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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2124/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2124/2023 con OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASAMASSI- Parte_1 C.F._1
MA TO
APPELLANTE contro
(già (C.F. CP_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. BALDINI GIANNI P.IVA_1
APPELLATO
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 996/2023 del Tribunale di Lucca pubblicata il 03/10/2023
CONCLUSIONI
In data 25 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Adita ogni altra istanza disattesa e reietta, per ciascuna delle causali di cui in narrativa:
NEL MERITO
- dichiarare la sentenza n. 996/2023 emessa dal Tribunale di Lucca in persona del Magistrato Dott. Giacomo Lucente depositata in data 03.10.23, e non notificata, nella causa civile iscritta al n. 996/2023 R.G.A.C. promossa dalla Sig.ra Parte_1 avverso il ex Controparte_3 Controparte_2 nulla per mancanza degli elementi di diritto e per difetto ovvero insufficienza di moti- vazioni ovvero per errori e vizi logici nelle motivazioni disponendo in riforma totale della sentenza impugnata l'accoglimento integrale della domanda dell'appellante non- ché l'eliminazione della condanna dell'appellante al pagamento degli importi, rispetti- vamente, indicati in sentenza ex art. 96 c.p.c. e per spese legali del giudizio di primo grado
- condannare l'istituto bancario appellato alla rifusione in favore dell'appellante di spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per : CP_1
“Rigettata ogni avversa istanza
Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Sig.ra nata a [...], il Parte_1
13.08.69 C.F. , per ottenere la riforma della sentenza n. C.F._1
996/2023 emessa dal Tribunale di Lucca in persona del Giudice Dott. Giacomo Lucente in data 03.10.23, pubblicata in pari data e quindi confermarsi detta sentenza.
2 In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado, e con condanna ex art. 96 cpc.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione notificato nel gennaio 2022 conveniva da- Parte_1 vanti al Tribunale di Lucca (già CP_1 Controparte_4
, esponendo:
[...]
- di aver sottoscritto in data 17.01.2007 in qualità di fideiussore il contratto di mu- tuo fondiario stipulato dal Sig. , con la Parte_2 [...] per euro 400.000,00; Controparte_2
- che successivamente la banca aveva fatto sottoscrivere al Sig. un accordo Pt_2 modificativo dei tassi di interesse, con stipula anche di “derivato finanziario cosiddetto
Swap”;
- che la fideiussione era nulla in quanto garanzia per obbligazione futura e comun- que era nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.;
- che l'indicizzazione del contratto di mutuo fondiario ai derivati Swap avrebbe ri- chiesto la “speciale autorizzazione del fideiussore” ex art. 1956 c.c.;
- che la garanzia era nulla anche ex art. 2 della legge 287/1990 in relazione al prov- vedimento della AN di Italia n. 55 del 2005.
Parte attrice chiedeva dichiararsi la nullità della fideiussione “per violazione di norme imperative di legge, tra cui l'art. 1956 c.c. nonché del principio di buona fede e correttezza”, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio , contestando le domande. CP_1
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Lucca con sentenza n. 996/2023 pubblicata il 03/10/2023 così statuiva:
“Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta integralmente le do- mande di parte attrice e per l'effetto condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di , liquidate in € 7.000,00 per compenso professio- Controparte_3 nale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge, e al pagamento in suo favore di € 7.000,00 ex art. 96 c.p.c.”.
3 Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
eccepisce la nullità della fideiussione per violazione della normativa Parte_1 antitrust, ma l'eccezione è infondata, dal momento che il negozio sottoscritto dall'attrice deve essere qualificato come contratto di garanzia autonoma.
L'art. 24 del contratto di mutuo sancisce l'obbligo dei fideiussori di pagare “a semplice richiesta della AN” e “senza necessità alcuna di costituzione in mora, ri- nunciando ad opporre qualsiasi eccezione” (doc. 1 di parte opposta, pag. 13). […] Il fat- to che il debitore garante abbia rinunciato alla facoltà di opporre eccezioni nei con- fronti del creditore prima di procedere al pagamento è di per sé sufficiente per qualifi- care il negozio in questione come di garanzia autonoma […]. Per completezza deve es- sere comunque evidenziato che la garanzia è stata prestata con riferimento ad un cre- dito specifico, per cui non vi è dubbio che non rientri nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'Italia, che ha dichiarato la contrarietà alla
L. n. 287/1990 degli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI del 2002, esclusivamente con riferi- mento alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla base di tale modello contrattuale.
