Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/06/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rosanna Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2137 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato ad [...] il [...], c.f. , , nata ad [...]
[...] C.F._2 Parte_3 il 3.8.1981, c.f. , nata ad [...] il [...], c.f. C.F._3 Parte_4
, nata a [...] e Linosa il 13.9.1946, c.f. C.F._4 Parte_5
nata a [...] l'[...], c.f. C.F._5 Parte_6
, nato a [...] il [...], c.f. C.F._6 Parte_2
nata a [...] il [...], c.f. C.F._7 Parte_7
, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Davide Spirio e Riccardo Magro, C.F._8 giusta procura agli atti;
appellanti contro nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso CP_1 C.F._9 dall'avv. Giacomo La Russa, giusta procura agli atti;
appellato e appellante incidentale e
, nato a [...] e Linosa il 22.11.1955, c.f. , , CP_2 C.F._10 CP_3 nata a [...] il [...], rappresentati e difesi CodiceFiscale_11 dall'avv. Rita Sinaguglia, giusta procura agli atti;
appellati nonché
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_7 C.F._12 appellata contumace
Conclusioni: per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo - Nel merito 1) riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, accogliere tutte le domande proposte dagli appellanti in primo grado, ovvero: dichiarare che gli attori sono proprietari del fabbricato rurale riportato nel N.C.E.U. del Comune di Lampedusa e Linosa, al foglio di mappa 7, particella
17 (oggi part. 412) con diritto a metà dell'area adibita a corte ricadente nel medesimo foglio, particella 15 (oggi part. 414); 2) conseguentemente dichiarare la nullità e quindi la totale inefficacia nei confronti degli attori dell'atto in Notar Notaio in Bagheria, del 28.11.2011 Rep. Persona_1
N. 13129, Racc. n. 7896, con riguardo alla vendita del fabbricato rurale e della corte siti in
Lampedusa, C.da Imbriacola, distinti in Catasto al foglio di mappa n. 7, particella 17 e 15; 3)
Dichiarare l'inesistenza del diritto di proprietà e di qualsiasi altro diritto in favore del Sig. CP_1
e dei suoi danti causa a qualsiasi titolo sul fabbricato rurale e sulla corte, siti in Lampedusa,
[...]
C.da Imbriacola, distinti in Catasto al foglio di mappa 7 particella 17 e 15; 4) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patiti dagli attori nella misura che sarà ritenuta conforme e di giustizia;
5) ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Agrigento la cancellazione della trascrizione della vendita eseguita in forza dell'atto di vendita in Notaio
Notaio in Bagheria, Rep. 13/29 – Racc. 7896 del 28.11.2011, confermando la Persona_1 trascrizione in favore degli attori. 6) Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato/appellante incidentale: “Voglia la Corte di Appello di Palermo rejectis adversis, in via principale: - rigettare nel merito l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza impugnata;
- dichiarare la nullità o l'inefficacia, nei confronti di
[...]
e in relazione al bene per cui è causa, dell'atto di donazione disposta, in data 5.11.1997, da CP_1
in favore della di lui moglie con atto in Notar Parte_2 Persona_2 Persona_3
(rep. 34232 e racc. 14865) nonché, nei confronti del medesimo appellato e in relazione al medesimo bene, delle dichiarazioni di successione di cui agli atti (2002, 2005 e 2006); in via subordinata: - dichiarare, ai sensi dell'art. 1159 bis, secondo e quarto comma, c.c., nei confronti degli appellanti,
l'usucapione del bene per cui è causa in favore di in quanto acquirente in buona fede, CP_1 sulla base di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà debitamente trascritto e tenuto conto del decorso di oltre un quinquennio non solo dalla data di tale trascrizione ma soprattutto da quella dell'effettiva presa di possesso del bene per cui è causa;
in via ulteriormente subordinata: - dichiarare, in ogni caso, che i terzi chiamati in causa ( e ) siano tenuti a CP_2 CP_3 manlevare dalla pretesa degli appellanti, condannando eventualmente gli stessi a CP_1 restituire a quest'ultimo il prezzo della compravendita (euro 15.000,00) nonché a pagare quanto da quest'ultimo sostenuto per ogni spesa, miglioria, intervento apportati sul fondo di cui si discute nonché a risarcirlo per tutti i danni cagionitigli;
in via incidentale: - riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare gli appellanti al pagamento, in favore di delle spese del primo grado di giudizio;
-in CP_1 ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento, in favore di delle spese del CP_1 presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario, spese generali e cpa come per legge”; per gli appellati e : “Preliminarmente: - Rigettare il gravame nel primo CP_3 CP_2 motivo in quanto infondato in fatto ed in diritto, conseguentemente confermare la sentenza n.
