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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1088/2023 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Calabria, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Padovani, presso il cui studio Controparte_1
elettivamente domicilia in Roma, al Viale Liegi n. 1
APPELLATO
NONCHÉ
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Persona_1
legale distrettuale in Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29
APPELLATO
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9527/2022 pubblicata il 15/11/2022
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2022 Controparte_1
90186877/000 notificata il 12/7/2022 e riferita all'avviso di addebito n. 397 2016 CP_2
0001256158000, relativo all'importo di euro 2.434,10, asseritamente notificato il 10.5.2016.
Deduceva la nullità/inesistenza/invalidità della notifica dell'avviso di addebito e la prescrizione CP_ della pretesa contributiva dell' relativa a contributivi del 2015 per il decorso di 5 anni dalla contestata notifica in assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la nullità/inesistenza/invalidità per la mancata notificazione delle cartelle di pagamento o avvisi di addebito descritti in narrativa n.
39720160001256158000 e/o dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 90186877/000 e, in accoglimento della pretesa del ricorrente all'accertamento negativo del credito vantato da controparte, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere il credito vantato dalla controparte;
con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Si costituivano in giudizio l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il CP_2
rigetto, stante la fondatezza delle pretese contributive.
Si costituiva altresì in giudizio l' eccependo Parte_1
preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva per quanto attiene la presunta mancata notifica dell'A.V.A.; nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione così come proposta, poiché infondata in fatto ed in diritto.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 9527/2022, il Tribunale accoglieva l'eccezione preliminare sollevata dall' in ordine al difetto di legittimazione “in ragione della recente CP_3
giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n.7514) e, nel merito, accoglieva l'opposizione ritenendo che effettivamente fosse maturato il termine di prescrizione quinquennale ed accoglieva l'opposizione; compensava le spese nei confronto dell' , attesa la novità della questione in ordine alla legittimazione e Parte_1
CP_ condannava l' alla rifusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo da versarsi in
2 favore dell'Erario essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 21 luglio 2022 – Delibera N. 5124/2022.
Avverso tale decisione proponeva appello l' per un unico motivo Parte_1 denominato “erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato la prescrizione del credito portato nell' nr. 039720160001256158000, notificato in data CP_4
10/05/2016, sotteso all'intimazione opposta nr. 09720229018687786000 notificata in data
12.07.2022”: assumeva che, nella specie, la normativa applicabile non era nè quella dell'art. 37 DL
18/20 nè quella dell'art. 11 DL 183/20, bensì quella degli articoli 68 DL 18/20 e 22 - bis DL 183/20
Chiedeva, quindi, di “riformare l'impugnata sentenza, e per l'effetto, dichiarare la domanda spiegata in primo grado infondata in fatto e in diritto. In ogni caso: condannare l'appellato al rimborso in favore dell'appellante delle spese del presente giudizio nonché di quello di primo grado”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di Controparte_1
spese.
Si costituiva altresì l' , chiedendo di respingere le domande avanzate da CP_2 Controparte_1
con il ricorso di primo grado, con vittoria di spese.
All'udienza del 24 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello proposto dall' è inammissibile. Parte_1
2.1. Risulta preliminare ad ogni profilo la circostanza che l' Parte_1
è priva di legitimatio ad causam.
[...]
Come detto, il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta da , da qualificare Controparte_1
come opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito dell' n. 397 2016 0001256158000 CP_2
asseritamente mai notificato.
Le doglianze formulate nel presente giudizio dall' vertono Parte_1 esclusivamente sul merito della pretesa avanzata dall' e, in particolare, sulla prescrizione dei CP_2 crediti per contributi portati dall'avviso di addebito suindicato.
Ciò posto, giova di seguito richiamare le condivisibili argomentazioni svolte, di recente, dalla Suprema Corte in una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (cfr. Sez. L, Ordinanza
n. 7372 del 2024).
Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514 del 2022, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito
3 della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa.
Nel motivare tale conclusione è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione. In particolare, al punto 12.3 della parte motiva di Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit., si legge che, mentre “deve ritenersi (...) sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo”, deve al contempo escludersi che ricorra “un'ipotesi di litisconsorzio necessario”, atteso che “la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre
l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto
(incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa”.
È stato infine ribadito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (e anche in sede di legittimità), ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così la citata Cass.
S.U. n. 7514 del 2022, p. 14 della motivazione, nonché Sez. L, Ordinanza n. 7372 del 2024 cit.).
Orbene, alla stregua dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia testé richiamata, appare evidente come l'odierna appellante difetti di legittimazione ad impugnare la statuizione di primo grado, concernendo il motivo di gravame il merito della pretesa contributiva e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n.
