CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 205/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MICCOLIS VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3086/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 Studio Legale Difensore_2 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_3 Studio Legale Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Via Gramsci 71122 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320230007308080000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/9/2024 (RG. n. 3086/2024) il sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 e avv. Difensore_3
, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 04320230007308080000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto della Regione Puglia, per tassa automobilistica relativa all'anno 2018 su veicoli di proprietà targati Targa_1 e Targa_2, dell'importo complessivo di euro 674,10, lamentando la illegittimità della predetta cartella.
In particolare il ricorrente eccepiva la prescrizione del tributo e la omessa notifica degli accertamenti prodromici;
chiedeva in conclusione l'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria delle spese di giudizio;
allegava copia atto impugnato e copia procura nomina difensore.
Con deduzioni trasmesse in data 15/10/2024 l'Agenzia delle Entrate
Riscossione si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 546/1992, comunicava la carenza di legittimazione relativa alla omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti e la conseguente prescrizione del relativo credito;
allegava copia notifica cartella di pagamento, copia estratto di ruolo, copia procura nomina difensore e copia nota spese.
Con deduzioni depositate in data 29/10/2024 anche la Regione Puglia,
Ufficio tributi propri, si costituiva in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, evidenziava la legittimità del suo operato avendo notificato gli avvisi di accertamento presupposti in data 19/9/2020 e in data
1/10/2020 entro il decorso del terzo anno successivo all'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 953/1982; allegava copia procura nomina difensore e copia sottesi avvisi di accertamento con relativa notifica in data 19/9/2020 e in data
1/10/2020.
Con memorie depositate in data 24/10/2025 i difensori del ricorrente ribadivano la richiesta di annullamento della opposta cartella, per inesistente notifica dell'atto presupposto.
Con ulteriore memoria depositata in data 5/1/2026 i difensori del ricorrente insistevano per l'annullamento della cartella in quanto le date di notifica indicate dalla
Regione Puglia non sono state adeguatamente documentate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso, in camera di consiglio. Osserva la Corte che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Invero, da un attento esame dell'atto impugnato e della documentazione prodotta, appare evidente l'attendibilità della cartella di pagamento, in quanto gli avvisi di accertamento prodromici sono stati regolarmente e tempestivamente notificati entro il termine triennale di cui all'articolo 5 del D.L. 953/1982 convertiti in Legge n. 53/1983.
In effetti, come risulta dalla documentazione depositata, la Regione Puglia ha documentato che i prodromici avvisi di accertamento sono stati legittimamente notificati:
… in data 1/10/2020 ( la consegna è avvenuta alla signora Nominativo_2 e quindi inviata la raccomandata informativa al ricorrente n. 62886614881-4);
… in data 19/9/2020 tramite consegna personalmente al ricorrente.
Le predette date di notifica sono state anche indicate dettagliatamente della cartella di pagamento opposta.
Conseguentemente non si è verificata alcuna prescrizione del tributo, in quanto gli avvisi di accertamento prodromici sono stati tempestivamente notificati nel termine triennale previsto dalla predetta disposizione legislativa.
Da ciò deriva la piena legittimità dell'atto impositivo;
il ricorso pertanto deve essere rigettato in quanto le eccezioni ivi indicate devono ritenersi inconferenti e manifestamente infondate.
Alla luce delle esposte considerazioni, questa Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della Regione Puglia, Ufficio tributi propri, liquidate in euro 300,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della Regione Puglia, Ufficio tributi propri, liquidate in euro 300,00 oltre oneri accessori, se dovuti. Così deciso in Bari in data 26 gennaio 2026. Il
Giudice Monocratico (dott. Vincenzo Miccolis)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore
11:30 in composizione monocratica:
MICCOLIS VINCENZO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3086/2024 depositato il 25/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 Studio Legale Difensore_2 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_3 Studio Legale Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro 33 70126 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Via Gramsci 71122 Foggia FG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04320230007308080000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 140/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/9/2024 (RG. n. 3086/2024) il sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 e avv. Difensore_3
, proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 04320230007308080000 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto della Regione Puglia, per tassa automobilistica relativa all'anno 2018 su veicoli di proprietà targati Targa_1 e Targa_2, dell'importo complessivo di euro 674,10, lamentando la illegittimità della predetta cartella.
In particolare il ricorrente eccepiva la prescrizione del tributo e la omessa notifica degli accertamenti prodromici;
chiedeva in conclusione l'annullamento dell'avviso di accertamento, con vittoria delle spese di giudizio;
allegava copia atto impugnato e copia procura nomina difensore.
Con deduzioni trasmesse in data 15/10/2024 l'Agenzia delle Entrate
Riscossione si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 546/1992, comunicava la carenza di legittimazione relativa alla omessa notifica degli avvisi di accertamento presupposti e la conseguente prescrizione del relativo credito;
allegava copia notifica cartella di pagamento, copia estratto di ruolo, copia procura nomina difensore e copia nota spese.
Con deduzioni depositate in data 29/10/2024 anche la Regione Puglia,
Ufficio tributi propri, si costituiva in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, evidenziava la legittimità del suo operato avendo notificato gli avvisi di accertamento presupposti in data 19/9/2020 e in data
1/10/2020 entro il decorso del terzo anno successivo all'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento, ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 953/1982; allegava copia procura nomina difensore e copia sottesi avvisi di accertamento con relativa notifica in data 19/9/2020 e in data
1/10/2020.
Con memorie depositate in data 24/10/2025 i difensori del ricorrente ribadivano la richiesta di annullamento della opposta cartella, per inesistente notifica dell'atto presupposto.
Con ulteriore memoria depositata in data 5/1/2026 i difensori del ricorrente insistevano per l'annullamento della cartella in quanto le date di notifica indicate dalla
Regione Puglia non sono state adeguatamente documentate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione del ricorso, in camera di consiglio. Osserva la Corte che il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Invero, da un attento esame dell'atto impugnato e della documentazione prodotta, appare evidente l'attendibilità della cartella di pagamento, in quanto gli avvisi di accertamento prodromici sono stati regolarmente e tempestivamente notificati entro il termine triennale di cui all'articolo 5 del D.L. 953/1982 convertiti in Legge n. 53/1983.
In effetti, come risulta dalla documentazione depositata, la Regione Puglia ha documentato che i prodromici avvisi di accertamento sono stati legittimamente notificati:
… in data 1/10/2020 ( la consegna è avvenuta alla signora Nominativo_2 e quindi inviata la raccomandata informativa al ricorrente n. 62886614881-4);
… in data 19/9/2020 tramite consegna personalmente al ricorrente.
Le predette date di notifica sono state anche indicate dettagliatamente della cartella di pagamento opposta.
Conseguentemente non si è verificata alcuna prescrizione del tributo, in quanto gli avvisi di accertamento prodromici sono stati tempestivamente notificati nel termine triennale previsto dalla predetta disposizione legislativa.
Da ciò deriva la piena legittimità dell'atto impositivo;
il ricorso pertanto deve essere rigettato in quanto le eccezioni ivi indicate devono ritenersi inconferenti e manifestamente infondate.
Alla luce delle esposte considerazioni, questa Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della Regione Puglia, Ufficio tributi propri, liquidate in euro 300,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore della Regione Puglia, Ufficio tributi propri, liquidate in euro 300,00 oltre oneri accessori, se dovuti. Così deciso in Bari in data 26 gennaio 2026. Il
Giudice Monocratico (dott. Vincenzo Miccolis)