1342/2022 del 07.11.2022, resa dal Tribunale di Agrigento – Sez. Civ. – nella persona della dott.ssa
Sonia Spallitta, all'esito del procedimento NRG 773/2017 nella parte in cui riconosce valida l'attività difensiva svolta dalla difesa dei Sig.ri e;
in via principale: - Rigettare CP_2 CP_3 nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, conseguentemente confermare la sentenza n. 1342/2022 del 07.11.2022, resa dal Tribunale di Agrigento – Sez. Civ. – nella persona della dott.ssa Sonia Spallitta, all'esito del procedimento NRG 773/2017. - dichiarare la nullità o
l'inefficacia, nei confronti di e in relazione al bene per cui è causa, dell'atto di CP_1 donazione disposta, in data 5.11.1997, da in favore della di lui moglie Parte_2 Per_2
con atto in Notar (rep. 34232 e racc. 14865) nonché, nei confronti del
[...] Persona_3 medesimo appellato e in relazione al medesimo bene, delle dichiarazioni di successione di cui agli atti (2002, 2005 e 2006); in via subordinata:
- dichiarare, ai sensi dell'art. 1159 bis, secondo e quarto comma, c.c., nei confronti degli appellanti,
l'usucapione del bene per cui è causa in favore di in quanto acquirente in buona fede, CP_1 sulla base di un titolo idoneo al trasferimento della proprietà debitamente trascritto e tenuto conto del decorso di oltre un quinquennio non solo dalla data di tale trascrizione ma soprattutto da quella dell'effettiva presa di possesso del bene per cui è causa;
in via ulteriormente subordinata: - dichiarare che nulla devono i Sig.ri e al Sig. né come CP_2 CP_3 CP_1 restituzione del prezzo della compravendita, né per le migliorie, spese, ed interventi apportati sul fondo di cui si discute, né infine come risarcimento dei danni, perché nessuna rimproverabilità è dato individuare nella condotta tenuta dagli stessi durante la stipula del contratto di compravendita, Rep.
N. 13129 Racc. 7896, redatto dal Notaio in Bagheria il 28.11.2018. in via incidentale: Persona_1
- riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare gli appellanti al pagamento, in favore di e CP_2 [...]
, delle spese del primo grado di giudizio;
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso CP_3 forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore del legale antistatario”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.Con sentenza n. 1342 del 7 novembre 2022, il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, rigettò la domanda di accertamento della proprietà, proposta da Parte_1 ed altri, in ordine al fabbricato sito nel Comune di Lampedusa e Linosa, in contrada Imbriacola, identificato al catasto al foglio di mappa n. 7, particella n. 17 (attualmente n. 412), nonché alla corte annessa, identificata al medesimo foglio, particella n. 15 (attualmente n. 414) nonché la conseguente domanda di accertamento della nullità dell'atto pubblico, rogato dal notaio con cui Per_1 [...]
e avevano venduto a la piena proprietà dei beni in questione. CP_2 CP_3 CP_1
Accolse, di contro, la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultimo accertando che, dei suddetti beni, lo stesso fosse proprietario “sia per i titoli specifici prodotti sia a seguito del possesso esercitato senza opposizione e con atti visibili sul terreno, sul dammuso, sulla corte e sulla adiacente particella”.