8829 del 2007).
Tali principi sono stati ribaditi, anche da ultimo, dalla Sezione lavoro della Corte di
Cassazione.
In particolare, Sez. L, Ordinanza n. 5554 del 2025 li ha riaffermati proprio nel caso di una opposizione ad un'intimazione relativa a contributi e a premi;
il giudizio instaurato CP_2 CP_5 tendeva “a contestare la fondatezza della pretesa degli enti creditori, sulla scorta della prescrizione che nel frattempo si sarebbe compiuta”. La S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale
4 che correttamente, nel rilevare che i fatti estintivi eccepiti (la prescrizione) investivano il merito della pretesa, aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del concessionario.
Ancor più di recente Sez. L, Ordinanza n. 5769 del 2025 ha chiarito che “Il concessionario non ha dunque interesse ad impugnare le statuizioni che vertono sul merito della pretesa contributiva, profilo in ordine al quale difetta di legittimazione ad agire (di recente, Cass., sez. lav.,
29 novembre 2024, n. 30717, punto 6.3. del Ritenuto)”.
Il carattere preliminare del precisato profilo, reso evidente da ragioni di carattere logico, oltre che giuridico, è confermato anche dalla lettura di Sez. L, Ordinanza n. 25781 del 2023. Nel caso scrutinato dai giudici di legittimità la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato prescritti i crediti portati da alcuni dei plurimi avvisi di addebito;
avverso la decisione aveva proposto ricorso per cassazione l' Parte_1
e al giudizio – oltre al contribuente – partecipava l' . La Corte di Cassazione ha
[...] CP_2 dichiarato inammissibile il ricorso dell' , peraltro sottolineando che la stessa Parte_1 era priva “di legittimazione già ad impugnare la statuizione di primo grado”.
Deve, peraltro, evidenziarsi, che sia pure con motivazione sintetica, con richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 7514/2022, il Tribunale ha già dichiarato - nella sentenza oggetto di gravame - il difetto di legittimazione dell' . Tale statuizione non è stata Parte_1
impugnata da alcuna delle parti ed è ormai passata in giudicato.
Ne segue, evidentemente, l'inammissibilità dell'appello in esame.
2.2. È appena il caso di evidenziare che, nella specie, trattandosi di questione di diritto e collegata al principio dettato dall'art. 81 c.p.c. (cfr., in motivazione, Sez. L, Ordinanza n. 25781 del
2023) non opera l'art. 101, comma 2, c.p.c., interpretato pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 17456 del 30/05/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29803 del 2019).
La S.C. ha infatti ripetutamente rilevato che l'obbligo del giudice di instaurare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti (cfr. Sez. 1,
Ordinanza n. 31851 del 2023, che richiama Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1617 del 19/01/2022; Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 15037 del 08/06/2018).
È stato altresì precisato che, nell'elaborazione sul tema della c.d. “terza via”, con riferimento sia all'art. 384 che all'art. 101, comma 2 cod. proc. civ., l'interlocuzione delle parti è esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto. In particolare, qualora la questione di diritto sia
5 di natura esclusivamente processuale, non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 cit., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (cfr. Cass. ord. 30 aprile 2011, n. 9591, richiamata da Sez. 6 -
2, ordinanza n. 17456/2022).
3. Le spese del grado devono essere poste a carico della parte appellante, che dovrà versarle in favore dell'Erario, posto che è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato Controparte_1
con provvedimento del 21 luglio 2022 – delibera n. 5124/2022, che esplica effetti nel grado ex art. 75 DPR 115/2012.
Le spese del presente giudizio di gravame possono essere compensate nei confronti dell' , tenuto conto della posizione processuale dell'ente, che non ha proposto domande nel CP_2
grado.
Sotto altro profilo, va evidenziato che la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio presuppone la presentazione di un'istanza apposita e deve avvenire con apposito decreto, senza che quindi possa essere effettuata in sentenza (Sez. 1, Sentenza n. 7504 del
31/03/2011, richiamata anche da Sez. 2, Sentenza n. 22448 del 09/09/2019).
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio
2020, n. 4315). Spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento
P.Q.M.