[…]
Secondo l'attrice, l'istituto bancario avrebbe infatti dovuto provvedere preventi- vamente ad escutere il debitore principale ai sensi dell'art. 1957 c.c., ma tale disposizio- ne non è applicabile al contratto autonomo di garanzia […].
L'attrice formula una generica eccezione di nullità dell'art. 15 del contratto, che avrebbe introdotto una fideiussione “per obbligazione futura” ex art. 1938 c.c.
L'articolo 15 del contratto dispone che “tutte le obbligazioni dipendenti da questo con- tratto vengono assunte dalla parte mutuataria e dagli eventuali garanti con vincolo solidale ed indivisibile per i loro eredi e successori”, pertanto non si tratta di un'obbligazione futura, ma di successione nella fideiussione nel caso di morte del ga- rante. […] E' priva di fondamento anche l'eccezione relativa al mancato rilascio dell'autorizzazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. L'articolo 1956 c.c. disciplina la fi- deiussione per obbligazione futura […] non si tratta della fattispecie di cui è causa, dal momento che non è relativa ad obbligazioni future e non è stato concesso ulteriore cre- dito […].
4 Non è stata in alcun modo provata la rinegoziazione del contratto di mutuo, per cui la AN avrebbe concordato con il di modificare il meccanismo di compu- Pt_2 to degli interessi del mutuo, senza comunicarlo all'attrice e senza ottenere il suo con- senso. […] In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui fosse stata dimostrata la modifica delle condizioni contrattuali, non avrebbe avuto effetto nei confronti del fideiussore, che ga- rantiva soltanto le obbligazioni derivanti dall'originario contratto di mutuo, dal mede- simo sottoscritto. […]
La genericità e pretestuosità delle eccezioni avanzate da parte attrice giustificano la condanna della medesima ex art. 96 c.p.c.”.
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello , ritenendo la sentenza gravata er- Parte_1 rata e ingiusta deducendo quale primo motivo la “nullità della sentenza di primo grado ex art. 111 Cost., 132 e 161 c.p.c. e 118 Disp. Att. c.p.c.” e con i residui quattro il “difetto ed errore di motivazione della sentenza appellata”, sotto vari profili.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse da par- CP_1 te appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. in data 25 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza tra- scritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. I primi quattro motivi (“nullità della sentenza di primo grado ex art. 111 Cost.,
132 e 161 c.p.c. e 118 Disp. Att. c.p.c.” e i residui tre per “difetto ed errore di motivazione della sentenza appellata” sotto vari profili) possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Parte appellante, in sintesi deduce: “il Giudice ha attribuito alla fideiussione sotto- scritta dall'appellante una portata giuridica differente qualificandola come “contratto di garanzia autonoma”. Tuttavia sul punto si fa rilevare come la Suprema Corte in al-
5 cune recentissime pronunzie, temporalmente successive rispetto ai precedenti giuri- sprudenziali menzionati nella sentenza impugnata, abbia espressamente individuato la necessità che l'importo oggetto del contratto autonomo di garanzia sia predeterminato
[…] nella fattispecie in esame, l'importo oggetto del contratto di mutuo con sottoscri- zione della fideiussione da parte dell'odierna appellante era predeterminato all'epoca della stipula e soltanto in un momento successivo, allorché l'istituto bancario ha richie- sto ed ottenuto dal solo debitore principale la sostituzione dell'indicizzazione degli inte- ressi del mutuo fondiario già prevista contrattualmente con quelli agganciati ai con- tratti SWAP, ha reso indeterminato l'ammontare dell'importo massimo garantito og- getto di restituzione […] la Corte di Cassazione si è espressa nel senso della nullità par- ziale del contratto di fideiussione che riproduca le previsioni contrarie alla disciplina in materia di concorrenza quanto alla cosiddetta clausola di reviviscenza, la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza […] la Corte di
Cassazione ha specificato che nonostante la presenza della clausola “a prima richiesta” la fideiussione non deve, necessariamente, essere qualificata quale contratto autonomo di garanzia anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. […] Ne consegue come il contratto sottoscritto dall'appellante rientri nel novero della fideiussione con ogni effet- to circa l'applicabilità alla stessa del provvedimento n. 55/05 della AN d'Italia […] da cui deriva la fondatezza della domanda dell'appellante ai fini della declaratoria di nullità, nonché dell'intera garanzia fideiussoria prestata dall'odierna attrice, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. […] la giurisprudenza recente, tra cui la sentenza della Suprema Corte n. 21830 del 2021, che ha sanzionato con la nullità i contratti stes- si aventi ad oggetto i cosiddetti IRS Interest Rate Swap”.