Rigettò, quindi, “tutte le altre domande anche in via riconvenzionale proposte” e compensò, per intero e tra tutte le parti, le spese di lite.
2. Avverso tale sentenza, hanno anzitutto proposto appello e gli altri suoi Parte_1 congiunti, in epigrafe indicati, con atto di citazione notificato il 14 dicembre 2022, articolando quattro motivi l'impugnazione, che possono essere riassunti nei seguenti termini:
(i) erronea valutazione del primo giudice che avrebbe fondato il proprio convincimento anche sulle eccezioni e sulle prove articolate dai convenuti e i quali CP_2 CP_3 si erano però costituiti tardivamente;
(ii) erronea valutazione in relazione alla ricostruzione dei fatti, dei luoghi controversi e sulla valutazione delle prove;
(iii) erronea valutazione con riguardo all'accertamento del diritto di proprietà degli immobili, nonché erronea valutazione rispetto all'assolvimento dell'onere probatorio in quanto, nella fattispecie in esame, essi appellanti (attori in prime cure) erano tenuti ad assolvere un onere probatorio notevolmente attenuato rispetto a quello generalmente previsto per il caso di rivendica della proprietà;
(iv) erronea valutazione sull'eccezione di usucapione proposta dai convenuti.
3. Si è costituito, con comparsa di risposta del 22 aprile 2023, che, resistendo CP_1 anzitutto al gravame, ha chiesto - anzitutto - la conferma della sentenza resa in primo grado nella parte in cui gli aveva riconosciuto la piena proprietà degli immobili oggetto del contendere.
In via incidentale, ha inoltre domandato che venissero dichiarati nulli o inefficaci, nei suoi confronti, l'atto di donazione del 1997 (intervenuto tra e la di lui moglie Parte_2 Per_2
e le successive dichiarazioni di successione.
[...]
In via subordinata, ha chiesto il riconoscimento dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 bis c.c., essendo egli acquirente in buona fede con titolo idoneo e in possesso del bene da oltre cinque anni.
Infine, in via ulteriormente gradita, nell'ipotesi di soccombenza rispetto alla domanda dei
Taranto, ha chiesto di essere garantito dai propri danti causa e , da lui chiamati in causa, CP_2 CP_3 per ripetere il prezzo corrisposto per l'acquisto dei beni in questione e le somme versate per le migliorie apportate al bene.
4.Si sono altresì costituiti, con comparsa depositata il 25 aprile 2023, e CP_2 [...]
i quali hanno in sostanza aderito alle richieste ed all'appello incidentale svolti, in questo CP_3 grado, da ad eccezione delle richieste di manleva proposte da quest'ultimo nei loro CP_1 confronti.
Hanno, quindi, chiesto di dichiarare che nulla loro devono a né come restituzione CP_1 del prezzo della compravendita, né per le migliorie, spese, ed interventi apportati sul fondo di cui si discute, né infine come risarcimento dei danni, in relazione alla condotta tenuta dagli stessi durante la stipula del contratto di compravendita, Rep. N. 13129 Racc. 7896, redatto dal Notaio Per_1
in Bagheria il 28.11.2018.
[...]
5. è, invece, rimasta contumace. Parte_7
6. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 7 febbraio 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 gg per il deposito delle memorie di replica.
7. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, il primo motivo di gravame investe la presunta tardività della costituzione in giudizio di e . CP_2 CP_3
Si censura, in particolare, l'errore del primo giudice nell'aver fondato il proprio convincimento anche sulle eccezioni e sulle risultanze istruttorie dedotte da detti convenuti, nonostante la loro tardiva costituzione e, quindi, sulla mancata contestazione, da parte loro, dai fatti da loro allegati.
La doglianza non è meritevole di accoglimento.