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l' a versare nei confronti dello Stato le spese del Controparte_6
presente grado, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge;
- compensa le spese del grado nei confronti dell' ; CP_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente dott.ssa Maria Antonia Garzia
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1088/2023 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Calabria, presso il cui studio elettivamente domicilia in Vibo Valentia alla Via Matteotti n. 74
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Padovani, presso il cui studio Controparte_1
elettivamente domicilia in Roma, al Viale Liegi n. 1
APPELLATO
NONCHÉ
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bellaroba per procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Persona_1
legale distrettuale in Roma alla Via Cesare Beccaria n. 29
APPELLATO
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9527/2022 pubblicata il 15/11/2022
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro,
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2022 Controparte_1
90186877/000 notificata il 12/7/2022 e riferita all'avviso di addebito n. 397 2016 CP_2
0001256158000, relativo all'importo di euro 2.434,10, asseritamente notificato il 10.5.2016.
Deduceva la nullità/inesistenza/invalidità della notifica dell'avviso di addebito e la prescrizione CP_ della pretesa contributiva dell' relativa a contributivi del 2015 per il decorso di 5 anni dalla contestata notifica in assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare la nullità/inesistenza/invalidità per la mancata notificazione delle cartelle di pagamento o avvisi di addebito descritti in narrativa n.
39720160001256158000 e/o dell'intimazione di pagamento n. 097 2022 90186877/000 e, in accoglimento della pretesa del ricorrente all'accertamento negativo del credito vantato da controparte, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere il credito vantato dalla controparte;
con vittoria di spese e compensi professionali, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Si costituivano in giudizio l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il CP_2
rigetto, stante la fondatezza delle pretese contributive.
Si costituiva altresì in giudizio l' eccependo Parte_1
preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva per quanto attiene la presunta mancata notifica dell'A.V.A.; nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione così come proposta, poiché infondata in fatto ed in diritto.
All'esito del giudizio, con la sentenza n. 9527/2022, il Tribunale accoglieva l'eccezione preliminare sollevata dall' in ordine al difetto di legittimazione “in ragione della recente CP_3
giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n.7514) e, nel merito, accoglieva l'opposizione ritenendo che effettivamente fosse maturato il termine di prescrizione quinquennale ed accoglieva l'opposizione; compensava le spese nei confronto dell' , attesa la novità della questione in ordine alla legittimazione e Parte_1
CP_ condannava l' alla rifusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo da versarsi in
2 favore dell'Erario essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del 21 luglio 2022 – Delibera N. 5124/2022.
Avverso tale decisione proponeva appello l' per un unico motivo Parte_1 denominato “erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha dichiarato la prescrizione del credito portato nell' nr. 039720160001256158000, notificato in data CP_4
10/05/2016, sotteso all'intimazione opposta nr. 09720229018687786000 notificata in data
12.07.2022”: assumeva che, nella specie, la normativa applicabile non era nè quella dell'art. 37 DL
18/20 nè quella dell'art. 11 DL 183/20, bensì quella degli articoli 68 DL 18/20 e 22 - bis DL 183/20
Chiedeva, quindi, di “riformare l'impugnata sentenza, e per l'effetto, dichiarare la domanda spiegata in primo grado infondata in fatto e in diritto. In ogni caso: condannare l'appellato al rimborso in favore dell'appellante delle spese del presente giudizio nonché di quello di primo grado”.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di Controparte_1
spese.
Si costituiva altresì l' , chiedendo di respingere le domande avanzate da CP_2 Controparte_1
con il ricorso di primo grado, con vittoria di spese.
All'udienza del 24 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello proposto dall' è inammissibile. Parte_1
2.1. Risulta preliminare ad ogni profilo la circostanza che l' Parte_1
è priva di legitimatio ad causam.
[...]
Come detto, il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta da , da qualificare Controparte_1
come opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere la prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito dell' n. 397 2016 0001256158000 CP_2
asseritamente mai notificato.
Le doglianze formulate nel presente giudizio dall' vertono Parte_1 esclusivamente sul merito della pretesa avanzata dall' e, in particolare, sulla prescrizione dei CP_2 crediti per contributi portati dall'avviso di addebito suindicato.
Ciò posto, giova di seguito richiamare le condivisibili argomentazioni svolte, di recente, dalla Suprema Corte in una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (cfr. Sez. L, Ordinanza
n. 7372 del 2024).
Secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514 del 2022, in materia di riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito
3 della pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in causa.
Nel motivare tale conclusione è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione. In particolare, al punto 12.3 della parte motiva di Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit., si legge che, mentre “deve ritenersi (...) sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo”, deve al contempo escludersi che ricorra “un'ipotesi di litisconsorzio necessario”, atteso che “la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre
l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto
(incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa”.
È stato infine ribadito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (e anche in sede di legittimità), ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così la citata Cass.
S.U. n. 7514 del 2022, p. 14 della motivazione, nonché Sez. L, Ordinanza n. 7372 del 2024 cit.).
