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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/06/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1700/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 18/03/2024, da:
, (C.F. , nata a [...] il Pt_1 Parte_2 C.F._1
05/03/1961, e
(C.F. ), nato a [...] Parte_3 C.F._2
(CO) il 15/02/1953, entrambi con il proc. dom. avv. CUTTIN ROBERTA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da nota depositata in data 08/05/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data
28/08/2006 a Bergamo, dalla cui unione non è nata prole. La separazione personale dei coniugi è
1 stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n. 233/2024 del 09/05/2024, pubblicata in data 10/05/2024, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 13/05/2025, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, parzialmente modificate nella nota depositata in data 08/05/2025, nella quale manifestavano, altresì, per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 08/05/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge
1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in dispositivo.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra , Pt_1 Parte_2
e in Bergamo il 28/08/2006 (iscritto nei registri dello stato civile Parte_3 del medesimo Comune, anno 2006, atto n. 138, parte II, serie C), alle condizioni di seguito riportate: “Con riguardo all'assegno divorzile di € 100,00 mensili, la sig.ra Parte_4 rinuncia alla corresponsione di tale assegno da parte del sig. , che Parte_3 accetta”;
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 18/03/2024, da:
, (C.F. , nata a [...] il Pt_1 Parte_2 C.F._1
05/03/1961, e
(C.F. ), nato a [...] Parte_3 C.F._2
(CO) il 15/02/1953, entrambi con il proc. dom. avv. CUTTIN ROBERTA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da nota depositata in data 08/05/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data
28/08/2006 a Bergamo, dalla cui unione non è nata prole. La separazione personale dei coniugi è
1 stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza parziale n. 233/2024 del 09/05/2024, pubblicata in data 10/05/2024, prodotta agli atti con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo, all'udienza di comparizione personale fissata in trattazione scritta per il giorno 13/05/2025, entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno confermato nuovamente l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, parzialmente modificate nella nota depositata in data 08/05/2025, nella quale manifestavano, altresì, per iscritto di non volersi riconciliare (v. note depositate il 08/05/2025).
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge
1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni enunciate in dispositivo.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra , Pt_1 Parte_2
e in Bergamo il 28/08/2006 (iscritto nei registri dello stato civile Parte_3 del medesimo Comune, anno 2006, atto n. 138, parte II, serie C), alle condizioni di seguito riportate: “Con riguardo all'assegno divorzile di € 100,00 mensili, la sig.ra Parte_4 rinuncia alla corresponsione di tale assegno da parte del sig. , che Parte_3 accetta”;
B. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000 n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 15/05/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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