Va, infatti, rilevato che la contumacia dei predetti e venne inizialmente dichiarata CP_2 CP_3 all'udienza del 18 dicembre 2017, all'esito della quale il primo giudice ne autorizzò l'ulteriore chiamata in causa da parte del convenuto con rinvio della causa, in prosieguo di prima CP_1 comparizione e trattazione, all'udienza del 29 giugno 2018.
Ne consegue che, al contrario di quanto sostenuto nel gravame, il deposito delle memorie ex art. 183 comma sei c.p.c. (nr. 2 e nr. 3) fu assolutamente tempestivo con conseguente ammissibilità delle richieste istruttorie. È privo di pregio il riferimento, nel motivo in esame, al principio di “non contestazione” che, in primo luogo, non potrebbe mai operare nei confronti della parte contumace.
Ed infatti gli arresti giurisprudenziali citati dagli appellanti fanno riferimento alla fattispecie, del tutto diversa, in cui il convenuto avrebbe voluto, per così dire, rendere controverso un fatto inizialmente non contestato, attraverso la revoca espressa della non contestazione o deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26859 del 29/11/2013).
In secondo luogo, risulterebbe del tutto irragionevole – ed infatti non trova addentellati né normativi né giurisprudenziali – consentire, per un verso. la costituzione tardiva del convenuto e, al contempo, pretendere che, con la stessa, non si potrebbe nemmeno contestare quanto sostenuto dalle altre parti.
6. Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la decisione gravata, ritenendo che abbia erroneamente ricostruito lo stato dei luoghi e travisato le risultanze delle prove testimoniali.
Deducono, quindi, che il Tribunale non era riuscito ad individuare quali fossero i luoghi controversi: ne era scaturita una confusione che non aveva consentito all'estensore di comprendere il perimetro e la conformazione degli immobili di cui effettivamente si discuteva ed altresì
l'impossibilità di ricondurre con esattezza il contenuto delle prove testimoniali ai luoghi ai quali i testi si erano riferiti.
In modo del tutto disancorato da elementi concreti – hanno proseguito - il Tribunale aveva ritenuto dunque credibile che i testi di parte convenuta, con le loro dichiarazioni, si riferissero effettivamente ai luoghi contestati, mentre quelli da loro indicati, “probabilmente” parlavano d'altro.
L'immobile di loro proprietà constava di un vecchio fabbricato rurale con muro divisorio interno, per metà di proprietà degli eredi e per metà appartenuto alla famiglia . PT Per_4
La vicinanza tra i due terreni non avrebbe dovuto ingenerare la confusione in cui era caduto il
Tribunale atteso che, come i testimoni avevano chiaramente affermato, i avevano PT pacificamente posseduto da sempre, mentre i erano effettivamente proprietari e possessori di Per_4 beni confinanti.
Gli stessi due titoli di acquisto allegati dallo Stampfl dimostravano come costui non avesse acquistato la proprietà del bene controverso, men che meno da e , che non avrebbero di CP_2 CP_3 certo potuto aggiungere il loro possesso a quello dei . Per_4
Con il terzo motivo, gli appellanti si dolgono dell'errore del Tribunale nell'avere rigettato le domande per aver ritenuto sprovvista di prova la domanda volta ad ottenere una pronuncia dichiarativa sul loro diritto di proprietà dell'immobile sopra indicato.
Sostengono di avere pienamente provato il loro diritto, avendo prodotto i titoli di proprietà dei beni fino a risalire ad un acquisto a titolo originario (acquisto per usucapione da parte di _2
, circostanza – quest'ultima – provata con l'escussione dei testi da loro citati.
[...]
Il Tribunale aveva trascurato che i testi citati dall'appellati avevano, invero, effettivamente riconosciuto dei luoghi che erano stati nel possesso dei coniugi e (e che adesso sono di CP_2 CP_4 proprietà ma non erano gli stessi luoghi oggetto di causa, perché non si trattava di quelli CP_1 contesi.
Ed ancora soggiungono di essere tenuti ad assolvere un onere probatorio notevolmente attenuato rispetto a quello generalmente previsto per il caso di rivendica della proprietà.
