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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 19 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 16 marzo 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4171, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti PELLEGRINI SABRINA e PASQUAZI FRANCESCA,
- ricorrente -
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore,
- convenuta (contumace) -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2022 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio la parte convenuta Parte_1 [...]
e – premessi i fatti costitutivi delle proprie Controparte_1 domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 3 del ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte:
1 Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, condannare la (c.f. e Controparte_1
p. iva ), con sede in Frascati (Roma), Piazza Fulvio Nobiliore n. 2, in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 18.510,24, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore dell'Avv. Sabrina
Pellegrini e dell'Avv. Francesca Pasquazi antistatari e sentenza provvisoriamente esecutiva.
La parte convenuta è rimasta contumace.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite: con ordinanza pronunciata all'udienza del 7.05.2024 (da intendersi qui integralmente riportata e trascritta) è stata dichiarata la decadenza della parte ricorrente dalla prova testimoniale precedentemente ammessa in suo favore.
La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è infondato, per le ragioni indicate appresso.
Dalla documentazione in atti risulta che la parte ricorrente ha prestato attività lavorativa in favore della parte convenuta – in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (al 45%) – dal 1.06.2017 al 31.07.2018 e che la seconda aveva riconosciuto alla prima la qualifica di operaio (cameriere di albergo) e il 6° livello del CCNL UGL UNICOOP
TURISMO (all. 2, 3 al fascicolo di parte ricorrente, recante contratto individuale di lavoro
e buste paga).
La parte ricorrente ha dedotto di avere svolto, di fatto, orari di lavoro superiori rispetto a quelli contrattualmente previsti e di non avere ricevuto il pagamento delle ore di lavoro supplementare prestato (fino alla concorrenza con l'orario a tempo pieno: vd. all. 4 al fascicolo di parte ricorrente, recante conteggi),
2 delle ulteriori ore di lavoro straordinario prestato, nonché delle maggiorazioni per il lavoro domenicale e festivo reso.
In punto di diritto occorre ricordare che nell'ordinamento vigente la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta (Cassazione civile , sez. lav. , 03/05/2007 ,
n. 10182; Cassazione civile , sez. III , 12/07/2006 , n. 15777; Cassazione civile
, sez. III , 11/07/2003 , n. 10947; Cassazione civile , sez. III , 06/02/1998 , n.
1293; Cassazione civile , sez. lav. , 09/03/1990 , n. 1898; Cassazione civile , sez. III , 13/11/1989 , n. 4800; Cassazione civile , sez. lav. , 04/12/1986 , n.
7186; Cassazione civile , sez. lav. , 11/04/1985 , n. 2410; Cassazione civile , sez. lav. , 20/07/1985 , n. 4301; Cassazione civile , sez. lav. , 28/06/1984 , n.
3796; Cassazione civile , sez. I , 28/01/1982 , n. 560; chiarissima sul punto
Cassazione civile , sez. lav. , 09/12/1994 , n. 10554, secondo cui “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
Da quanto sopra deriva che il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
Ancora in punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova si devono distinguere
– tra i vari titoli indicati nei conteggi dalla parte ricorrente – quelli in riferimento ai quali la medesima parte era gravata soltanto dall'onere di provare l'esistenza del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro subordinato intercorso di fatto tra le parti (cc.dd. “rapporto contrattuale di fatto”), e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso, e quegli altri titoli in relazione ai quali la parte ricorrente era gravata dall'onere di provare l'esistenza di altri fatti costitutivi del diritto vantato.
3 Difatti il diritto vivente – nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218,
1453 ss. e 2697 c.c. – ha chiarito che, in materia contrattuale, “L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. ( e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione,
l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione” (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass.
982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass.
8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455
c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.).
Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla
14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, all'indennità di mancato preavviso
4 (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito, in materia di lavoro straordinario, che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione civile sez. lav.,
20/02/2018, n. 4076; Cassazione civile sez. lav., 14/05/2015, n.9906) e che
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cassazione civile sez. lav.,
19/06/2018, n. 16150).
Analoghi principi valgono altresì per il lavoro supplementare – cioè per il lavoro svolto in misura superiore a quella prevista da un contratto di lavoro a tempo parziale – e per il lavoro domenicale e festivo (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2015, n. 9906)): anche in tali ipotesi grava sul lavoratore l'onere di dimostrare di aver prestato attività lavorativa al di fuori degli orari e dei giorni previsti dal contratto di lavoro.
Lo stesso vale pure per le ferie: difatti, come chiarito dalla giurisprudenza, “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa
5 in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav.,
3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cassazione civile sez. lav., 22/12/2009, n. 26985).
Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha fornito alcuna prova – né documentale né testimoniale (vd. ordinanza a verbale del 7.05.2024) – di avere svolto orari di lavoro superiori rispetto a quelli contrattualmente previsti, né di avere svolto lavoro domenicale e festivo.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato, per mancanza di prova dei fatti costitutivi dei diritti rivendicati dalla parte ricorrente.
Non vi è da provvedere sulle spese di lite, in ragione della contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Velletri, 16 marzo 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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