I motivi sono infondati.
Per espressa e chiara previsione dell'art. 24 dell'atto notarile i garanti, tra i quali
, si erano impegnati al pagamento non solo “a semplice richiesta scritta”, Parte_1 ma anche “rinunciando ad opporre qualsiasi eccezione”.
I giudici di legittimità hanno chiarito che “l'inserimento in un contratto di fideius- sione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé
a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola in-
6 compatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzio- ne negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale" (vedi Cass. 03/12/2020, n.27619; vedi anche Cass.
20/10/2014 n. 22233; Cass. S.U. 18 febbraio 2010 n. 3947).
La qualificazione del rapporto negoziale quale (non semplice fideiussione ma) ga- ranzia autonoma operata dal Tribunale è quindi corretta.
In ogni caso, come pure osservato nella sentenza impugnata, anche a voler qualifi- care il rapporto negoziale quale fideiussione, il richiamo al provvedimento della AN di
Italia n. 55 del 2005 è del tutto inconferente, posto che in ipotesi si tratterebbe (non di fideiussione “omnibus” per obbligazioni future ma) di una fideiussione specifica per atto notarile, relativa esclusivamente alle obbligazioni nascenti dal mutuo e che non riprodu- ce in alcun modo lo schema ABI oggetto dell'istruttoria e del provvedimento invocato;
peraltro parte appellante, né in primo grado né in questa sede deduce e documenta spe- cificamente una richiesta di escussione da parte della banca in ipotesi tardiva rispetto al- la scadenza delle obbligazioni del mutuo trentennale, con ultima rata al gennaio 2037; i giudici di legittimità hanno chiarito che “la rilevazione officiosa della nullità (comun- que parziale) del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale “richiede che risulti- no dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: […] ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della AN d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare parti- colare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo ri- spetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
[…] iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedi-
7 mento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'artico- lo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera di- fesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclu- sione dell'eccezione fondata sulla stessa” (così in motivazione Cass. sez. I, 25/11/2024,
n.30383; vedi anche, da ultimo, Cass. sez. I, 17 gennaio 2025 n. 1170).
Il contratto di Interest Rate Swap (“IRS”) che sarebbe stato sottoscritto dal mutua- tario separatamente e successivamente con la banca non ha trovato riscontro alcuno e comunque, come osservato dal Tribunale, non avrebbe efficacia alcuna rispetto alla ga- ranzia prestata, che rimane in ogni caso limitata, ex art. 24, alle “obbligazioni assunte dalla parte mutuataria con il presente atto”, ovvero con il contratto notarile sottoscritto anche dai garanti il 17 gennaio 2007.
4. Con il quinto motivo (pure rubricato “difetto ed errore di motivazione della sen- tenza appellata”) parte appellante deduce: “uno specifico profilo di impugnazione ri- guarda la condanna ex art. 96 c.p.c. […] si evidenzia come le contrapposte posizioni giurisprudenziali in merito alla qualificazione del contratto di fideiussione in presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta” abbiano animato il dibattito giuri- sprudenziale e dottrinale. […] La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppo- ne, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente.”
Il motivo è infondato.
In generale “ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggetti- vo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di vio- lazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatez-
8 za o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione pro- cessuale nel suo complesso” (vedi tra le altre Cass. 27/10/2023, n.29831).
Nella fattispecie la garanzia, sottoscritta nell'ambito di contratto notarile compren- deva espressamente la rinunzia ad “opporre qualsiasi eccezione”, in ogni caso il richiamo al provvedimento della AN di Italia era del tutto inconferente trattandosi di garanzia specifica che non riproduceva neppure parzialmente lo schema ABI, la successiva ed au- tonoma sottoscrizione (eventuale e non documentata) da parte del mutuatario di un con- tratto IRS era irrilevante.
L'infondatezza della domanda era quindi apprezzabile con un minimo di diligenza.
5. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in €
4.700,00 (Fase di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase decisionale €
2.200,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 996/2023 del Tribunale di Luc- CP_1 ca pubblicata il 03/10/2023, così provvede
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 4.700,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del primo ottobre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
9 Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2124/2023 con OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASAMASSI- Parte_1 C.F._1
MA TO
APPELLANTE contro
(già (C.F. CP_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. BALDINI GIANNI P.IVA_1
APPELLATO
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 996/2023 del Tribunale di Lucca pubblicata il 03/10/2023
CONCLUSIONI
In data 25 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Adita ogni altra istanza disattesa e reietta, per ciascuna delle causali di cui in narrativa:
NEL MERITO
- dichiarare la sentenza n. 996/2023 emessa dal Tribunale di Lucca in persona del Magistrato Dott. Giacomo Lucente depositata in data 03.10.23, e non notificata, nella causa civile iscritta al n. 996/2023 R.G.A.C. promossa dalla Sig.ra Parte_1 avverso il ex Controparte_3 Controparte_2 nulla per mancanza degli elementi di diritto e per difetto ovvero insufficienza di moti- vazioni ovvero per errori e vizi logici nelle motivazioni disponendo in riforma totale della sentenza impugnata l'accoglimento integrale della domanda dell'appellante non- ché l'eliminazione della condanna dell'appellante al pagamento degli importi, rispetti- vamente, indicati in sentenza ex art. 96 c.p.c. e per spese legali del giudizio di primo grado
- condannare l'istituto bancario appellato alla rifusione in favore dell'appellante di spese, ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per : CP_1
“Rigettata ogni avversa istanza
Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla Sig.ra nata a [...], il Parte_1
13.08.69 C.F. , per ottenere la riforma della sentenza n. C.F._1
996/2023 emessa dal Tribunale di Lucca in persona del Giudice Dott. Giacomo Lucente in data 03.10.23, pubblicata in pari data e quindi confermarsi detta sentenza.
2 In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado, e con condanna ex art. 96 cpc.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. Con atto di citazione notificato nel gennaio 2022 conveniva da- Parte_1 vanti al Tribunale di Lucca (già CP_1 Controparte_4
, esponendo:
[...]
- di aver sottoscritto in data 17.01.2007 in qualità di fideiussore il contratto di mu- tuo fondiario stipulato dal Sig. , con la Parte_2 [...] per euro 400.000,00; Controparte_2
- che successivamente la banca aveva fatto sottoscrivere al Sig. un accordo Pt_2 modificativo dei tassi di interesse, con stipula anche di “derivato finanziario cosiddetto
Swap”;
- che la fideiussione era nulla in quanto garanzia per obbligazione futura e comun- que era nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c.;
- che l'indicizzazione del contratto di mutuo fondiario ai derivati Swap avrebbe ri- chiesto la “speciale autorizzazione del fideiussore” ex art. 1956 c.c.;
- che la garanzia era nulla anche ex art. 2 della legge 287/1990 in relazione al prov- vedimento della AN di Italia n. 55 del 2005.
Parte attrice chiedeva dichiararsi la nullità della fideiussione “per violazione di norme imperative di legge, tra cui l'art. 1956 c.c. nonché del principio di buona fede e correttezza”, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio , contestando le domande. CP_1
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Lucca con sentenza n. 996/2023 pubblicata il 03/10/2023 così statuiva:
“Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta integralmente le do- mande di parte attrice e per l'effetto condanna al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore di , liquidate in € 7.000,00 per compenso professio- Controparte_3 nale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge, e al pagamento in suo favore di € 7.000,00 ex art. 96 c.p.c.”.
3 Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
eccepisce la nullità della fideiussione per violazione della normativa Parte_1 antitrust, ma l'eccezione è infondata, dal momento che il negozio sottoscritto dall'attrice deve essere qualificato come contratto di garanzia autonoma.
L'art. 24 del contratto di mutuo sancisce l'obbligo dei fideiussori di pagare “a semplice richiesta della AN” e “senza necessità alcuna di costituzione in mora, ri- nunciando ad opporre qualsiasi eccezione” (doc. 1 di parte opposta, pag. 13). […] Il fat- to che il debitore garante abbia rinunciato alla facoltà di opporre eccezioni nei con- fronti del creditore prima di procedere al pagamento è di per sé sufficiente per qualifi- care il negozio in questione come di garanzia autonoma […]. Per completezza deve es- sere comunque evidenziato che la garanzia è stata prestata con riferimento ad un cre- dito specifico, per cui non vi è dubbio che non rientri nell'ambito di applicazione del provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'Italia, che ha dichiarato la contrarietà alla
L. n. 287/1990 degli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI del 2002, esclusivamente con riferi- mento alle fideiussioni omnibus perfezionate sulla base di tale modello contrattuale.
[…]
Secondo l'attrice, l'istituto bancario avrebbe infatti dovuto provvedere preventi- vamente ad escutere il debitore principale ai sensi dell'art. 1957 c.c., ma tale disposizio- ne non è applicabile al contratto autonomo di garanzia […].
