 287) che "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018: [...]
b) si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento". -------------- AGGIORNAMENTO (76)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, e' abrogato l' articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023".
(55) (60) ((75)) ------------- AGGIORNAMENTO (55)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1080) che "tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011 , relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018". -------------- AGGIORNAMENTO (60)
La L. 27 dicembre 2019, n.160 ha disposto (con l'art. 1, comma 287) che "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018: [...]
b) si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 , con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3 per cento". -------------- AGGIORNAMENTO (76)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, e' abrogato l' articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e, sino ad esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023".
Commentari • 268
- 1. UNICO 2012 chiarisce l’applicazione dell’ACEAccesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/ · 882.1645
Giurisprudenza • 429
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 03/09/2024, n. 5434Provvedimento: […] Sulla base della verifica espletata era stato appurato che la società non aveva fornito idonea documentazione giustificativa (comprovante l'effettiva formazione) della spettanza dell'agevolazione denominata ACE (Aiuto per la Crescita Economica), di cui all'art. 1 del D.L. 201/2011 e che anzi la stessa documentazione prodotta confermava la legittimità della pretesa impositiva.Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- art. 1 D.L. 201/2011·
- interpretazione norme agevolative·
- agevolazione ACE·
- art. 2697 c.c.·
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- rettifica dichiarazione dei redditi