CASS
Sentenza 4 luglio 2022
Sentenza 4 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2022, n. 25320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25320 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AN RI RO AL AL AL EF avverso l'ordinanza del 22/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO udita la relazione svolta dal Consigliere CA EM;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI Il Proc. Gen. si riporta alla memoria depositata e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Il difensore presente BE IO chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si riporta. Penale Sent. Sez. 3 Num. 25320 Anno 2022 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: EM CA Data Udienza: 31/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 22 febbraio 2022 il Tribunale del Riesame di Benevento ha rigettato l'istanza di riesame proposta da MA OS TA, LE RA e ST RA, terzi interessati quali soci della Eco-Energy s.r.l. avverso il decreto di sequestro preventivo del 25 gennaio 2022 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, applicato per i reati ex artt. 2 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di MA OS TA, LE RA e ST RA, quali terzi interessati titolari delle quote della Eco-Energy s.r.l. 2.1. Con l'unico motivo si deducono i vizi ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 2 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000. Il Tribunale del riesame avrebbe confermato il decreto genetico con motivazione non condivisibile;
la motivazione sarebbe illogica ed omessa quanto al sequestro dei beni aziendali. Sulla sussistenza del periculum in mora il Tribunale del riesame avrebbe richiamato l'ordinanza cautelare personale. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di considerare la circostanza che le esigenze cautelari sarebbero già state soddisfatte dalle misure personali già disposte, che impedivano qualsiasi ingerenza nella società Ecoenergy s.r.I., essendo finalizzate ad evitare la reiterazione di condotte antigiuridiche;
pertanto, l'applicazione di un'ulteriore cautela avrebbe richiesto un supplemento di motivazione. Sebbene tale circostanza fosse stata oggetto di specifica censura nelle note difensive depositate all'udienza del 22 febbraio 2022, il Tribunale, reiterando la medesima motivazione relativa alle misure personali, di fatto non avrebbe motivato sulla possibile reiterazione di condotte antigiuridiche, qualora la società non fosse stata oggetto di alcun vincolo: né il Giudice per le indagini preliminari né il Tribunale del riesame avrebbero motivato in ordine alla possibile reiterazione o aggravamento del reato ed omesso qualsiasi motivazione in ordine alla necessità di sequestrare la Ecoenergy s.r.l. In estrema sintesi, il Tribunale del riesame avrebbe: - omesso di valutare le questioni dedotte dalla difesa con la memoria concernenti i rapporti tra la curatela fallimentare e la Ecoenergy s.r.l. (a sostegno della tesi della inesistenza dell'attualità e la concretezza del sequestro preventivo); - effettuato una valutazione erronea e contraddittoria dei rapporti Ecoenergy s.r.l. - avv. Mascia (cfr. punti a-f) con conseguente illogicità e contraddittorietà della motivazione;
2 - omesso la motivazione sulla necessità di procedere al sequestro dei beni aziendali e di rispondere alle argomentazioni contenute nella memoria difensiva sull'obbligo di motivazione derivante dalla sentenza delle Sezioni Unite del 26 giugno 2021, n. 36959; - espresso una motivazione contraddittoria sulla necessita del sequestro dei beni CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta proposto da MA OS TA, LE RA e ST RA quali terzi interessati titolari delle quote della Eco-Energy s.r.l. Dall'ordinanza impugnata risulta che è stata sottoposta a sequestro preventivo la Eco-Energy s.r.l. ed i suoi beni aziendali e che il riesame è stato proposto al fine di ottenere la restituzione all'avente diritto proprio della società e dei beni aziendali. 1.1. Non risultano sottoposte a sequestro preventivo le quote dei ricorrenti né dal provvedimento impugnato né dal ricorso: pertanto, non risulta dimostrato l'interesse dei ricorrenti all'impugnazione. 1.2. Va ribadito il principio per cui, in tema di misure cautelari reali, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell'avvenuta esecuzione del decreto di sequestro ed altresì indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazione intercorrente con gli stessi, nonché se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativi (Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv. 281241 - 01). 1.3. I ricorrenti non sono legittimati né hanno un interesse concreto ed attuale a proporre il ricorso per cassazione per contestare il sequestro preventivo della società e dei beni aziendali, perché la legittimazione spetta al legale rappresentante della s.r.l. e non ai singoli soci i quali non hanno interesse non avendo diritto alla restituzione, che può essere operata solo il favore del legale rappresentante. 1.4. Va ribadito il principio per cui il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società (nella specie, il rigetto dell'istanza di revoca della misura), attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro (in motivazione la Corte ha precisato che, nel caso in cui il legale rappresentante sia rimasto inerte e la società possa subire un danno dal mancato dissequestro, il socio ha il potere I di sollecitare gli organi sociali ad agire nell'interesse di quest'ultima; Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735 - 01). Cfr. in fattispecie analoga, Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019, Cuppari, Rv. 275934 - 01, per cui, in tema di confisca dei beni di una società di capitali, la legittimazione ad impugnare il provvedimento ablatorio spetta unicamente al legale rappresentante dell'ente e non anche ai soci, i quali non hanno una titolarità giuridica qualificata potendo al più vantare una mera disponibilità indiretta e di fatto sui beni societari. 2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 31/05/2022.
