Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/04/2026, n. 6836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6836 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06836/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14363/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14363 del 2023, proposto da
IR PO, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca e Ministero della Salute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso – CISIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Laura Albano, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;
Cineca, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Università degli Studi di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore , UL RT e EN ON, tutte non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della nota CISIA del 26 ottobre 2023 con la quale si è denegato il diritto di accesso di cui all’istanza proposta dalla ricorrente, del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e dei relativi allegati sulle “ Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria ” e del d.m. n. 1107/2022, all. 2 nella parte in cui è interpretato dal CISIA quale fonte autorizzativa a non fornire copia della prova di concorso somministrata e degli altri di dati di equalizzazione;
- del d.m. n. 992 del 28 luglio 2023 sulla “ Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE ”, del d.m. n. 994 del 28 luglio 2023 “ Definizione dei posti disponibili per l’accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese ”, nella parte in cui dispongono che “ il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all’art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonchè di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all’art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell’art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto ”,
per la condanna all’ostensione dei documenti richiesti con le istanze d’accesso inviate alle Amministrazioni intimate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e del Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso – CISIA;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa EO ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente – candidata alle prove di ammissione al corso di laurea in Medicina e Odontoiatria per l’a.a. 2023/2024 tenutesi nei mesi di aprile e luglio 2023 e collocata in posizione utile in graduatoria (punteggio di 57.58 realizzato all’esito della sessione di aprile 2023) – proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. onde ottenere l’ostensione degli atti di concorso da costei richiesti istanza, in alcun modo riscontrata dal Ministero dell'Università e della Ricerca e disattesa dal Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l'accesso (CISIA).
Il Ministero dell'Università e della Ricerca ed il Ministero della Salute si costituivano in giudizio instando per la reiezione del gravame proposto.
Anche il CISIA si costituiva, argomentando sulla radicale inammissibilità nonché infondatezza della pretesa azionata.
Da ultimo parte ricorrente, con memoria depositata il 24 marzo 2026, dichiarava di “ non (essere) più interessato alla prosecuzione del giudizio ”.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Sussistono giusti motivi – attesa la natura in rito della pronuncia - per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EO ON, Presidente FF, Estensore
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta Bazuro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EO ON |
IL SEGRETARIO