La vicenda giudiziale, infatti, giustificava l'applicazione dei principi di giurisprudenza di legittimità sull'attenuazione dell'onere della prova in tema di azione di rivendicazione, avendo lo opposto alla pretesa dell'attore l'acquisto per usucapione in proprio favore. CP_1
Il rigore dell'onere probatorio si era attenuato in quanto il convenuto, nell'opporre l'usucapione, aveva riconosciuto, seppure implicitamente (o comunque non aveva specificamente contestato) l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere.
Secondo gli appellanti, alcuni degli elementi desumibili dallo stesso atto di compravendita dimostravano che e e lo stesso fossero a conoscenza che i beni CP_2 CP_3 CP_1 trasferiti con l'atto ai rogiti del Notaio Rep. 13129/Racc. 786 del 28.11.2011, erano in Per_1 esclusiva proprietà degli odierni attori.
Ed infatti, con il primo atto di vendita, aveva acquistato l'immobile di proprietà dei CP_1
, ovvero la particella 16 e, dal momento che tale particella non comprendeva l'intero corpo di Per_4 fabbrica (in quanto escludeva la particella 17 di proprietà ) ma solo una parte dello stesso, PT con la seconda vendita conclusa con i coniugi e , lo stesso aveva acquistato CP_2 CP_3 CP_1 anche la particella 17 per cui i venditori figurarono come subentrati (ai ) nel possesso del bene Per_4 quando, però, tale circostanza non si era mai verificata.
Con il terzo motivo, gli appellanti sostengono che il materiale possesso dei beni contesi sia stato sempre esercitato da parte loro.
Al contrario di quanto sostenuto in sentenza, e , mai, nemmeno per breve periodo, CP_2 CP_3 avevano posseduto il bene, sicchè mai avrebbero potuto vendere il terreno di proprietà conteso.
Oltre tutto e avevano dichiarato – in maniera del tutto infondata - di avere CP_2 CP_3 sommato il loro possesso a quello dei , senza tuttavia precisare come e quando tale possesso Per_4 sarebbe stato esercitato.
I tre motivi – che, per la loro stretta correlazione, vanno trattati congiuntamente – sono solo in parte fondati e vanno accolti per quanto di ragione. La contesa riguarda, dunque, la proprietà del fabbricato sito in Lampedusa, c.da Imbriacola, al foglio 7, p.lle 17 e 15 rispetto a cui gli appellanti hanno proposto domanda di accertamento di proprietà e l'appellato domanda subordinata di accertamento dell'avvenuta usucapione, ai CP_1 sensi dell'art. 1159 bis, secondo e quarto comma, c.c., in quanto – a suo dire - acquirente in buona fede.
Accessorie a questa, principale, contesa sono, poi, le domande con cui dette parti hanno chiesto di dichiararsi la nullità e l'inefficacia, nei loro confronti, dei rispettivi atti traslativi con cui le parti antagoniste hanno acquistato dai loro diversi autori.
Tanto premesso, è evidente che, rispetto a tale contesa, ben poco possono valere i titoli traslativi invocati tanto dagli appellanti, quali eredi di , quanto da Persona_2 CP_1
(per i primi l'atto di donazione del 1997, per il secondo l'atto del 2011 da parte di e ). CP_2 CP_3
Infatti i loro rispettivi danti causa ( per gli appellanti e e per Parte_2 CP_2 CP_3
giustificarono la loro proprietà con il possesso ultraventennale e, quindi, con una CP_1 usucapione, da loro rispettivamente affermata ma non giudizialmente accertata.
E' dunque del tutto apodittico oltre che ingiustificato lo stringato assunto della decisione appellata secondo cui l'appellato avrebbe fornito “ampia prova della legittimazione a CP_1 detenere l'immobile” (ma, in realtà, nella fattispecie, si controverte sulla proprietà) “per i titoli specifici prodotti”.
