Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione Seconda in persona del Giudice Unico, dott. ALFONSO PICCIALLI, ha emesso il seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1789 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Antonio Laudando giusta delega in atti;
Parte_1
Ricorrente
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Controparte_1 Controparte_2
Stato;
Resistenti
CONCLUSIONI: Come da note scritte per l' udienza del 28.01.2025 in trattazione scritta
Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento n°07120210018210266001
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione avverso la cartella di pagamento n°07120210018210266001 notificata in data
20.04.2022 , con la quale si addebitava alla ricorrente la somma di €. 24.725,88 Parte_1
a titolo di presunto omesso pagamento contravvenzioni codice della strada per l'anno
2017
Nel proporre opposizione, con ricorso depositato dinanzi al GDP in data 2.05.2022 ,
l' odierna opponente eccepiva, tra l' altro, l' omessa notifica dei verbali di accertamento per violazione del codice della Strada, iscritti a ruolo e sottesi alla pretesa creditoria di cui alla Cartella impugnata, giudizio poi riassunto presso questo Tribunale a seguito di declaratoria di incompetenza del GDP di . CP_2
L' opposizione è tempestiva in quanto effettuata nel termine di gg 30 dalla notifica della
Cartella ex art 6 DLGS 150/2011.
Invero, a fronte dell' eccezione di omessa notifica dei verbali di accertamento per violazioni del CDS iscritti a ruolo, secondo costante giurisprudenza, sarebbe stato onere della PA (in particolare degli enti impositori), fornire la prova della relativa notifica nel termine di gg 90 o, eventualmente, della contestazione immediata dell' illecito, producendo i verbali e le relative notifiche.
Tale onere non è stato assolto non avendo le amministrazioni resistente prodotto nulla a riguardo e non essendo sufficiente sul punto l' allegazione dell' estratto del ruolo, in quanto non idoneo a dimostrare l' eventuale regolarità della notifica dei verbali iscritti.
L' opponente non era nemmeno tenuto a dedurre alcun ulteriore vizio di merito della sanzione ( opposizione recuperatoria) atteso che per effetto dell' omessa notifica entro gg
90 del verbale, ex art 201 CDS, consegue automaticamente l' estinzione dell' lllecito (
Cass. civ. 4690/2022); il verbale deve essere notificato entro 90 gg dall' accertamento dell' infrazione, pena l' estinzione della sanzione ( ex multis Cass civ 181252/2024, Cass SU
22080/2017).
Ne consegue l' accoglimento del motivo d' opposizione ed il conseguente annullamento della cartella impugnata.
Assorbito ogni altro motivo d' opposizione
Spese secondo soccombenza e liquidate come da dispositivo ed a carico delle amministrazione resistente.
PQM
Accoglie l' opposizione avverso la Cartella di pagamento n°07120210018210266001 notificata in data 20.04.2022 a e per l' effetto ne dispone l' annullamento;
Parte_1
Condanna le resistenti alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in complessivi € 3300,00 per competenze oltre accessori di legge;
Motivazione contestuale.
Latina, 28.01.2025
IL Giudice Dott. Alfonso Piccialli