L'attrice formula una generica eccezione di nullità dell'art. 15 del contratto, che avrebbe introdotto una fideiussione “per obbligazione futura” ex art. 1938 c.c.
L'articolo 15 del contratto dispone che “tutte le obbligazioni dipendenti da questo con- tratto vengono assunte dalla parte mutuataria e dagli eventuali garanti con vincolo solidale ed indivisibile per i loro eredi e successori”, pertanto non si tratta di un'obbligazione futura, ma di successione nella fideiussione nel caso di morte del ga- rante. […] E' priva di fondamento anche l'eccezione relativa al mancato rilascio dell'autorizzazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. L'articolo 1956 c.c. disciplina la fi- deiussione per obbligazione futura […] non si tratta della fattispecie di cui è causa, dal momento che non è relativa ad obbligazioni future e non è stato concesso ulteriore cre- dito […].
4 Non è stata in alcun modo provata la rinegoziazione del contratto di mutuo, per cui la AN avrebbe concordato con il di modificare il meccanismo di compu- Pt_2 to degli interessi del mutuo, senza comunicarlo all'attrice e senza ottenere il suo con- senso. […] In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui fosse stata dimostrata la modifica delle condizioni contrattuali, non avrebbe avuto effetto nei confronti del fideiussore, che ga- rantiva soltanto le obbligazioni derivanti dall'originario contratto di mutuo, dal mede- simo sottoscritto. […]
La genericità e pretestuosità delle eccezioni avanzate da parte attrice giustificano la condanna della medesima ex art. 96 c.p.c.”.
L'appello.
2. Proponeva tempestivo appello , ritenendo la sentenza gravata er- Parte_1 rata e ingiusta deducendo quale primo motivo la “nullità della sentenza di primo grado ex art. 111 Cost., 132 e 161 c.p.c. e 118 Disp. Att. c.p.c.” e con i residui quattro il “difetto ed errore di motivazione della sentenza appellata”, sotto vari profili.
Si costituiva in giudizio , che contestava le censure mosse da par- CP_1 te appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. in data 25 settembre 2025 sulle conclusioni delle parti come in precedenza tra- scritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata.
3. I primi quattro motivi (“nullità della sentenza di primo grado ex art. 111 Cost.,
132 e 161 c.p.c. e 118 Disp. Att. c.p.c.” e i residui tre per “difetto ed errore di motivazione della sentenza appellata” sotto vari profili) possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi.
Parte appellante, in sintesi deduce: “il Giudice ha attribuito alla fideiussione sotto- scritta dall'appellante una portata giuridica differente qualificandola come “contratto di garanzia autonoma”. Tuttavia sul punto si fa rilevare come la Suprema Corte in al-
5 cune recentissime pronunzie, temporalmente successive rispetto ai precedenti giuri- sprudenziali menzionati nella sentenza impugnata, abbia espressamente individuato la necessità che l'importo oggetto del contratto autonomo di garanzia sia predeterminato
[…] nella fattispecie in esame, l'importo oggetto del contratto di mutuo con sottoscri- zione della fideiussione da parte dell'odierna appellante era predeterminato all'epoca della stipula e soltanto in un momento successivo, allorché l'istituto bancario ha richie- sto ed ottenuto dal solo debitore principale la sostituzione dell'indicizzazione degli inte- ressi del mutuo fondiario già prevista contrattualmente con quelli agganciati ai con- tratti SWAP, ha reso indeterminato l'ammontare dell'importo massimo garantito og- getto di restituzione […] la Corte di Cassazione si è espressa nel senso della nullità par- ziale del contratto di fideiussione che riproduca le previsioni contrarie alla disciplina in materia di concorrenza quanto alla cosiddetta clausola di reviviscenza, la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza […] la Corte di
Cassazione ha specificato che nonostante la presenza della clausola “a prima richiesta” la fideiussione non deve, necessariamente, essere qualificata quale contratto autonomo di garanzia anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1957 c.c. […] Ne consegue come il contratto sottoscritto dall'appellante rientri nel novero della fideiussione con ogni effet- to circa l'applicabilità alla stessa del provvedimento n. 55/05 della AN d'Italia […] da cui deriva la fondatezza della domanda dell'appellante ai fini della declaratoria di nullità, nonché dell'intera garanzia fideiussoria prestata dall'odierna attrice, della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. […] la giurisprudenza recente, tra cui la sentenza della Suprema Corte n. 21830 del 2021, che ha sanzionato con la nullità i contratti stes- si aventi ad oggetto i cosiddetti IRS Interest Rate Swap”.