E per ciò è a dirsi, oltre che per l'atto del 2011 da potere di e , anche per CP_1 CP_2 CP_3
l'ulteriore atto del 2010 da potere di , che riguarda un fabbricato diverso Per_4 Controparte_5
(quota pari alla metà del fabbricato sito al foglio 7, p.lla 17 e della particella 15 ossia la corte comune).
Escluso, quindi, che la contesa possa risolversi sulla scorta dei titoli indicati, è evidente che debba necessariamente aversi riguardo all'usucapione e, quindi, alla prova del possesso idonea a tale scopo.
Ora, dall'istruttoria svolta in primo grado sono emersi elementi che, in qualche modo, accreditano la tesi che il fabbricato conteso (un piccolo dammuso di 17 mq.) sia stato usato negli anni sia dai che dai e, quindi, negli ultimi anni da PT Per_4 CP_1
Così il teste ha riferito di avere constatato che il bene era usato da Testimone_1 [...]
e dalla sua famiglia e ciò ha potuto constatare sino ad un'epoca piuttosto recente, ossia Parte_1 sino al 2019.
Più datato è, invece, il ricordo del teste la cui memoria del possesso dei Testimone_2
si arresta al 1975. PT
Lo ha riferito, invece, del possesso dei sino a 15 anni fa. Testimone_3 PT
Queste, in estrema sintesi, le propalazioni dei testi citati dagli appellanti, passando a quelli citati da (genero di , dante causa dello ha, invece, CP_1 Persona_5 Persona_6 CP_1 riferito che il fabbricato conteso era usato dal proprio suocero e dal di lui fratello CP_6
avrebbe, invece, usato altro dammuso, mentre a partire dal 2010, Parte_2 CP_1 avrebbe usato il bene in questione a partire dal 2010.
L'ing. è il tecnico progettista incaricato dallo per la pratica di Persona_7 CP_1 ristrutturazione del dammuso ed ha chiaramente confermato l'uso che dello stesso bene ha fatto il proprio cliente.
Ha, poi, confermato l'esistenza di altro fabbricato vicino avente le stesse caratteristiche di quello conteso.
Il teste geom. è un altro tecnico incaricato dallo ed ha ovviamente Testimone_4 CP_1 confermato l'uso che del bene aveva fatto il proprio cliente.
Nulla di rilevante, invece, dalla deposizione del teste Testimone_5
Il teste ha, invece, riferito dell'uso del fabbricato in questione da parte di Testimone_6
e di dal 2004 al 2009. Parte_8 CP_2
Così compendiate le risultanze delle prove testimoniali espletate, è chiaro che – come sovente accade in contenziosi simili – i diversi testimoni escussi hanno finito per accreditare la tesi della parte che li ha rispettivamente citati.
Di fronte alla divergenza indicata, non convince affatto la soluzione che ha offerto il Tribunale per cui la circostanza che i testi, citati da parte dei , avrebbero riferito della presenza di PT elementi (quali la gebbia ed un forno) che non sarebbero raffigurati nelle foto prodotte dallo CP_1 né sarebbero indicati nei progetti di ristrutturazione da lui presentati sarebbe tale da ritenere che detti testi si sarebbero riferiti ad un fabbricato omologo ma diverso da quello conteso.
E' del tutto illogico che il Tribunale, per sconfessare l'attendibilità dei testi di parte appellante, abbia utilizzato elementi (foto e progetti) presentati nell'interesse della parte antagonista e di certo non rivestiti di sicura obiettività, oltre che dotati di scarsa consistenza essendosi in presenza di accessori, certamente tipici dei fabbricati rurali di cui si controverte e facilmente eliminabili.
Senza, peraltro, trascurare – a differenza di quanto omesso nella sentenza gravata – che almeno tre dei testi citati da rivestono soggettivamente una posizione di assai dubbia attendibilità e CP_1 ciò è a dirsi per (genero del dante causa di , dell'ing. e del Persona_5 CP_1 Persona_7 geom. (tecnici incaricati da : tutti e tre, quindi, naturalmente portati ad Testimone_4 CP_1 assecondare la tesi dell'appellato.