Orbene, alla stregua dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia testé richiamata, appare evidente come l'odierna appellante difetti di legittimazione ad impugnare la statuizione di primo grado, concernendo il motivo di gravame il merito della pretesa contributiva e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n.
8829 del 2007).
Tali principi sono stati ribaditi, anche da ultimo, dalla Sezione lavoro della Corte di
Cassazione.
In particolare, Sez. L, Ordinanza n. 5554 del 2025 li ha riaffermati proprio nel caso di una opposizione ad un'intimazione relativa a contributi e a premi;
il giudizio instaurato CP_2 CP_5 tendeva “a contestare la fondatezza della pretesa degli enti creditori, sulla scorta della prescrizione che nel frattempo si sarebbe compiuta”. La S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale
4 che correttamente, nel rilevare che i fatti estintivi eccepiti (la prescrizione) investivano il merito della pretesa, aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva del concessionario.
Ancor più di recente Sez. L, Ordinanza n. 5769 del 2025 ha chiarito che “Il concessionario non ha dunque interesse ad impugnare le statuizioni che vertono sul merito della pretesa contributiva, profilo in ordine al quale difetta di legittimazione ad agire (di recente, Cass., sez. lav.,
29 novembre 2024, n. 30717, punto 6.3. del Ritenuto)”.
Il carattere preliminare del precisato profilo, reso evidente da ragioni di carattere logico, oltre che giuridico, è confermato anche dalla lettura di Sez. L, Ordinanza n. 25781 del 2023. Nel caso scrutinato dai giudici di legittimità la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato prescritti i crediti portati da alcuni dei plurimi avvisi di addebito;
avverso la decisione aveva proposto ricorso per cassazione l' Parte_1
e al giudizio – oltre al contribuente – partecipava l' . La Corte di Cassazione ha
[...] CP_2 dichiarato inammissibile il ricorso dell' , peraltro sottolineando che la stessa Parte_1 era priva “di legittimazione già ad impugnare la statuizione di primo grado”.
Deve, peraltro, evidenziarsi, che sia pure con motivazione sintetica, con richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 7514/2022, il Tribunale ha già dichiarato - nella sentenza oggetto di gravame - il difetto di legittimazione dell' . Tale statuizione non è stata Parte_1
impugnata da alcuna delle parti ed è ormai passata in giudicato.
Ne segue, evidentemente, l'inammissibilità dell'appello in esame.
2.2. È appena il caso di evidenziare che, nella specie, trattandosi di questione di diritto e collegata al principio dettato dall'art. 81 c.p.c. (cfr., in motivazione, Sez. L, Ordinanza n. 25781 del
2023) non opera l'art. 101, comma 2, c.p.c., interpretato pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Sez. 6 -
2, Ordinanza n. 17456 del 30/05/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29803 del 2019).
La S.C. ha infatti ripetutamente rilevato che l'obbligo del giudice di instaurare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti (cfr. Sez. 1,
Ordinanza n. 31851 del 2023, che richiama Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1617 del 19/01/2022; Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 15037 del 08/06/2018).
È stato altresì precisato che, nell'elaborazione sul tema della c.d. “terza via”, con riferimento sia all'art. 384 che all'art. 101, comma 2 cod. proc. civ., l'interlocuzione delle parti è esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto. In particolare, qualora la questione di diritto sia
5 di natura esclusivamente processuale, non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 cit., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (cfr. Cass. ord. 30 aprile 2011, n. 9591, richiamata da Sez. 6 -
2, ordinanza n. 17456/2022).
3. Le spese del grado devono essere poste a carico della parte appellante, che dovrà versarle in favore dell'Erario, posto che è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato Controparte_1
con provvedimento del 21 luglio 2022 – delibera n. 5124/2022, che esplica effetti nel grado ex art. 75 DPR 115/2012.
Le spese del presente giudizio di gravame possono essere compensate nei confronti dell' , tenuto conto della posizione processuale dell'ente, che non ha proposto domande nel CP_2
grado.
Sotto altro profilo, va evidenziato che la liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio presuppone la presentazione di un'istanza apposita e deve avvenire con apposito decreto, senza che quindi possa essere effettuata in sentenza (Sez. 1, Sentenza n. 7504 del
31/03/2011, richiamata anche da Sez. 2, Sentenza n. 22448 del 09/09/2019).
La declaratoria d'inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell'obbligo della parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio
2020, n. 4315). Spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento
P.Q.M.
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l' a versare nei confronti dello Stato le spese del Controparte_6
presente grado, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori come per legge;
- compensa le spese del grado nei confronti dell' ; CP_2
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente dott.ssa Maria Antonia Garzia
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