I motivi sono infondati.
Per espressa e chiara previsione dell'art. 24 dell'atto notarile i garanti, tra i quali
, si erano impegnati al pagamento non solo “a semplice richiesta scritta”, Parte_1 ma anche “rinunciando ad opporre qualsiasi eccezione”.
I giudici di legittimità hanno chiarito che “l'inserimento in un contratto di fideius- sione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé
a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola in-
6 compatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzio- ne negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale" (vedi Cass. 03/12/2020, n.27619; vedi anche Cass.
20/10/2014 n. 22233; Cass. S.U. 18 febbraio 2010 n. 3947).
La qualificazione del rapporto negoziale quale (non semplice fideiussione ma) ga- ranzia autonoma operata dal Tribunale è quindi corretta.
In ogni caso, come pure osservato nella sentenza impugnata, anche a voler qualifi- care il rapporto negoziale quale fideiussione, il richiamo al provvedimento della AN di
Italia n. 55 del 2005 è del tutto inconferente, posto che in ipotesi si tratterebbe (non di fideiussione “omnibus” per obbligazioni future ma) di una fideiussione specifica per atto notarile, relativa esclusivamente alle obbligazioni nascenti dal mutuo e che non riprodu- ce in alcun modo lo schema ABI oggetto dell'istruttoria e del provvedimento invocato;
peraltro parte appellante, né in primo grado né in questa sede deduce e documenta spe- cificamente una richiesta di escussione da parte della banca in ipotesi tardiva rispetto al- la scadenza delle obbligazioni del mutuo trentennale, con ultima rata al gennaio 2037; i giudici di legittimità hanno chiarito che “la rilevazione officiosa della nullità (comun- que parziale) del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale “richiede che risulti- no dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: […] ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della AN d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare parti- colare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione ANria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo ri- spetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
[…] iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della AN d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedi-
7 mento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'artico- lo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera di- fesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclu- sione dell'eccezione fondata sulla stessa” (così in motivazione Cass. sez. I, 25/11/2024,
n.30383; vedi anche, da ultimo, Cass. sez. I, 17 gennaio 2025 n. 1170).
Il contratto di Interest Rate Swap (“IRS”) che sarebbe stato sottoscritto dal mutua- tario separatamente e successivamente con la banca non ha trovato riscontro alcuno e comunque, come osservato dal Tribunale, non avrebbe efficacia alcuna rispetto alla ga- ranzia prestata, che rimane in ogni caso limitata, ex art. 24, alle “obbligazioni assunte dalla parte mutuataria con il presente atto”, ovvero con il contratto notarile sottoscritto anche dai garanti il 17 gennaio 2007.
4. Con il quinto motivo (pure rubricato “difetto ed errore di motivazione della sen- tenza appellata”) parte appellante deduce: “uno specifico profilo di impugnazione ri- guarda la condanna ex art. 96 c.p.c. […] si evidenzia come le contrapposte posizioni giurisprudenziali in merito alla qualificazione del contratto di fideiussione in presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta” abbiano animato il dibattito giuri- sprudenziale e dottrinale. […] La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppo- ne, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente.”
Il motivo è infondato.
In generale “ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggetti- vo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di vio- lazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatez-
8 za o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione pro- cessuale nel suo complesso” (vedi tra le altre Cass. 27/10/2023, n.29831).
Nella fattispecie la garanzia, sottoscritta nell'ambito di contratto notarile compren- deva espressamente la rinunzia ad “opporre qualsiasi eccezione”, in ogni caso il richiamo al provvedimento della AN di Italia era del tutto inconferente trattandosi di garanzia specifica che non riproduceva neppure parzialmente lo schema ABI, la successiva ed au- tonoma sottoscrizione (eventuale e non documentata) da parte del mutuatario di un con- tratto IRS era irrilevante.
L'infondatezza della domanda era quindi apprezzabile con un minimo di diligenza.
5. L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impu- gnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello se- guono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in €
4.700,00 (Fase di studio € 1.500,00; fase introduttiva € 1.000,00; fase decisionale €
2.200,00), oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 996/2023 del Tribunale di Luc- CP_1 ca pubblicata il 03/10/2023, così provvede
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico dell'appellante i presup- posti per il raddoppio del contributo unificato, lo condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 4.700,00, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del primo ottobre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
9 Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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