Non potendosi, nondimeno, immorare nell'errore metodologico della sentenza gravata, in mancanza di elementi di natura oggettiva che possano sconfessare del tutto l'attendibilità del narrato dei testi delle due “versioni” contrapposte, l'unica conseguenza ragionevole è appunto ritenere che vi sia stato del bene conteso tanto da parte dei quanto, a partire dal 2010, di PT CP_1
Nessuna delle due parti ha, però, provato l'esercizio di un possesso idoneo all'usucapione.
Non lo hanno fatto gli appellanti che hanno in qualche modo provato un uso del dammuso ma senza il compimento di attività tipiche dell'esercizio del diritto di proprietà.
Non lo ha provato nemmeno lo il cui godimento sul bene non può che essere datato CP_1
a partire dal suo acquisto, ossia dal 2011 e, quindi, non sarebbe in ogni caso temporalmente esteso nè per il ventennio (art. 1158 c.c.) neanche per il decennio (art. 1159 c.c.). non può fondatamente invocare il possesso dei suoi danti causa – e CP_1 CP_2
– perché è, come detto, contraddittoria la prova che costoro possedessero il bene posto CP_3 che, ammesso che lo usassero, il loro non era sicuramente un uso non esclusivo, essendo, come detto, il bene usato anche dai . PT
Ed ancora, del tutto erroneo è affermare che, a loro volta, e CP_2 CP_3 possano unire al loro, peraltro dubbio, possesso quello dei mancando – all'evidenza qualsiasi Per_4 titolo traslativo tra i e e (art. 1146 comma 2 c.c.). Per_4 CP_2 CP_3
Parimenti erronea è l'invocazione, da parte di dell'usucapione speciale per la piccola CP_1 proprietà rurale di cui all'art. 1159 bis c.c.
Ai fini dell'operatività dell'usucapione speciale, disciplinata dall'articolo 1159-bis del codice civile, non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che sia destinato in concreto, all'attività agraria, in quanto detta usucapione può avere per oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata, destinata e ordinata a una propria vicenda produttiva. Da ciò deriva che la norma contenuta nell'articolo 1159-bis del codice civile non è applicabile né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella ordinaria di cui all'articolo 1158 del codice civile, né in base ad un'interpretazione estensiva, in ragione delle finalità perseguite dal legislatore.
Nella fattispecie in esame il bene controverso è, invece, un fabbricato non connesso ad un fondo rustico e basta già questo per escludere l'operatività della fattispecie a torto invocata.
Solo per maggiore completezza, è pure opportuno aggiungere che oltre a non potere CP_1 allegare il requisito temporale dell'usucapione, non ha nemmeno compiutamente provato il possesso materiale del bene.
Costui ha in sostanza dimostrato di avere coltivato il fondo circostante, presentato un progetto di ristrutturazione del dammuso ed affrancato il livello gravante sul bene.
Richiamando, in questa sede, quanto in precedenza già esposto, il teste ha, infatti, Per_5 riferito che aveva ivi trivellato un pozzo. CP_1
L'ing. ha riferito di avere “depositato il progetto di riqualificazione del fabbricato Per_7 composto dalle particelle nn 16 e 17 e anche 15 riferito alla corte”.
Il teste geom. ha confermato “la presenza di un impianto di irrigazione nel Testimone_4 terreno circostante, che ricordo fosse coltivato”, aggiungendo di avere in “un primo momento- … proceduto ad accatastare le particelle sub 16 e 17 in catasto fabbricati e dopo il sig. ha CP_1 affrancato il livello “.
Va, quindi, ricordato che, secondo i più condivisibili indirizzi giurisprudenziali, “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del
"corpus", ma anche dell'"animus" (Sez. 2, Sentenza n. 15755 del 13/12/2001).