lette le conclusioni del PG FRANCESCA COSTANTINI Il Proc. Gen. si riporta alla memoria depositata e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore Il difensore presente BE IO chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso ai quali si riporta. Penale Sent. Sez. 3 Num. 25320 Anno 2022 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: EM CA Data Udienza: 31/05/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza del 22 febbraio 2022 il Tribunale del Riesame di Benevento ha rigettato l'istanza di riesame proposta da MA OS TA, LE RA e ST RA, terzi interessati quali soci della Eco-Energy s.r.l. avverso il decreto di sequestro preventivo del 25 gennaio 2022 emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, applicato per i reati ex artt. 2 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di MA OS TA, LE RA e ST RA, quali terzi interessati titolari delle quote della Eco-Energy s.r.l. 2.1. Con l'unico motivo si deducono i vizi ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen., 2 e 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000. Il Tribunale del riesame avrebbe confermato il decreto genetico con motivazione non condivisibile;
la motivazione sarebbe illogica ed omessa quanto al sequestro dei beni aziendali. Sulla sussistenza del periculum in mora il Tribunale del riesame avrebbe richiamato l'ordinanza cautelare personale. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di considerare la circostanza che le esigenze cautelari sarebbero già state soddisfatte dalle misure personali già disposte, che impedivano qualsiasi ingerenza nella società Ecoenergy s.r.I., essendo finalizzate ad evitare la reiterazione di condotte antigiuridiche;
pertanto, l'applicazione di un'ulteriore cautela avrebbe richiesto un supplemento di motivazione. Sebbene tale circostanza fosse stata oggetto di specifica censura nelle note difensive depositate all'udienza del 22 febbraio 2022, il Tribunale, reiterando la medesima motivazione relativa alle misure personali, di fatto non avrebbe motivato sulla possibile reiterazione di condotte antigiuridiche, qualora la società non fosse stata oggetto di alcun vincolo: né il Giudice per le indagini preliminari né il Tribunale del riesame avrebbero motivato in ordine alla possibile reiterazione o aggravamento del reato ed omesso qualsiasi motivazione in ordine alla necessità di sequestrare la Ecoenergy s.r.l. In estrema sintesi, il Tribunale del riesame avrebbe: - omesso di valutare le questioni dedotte dalla difesa con la memoria concernenti i rapporti tra la curatela fallimentare e la Ecoenergy s.r.l. (a sostegno della tesi della inesistenza dell'attualità e la concretezza del sequestro preventivo); - effettuato una valutazione erronea e contraddittoria dei rapporti Ecoenergy s.r.l. - avv. Mascia (cfr. punti a-f) con conseguente illogicità e contraddittorietà della motivazione;
2 - omesso la motivazione sulla necessità di procedere al sequestro dei beni aziendali e di rispondere alle argomentazioni contenute nella memoria difensiva sull'obbligo di motivazione derivante dalla sentenza delle Sezioni Unite del 26 giugno 2021, n. 36959; - espresso una motivazione contraddittoria sulla necessita del sequestro dei beni CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta proposto da MA OS TA, LE RA e ST RA quali terzi interessati titolari delle quote della Eco-Energy s.r.l. Dall'ordinanza impugnata risulta che è stata sottoposta a sequestro preventivo la Eco-Energy s.r.l. ed i suoi beni aziendali e che il riesame è stato proposto al fine di ottenere la restituzione all'avente diritto proprio della società e dei beni aziendali. 1.1. Non risultano sottoposte a sequestro preventivo le quote dei ricorrenti né dal provvedimento impugnato né dal ricorso: pertanto, non risulta dimostrato l'interesse dei ricorrenti all'impugnazione. 1.2. Va ribadito il principio per cui, in tema di misure cautelari reali, ai fini della dimostrazione della sussistenza dell'interesse ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza, ex art. 324 cod. proc. pen., è onere del soggetto legittimato allegare, a pena di inammissibilità del ricorso, la prova dell'avvenuta esecuzione del decreto di sequestro ed altresì indicare i beni di cui si chiede la restituzione, la relazione intercorrente con gli stessi, nonché se il loro sequestro sia avvenuto in via diretta o per equivalente, attesa la diversità dei presupposti applicativi dei titoli ablativi (Sez. 3, n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv. 281241 - 01). 1.3. I ricorrenti non sono legittimati né hanno un interesse concreto ed attuale a proporre il ricorso per cassazione per contestare il sequestro preventivo della società e dei beni aziendali, perché la legittimazione spetta al legale rappresentante della s.r.l. e non ai singoli soci i quali non hanno interesse non avendo diritto alla restituzione, che può essere operata solo il favore del legale rappresentante. 1.4. Va ribadito il principio per cui il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società (nella specie, il rigetto dell'istanza di revoca della misura), attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro (in motivazione la Corte ha precisato che, nel caso in cui il legale rappresentante sia rimasto inerte e la società possa subire un danno dal mancato dissequestro, il socio ha il potere I di sollecitare gli organi sociali ad agire nell'interesse di quest'ultima; Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735 - 01). Cfr. in fattispecie analoga, Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019, Cuppari, Rv. 275934 - 01, per cui, in tema di confisca dei beni di una società di capitali, la legittimazione ad impugnare il provvedimento ablatorio spetta unicamente al legale rappresentante dell'ente e non anche ai soci, i quali non hanno una titolarità giuridica qualificata potendo al più vantare una mera disponibilità indiretta e di fatto sui beni societari. 2. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condannano i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 31/05/2022.