Ed ancora “ai fini dell'usucapione, l'"animus rem sibi habendi" non deve necessariamente consistere nella convinzione di esercitare un potere di fatto in quanto titolare del relativo diritto, essendo sufficiente che tale potere venga esercitato come se si fosse titolari del corrispondente diritto, indipendentemente dalla consapevolezza che invece esso appartiene ad altri” (Sez. 2, Sentenza n.
2857 del 09/02/2006).
Orbene, è evidente che l'appellato si è, allo stato, in ordine al contestato dammuso, CP_1 limitato a presentare un progetto di ristrutturazione – peraltro pacificamente non accolto dal competente – e ad affrancare il livello gravante sul bene. CP_7
Sul punto, la S.C. ha ulteriormente precisato che “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene.” (Cass. n. 1796 del 20 gennaio 2022). Non vi è, nella specie, la prova del compimento delle attività materiali sul bene e, quindi, dell'esercizio del possesso corrispondente al diritto di proprietà di cui è stato chiesto l'accertamento per il periodo prescritto con conseguente infondatezza anche della domanda riconvenzionale proposta dallo ed erroneamente accolta CP_1 dal Tribunale. Conclusivamente, in parziale riforma della sentenza appellata, va confermato il rigetto della domanda di accertamento di proprietà da parte dei ma, in parziale accoglimento del PT gravame principale, va parimenti rigettata la domanda di accertamento dell'usucapione proposta da parte di CP_1
8. La statuizione contenuta nel capo che precede determina necessariamente l'assorbimento del gravame incidentale proposti da volto alla declaratoria di inefficacia, nei propri CP_1 confronti, dell'atto di donazione disposta, in data 5.11.1997, da in favore della di Parte_2 lui moglie con atto in Notar (rep. 34232 e racc. 14865) nonché Persona_2 Persona_3 delle dichiarazioni di successione di cui agli atti (2002, 2005 e 2006).
9. Non deve, infine, essere esaminata l'ulteriore domanda riconvenzionale, proposta da che ha chiesto di “dichiarare, in ogni caso, che i terzi chiamati in causa ( e CP_1 CP_2
) siano tenuti a manlevare dalla pretesa degli appellanti, condannando CP_3 CP_1 eventualmente gli stessi a restituire a quest'ultimo il prezzo della compravendita (euro 15.000,00) nonché a pagare quanto da quest'ultimo sostenuto per ogni spesa, miglioria, intervento ap-portati sul fondo di cui si discute nonché a risarcirlo per tutti i danni cagionatigli”.
Sul punto si rileva che, trattandosi di domanda assorbita in primo grado, non era necessario la proposizione dell'appello incidentale “essendo al riguardo sufficiente la mera riproposizione della domanda o della eccezione in modo da evitare di incorrere nella presunzione di rinunzia di cui all'art.
346 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7919 del 26/04/2004).
Nondimeno la domanda non deve essere esaminata nemmeno in questo grado essendo la stessa, per espressa richiesta dell'appellato, subordinata all'accoglimento della domanda degli appellanti ciò che, come detto, deve essere escluso.
10. La sostanziale soccombenza reciproca, in continuità con la statuizione adottata sul punto dal Tribunale, giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, nella contumacia di
, così provvede: Parte_7 in parziale riforma della sentenza n. 1342 del 7 novembre 2022, resa dal Tribunale di Agrigento, appellata in via principale da ed altri, con atto di citazione notificato il 14 Parte_1 dicembre 2022 nonché, in via incidentale, da e da e CP_1 CP_8 CP_3 rigetta la domanda di accertamento della proprietà, proposta da in ordine al fabbricato CP_1 sito nel Comune di Lampedusa e Linosa, in contrada Imbriacola, identificato al catasto al foglio di mappa n. 7, particella n. 17 (attualmente n. 412), nonché alla corte annessa, identificata al medesimo foglio, particella n. 15 (attualmente n. 414); conferma, nel resto, l'appellata sentenza;
conferma per intero tra le parti le spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di CP_1 CP_2
e dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater CP_3 del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo il 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo